25.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 307/61


AZIONE COMUNE 2005/826/PESC DEL CONSIGLIO

del 24 novembre 2005

relativa all'istituzione di un gruppo di consulenza dell'UE in materia di polizia (EUPAT) nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (FYROM)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, l'articolo 25, terzo comma, l'articolo 26 e l'articolo 28, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

In ottemperanza dell'accordo quadro di Ohrid, il contributo dell'Unione europea si basa su un approccio ampio, con attività che abbracceranno l’intera gamma di aspetti dello stato di diritto, compresi programmi di costruzione istituzionale ed attività di polizia che si sostengano e rafforzino a vicenda. Le attività dell'Unione, sostenute fra l'altro dai programmi di costruzione istituzionale della Comunità nell'ambito del regolamento CARDS, contribuiranno all'attuazione globale della pace nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e al conseguimento degli obiettivi della politica generale dell'Unione nella regione, in particolare del processo di stabilizzazione e associazione.

(2)

L'Unione ha nominato un rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per contribuire al consolidamento del processo politico pacifico e alla piena attuazione dell'accordo quadro di Ohrid, per contribuire ad assicurare la coerenza dell'azione esterna dell'UE, nonché per assicurare il coordinamento degli interventi della comunità internazionale volti a favorire l'attuazione e la sostenibilità delle disposizioni di detto accordo quadro.

(3)

La risoluzione 1371(2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, adottata il 26 settembre 2001, accoglie favorevolmente l'accordo quadro e ne appoggia la piena attuazione grazie all’impegno, fra l'altro, dell'UE.

(4)

Al fine di preservare e di rafforzare i significativi risultati conseguiti nell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia attraverso il notevole impegno dell’UE in termini di azione politica e di risorse, l’UE ha rafforzato il suo ruolo nelle attività di polizia allo scopo di contribuire ulteriormente ad un clima di sicurezza e di stabilità che consenta al governo dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia di attuare l’accordo quadro di Ohrid.

(5)

La situazione dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia per quanto riguarda la sicurezza ha continuato a migliorare dal conflitto del 2001. Nel 2005 la stabilità è stata ulteriormente rafforzata. Sono state adottate misure per la preparazione e l'attuazione delle riforme del basilare accordo quadro di Ohrid e si sono compiuti sforzi per far fronte ad altre priorità di riforma, anche nel campo dello stato di diritto. Un persistente impegno dell'UE a livello di azione politica e di risorse contribuirà nondimeno a radicare ulteriormente la stabilità nel paese come nella regione.

(6)

Il 16 settembre 2003 le autorità dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia hanno invitato l'UE ad assumersi la responsabilità di rafforzare il suo ruolo nelle attività di polizia e di dispiegare una missione di polizia dell’UE (EUPOL Proxima).

(7)

L'azione comune 2003/681/PESC del Consiglio (1) ha istituito l'EUPOL Proxima per un periodo di 12 mesi dal 15 dicembre 2003 al 14 dicembre 2004. L'azione comune 2004/789/PESC del Consiglio (2) ha prorogato EUPOL Proxima per un periodo di 12 mesi dal 15 dicembre 2004 al 14 dicembre 2005.

(8)

Durante le consultazioni con l'UE il governo dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (FYROM) ha dichiarato che accoglierebbe con favore, a talune condizioni, un gruppo di consulenza dell'UE in materia di polizia che assicuri continuità tra la fine di EUPOL Proxima e il previsto avvio di un progetto, finanziato da CARDS, volto a fornire assistenza tecnica sul campo.

(9)

Secondo le linee guida stabilite dal Consiglio europeo di Nizza del 7-9 dicembre 2000, la presente azione comune dovrebbe stabilire il ruolo del Segretario Generale/Alto Rappresentante (in prosieguo denominato SG/AR) ai sensi degli articoli 18, paragrafo 3 e 26 del trattato, nell'attuazione delle misure che rientrano nel controllo politico e nella direzione strategica assicurati dal CPS.

(10)

L'articolo 14, paragrafo 1 del trattato richiede che sia indicato un importo di riferimento finanziario per l'intero periodo di attuazione dell'azione comune. L’indicazione degli importi che devono essere finanziati dal bilancio comunitario esprime la volontà dell’autorità legislativa ed è subordinata alla disponibilità di stanziamenti d’impegno nel rispettivo esercizio di bilancio.

(11)

Si dovrebbe ricorrere per quanto possibile al reimpiego del materiale rimasto da altre attività operative dell'UE, soprattutto l'EUPOL Proxima, tenuto conto delle necessità operative e dei principi di sana gestione finanziaria.

(12)

L'EUPAT assolverà il mandato nel contesto di una situazione in cui lo stato di diritto non è totalmente assicurato e che potrebbe compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati dall'articolo 11 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Obiettivo

1.   L'Unione europea istituisce un gruppo di consulenza dell'UE in materia di polizia (EUPAT) nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM) dal 15 dicembre 2005 al 14 giugno 2006.

