16.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 98/47


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2004

riguardante il recepimento nel diritto nazionale delle direttive che incidono sul mercato interno

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/309/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 211,

considerando quanto segue:

(1)

In sede di recepimento delle direttive nel diritto nazionale, gli Stati membri possono scegliere la forma e i metodi del recepimento, ma devono attenersi a quanto previsto dalla direttiva per quanto riguarda il risultato da raggiungere e il termine entro cui effettuare il recepimento.

(2)

In occasione di diverse riunioni al vertice, tra cui quelle tenutesi a Stoccolma nel marzo 2001, a Barcellona nel marzo 2002 e a Bruxelles nel marzo 2003 e 2004, il Consiglio europeo, riconoscendo che per garantire la competitività dell’economia europea occorre un mercato interno (1) correttamente funzionante, ha ripetutamente invitato gli Stati membri ad attribuire priorità assoluta al recepimento nel diritto nazionale delle direttive che incidono sul mercato interno.

(3)

Il Parlamento europeo (2), il Comitato economico e sociale europeo (3) e il Comitato delle regioni (4) hanno ripetutamente espresso preoccupazione quanto agli scarsi risultati degli Stati membri in termini di recepimento corretto e tempestivo delle direttive riguardanti il mercato interno. Anche l’accordo interistituzionale «Legiferare meglio», del 16 dicembre 2003 (5), ha sottolineato che gli Stati membri devono rispettare l’articolo 10 del trattato e li ha invitati a far sì che il diritto comunitario venga correttamente e prontamente recepito nel diritto nazionale nei termini prescritti.

(4)

Nonostante questi inviti e malgrado il fatto che il recepimento tempestivo e corretto sia un obbligo giuridico, regolarmente gli Stati membri non recepiscono le direttive riguardanti il mercato interno correttamente ed entro i termini che essi stessi hanno convenuto; la maggior parte degli Stati membri non raggiunge nemmeno gli obiettivi di recepimento provvisori fissati dal Consiglio europeo e molte di queste direttive risultano non ancora recepite in tutti gli Stati membri molto tempo dopo la scadenza del termine di recepimento.

(5)

Il recepimento tardivo o scorretto delle direttive riguardanti il mercato interno danneggia le imprese e i cittadini in quanto spesso li priva dei loro diritti.

(6)

Inoltre, il recepimento tardivo o scorretto priva le imprese e i consumatori di una parte dei vantaggi economici di un mercato interno correttamente funzionante e nuoce alla competitività dell’economia europea nel suo insieme, pregiudicando la capacità della Comunità di generare crescita economica e di sostenere al contempo un livello elevato di coesione sociale.

(7)

In un’Unione europea di venticinque o più Stati membri, è maggiore il rischio che il recepimento tardivo o scorretto delle direttive determini una frammentazione del mercato interno, con conseguente diminuzione dei vantaggi economici offerti da quest’ultimo.

(8)

La Commissione continuerà, in via prioritaria, a promuovere severe azioni legali contro gli Stati membri in caso di recepimento tardivo o scorretto e ad incoraggiare la pressione tra pari, pubblicando regolarmente nel quadro di valutazione del mercato interno i risultati degli Stati membri in termini di recepimento. Tuttavia, sebbene in passato tali provvedimenti abbiano avuto un certo successo, il persistere del deficit di recepimento richiede che la Commissione e gli Stati membri adottino un approccio più deciso.

(9)

Nella comunicazione del 2002 sul miglioramento nel controllo dell’applicazione del diritto comunitario (6), la Commissione ha indicato in quale modo può assistere ed assiste gli Stati membri in sede di recepimento delle direttive nel diritto nazionale.

(10)

Spetta tuttavia agli Stati membri fare in modo di recepire le direttive correttamente ed entro il termine prescritto.

(11)

L’articolo 10 del trattato impone agli Stati membri di adottare tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dal trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità.

(12)

Da una giurisprudenza costante della Corte di giustizia delle Comunità europee risulta che gli Stati membri non possono giustificare il mancato rispetto degli obblighi e dei termini previsti dalle direttive adducendo disposizioni, prassi o circostanze esistenti nei loro ordinamenti giuridici.

