|
22.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 20/14 |
REGOLAMENTO (CE) N. 106/2005 DELLA COMMISSIONE
del 21 gennaio 2005
che annulla alcuni titoli d’importazione rilasciati in applicazione del regolamento (CE) n. 1431/94 e svincola le relative cauzioni
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2, considerando quanto segue:
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d’applicazione nel settore delle carni di pollame del regime d’importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni di pollame e di taluni prodotti agricoli (2), stabilisce alcune norme per quanto riguarda la validità dei titoli d'importazione. |
|
(2) |
La decisione 2004/122/CE della Commissione, del 6 febbraio 2004, recante alcune misure di protezione contro l’influenza aviaria in diversi paesi asiatici (3), ha sospeso fino al 15 dicembre 2004 l’importazione di pollame e di numerosi prodotti costituiti di o contenenti carni di pollame. |
|
(3) |
I titoli d’importazione interessati dalla decisione 2004/122/CE, rilasciati in applicazione del regolamento (CE) n. 1431/94 per il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2004 e riferentesi esclusivamente ad uno dei paesi terzi di cui alla suddetta decisione, sono quindi sospesi dalla data di rilascio. |
|
(4) |
Tenuto conto della durata di tale situazione, occorre annullare i titoli di cui trattasi ed autorizzare lo svincolo immediato delle relative cauzioni. |
|
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I titoli d’importazione rilasciati in applicazione del regolamento (CE) n. 1431/94 per il periodo dal 1o gennaio 2004 al 31 marzo 2004 e per i prodotti interessati dalla decisione 2004/122/CE, emessi esclusivamente per uno dei paesi di cui alla suddetta decisione, sono annullati e le relative cauzioni sono svincolate.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(2) GU L 156 del 23.6.1994, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001 (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24).
(3) GU L 36 del 7.2.2004, pag. 59. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/851/CE (GU L 368 del 15.12.2004, pag. 48).