2.   L'obiettivo dell'EUPAT è quello di continuare a sostenere lo sviluppo di un servizio di polizia efficiente e professionale basato su standard di polizia europei.

Articolo 2

Mandato

L'EUPAT, in linea con gli obiettivi dell’accordo quadro di Ohrid, in partenariato con le pertinenti autorità e nell'ambito di una prospettiva più generale dello stato di diritto, continua a sostenere lo sviluppo di un servizio di polizia efficiente e professionale basato su standard di polizia europei, in stretto coordinamento con la Commissione, segnatamente in vista dell'attuazione dei pertinenti programmi di costruzione istituzionale della Comunità e in complementarità con l'OSCE e con i programmi bilaterali. Sotto la guida dell'RSUE e in partenariato con le autorità del governo ospitante, gli esperti di polizia dell'UE svolgono compiti di controllo e di guida nei riguardi della polizia del paese su questioni prioritarie in materia di polizia di frontiera, pace e ordine pubblico e responsabilità, lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata. Le attività dell'EUPAT si concentrano sul personale direttivo intermedio e superiore.

A tal fine l'EUPAT rivolge particolare attenzione ai seguenti elementi:

attuazione globale della riforma della polizia sul campo;

cooperazione tra polizia e sistema giudiziario;

controllo interno e degli standard professionali.

Articolo 3

Fase di pianificazione

1.   In preparazione dell'istituzione dell'EUPAT, il capo della missione di polizia EUPOL Proxima, muovendo dal lavoro svolto dall' EUPOL Proxima e sulla base degli orientamenti del Comitato politico e di sicurezza (CPS), elabora un piano generale e sviluppa tutti gli strumenti tecnici necessari per l'istituzione dell'EUPAT.

2.   A tal fine l'attuale capo della missione si consulta e opera in coordinamento con la Commissione e con l'OSCE a Skopje nonché con il governo dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, se del caso.

Articolo 4

Struttura

1.   L'EUPAT comprende i seguenti elementi:

a)

comando generale a Skopje, composto dal capo dell'EUPAT e dal personale definito nel piano generale;

b)

una unità centrale di affiancamento a livello di ministero dell'interno;

c)

unità mobili affiancate nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia con sede ai livelli appropriati.

2.   Questi elementi sono sviluppati nel piano generale.

Articolo 5

Capo dell'EUPAT e personale

1.   Il Capo dell'EUPAT è responsabile della gestione e del coordinamento delle attività dell'EUPAT.

2.   Il Capo dell'EUPAT assume la gestione ordinaria dell'EUPAT ed è responsabile per quanto riguarda il personale e le questioni disciplinari. Per quanto concerne il personale distaccato, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale o dell'UE interessata.

3.   Il Capo dell'EUPAT sottoscrive un contratto con la Commissione.

4.   Il personale di polizia è distaccato dagli Stati membri. Il periodo di distacco è di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2005. Ogni Stato membro sostiene i costi relativi al personale di polizia da esso distaccato, inclusi gli stipendi, la copertura sanitaria, le spese di viaggio per e dall'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e le indennità diverse da quelle giornaliere.

5.   L'EUPAT assume il personale civile internazionale e il personale locale su base contrattuale, in funzione delle necessità.

6.   Gli Stati membri o le istituzioni della Comunità possono anche, all'occorrenza, distaccare personale civile internazionale per un periodo di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2005. Ogni Stato membro o istituzione dell'UE sostiene i costi relativi a ciascun membro del personale da esso/essa distaccato, inclusi gli stipendi, la copertura sanitaria, le spese di viaggio per e dall'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e le indennità diverse da quelle giornaliere.

7.   Pur restando subordinati all'autorità dello Stato membro o dell'istituzione comunitaria d'origine, tutti gli esperti appartenenti all'EUPAT assolvono i loro compiti operando nel solo interesse dell'azione di sostegno dell'UE. Tutto il personale rispetta i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (3) (di seguito denominate «norme di sicurezza del Consiglio»).

8.   I membri dell'EUPAT assicurano la visibilità dell'azione dell'UE con misure appropriate.

Articolo 6

Catena di comando

1.   La struttura dell'EUPAT, quale parte dell'approccio dell'UE più ampio relativo allo stato di diritto nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dispone di una catena di comando unificata.