(13)

Poiché le direttive continuano a non essere recepite correttamente ed entro il termine prescritto, occorre che gli Stati membri riesaminino le loro procedure e prassi in modo da assicurare l’esecuzione sistematica di questo obbligo giuridico.

(14)

Alcuni Stati membri, avendo adottato strutture, procedure e prassi più efficaci, ottengono sistematicamente risultati, in termini di recepimento, assai migliori di quelli ottenuti da altri Stati membri. Tuttavia, dal fatto che nessuno Stato membro sia irreprensibile per quanto riguarda il recepimento risulta che tutti gli Stati membri devono cercare di migliorare le relative prassi. Conformemente all’accordo interistituzionale «Legiferare meglio», occorre che gli Stati membri elaborino, per sé stessi e nell’interesse della Comunità, e pubblichino tavole che illustrino per quanto possibile la concordanza tra le direttive e le norme di recepimento.

(15)

Nella comunicazione «Strategia per il mercato interno – Priorità 2003-2006» (7), la Commissione ha annunciato che avrebbe pubblicato una raccomandazione al fine di illustrare una serie di buone prassi che gli Stati membri dovrebbero seguire per assicurare che le direttive riguardanti il mercato interno vengano recepite in modo migliore e più rapido.

(16)

Gli Stati membri si sono dichiarati interessati ad apprendere gli uni dagli altri e sono stati consultati, mediante il comitato consultivo per il mercato interno, in merito alle loro prassi di recepimento e alle loro regole e pratiche costituzionali, giuridiche ed amministrative atte ad incidere sul recepimento.

(17)

È stata individuata una serie di buone prassi che aiutano gli Stati membri a recepire tempestivamente e correttamente le direttive riguardanti il mercato interno.

(18)

Poiché le procedure e le prassi che si dimostrano efficaci in uno Stato membro possono non essere altrettanto efficaci in un altro Stato membro, spetta a ciascuno Stato membro scegliere le procedure e le prassi più adatte ad assicurare il recepimento corretto e tempestivo delle direttive riguardanti il mercato interno, considerando lo specifico contesto dello Stato membro interessato.

(19)

Visto che il recepimento tardivo delle direttive riguardanti il mercato interno nuoce alla certezza del diritto e genera confusione, occorre che le imprese e i cittadini siano informati del mancato rispetto dei termini di recepimento e dei diritti ad essi riconosciuti in tali casi.

(20)

È opportuno che i progetti di norme recanti attuazione di direttive presentati ai parlamenti nazionali siano accompagnati da una dichiarazione riguardante la loro conformità con il diritto comunitario. Occorre, altresì, che in tale dichiarazione venga indicato al parlamento se il progetto recepisce la direttiva di cui trattasi in tutto o in parte.

(21)

Salvo il ruolo e gli obblighi della Commissione come guardiano del trattato, gli Stati membri, nel notificare alla Commissione le norme di attuazione di una direttiva, dovrebbero precisare se esse recepiscono la direttiva di cui trattasi in tutto o in parte e se esse sono ritenute conformi al diritto comunitario.

(22)

La decisione da parte degli Stati membri di inserire il recepimento di una direttiva in un più ampio processo legislativo può condurre al mancato rispetto del termine di recepimento. Inoltre, l’aggiunta, negli atti nazionali d’attuazione, di condizioni o prescrizioni supplementari a quelle necessarie per recepire la direttiva può ostacolare il conseguimento degli obiettivi da quest’ultima perseguiti,

RACCOMANDA:

1)

Gli Stati membri sono invitati ad adottare le misure, organizzative o di altra natura, necessarie per affrontare prontamente ed efficacemente le cause strutturali delle loro persistenti violazioni dell’obbligo giuridico di recepire correttamente e tempestivamente le direttive riguardanti il mercato interno.

