22.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 20/7


REGOLAMENTO (CE) N. 104/2005 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2005

relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di risone detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), in particolare l'articolo 7, paragrafi 4 e 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione (2) ha fissato le procedure e le condizioni per la vendita del risone da parte degli organismi d'intervento.

(2)

La quantità di risone immagazzinata attualmente dall'organismo d'intervento spagnolo è ingente e il periodo di ammasso molto lungo. È quindi opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di circa 23 445 tonnellate di risone detenuto da tale organismo.

(3)

Il comitato di gestione per i cereali non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento spagnolo indice, alle condizioni fissate dal regolamento (CEE) n. 75/91, una gara permanente per la rivendita sul mercato interno dei quantitativi di risone da esso detenuti di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1.   Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 2 febbraio 2005.

2.   Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 30 marzo 2005.

3.   Le offerte devono essere depositate presso l'organismo d'intervento spagnolo:

Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)

Beneficencia, 8

E-28004 Madrid

Telex: 23427 FEGA E

Fax: (34) 915 21 98 32 e (34) 915 22 43 87

Articolo 3

In deroga all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 75/91, entro il martedì della settimana successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'organismo d'intervento spagnolo comunica alla Commissione i quantitativi e i prezzi medi delle singole partite vendute, se del caso ripartiti per gruppo.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

(2)  GU L 9 del 12.1.1991, pag. 15.


ALLEGATO

Gruppo

1

2

Quantitativo (approssimativo)

17 355 t

6 090 t

Anno di raccolta

2000

2001

Tipi di riso

tutti

tutti