17.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/65


AZIONE COMUNE 2005/797/PESC DEL CONSIGLIO

del 14 novembre 2005

sulla missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14 e l’articolo 25, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione europea, parte del «quartetto», è impegnata ad assistere e ad agevolare l’attuazione della tabella di marcia, che definisce le iniziative reciproche del governo israeliano e dell’Autorità palestinese nei settori politico, di sicurezza, economico, umanitario e della costruzione istituzionale, che porteranno alla nascita di uno Stato palestinese indipendente, democratico e vitale che viva fianco a fianco in pace e sicurezza con Israele e gli altri vicini.

(2)

Il Consiglio europeo del 17 e 18 giugno 2004 ha ribadito la disponibilità dell’UE a sostenere l’Autorità palestinese nelle responsabilità assunte relativamente all’ordine pubblico e, in particolare, per migliorare la capacità in materia di polizia civile e di applicazione della legge.

(3)

L’Ufficio di coordinamento dell’Unione europea per il sostegno alla polizia palestinese è stato formalmente istituito tramite uno scambio di lettere in data 20 aprile 2005 fra il primo ministro palestinese Ahmed Qurei e il rappresentante speciale dell’UE per il processo di pace in Medio Oriente Marc Otte.

(4)

Il Consiglio «Affari generali e relazioni esterne» del 18 luglio 2005 ha ribadito l’impegno dell’UE a contribuire a sviluppare la capacità palestinese in materia di sicurezza tramite la polizia civile palestinese in coordinamento con il coordinatore USA per la sicurezza. Esso ha altresì convenuto in linea di principio che l’appoggio dell’UE alla polizia civile palestinese debba attuarsi in veste di missione di politica europea in materia di sicurezza e di difesa che sviluppi l’attività dell’Ufficio di coordinamento dell’UE per il sostegno alla polizia palestinese in collaborazione con tutte le parti interessate.

(5)

Il proseguimento dell’attività dell’Ufficio di coordinamento dell’UE per il sostegno alla polizia palestinese è un’espressione della continua disponibilità dell’UE a sostenere l’Autorità palestinese nel rispettare gli obblighi imposti dalla tabella di marcia, in particolare in relazione alla sicurezza e alla costruzione istituzionale, compreso il processo di riunificazione degli organismi di sicurezza palestinesi in tre servizi dipendenti dal ministro palestinese dell’Interno incaricato. Inoltre, il supporto dell’UE alla polizia civile palestinese è volto ad incrementare la sicurezza della popolazione palestinese e a contribuire alla riuscita del programma interno dell’Autorità palestinese nel rafforzare lo Stato di diritto.

(6)

Con lettera del 25 ottobre 2005, l’Autorità palestinese ha invitato l’UE ad avviare una missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS).

(7)

L’EUPOL COPPS sarà complementare e apporterà valore aggiunto alle iniziative internazionali in atto e svilupperà sinergie con le attuali iniziative della Comunità europea e degli Stati membri. L’EUPOL COPPS perseguirà la coerenza e il coordinamento con le azioni di sviluppo di capacità svolte dalla Comunità europea, in particolare nel settore della giustizia penale.

(8)

L’assistenza dell’UE sarà subordinata al grado di impegno e di sostegno che l’Autorità palestinese dedicherà alla riorganizzazione e alla riforma della polizia. Durante la fase di pianificazione, sarà istituito un adeguato meccanismo di coordinamento e cooperazione con le competenti autorità palestinesi onde garantirne il coinvolgimento negli sviluppi e nel follow-up dell’EUPOL COPPS. Sarà istituito un adeguato meccanismo di coordinamento e cooperazione con le competenti autorità israeliane per garantire che esse agevolino le attività dell’EUPOL COPPS.

(9)

L’EUPOL COPPS sarà stabilito nel contesto più ampio dell’impegno preso dalla comunità internazionale per sostenere l’Autorità palestinese nelle responsabilità assunte relativamente all’ordine pubblico e, in particolare, per migliorare la capacità in materia di polizia civile e di applicazione della legge. Sarà garantito uno stretto coordinamento fra l’EUPOL COPPS e altri attori internazionali che partecipano all’assistenza in materia di sicurezza, tra cui il coordinatore USA per la sicurezza, nonché quelli che forniscono sostegno al ministero palestinese dell’Interno.

(10)

L’EUPOL COPPS assolverà il mandato nell’ambito di una situazione di minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza delle persone e la stabilità della regione, e potenzialmente dannosa per gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune di cui all’articolo 11 del trattato.

(11)

In conformità agli orientamenti definiti dal Consiglio europeo di Nizza del 7-9 dicembre 2000, la presente azione comune dovrebbe stabilire il ruolo del segretario generale/alto rappresentante, a norma degli articoli 18 e 26 del trattato.

