13.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 326/37


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2005

relativa allo svincolo delle scorte di petrolio di sicurezza a seguito dell’interruzione delle forniture causata dall’uragano Katrina

[notificata con il numero C(2005) 4655]

(2005/885/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 211, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 68/414/CEE del Consiglio (1) stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi.

(2)

Le perdite nella produzione di petrolio greggio e di prodotti petroliferi a seguito dell’uragano Katrina hanno avuto ripercussioni sulle forniture di petrolio a livello mondiale e, di conseguenza, sulle forniture destinate alla Comunità.

(3)

Successivamente al passaggio dell’uragano Katrina, l’Agenzia internazionale per l’energia (AIE) ha invitato alcuni Stati membri a partecipare a una prima azione collettiva internazionale, per far fronte alle interruzioni delle forniture provocate dall’uragano e coprire le perdite nella produzione di petrolio nel periodo 2 settembre-2 ottobre 2005, azione che in alcuni Stati membri potrebbe tuttavia proseguire oltre il 2 ottobre 2005.

(4)

Gli Stati membri che non sono paesi membri dell’AIE hanno assicurato il proprio sostegno all’azione di emergenza intrapresa dagli Stati membri che partecipano allo svincolo delle scorte.

(5)

In alcuni Stati membri, la partecipazione a una prima azione collettiva potrebbe determinare una riduzione delle scorte di petrolio di sicurezza al di sotto dei livelli minimi fissati dalla direttiva 68/414/CEE.

(6)

L’articolo 7, secondo comma, della direttiva 68/414/CEE stabilisce che gli Stati membri, prima della consultazione di cui all’articolo 7, primo comma, della stessa direttiva, devono astenersi dall’effettuare sulle scorte prelievi che abbiano l’effetto di ridurle sotto il livello minimo obbligatorio.

(7)

I quantitativi delle scorte di petrolio di sicurezza svincolati dai singoli Stati membri non dovrebbero portare il livello complessivo di tali scorte nella Comunità al di sotto dei livelli minimi obbligatori.

(8)

Il livello complessivo delle scorte di sicurezza di benzina (categoria I) nella Comunità è ben al di sopra del livello minimo obbligatorio e di gran lunga superiore, in termini di giorni di consumo interno giornaliero medio della Comunità, al livello delle scorte di gasolio (categoria II).

(9)

Una volta concluso lo svincolo delle scorte, gli Stati membri dovrebbero ricostituire le proprie scorte di sicurezza portandole ai livelli minimi obbligatori. Per evitare una pressione eccessiva sui mercati petroliferi, il ripristino dovrebbe avvenire in un ampio lasso di tempo, comprendente l’anno 2006.

(10)

L’articolo 1 della direttiva 73/238/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, concernente le misure destinate ad attenuare le conseguenze delle difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e prodotti petroliferi (2), stabilisce che, in caso di difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e prodotti petroliferi, le autorità degli Stati membri, unitamente a altri provvedimenti, dovrebbero poter imporre misure atte a ridurre in modo specifico o globale il consumo.

(11)

L’articolo 1 della direttiva 73/238/CEE stabilisce che devono essere tenute consultazioni tra gli Stati membri e la Commissione per il tramite di un gruppo (ad esempio l’«Oil Supply Group» – Gruppo di approvvigionamento petrolifero) per assicurare il coordinamento delle misure prese o proposte dagli Stati membri in applicazione dell’articolo 1 della stessa direttiva.

(12)

Le misure di cui alla presente raccomandazione rispecchiano i risultati delle consultazioni effettuate ai sensi dell’articolo 7, primo comma, della direttiva 68/414/CEE e dell’articolo 3 della direttiva 73/238/CEE,

RACCOMANDA:

1)

Nel pianificare lo vincolo delle scorte di petrolio di sicurezza a seguito dell’interruzione delle forniture causata dall’uragano Katrina, gli Stati membri dovrebbero optare per lo svincolo delle scorte di benzina (categoria I) piuttosto che per lo svincolo delle scorte di gasolio (categoria II).

2)

Gli Stati membri dovrebbero procedere allo svincolo delle proprie scorte di petrolio di sicurezza per partecipare all’azione collettiva a livello internazionale avviata a seguito dell’interruzione delle forniture causata dall’uragano Katrina e finalizzata a coprire le perdite nella produzione di petrolio nel periodo 2 settembre-2 ottobre 2005, anche qualora lo svincolo delle scorte di sicurezza ne portasse temporaneamente il livello al di sotto dei limiti minimi obbligatori.

3)

Gli Stati membri dovrebbero ripristinare le proprie scorte di petrolio di sicurezza coordinandosi con la Commissione; ciò faciliterà, paese per paese, l’adozione da parte degli Stati membri di misure flessibili che tengano debitamente conto delle condizioni di mercato. Gli Stati membri dovrebbero presentare i piani di ripristino una volta messo fine allo svincolo delle proprie scorte di sicurezza.

4)

Nelle riunioni dell’«Oil Supply Group», a partire da quella prevista prima di fine 2005, gli Stati membri dovrebbero esaminare le misure possibili per ridurre il consumo di petrolio, incluse misure di riduzione della domanda, in caso di ulteriori interruzioni delle forniture. In particolare, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione due tipologie distinte di misure di riduzione della domanda, una costituita da misure «morbide» e con un elevato rapporto costi-benefici, per i casi di brevi interruzioni delle forniture, e una costituita da misure atte a fronteggiare situazioni più gravi. Gli Stati membri dovrebbero impegnarsi a coordinare l’attuazione di tali misure di concerto con l’«Oil Supply Group».

5)

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2005.

Per la Commissione

Andris PIEBALGS

Membro della Commissione


(1)  GU L 308 del 23.12.1968, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/93/CE (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 10).

(2)  GU L 228 del 16.8.1973, pag. 1.