18.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 14/5


REGOLAMENTO (CE) N. 67/2005 DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 2879/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio, del 14 dicembre 1999, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi (1), in particolare l'articolo 11,

considerando quando segue:

(1)

Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 2702/1999 prevedono i criteri per stabilire i mercati e i prodotti che possono essere oggetto di azioni d’informazione e/o di promozione in paesi terzi. Tali mercati e prodotti sono elencati nell’allegato al regolamento (CE) n. 2879/2000 della Commissione (2).

(2)

L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2702/1999 impone alla Commissione di redigere ogni due anni un elenco dei mercati e prodotti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo regolamento.

(3)

È necessario rivedere l’elenco dei mercati interessati per tenere conto del fatto che la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia e Montenegro, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Turchia e l’Ucraina sono mercati d’esportazione di particolare interesse per alcuni Stati membri e con un potenziale di esportazione per la Comunità in generale.

(4)

I fiori e le piante sono prodotti per i quali l’equilibrio di mercato potrebbe essere migliorato grazie ad azioni d’informazione e/o di promozione generica nei paesi terzi. Occorre pertanto includere tali prodotti nell’elenco dei prodotti che possono essere oggetto di azioni di promozione nei paesi terzi.

(5)

È opportuno estendere il riferimento al formaggio e allo iogurt nell’allegato del regolamento (CE) n. 2879/2000 per includervi i prodotti lattiero-caseari in generale.

(6)

I prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), i prodotti a indicazione geografica protetta (IGP) o le specialità tradizionali garantite (STG), ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (3), o del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari (4), e i prodotti dell’agricoltura biologica, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (5), sono prodotti di qualità la cui produzione è ritenuta prioritaria nell’ambito della politica agricola comune. Occorre pertanto includere tali prodotti nell’allegato del regolamento (CE) n. 2879/2000 in modo da garantire che essi possano avvantaggiarsi di tutte le azioni d’informazione e di promozione del regime promozionale per i paesi terzi.

(7)

Il regolamento (CE) n. 2879/2000 deve essere pertanto modificato.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere espresso nella riunione congiunta del comitato di gestione in materia di promozione dei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2879/2000 è sostituito dal testo dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 327 del 21.12.1999, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2060/2004 (GU L 357 del 2.12.2004, pag. 3).

(2)  GU L 333 del 29.12.2000, pag. 63. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1806/2004 (GU L 318 del 19.10.2004, pag. 11).

(3)  GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1215/2004 (GU L 232 dell’1.7.2004, pag. 21).

(4)  GU L 208 del 24.7.1992, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(5)  GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1481/2004 della Commissione (GU L 272 del 20.8.2004, pag. 11).


ALLEGATO

«ALLEGATO

1.

Elenco dei mercati di paesi terzi nei quali possono essere realizzate le azioni promozionali:

 

Svizzera

 

Norvegia

 

Romania

 

Bulgaria

 

Croazia

 

Bosnia-Erzegovina

 

Serbia e Montenegro

 

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

 

Turchia

 

Ucraina

 

Russia

 

Giappone

 

Cina

 

Corea del Sud

 

Sud-est asiatico

 

India

 

Medio Oriente

 

Africa settentrionale

 

Repubblica sudafricana

 

America settentrionale

 

America latina

 

Australia e Nuova Zelanda.

2.

Elenco dei prodotti che possono beneficiare di azioni promozionali nei paesi terzi:

Carni bovine e suine fresche, refrigerate o congelate; preparazioni alimentari a base di tali prodotti

Carni di pollame di qualità

Latte e prodotti lattiero-caseari

Olio d'oliva e olive da tavola

Vini da tavola con indicazione geografica, VQPRD

Bevande spiritose con indicazione geografica o tradizionale riservata

Ortofrutticoli freschi e trasformati

Prodotti trasformati a base di cereali e riso

Lino tessile

Piante vive e prodotti dell’orticoltura ornamentale

Prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), prodotti a indicazione geografica protetta (IGP) o specialità tradizionali garantite (STG), ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 (1) o (CEE) n. 2082/92 del Consiglio (2)

Prodotti dell’agricoltura biologica, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio (3)


(1)  GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

(2)  GU L 208 del 24.7.1992, pag. 9.

(3)  GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.