2)

Gli Stati membri sono invitati ad esaminare le buone prassi illustrate nell’allegato e, considerando le proprie tradizioni istituzionali, ad adottare le prassi che presumibilmente consentiranno di aumentare la rapidità o la qualità del recepimento delle direttive riguardanti il mercato interno.

3)

Gli Stati membri sono invitati a pubblicare quanto prima l’elenco delle direttive riguardanti il mercato interno che non sono state recepite interamente e tempestivamente e ad informare le imprese ed i cittadini del fatto che, nonostante il mancato recepimento, ad essi possono in certi casi essere riconosciuti i diritti attribuiti da tali direttive. Tali informazioni dovrebbero essere rese disponibili almeno su un sito web governativo.

4)

Gli Stati membri sono invitati a fare in modo che i progetti di norme recanti attuazione di una direttiva presentati ai parlamenti nazionali siano accompagnati dalla dichiarazione che le norme in questione sono ritenute conformi al diritto comunitario e che esse recepiscono la direttiva in tutto o in parte.

5)

Nel notificare le norme di attuazione di una direttiva, gli Stati membri dovrebbero dichiarare alla Commissione di ritenerle, in coscienza e in fede, conformi al diritto comunitario e precisare se esse recepiscono la direttiva in tutto o in parte.

6)

Gli Stati membri sono invitati ad astenersi dall’aggiungere, negli atti nazionali d’attuazione, condizioni o prescrizioni non necessarie per recepire la direttiva di cui trattasi quando tali condizioni o prescrizioni sono atte ad ostacolare il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalla direttiva.

7)

Gli Stati membri sono invitati a fare in modo che l’eventuale decisione di inserire il recepimento di una direttiva in un più ampio processo legislativo nazionale non comporti il mancato rispetto del termine di recepimento.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2004.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione


(1)  Il mercato interno comprende anche tre Stati EFTA, ossia l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, membri dell’accordo sullo Spazio economico europeo.

(2)  Relazione Harbour, A5 0026/2003 (GU C 234 del 30.9.2003, pag. 55); relazione Miller, A5 0116/2004.

(3)  GU C 221 del 7.8.2001, pag. 25; GU C 241 del 7.10.2002, pag. 180; GU C 234 del 30.9.2003, pag. 55.

(4)  GU C 128 del 29.5.2003, pag. 48.

(5)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(6)  COM(2002) 725 def. dell’11.12.2002.

(7)  COM(2003) 238 def. del 7.5.2003.


ALLEGATO

PRASSI DI STATI MEMBRI LE QUALI FACILITANO IL RECEPIMENTO CORRETTO E TEMPESTIVO NEL DIRITTO NAZIONALE DELLE DIRETTIVE CHE INCIDONO SUL MERCATO INTERNO

1.   Fare del recepimento corretto e tempestivo una priorità politica e operativa permanente

1.1.

Ad un membro del governo di grado elevato – un ministro o un segretario di Stato – è affidato il compito di controllare il recepimento nell’ordinamento giuridico dello Stato membro interessato di tutte le direttive riguardanti il mercato interno e di migliorare i relativi risultati. Tale membro del governo è manifestamente appoggiato dal capo del governo nell’adempimento di questo compito ed è chiaro ai ministri e all’amministrazione che il governo considera prioritario il recepimento corretto e tempestivo.

1.2.

Tutti i ministri ricevono regolarmente (per esempio una volta al mese) una relazione sul recepimento degli atti comunitari da parte di tutti i ministeri ed organismi governativi. I risultati conseguiti in termini di recepimento vengono discussi regolarmente in sede di riunioni di ministri.

1.3.

Per assicurare che il recepimento sia corretto e tempestivo sono stanziate risorse sufficienti.

2.   Assicurare un controllo e un coordinamento permanenti, a livello amministrativo e politico, in materia di recepimento delle direttive riguardanti il mercato interno

2.1.

