17.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 46/42


DIRETTIVA 2005/11/CE DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2005

che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 92/23/CEE del Consiglio, relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2,

vista la direttiva 92/23/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio (2), in particolare l’articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 92/23/CEE è una delle direttive particolari attinenti alla procedura di omologazione CE introdotta dalla direttiva 70/156/CEE.

(2)

La direttiva 92/23/CEE prevede la possibilità, per le autorità responsabili dell'omologazione, di ammettere fino al 31 dicembre 2005 i laboratori dei costruttori di pneumatici come laboratori di prova autorizzati. L’esperienza fatta nell’applicazione di tale disposizione è stata molto positiva ed è pertanto opportuno continuare ad avvalersene, sopprimendo il termine di scadenza.

(3)

Il progresso tecnico nel settore della produzione di pneumatici è estremamente rapido. A causa della forte domanda da parte dei consumatori e dell’industria automobilistica, i cicli di produzione dei pneumatici si stanno velocizzando e anche la varietà tipologica dell’offerta di pneumatici è in costante espansione. In futuro la situazione si farà ancora più critica per la necessità di ricorrere a strutture di prova ed a livelli di competenza molto costosi o unici. Per riuscire a commercializzare prontamente i prodotti di più recente sviluppo è indispensabile un numero sufficiente d’impianti di prova utilizzabili in maniera flessibile.

(4)

Per tenere il passo con il progresso tecnico ed il conseguente sviluppo di pneumatici di qualità superiore, le relative procedure di prova devono diventare sempre più sofisticate. Attualmente le uniche capacità di collaudo disponibili e in grado di svolgere l’alto numero di prove necessarie sono quelle dei costruttori di pneumatici.

(5)

È opportuno modificare la direttiva 92/23/CEE di conseguenza.

(6)

I provvedimenti di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico di cui all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nella direttiva 92/23/CEE, all’allegato I, il punto 1.3 è sostituito dal seguente testo:

«1.3.

Le autorità responsabili dell'omologazione possono ammettere i laboratori dei costruttori di pneumatici come laboratori di prova autorizzati a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE.».

Articolo 2

1.   Entro e non oltre il 31 dicembre 2005 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni adottate, nonché una tavola di concordanza fra le stesse disposizioni e quelle della presente direttiva.

Essi applicano dette disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2006.

Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/104/CE della Commissione (GU L 337 del 13.11.2004, pag. 13).

(2)  GU L 129 del 14.5.1992, pag. 95. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 211 del 4.8.2001, pag. 25).