3.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 228/19


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 2005

relativa alle misure che il titolare dell’autorizzazione deve adottare per prevenire eventuali danni alla salute e all’ambiente in caso di emissione accidentale di una colza (Brassica napus L., linea GT73 — MON-00073-7) geneticamente modificata per migliorarne la tolleranza al glifosato

[notificata con il numero C(2005) 3073]

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(2005/637/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 211, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Il 16 gennaio 2003, la Commissione ha ricevuto, ai sensi degli articoli 13, paragrafo 1, terzo comma, e 14, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (1) una richiesta di immissione in commercio di un prodotto a base di colza geneticamente modificata (Brassica napus L., linea GT73 — MON-00073-7) accompagnata da una relazione di valutazione favorevole proveniente dall’autorità competente del Regno dei Paesi Bassi.

(2)

La Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione a tutti gli altri Stati membri e taluni di essi hanno sollevato e mantenuto obiezioni nei confronti della suddetta relazione per quanto concerne la caratterizzazione molecolare, il potenziale allergizzante, il controllo, l’etichettatura e la conservazione del prodotto. In casi come questi, la Commissione, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2001/18/CE, deve adottare una decisione secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, della direttiva, alla quale si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio (2) nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

(3)

Nel febbraio 2005, l’Istituto giapponese di studi ambientali ha pubblicato una relazione che segnalava la presenza accidentale di colza geneticamente modificata per migliorarne la tolleranza nei confronti di un diserbante nei pressi di cinque delle sei installazioni portuali nelle quali erano stati effettuati campionamenti.

(4)

È necessario prevenire il riprodursi di situazioni identiche all’interno dell’Unione europea, in particolare per evitare eventuali danni alla salute e all’ambiente in caso di emissione accidentale di colza MON-00073-7 nel corso di operazioni di trasporto, stoccaggio, manipolazione nell’ambiente e trasformazione in prodotti derivati.

(5)

In questo contesto, il titolare dell’autorizzazione è la persona più indicata per comunicare direttamente agli operatori e agli utilizzatori informazioni sulle caratteristiche generali e di sicurezza del prodotto, e sulle condizioni di monitoraggio dello stesso, comprese le opportune misure di gestione da adottare in caso di emissione accidentale di semi.

(6)

La Commissione ritiene preferibile, di conseguenza, che la decisione relativa all’immissione in commercio della colza MON-00073-7 sia corredata da linee guida tecniche specifiche destinate a prevenire eventuali danni alla salute e all’ambiente in caso di emissione accidentale del suddetto prodotto,

RACCOMANDA:

Articolo 1

L’applicazione delle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione relativa all’immissione in commercio di una colza (Brassica napus L., linea GT73 — MON-00073-7) geneticamente modificata per migliorarne la tolleranza al glifosato, deve avvenire nel rispetto delle misure elencate in allegato.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2005.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1830/2003 (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24).

(2)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.


ALLEGATO

1.

Il titolare dell’autorizzazione è invitato a comunicare agli operatori comunitari che manipolano e trasformano miscele di semi di colza di importazione, che potrebbero contenere colza MON-00073-7, che:

a)

alla colza MON-00073-7 è stata concessa l’autorizzazione per l’importazione e l’uso nella Comunità, a norma della definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della decisione; e

b)

tra le condizioni per l’autorizzazione rientra l’attuazione di un piano generale di monitoraggio relativo ad eventuali effetti nocivi dovuti all’immissione in commercio della colza MON-00073-7 per gli usi indicati sopra.

2.

Il titolare dell’autorizzazione è invitato a trasmettere agli operatori il nominativo di una persona di contatto nel suo paese cui si possano comunicare eventuali effetti nocivi.

3.

Il titolare dell’autorizzazione è invitato ad informare gli operatori che l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha valutato, sulla base degli usi previsti, la possibilità e le conseguenze dell’emissione accidentale di colza MON-00073-7. Il titolare dell’autorizzazione è invitato a mantenere rapporti regolari con gli operatori per accertarsi che questi siano informati di eventuali modifiche della prassi attuale che possano incidere sulle conclusioni della valutazione di rischio ambientale.

4.

Il titolare dell’autorizzazione è invitato ad accertarsi che gli operatori sono consapevoli della possibilità che l’emissione accidentale di semi di colza importati nei porti e negli impianti di macinazione può provocare la germinazione e l’espansione di piante spontanee contenenti colza MON-00073-7.

5.

Qualora le piante spontanee di colza contengano MON-00073-7, il titolare dell’autorizzazione è invitato a:

a)

informare gli operatori dell’obbligo di eliminare tali piante per ridurre al minimo le possibilità di effetti nocivi dovuti alla colza MON-00073-7;

b)

fornire agli operatori piani adeguati per eliminare le piante spontanee di colza che contengono colza MON-00073-7.

6.

Gli Stati membri possono, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2001/18/CE e della lettera C, punto 1.6, dell’allegato alla decisione 2002/811/CE del Consiglio (1), svolgere controlli e/o monitoraggi supplementari in merito ad un’emissione accidentale di semi di colza MON-00073-7 e all’individuazione di potenziali effetti nocivi dovuti a tale emissione.


(1)  GU L 280 del 18.10.2002, pag. 27.