Ad un ministero o ente governativo è affidato il compito di controllare il recepimento nel suo insieme. Esso coordina l’attività di recepimento con i ministeri e con gli enti federali, regionali e locali responsabili in materia e riceve da questi la programmazione relativa al recepimento. Esso assicura che il procedere del recepimento sia discusso regolarmente (per esempio una volta al mese) con funzionari ministeriali di grado elevato. Esso riferisce regolarmente (per esempio una volta al mese) al ministro o al segretario di Stato responsabile del controllo del recepimento. Esso funziona inoltre come coordinatore nazionale nei rapporti con la Commissione per quanto riguarda i risultati dello Stato membro in termini di recepimento.

2.2.

Ciascun ministero e ciascun ente federale, regionale e locale che svolge attività di recepimento designa al suo interno i funzionari responsabili del controllo del recepimento, i quali operano come punto di contatto. Tra questi funzionari è istituita una rete nazionale.

2.3.

Vengono emanati orientamenti su come effettuare il recepimento, intesi ad assicurare che in tutta l’amministrazione vi sia un approccio comune con riguardo al recepimento.

2.4.

Viene istituita e aggiornata una base dati nazionale centrale sul recepimento. Questa base dati è accessibile a tutti i ministeri ed enti federali, regionali e locali coinvolti nel recepimento. Per ogni direttiva la base dati indica: i riferimenti e l’oggetto della direttiva; il ministero o altro ente governativo competente per il recepimento e le persone responsabili nell’ambito di tale ministero o ente; l’elenco degli altri ministeri ed enti governativi coinvolti nel recepimento e le persone responsabili; le risorse necessarie per il recepimento; il termine per il recepimento; le misure da adottare per recepire la direttiva; il calendario previsto per il recepimento (compresi gli eventuali dibattiti parlamentari); lo stato d’avanzamento; le eventuali difficoltà di recepimento; gli eventuali procedimenti d’infrazione avviati contro lo Stato membro interessato per il recepimento tardivo o scorretto. È possibile stabilire in qualunque momento quali risultati in termini di recepimento siano stati conseguiti dallo Stato membro nel suo insieme e per ministero.

2.5.

Al ministero o altro ente governativo responsabile sono inviati promemoria prima che scada il termine per il recepimento (per esempio tre mesi prima della scadenza del termine e, nuovamente, un mese prima della scadenza del termine).

2.6.

Quando un termine è scaduto, un richiamo è inviato immediatamente a livello sia amministrativo che ministeriale e il parlamento nazionale viene informato.

2.7.

Gli Stati membri chiedono per tempo il parere e l’assistenza della Commissione sulle questioni di recepimento. La base dati sui punti di contatto creata dalla Commissione è utilizzata per individuare i funzionari responsabili.

3.   Far sì che i preparativi per il recepimento siano avviati quanto prima e siano intesi ad un recepimento corretto e tempestivo

3.1.

Durante i negoziati su una direttiva e, in ogni caso, prima che essa venga adottata, il ministero o altro ente governativo responsabile di tali negoziati prepara un programma di recepimento. Per ogni direttiva, il programma di recepimento indica: i riferimenti e l’oggetto della direttiva; il ministero o altro ente governativo competente per il recepimento e le persone responsabili presso tale ministero o ente; l’elenco degli altri ministeri ed enti governativi coinvolti nel recepimento e le persone responsabili; le risorse necessarie per il recepimento; il termine per il recepimento; un raffronto tra la normativa nazionale esistente e la direttiva proposta; le misure da adottare per recepire la direttiva; il calendario previsto per il recepimento (compresi gli eventuali dibattiti parlamentari). Poco tempo (per esempio quattro settimane) dopo la pubblicazione della direttiva nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il programma di recepimento è inviato al ministero o ente governativo competente per il controllo del recepimento nel suo insieme, in modo da assicurare l’aggiornamento della base dati sul recepimento.

3.2.

La redazione dell’atto normativo di recepimento inizia prima o subito dopo la pubblicazione della direttiva nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

3.3.

Il ministero o altro ente governativo competente per il recepimento redige una tavola di concordanza nella quale viene indicato come è recepita nel diritto nazionale ciascuna disposizione della direttiva. Questa tavola accompagna qualsiasi progetto di atto normativo nazionale d’attuazione inviato al parlamento o al governo, in modo da facilitarne l’esame, e accompagna qualsiasi notifica alla Commissione dell’atto normativo nazionale d’attuazione.

