1.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 83/52


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 2005

relativa alla fornitura di linee affittate nell'Unione europea — Parte 2 — Tariffazione dei circuiti parziali di linee affittate all'ingrosso

[notificata con il numero C(2005) 951]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/268/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I nuovi operatori o («altri operatori autorizzati») devono spesso affidarsi all'operatore storico perché questi fornisca un circuito affittato a breve raggio destinato a collegare la sede del cliente alla rete del nuovo operatore (un «circuito parziale di linea affittata»).

(2)

Ai sensi della direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) (2), e della direttiva 92/44/CEE del Consiglio, del 5 giugno 1992, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision-ONP) alle linee affittate (3), direttive ora abrogate (4), alcuni organismi che offrivano servizi di linee affittate erano soggetti all'obbligo di fornire detti servizi (compresi i circuiti parziali) nel rispetto dei principi di non discriminazione e di orientamento ai costi.

(3)

A norma dell'articolo 27 della direttiva quadro e dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (5), e dell'articolo 7 della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (6), gli obblighi precedenti sono mantenuti fino al riesame dei mercati rilevanti a norma dell'articolo 16 della direttiva quadro e dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva servizio universale.

(4)

Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva quadro, quando un'autorità nazionale di regolamentazione (ANR) stabilisce che un mercato rilevante non è effettivamente concorrenziale, essa individua le imprese che vi esercitano un significativo potere di mercato ed impone loro specifici obblighi regolamentari ovvero, qualora tali obblighi siano già vigenti, procede alla loro modifica o revoca. Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva servizio universale, quando un'ANR constata che non esiste una concorrenza effettiva sul mercato della fornitura dell'insieme minimo di linee affittate, essa individua le imprese con un potere di mercato significativo su tale mercato ed impone loro obblighi relativi alla fornitura dell'insieme minimo di linee affittate nonché le condizioni per detta fornitura. In appresso le imprese che hanno degli obblighi a norma di una qualsiasi delle summenzionate direttive sono definiti «operatori notificati».

(5)

L'11 febbraio 2003, la Commissione ha adottato una raccomandazione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi (7) nella quale sono definiti i mercati rilevanti del settore delle comunicazioni elettroniche che devono essere oggetto dell'analisi condotta dalle ANR a norma dell'articolo 15 della direttiva quadro. L'elenco di questi mercati include la fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate e la fornitura all'ingrosso di segmenti di transito di linee affittate.

(6)

La fornitura di circuiti parziali di linee affittate rientra nel mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate e, se la lunghezza della linea è sufficiente, anche nel mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti di transito di linee affittate di cui alla raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003. Le ANR stabiliscono cosa costituisca un segmento terminale in funzione della topologia di rete propria del mercato nazionale.

(7)

Fatto salvo il riesame del mercato e la valutazione del potere di mercato da parte delle ANR a norma degli articoli 15 e 16 della direttiva quadro e dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva servizio universale, le informazioni comunicate dagli Stati membri rivelano il persistere e l'aggravarsi dei problemi legati al livello ed alla variazione dei prezzi applicati dall'operatore notificato per i circuiti parziali di linee affittate.

(8)

Quando, ai sensi dell'articolo 13 della direttiva accesso o dell'articolo 18 della direttiva servizio universale, un'ANR impone obblighi di orientamento ai costi per quanto riguarda i circuiti parziali di linee affittate, può tenere conto del fatto che le informazioni relative ai costi ricevute dall'operatore interessato potrebbero non riflettere con la massima fedeltà i costi di un operatore efficiente che applica tecnologie moderne; può inoltre prendere in considerazione i prezzi praticati su mercati concorrenziali analoghi per quanto riguarda i meccanismi imposti di recupero dei costi o le metodologie di tariffazione.

(9)

In tali circostanze, la pubblicazione dei massimali tariffari raccomandati per i circuiti parziali di linee affittate dovrebbe informare e guidare le ANR circa la modalità di applicazione delle migliori pratiche correnti per la fornitura di linee affittate, nel momento in cui devono adottare soluzioni regolamentari per i mercati delle linee affittate che non sono effettivamente concorrenziali nel loro territorio. La pubblicazione contribuirà, pertanto, allo sviluppo di un mercato interno migliorando la coerenza nell'applicazione del quadro normativo a livello comunitario e sostenendo, di conseguenza, la creazione di un mercato più competitivo e più efficiente in termini di costi.

(10)

Il calcolo dei massimali tariffari nella presente raccomandazione tiene conto dei prezzi medi praticati negli Stati membri che autorizzano gli operatori notificati ad applicare la flessibilità tariffaria in funzione della zona geografica.

(11)

Come prescritto dall'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva accesso, le ANR possono esigere da un operatore avente un significativo potere di mercato che giustifichi in modo esauriente i prezzi applicati e, ove necessario, li adegui.

