6.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 318/29 |
AZIONE COMUNE 2005/868/PESC DEL CONSIGLIO
del 1o dicembre 2005
che modifica l’azione comune 2005/355/PESC relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell’Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (RDC) per quanto riguarda l’istituzione di un progetto di assistenza tecnica relativo al miglioramento della catena dei pagamenti del ministero della Difesa nella RDC
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14, l’articolo 25, terzo comma, l’articolo 28, paragrafo 3, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
In seguito ad un invito ufficiale del governo della RDC in data 26 aprile 2005, il Consiglio ha adottato, il 2 maggio 2005, l’azione comune 2005/355/PESC relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell’Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (RDC) (1), denominata «EUSEC RD Congo». |
(2) |
La missione EUSEC RD Congo è volta ad apportare un sostegno concreto in materia di integrazione dell’esercito congolese e di buon governo in materia di sicurezza, compreso in materia di controllo e di gestione finanziaria e di bilancio, di status della funzione militare, di formazione, di aggiudicazione degli appalti pubblici, di contabilità e di sorveglianza finanziaria. L’articolo 2 di detta azione comune prevede che la missione EUSEC RD Congo individui e contribuisca all’elaborazione dei vari progetti e delle differenti opzioni cui l’Unione europea e/o gli Stati membri potranno decidere di dare un sostegno in tale settore. |
(3) |
In seguito ad una richiesta del governo congolese in data 19 luglio 2005 in materia di sostegno tecnico e logistico in vista dell’ammodernamento del sistema di gestione del personale e delle finanze delle Forze armate della RDC, la missione EUSEC RD Congo ha elaborato un progetto di programma di assistenza tecnica volto in particolare ad ammodernare la catena dei pagamenti del ministero della Difesa nella RDC. |
(4) |
Il segretario generale/alto rappresentante ha comunicato al governo congolese, con lettera in data 11 novembre 2005, l’intenzione dell’Unione europea di istituire il progetto di assistenza tecnica volto ad ammodernare detta catena dei pagamenti. |
(5) |
Il 21 novembre 2005, il Consiglio ha approvato il concetto generale relativo all’istituzione di un progetto di assistenza tecnica relativo all’ammodernamento di detta catena dei pagamenti. Il progetto dovrebbe essere stabilito come un’entità distinta nel quadro della missione EUSEC RD Congo. |
(6) |
Il progetto di catena dei pagamenti si colloca nel mandato e negli obiettivi della missione EUSEC RD Congo, missione a carattere civile, ma, tenuto conto della struttura e delle modalità di esecuzione del progetto, come pure del numero di persone e dei finanziamenti richiesti, occorre modificare l’azione comune 2005/355/PESC. |
(7) |
Occorrerebbe che paesi terzi partecipassero al progetto conformemente agli orientamenti generali definiti dal Consiglio europeo. |
(8) |
Il personale impiegato nella RDC nel quadro del progetto relativo all’ammodernamento della catena dei pagamenti beneficerà delle disposizioni relative allo statuto del personale in vigore per il personale già impiegato nella missione EUSEC RD Congo. |
(9) |
Il progetto sarà condotto nel contesto di una situazione che può deteriorarsi e che potrebbe ledere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune quali figurano all’articolo 11 del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:
Articolo 1
L’azione comune 2005/355/PESC è modificata come segue.
1) |
All’articolo 2, è aggiunto il seguente comma: «Nel quadro del mandato descritto al primo comma e nell’ambito della missione è istituito un progetto di assistenza tecnica relativo all’ammodernamento della catena dei pagamenti del ministero della Difesa nella RDC, qui di seguito “progetto di catena dei pagamenti”, per assolvere le funzioni definite nel concetto generale relativo al progetto.» |
2) |
All’articolo 3, è aggiunta la seguente lettera:
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3) |
È inserito il seguente articolo: «Articolo 8 bis Partecipazione di paesi terzi al progetto di catena dei pagamenti 1. Fermi restando l’autonomia decisionale dell’UE e il quadro istituzionale unico della stessa, paesi terzi possono essere invitati a contribuire al progetto di catena dei pagamenti, a condizione che sostengano i costi relativi al distacco dei loro membri del personale, inclusi gli stipendi, l’assicurazione contro i rischi gravi, le indennità e le spese di viaggio per e dalla RDC e contribuiscano adeguatamente ai costi correnti del progetto di catena dei pagamenti. 2. I paesi terzi che apportano un contributo al progetto hanno diritti ed obblighi identici, in termini di gestione quotidiana della missione, a quelli degli Stati membri dell’UE. 3. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti in merito all’accettazione dei contributi proposti ed a istituire un comitato dei contributori. 4. Le modalità precise concernenti la partecipazione dei paesi terzi sono oggetto di un accordo concluso in conformità della procedura di cui all’articolo 24 del trattato. L’SG/AR, che assiste la presidenza, può negoziare tali modalità a nome di quest’ultima. Se l’UE e un paese terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale paese terzo alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell’ambito del progetto di catena dei pagamenti.» |
4) |
È inserito il seguente articolo: «Articolo 9 bis Disposizioni speciali relative al finanziamento del progetto di catena dei pagamenti 1. Per il periodo fino al 15 febbraio 2006, si applicano le seguenti disposizioni:
2. Per il periodo dal 16 febbraio al 2 maggio 2006, le spese operative legate al progetto di catena dei pagamenti sono a carico del bilancio generale dell’Unione europea secondo le disposizioni seguenti:
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5) |
È aggiunto il seguente allegato: «ALLEGATO Elenco dei contributi degli Stati membri di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 1, lettera a)
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Articolo 2
La presente azione comune entra in vigore il giorno dell’adozione.
Articolo 3
La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 1o dicembre 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
J. STRAW
(1) GU L 112 del 3.5.2005, pag. 20.
(2) GU L 63 del 28.2.2004, pag. 68. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/68/PESC (GU L 27 del 29.1.2005, pag. 59).»