3.4.

L’aggiunta, nell’atto normativo d’attuazione, di disposizioni supplementari non necessarie per recepire la direttiva è evitata. Ove siano previste siffatte disposizioni supplementari, il ministero o altro ente governativo responsabile spiega perché l’aggiunta è ritenuta necessaria e dimostra che essa non ritarderà il recepimento.

3.5.

Per quanto possibile, i funzionari nazionali responsabili della negoziazione di una direttiva partecipano al suo recepimento in diritto nazionale. Se ciò non è possibile, tali funzionari cooperano strettamente con quelli responsabili del recepimento. In ogni caso, nel corso dei negoziati su una direttiva, i funzionari che partecipano a tali negoziati tengono informati i funzionari che si occuperanno di recepirla, in modo che gli eventuali problemi di recepimento siano sollevati e affrontati prima che la direttiva venga adottata.

3.6.

Nel corso dei negoziati su una direttiva, i rappresentanti degli enti federali, regionali e locali che dovranno recepirla sono tenuti informati.

3.7.

L’atto normativo nazionale d’attuazione è notificato alla Commissione elettronicamente.

4.   Cooperare strettamente con i parlamenti nazionali, regionali e locali coinvolti nel recepimento delle direttive riguardanti il mercato interno per assicurare un recepimento corretto e tempestivo

4.1.

Ai parlamenti sono inviate le proposte di direttive non appena queste siano state presentate dalla Commissione. Inoltre, i parlamenti sono tenuti informati del procedere dei negoziati sulle direttive.

4.2.

I parlamenti ricevono regolarmente (per esempio ogni tre mesi) relazioni su come procede il recepimento, sulle direttive il cui recepimento è in ritardo e sui procedimenti d’infrazione avviati dalla Commissione contro lo Stato membro interessato per recepimento tardivo o scorretto.

4.3.

Insieme con il progetto dell’atto nazionale d’attuazione, al parlamento sono inviati un calendario per il recepimento, un’indicazione chiara del termine di recepimento, la tavola di concordanza eventualmente preparata e la dichiarazione del governo che la misura nazionale d’attuazione è ritenuta conforme al diritto comunitario.

4.4.

I parlamenti ricevono dal governo l’allarme tempestivo che il termine di recepimento sta per scadere (per esempio tre mesi prima della scadenza). I parlamenti sono avvisati dell’avvenuta scadenza del termine.

4.5.

I governi incoraggiano i parlamenti a riservare tempo per recepire le direttive in tempo utile.

5.   Agire rapidamente, chiaramente ed efficacemente per recepire le direttive in caso di ritardo nel loro recepimento

5.1.

Si adottano tutte le misure necessarie per far sì che le direttive non recepite entro il termine prescritto siano recepite il prima possibile dopo la scadenza del termine.

5.2.

In caso di ritardo nel recepimento di una o più direttive, i parlamenti sono incoraggiati a riservare tempo supplementare per recepire tali direttive il prima possibile e ad affrontare le cause procedurali del ritardo.

5.3.

Gli Stati membri pubblicano l’elenco delle direttive che non sono state recepite entro il termine prescritto e informano le imprese ed i cittadini del fatto che, nonostante il mancato recepimento, ad essi possono in certi casi essere riconosciuti i diritti attribuiti da tali direttive non recepite.

5.4.

Ove si constati il persistere del ritardo nel recepire le direttive, gli Stati membri esaminano se la procedura legislativa parlamentare possa essere abbreviata per il recepimento delle direttive. Si prende in considerazione la possibilità di adottare gli atti d’attuazione in una sola lettura o con una procedura accelerata.

5.5.

Ove si constati il persistere del ritardo nel recepire le direttive, si prende in considerazione la possibilità di adottare gli atti d’attuazione mediante decreti o regolamenti governativi, se ciò è consentito dalla costituzione o dall’ordinamento giuridico dello Stato membro interessato e se tale procedura accelererà il recepimento.