(12)

La Commissione valuterà la necessità di riesaminare la presente raccomandazione entro il 31 luglio 2006, al più tardi, per tenere conto dell'evoluzione delle tecnologie e dei mercati.

(13)

Il comitato per le comunicazioni è stato consultato a norma della procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva quadro,

RACCOMANDA:

1)

Ai fini della presente raccomandazione si applicano le seguenti definizioni:

a)

per «circuito parziale di linea affittata» (LLPC, leased line part circuit) s'intende il collegamento dedicato tra i locali del cliente e il punto di interconnessione dell’altro operatore autorizzato presso il (o nelle vicinanze del) nodo di rete dell'operatore notificato; tale collegamento può essere considerato un tipo particolare di linea affittata all'ingrosso che può essere utilizzata dall’altro operatore autorizzato per fornire servizi agli utenti finali, ad altri operatori o per le proprie finalità, quali linee affittate, connessioni alla rete telefonica pubblica commutata, servizi di dati o accesso a banda larga (non si tratta di un elenco esaustivo);

b)

per «lunghezza della linea» s'intende la distanza radiale tra le due estremità della linea, vale a dire dal punto d'interconnessione ai locali del cliente;

c)

per «cliente» s'intende il cliente dell’altro operatore autorizzato.

2)

Al momento di imporre o di confermare un obbligo di orientamento ai costi ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) nei confronti di un fornitore di circuiti parziali di linee affittate, occorre che le ANR:

a)

provvedano affinché i prezzi per la fornitura di un circuito parziale di linea affittata riflettano soltanto i costi degli elementi di base della rete e dei servizi richiesti, con un ragionevole margine di profitto. In particolare, la struttura tariffaria può comprendere un contributo di attivazione che copra i costi iniziali giustificati di attuazione del servizio richiesto (ad esempio apparecchiature specifiche, qualificazione delle linee, prove e risorse umane) ed un canone mensile che copra i costi correnti di manutenzione e di utenza delle apparecchiature e delle risorse fornite;

b)

provvedano affinché i massimali tariffari che figurano nell'allegato I per i circuiti parziali di linee affittate, calcolati sulla base dei dati tariffari e della metodologia per il calcolo dei prezzi che figurano nel documento di lavoro dei servizi della Commissione, siano rispettati, salvo se l'analisi della contabilità dei costi approvata dall'ANR fornisce prove affidabili del fatto che l'osservanza del massimale raccomandato porterebbe alla definizione di un prezzo inferiore al costo efficiente degli elementi di base della rete e dei servizi richiesti, con un ragionevole margine di profitto.

La metodologia utilizzata per calcolare i massimali tariffari raccomandati, descritta nel documento di lavoro dei servizi della Commissione (8), è giudicata adeguata per tenere conto delle differenze di costo riconosciute tra i diversi operatori dei vari Stati membri;

c)

esercitino i diritti conferiti loro dall'articolo 13 della direttiva accesso per richiedere una giustificazione completa dei canoni proposti e, se necessario, esigerne l'adeguamento.

3)

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2005.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione


(1)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

(2)  GU L 199 del 26.7.1997, pag. 32. Direttiva modificata dalla direttiva 98/61/CE (GU L 268 del 3.10.1998, pag. 37).

(3)  GU L 165 del 19.6.1992, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 98/80/CE della Commissione (GU L 14 del 20.1.1998, pag. 27).

(4)  Queste direttive sono state abrogate dall'articolo 26 della direttiva quadro, con effetto dal 24 luglio 2003.

(5)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.

(6)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.

(7)  C(2003) 497 (GU L 114 dell'8.5.2003, pag. 45).

(8)  «Commission staff working document — Methodology, reference configuration and data of leased lines in Member States related to the Commission recommendation on the provision of leased lines in the European Union — Part 2 — Pricing aspects of wholesale leased line part circuits» — http://europa.eu.int/information_society/topics/ecomm/useful_information/library/commiss_serv_doc/index_en.htm


ALLEGATO

(in EUR)

Capacità della linea

Canone massimo mensile + 1/24 del canone unico di connessione per una lunghezza di circuito massima di 2 km

Canone massimo mensile + 1/24 del canone unico di connessione per una lunghezza di circuito massima di 5 km

Canone massimo mensile + 1/24 del canone unico di connessione per una lunghezza di circuito massima di 15 km

Canone massimo mensile + 1/24 del canone unico di connessione per una lunghezza di circuito massima di 50 km

Limite massimo del canone unico di connessione

64 kbit/s

61

78

82

99

542

2 Mbit/s

186

248

333

539

1 112

34 Mbit/s

892

963

1 597

2 539

2 831

155 Mbit/s

1 206

1 332

1 991

4 144

3 144