(12)

L’articolo 14, paragrafo 1, del trattato richiede che sia indicato un importo di riferimento finanziario per l’intero periodo di attuazione dell’azione comune. L’indicazione di importi da finanziare tramite il bilancio comunitario esprime la volontà dell’autorità legislativa ed è subordinata alla disponibilità di stanziamenti d’impegno nel rispettivo esercizio di bilancio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Missione

1.   L’Unione europea istituisce la missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi, in seguito denominata Ufficio di coordinamento dell’Unione europea per il sostegno alla polizia palestinese (EUPOL COPPS), con una fase operativa che inizia al più tardi il 1o gennaio 2006.

2.   L’EUPOL COPPS opera conformemente al mandato di cui all’articolo 2.

Articolo 2

Mandato

1.   Scopo dell’EUPOL COPPS è contribuire all’istituzione di un dispositivo di polizia duraturo ed efficace sotto direzione palestinese, conforme ai migliori standard internazionali, in cooperazione con i programmi di costruzione istituzionale della Comunità e altre iniziative internazionali nel più ampio contesto del settore della sicurezza, compresa la riforma del sistema penale.

A tal fine, l’EUPOL COPPS:

a)

assiste la polizia civile palestinese (PCP) nell’attuazione del programma di sviluppo della polizia fornendo assistenza e sostegno alla stessa PCP, e specificamente ai funzionari superiori a livello di distretto, di comando e di ministero;

b)

coordina e agevola l’assistenza dell’UE e degli Stati membri e, se richiesto, l’assistenza internazionale alla PCP;

c)

fornisce consulenza su elementi di giustizia penale collegati alla polizia.

Articolo 3

Durata

La missione ha una durata di 3 anni.

Articolo 4

Revisione

Un processo di revisione semestrale, secondo i criteri di valutazione fissati nel concetto operativo (CONOPS) e nel piano operativo (OPLAN), tenendo conto degli sviluppi sul terreno, consente di apportare, se necessario, adeguamenti circa le dimensioni e il campo d’applicazione dell’EUPOL COPPS.

Articolo 5

Struttura

Nello svolgimento del mandato, l’EUPOL COPPS comprende i seguenti elementi:

1)

capomissione/responsabile della polizia;

2)

sezione di consulenza;

3)

sezione di coordinamento del programma;

4)

sezione amministrativa.

Tali elementi sono elaborati nel CONOPS e nell’OPLAN. Il Consiglio approva il CONOPS e l’OPLAN.

Articolo 6

Capomissione/responsabile della polizia

1.   Il capomissione/responsabile della polizia esercita il controllo operativo (OPCON) sull’EUPOL COPPS, ne assume la gestione quotidiana e il coordinamento delle attività, compresa la gestione della sicurezza del personale dell’EUPOL COPPS, la gestione delle risorse e delle informazioni.

2.   Il capomissione/responsabile della polizia è responsabile del controllo disciplinare del personale dell’EUPOL COPPS. Per il personale distaccato, l’azione disciplinare è esercitata dall’autorità nazionale o dell’UE competente.

3.   Il capomissione/responsabile della polizia firma un contratto con la Commissione.

Articolo 7

Fase di pianificazione

1.   Durante la fase di pianificazione della missione, è istituito un gruppo di pianificazione comprendente il responsabile capomissione/della polizia, che lo dirige, e il personale necessario per svolgere le funzioni derivanti dalle necessità riconosciute della missione.

2.   Nel processo di pianificazione è effettuata in via prioritaria una valutazione globale del rischio, che, se necessario, è aggiornata.

3.   Il gruppo di pianificazione redige l’OPLAN ed elabora tutti gli strumenti tecnici necessari per l’esecuzione della missione. L’OPLAN tiene conto della valutazione globale dei rischi e comprende un piano di sicurezza.

Articolo 8

Personale dell’EUPOL COPPS

1.   Il personale dell’EUPOL COPPS è adeguato per entità e competenza al mandato di cui all’articolo 2 e alla struttura di cui all’articolo 5.

2.   Il personale dell’EUPOL COPPS è distaccato dagli Stati membri o dalle istituzioni dell’UE. Ogni Stato membro sostiene i costi connessi con il personale dell’EUPOL COPPS da esso distaccato, inclusi gli stipendi, la copertura sanitaria, le spese di viaggio per e della zona di missione e le indennità diverse da quelle giornaliere.

3.   Il personale internazionale e il personale locale sono assunti dall’EUPOL COPPS su base contrattuale in funzione delle necessità.

4.   Se del caso, anche i paesi terzi possono distaccare personale presso la missione. Ogni paese terzo che distacca del personale sostiene i costi connessi con ciascun membro del personale da esso distaccato, inclusi gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità, l’assicurazione contro i rischi gravi e le spese di viaggio per e della zona di missione.

