26.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 194/12 |
DIRETTIVA 2005/49/CE DELLA COMMISSIONE
del 25 luglio 2005
che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, la direttiva 72/245/CEE del Consiglio relativa alla soppressione delle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
Vista la direttiva del Consiglio 70/156/CEE del 6 febbraio 1970 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2 della medesima
Vista la direttiva del Consiglio 72/245/CEE relativa alla soppressione delle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli (2), in particolare l’articolo 4 della medesima,
Considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 72/245/CEE è una delle direttive particolari ai sensi della procedura di omologazione fissata dalla direttiva 70/156/CEE. |
(2) |
Per migliorare la sicurezza dei veicoli, sviluppando l’uso di tecnologie basate su apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli, la Commissione — ha armonizzato con la decisione 2004/545/CE della Commissione dell’8 luglio 2004 relativa all’armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 79 GHz ai fini dell’uso di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità (3) e con la decisione 2005/50/CE della Commissione del 17 gennaio 2005 relativa all’armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 24 GHz ai fini dell’uso limitato nel tempo di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità (4), l’uso delle due bande di frequenza dello spettro radio. |
(3) |
La banda di frequenze 79 GHz dello spettro radio è stata riconosciuta come la più idonea allo sviluppo e all’introduzione a lungo termine e permanente dei sistemi radar a corto raggio per autoveicoli. La decisione 2004/545/CE ha perciò indicato e messo a disposizione di tali apparecchiature, perché funzionino senza interferenza e senza protezione, la banda di frequenze 79 GHz dello spettro radio. La tecnologia nella gamma di frequenze 79 GHz si trova tuttora in fase di sviluppo e non è ancora economicamente vantaggiosa. |
(4) |
La decisione 2005/50/CE permette un uso limitato nel tempo della banda di frequenza 24 GHz dello spettro radio alle apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli. La tecnologia che si serve di tale banda di frequenza è disponibile a breve termine a costi ragionevoli, il che renderà possibile valutare rapidamente l’efficacia ai fini della sicurezza stradale delle apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli. L’uso di tale tecnologia radar va tuttavia limitato per evitare interferenze con altre applicazioni che si servono della banda 24 GHz. |
(5) |
La decisione 2005/50/CE permette, fino al 30 giugno 2013 e non oltre tale data, l’uso di un’apparecchiatura radar a 24 GHz solo se montata come accessorio originale in veicoli nuovi o ne sostituisce una così montata. Secondo l’articolo 5 della decisione 2005/50/CE, tale data può però essere anticipata. |
(6) |
Per ottemperare alla decisione 2005/50/CE, gli Stati membri devono istituire un sistema di controllo che verifichi il numero di veicoli dotati di un radar a corto raggio nella banda 24 GHz immatricolati nel loro territorio. Occorre quindi fornire agli Stati membri mezzi adeguati per effettuare tale verifica. |
(7) |
La direttiva 72/245/CEE va dunque modificata di conseguenza. |
(8) |
Le modifiche alla direttiva 72/245/CEE si riflettono sulla direttiva 70/156/CEE. Va dunque modificata anche quest’ultima. |
(9) |
I provvedimenti messi in atto dalla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato per l’adeguamento al progresso tecnico, espresso ex articolo 13 della direttiva 70/156/CEE. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modifica della direttiva 72/245/CEE
La direttiva 72/245/CEE è modificata come segue:
1) |
Nell’allegato I, dopo il punto 2.1.12.2. vanno inseriti i punti che seguono:
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2) |
Nell’allegato II A, dopo il punto 12.2.7. vanno inseriti i punti che seguono:
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3) |
Nell’appendice dell’allegato III A, dopo il punto 1.3. inserire i punti che seguono:
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Articolo 2
Modifica della direttiva 70/156/CEE
La direttiva 70/156/CEE è modificata come segue.
1) |
Negli allegati I e III, inserire dopo il punto 12.6.4. i punti che seguono:
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2) |
Nell’allegato IX, alla pagina 2 di tutti i modelli del Certificato di conformità (COC), la voce 50 è sostituita da quanto segue: «50. Osservazioni
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Articolo 3
Disposizioni transitorie
1. A decorrere dall’1o luglio 2006, se non vengono soddisfatti i requisiti della direttiva 72/245/CEE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi di compatibilità elettromagnetica:
a) |
cesseranno di ritenere validi — ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 70/156/CEE — i certificati di conformità che, ai sensi di tale direttiva, accompagnano i veicoli nuovi; |
b) |
potranno rifiutare l’immatricolazione, la vendita o l’entrata in servizio di veicoli nuovi. |
Le omologazioni di veicoli non dotati di un’apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz o da 79 GHz restano invariate.
2. A decorrere dall’1o luglio 2013 gli Stati membri vietano l’immatricolazione, la vendita o l’entrata in servizio di veicoli dotati di un’apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz.
3. Se la data di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 5 della decisione 2005/50/CE viene modificata secondo le modalità dell’articolo 5 della decisione, gli Stati membri vietano l’immatricolazione, la vendita o l’entrata in servizio di veicoli dotati di un’apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz dopo la data di riferimento modificata.
Articolo 4
Recepimento
1. Entro e non oltre il 30 giugno 2006 gli Stati membri approvano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni insieme a una tabella di correlazione tra tali disposizioni e la presente direttiva.
Essi applicano le disposizioni di cui sopra a decorrere dall’1o luglio 2006.
Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel campo disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 5
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 6
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2005.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/104/CE della Commissione (GU L 337 del 13.11.2004, pag. 13).
(2) GU L 152 del 6.7.1972, pag. 15. Direttiva modificato dalla direttiva 2004/104/CE.
(3) GU L 241 del 13.7.2004, pag. 66.
(4) GU L 21 del 25.1.2005, pag. 15.
(5) GU L 21 del 25.1.2005, pag. 15.
(6) GU L 241 del 13.7.2004, pag. 66.