2.   Il CPS esercita il controllo politico e la direzione strategica.

3.   Il Segretario Generale/Alto Rappresentante (SG/AR) fornisce consulenza al Capo dell'EUPAT tramite l'RSUE.

4.   Il Capo dell'EUPAT guida l'EUPAT e ne assume la gestione ordinaria.

5.   Il Capo dell'EUPAT riferisce all'SG/AR tramite l'RSUE.

6.   L'RSUE riferisce al Consiglio tramite l'SG/AR.

Articolo 7

Controllo politico e direzione strategica

1.   Il Comitato politico e di sicurezza, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell'EUPAT.

2.   Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 25 del trattato. Tale autorizzazione include il potere di nominare, su proposta del SG/AR, un capo dell'EUPAT e di approvare e modificare il piano generale e la catena di comando. Il Consiglio, assistito dal SG/AR, stabilisce gli obiettivi e la conclusione dell'EUPAT.

3.   L'RSUE fornisce orientamento politico locale al capo dell'EUPAT. L'RSUE assicura il coordinamento con altri attori UE nonché relazioni con autorità della parte ospitante e con i media.

4.   Il CPS riceve periodicamente relazioni a cura del capo dell'EUPAT relative alla conduzione dell'azione di sostegno. Il CPS può invitare, se del caso, alle sue riunioni il capo dell'EUPAT.

5.   Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

Articolo 8

Disposizioni finanziarie

1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all'EUPAT è pari a 1,5 milioni di EUR.

2.   La spesa finanziata tramite l'importo di cui al paragrafo 1 è amministrata secondo le regole e le procedure applicabili al bilancio generale dell'UE, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restino di proprietà della Comunità.

3.   Il capo dell'EUPAT riferisce dettagliatamente alla Commissione, ed è soggetto a supervisione da parte della stessa, sulle attività intraprese nell'ambito del suo contratto.

4.   Le disposizioni finanziarie rispettano i requisiti operativi dell'EUPAT, compresa la compatibilità del materiale e l'interoperabilità delle unità.

5.   Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente azione comune.

Articolo 9

Coerenza con l'azione comunitaria

Il Consiglio e la Commissione assicurano, in conformità delle rispettive competenze, la coerenza tra l'attuazione della presente azione comune e le altre azioni esterne della Comunità in conformità dell'articolo 3, secondo comma, del trattato. Il Consiglio e la Commissione cooperano a tal fine.

Articolo 10

Comunicazione di informazioni classificate

1.   Il SG/AR è autorizzato a comunicare alla NATO/KFOR e ai terzi associati alla presente azione comune, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «CONFIDENTIEL UE» prodotti ai fini dell'azione di sostegno ai sensi delle norme di sicurezza del Consiglio.

2.   Il SG/AR è inoltre autorizzato a comunicare all'OSCE, in funzione dei bisogni operativi della missione, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini dell'azione di sostegno ai sensi delle norme di sicurezza del Consiglio. A tale effetto sono adottate disposizioni a livello locale.

3.   Qualora insorgano necessità operative precise ed immediate, il SG/AR è inoltre autorizzato a comunicare allo Stato ospitante informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «CONFIDENTIEL UE» prodotti ai fini dell'azione di sostegno, ai sensi dell'accordo tra l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e l'Unione europea sulla procedura di sicurezza sullo scambio di informazioni classificate (4).

4.   Il SG/AR è autorizzato a comunicare ai terzi associati alla presente azione comune documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all'azione di sostegno, coperti dall'obbligo del segreto professionale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 della decisione 2004/338/CE, Euratom del Consiglio, del 22 marzo 2004, relativa all'adozione del suo regolamento interno (5).

Articolo 11

Status del personale dell'EUPAT

1.   Le disposizioni necessarie sono prese per l'estensione all'EUPAT dell'accordo tra l'Unione europea e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia sullo status e sulle attività della missione di polizia dell'Unione europea (EUPOL «Proxima») nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (6).

2.   Lo Stato membro o l'istituzione della Comunità che ha distaccato un membro del personale è competente per eventuali azioni connesse al distacco, proposte dal membro del personale in questione o che lo riguardano. Lo Stato o l'istituzione della Comunità in questione è competente a proporre eventuali azioni nei confronti del personale distaccato.

Articolo 12

Entrata in vigore e durata

La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.

Essa si applica fino al 14 giugno 2006.

Articolo 13

Pubblicazione

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 24 novembre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

I. LEWIS


(1)  GU L 249 del 1.10.2003, pag. 66. Azione comune modificata dall'azione comune 2004/87/PESC (GU L 21 del 28.1.2004, pag. 31).

(2)  GU L 348 del 24.11.2004, pag. 40.

(3)  GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultima dalla decisione 2005/571/CE del Consiglio (GU L 193 del 23.7.2005, pag. 31).

(4)  GU L 94 del 13.4.2005, pag. 39.

(5)  GU L 106 del 15.4.2004, pag. 22. Decisione modificata dalla decisione 2004/701/CE, Euratom (GU L 319 del 20.10.2004, pag. 15).

(6)  Decisione 2004/75/PESC del Consiglio (GU L 16 del 23.1.2004, pag. 65).