24.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 78/43


DIRETTIVA 2005/24/CE DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 2005

che modifica la direttiva 87/328/CEE per quanto riguarda i centri di magazzinaggio dello sperma e l'utilizzazione degli ovuli e degli embrioni provenienti da bovini riproduttori di razza pura

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 4 della direttiva 87/328/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1987, relativa all’ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura (3), stabilisce che lo sperma destinato agli scambi intracomunitari deve essere raccolto, trattato e conservato in un centro di fecondazione artificiale ufficialmente riconosciuto.

(2)

La direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina (4), consente la conservazione dello sperma non solo in centri di raccolta dello sperma ma anche in centri di magazzinaggio dello sperma.

(3)

Per assicurare la coerenza nella legislazione comunitaria, occorrerebbe adattare l’articolo 4 della direttiva 87/328/CEE al più ampio ambito d’applicazione e alle nuove definizioni della direttiva 88/407/CEE. Nella stessa occasione è opportuno allineare la direttiva 87/328/CEE al resto della legislazione in materia di riproduttori di razza pura per quanto riguarda gli ovuli e gli embrioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 87/328/CEE è così modificata:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Gli Stati membri vigilano affinché, fatte salve le norme in materia di polizia sanitaria, non siano vietate, limitate o ostacolate:

l’ammissione alla riproduzione delle bovine di razza pura,

l’ammissione alla monta naturale dei tori di razza pura, e

l’utilizzazione degli ovuli e degli embrioni provenienti da bovine di razza pura.»;

2)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Gli Stati membri vigilano affinché, per gli scambi intracomunitari, lo sperma di cui all’articolo 2 sia raccolto, trattato e conservato in un centro di raccolta o, se del caso, conservato in un centro di magazzinaggio riconosciuto ai sensi della direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina (5)

(5)  GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2004/101/CE della Commissione (GU L 30 del 4.2.2004, pag. 15)."

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 24 marzo 2007. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di corrispondenza tra dette disposizioni e quelle della presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 14 marzo 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN


(1)  Parere del 14 dicembre 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del 15 dicembre 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 167 del 26.6.1987, pag. 54.

(4)  GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2004/101/CE della Commissione (GU L 30 del 4.2.2004, pag. 15).