5.   Ciascun membro del personale resta subordinato all’autorità dello Stato o dell’istituzione d’origine dell’UE competente ed assolve i propri compiti operando esclusivamente nell’interesse della missione. Tutto il personale rispetta i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (1).

Articolo 9

Status del personale dell’EUPOL COPPS

1.   Ove richiesto, lo status del personale dell’EUPOL COPPS, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento della stessa EUPOL COPPS, è oggetto di un accordo da stipulare secondo la procedura di cui all’articolo 24 del trattato. Il segretario generale/alto rappresentante, che assiste la presidenza, può negoziare tali modalità a nome di quest’ultima.

2.   Lo Stato membro o l’istituzione dell’UE che ha distaccato un membro del personale è competente per eventuali richieste di indennizzo, presentate dal membro del personale in questione o che lo riguardano connesse al distacco. Lo Stato membro o l’istituzione dell’UE in questione è competente a proporre eventuali azioni nei confronti del membro del personale oggetto del distacco.

3.   Le condizioni d’impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e del personale locale sono stabiliti nei contratti conclusi tra il capomissione/responsabile della polizia ed i singoli membri del personale.

Articolo 10

Catena di comando

1.   L’EUPOL COPPS dispone di una catena di comando unificata, come un’operazione di gestione delle crisi.

2.   Il comitato politico e di sicurezza (CPS) esercita il controllo politico e la direzione strategica.

3.   Il segretario generale/alto rappresentante impartisce orientamenti al capomissione/responsabile della polizia tramite il rappresentante speciale dell’UE.

4.   Il capomissione/responsabile della polizia dell’EUPOL COPPS guida la missione e ne assume la gestione quotidiana.

5.   Il capomissione/responsabile della polizia riferisce al segretario generale/alto rappresentante tramite il rappresentante speciale dell’UE.

6.   Il rappresentante speciale dell’UE riferisce al Consiglio tramite il segretario generale/alto rappresentante.

Articolo 11

Controllo politico e direzione strategica

1.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica della missione.

2.   Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti, a norma dell’articolo 25 del trattato. Tale autorizzazione include la competenza a nominare, su proposta del segretario generale/alto rappresentante, il capomissione/responsabile della polizia e a modificare l’OPLAN e la catena di comando. Il Consiglio, assistito dal segretario generale/alto rappresentante decide in merito agli obiettivi e alla conclusione della missione.

3.   Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

4.   Il CPS riceve periodicamente relazioni del capomissione/responsabile della polizia relative ai contributi della missione e alla condotta della missione. Se del caso, il CPS può invitare alle sue riunioni il capomissione/responsabile della polizia.

Articolo 12

Partecipazione di paesi terzi

1.   Fermi restando l’autonomia decisionale dell’UE e il quadro istituzionale unico della stessa, gli Stati aderenti sono invitati ed i paesi terzi possono essere invitati a contribuire all’EUPOL COPPS, a condizione che sostengano i costi relativi al distacco dei loro membri del personale, inclusi gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità, l’assicurazione contro i rischi gravi e le spese di viaggio per e dalla zona della missione, e contribuiscano adeguatamente ai costi correnti dell’EUPOL COPPS.

2.   I paesi terzi che apportano un contributo all’EUPOL COPPS hanno diritti ed obblighi identici, in termini di gestione quotidiana della missione, a quelli degli Stati membri dell’UE che partecipano alla missione.

3.   Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti in merito all’accettazione dei contributi proposti e ad istituire un comitato dei contributori.

4.   Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione dei paesi terzi sono oggetto di un accordo da stipulare secondo la procedura di cui all’articolo 24 del trattato. Il segretario generale/alto rappresentante, che assiste la presidenza, può negoziare tali modalità a nome di quest’ultima. Allorché l’UE e un paese terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale paese terzo alle operazioni dell’UE di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell’ambito dell’EUPOL COPPS.

Articolo 13

Sicurezza

1.   Il capomissione/responsabile della polizia è responsabile della sicurezza dell’EUPOL COPPS e, in consultazione con il Servizio di sicurezza del segretariato generale del Consiglio, è incaricato di assicurare l’osservanza dei requisiti minimi di sicurezza, secondo le norme di sicurezza del Consiglio.

2.   L’EUPOL COPPS ha un proprio responsabile della sicurezza che riferisce al capomissione/responsabile della polizia.

3.   Il capomissione/responsabile della polizia si consulta con il CPS sulle questioni di sicurezza concernenti lo spiegamento dell’EUPOL COPPS secondo le istruzioni impartite dal segretario generale/alto rappresentante.

4.   I membri del personale dell’EUPOL COPPS sono sottoposti a una formazione obbligatoria in materia di sicurezza organizzata dal Servizio di sicurezza del segretario generale del Consiglio nonché a controlli medici prima di qualsiasi spiegamento o di viaggio nella zona della missione.

Articolo 14

Disposizioni finanziarie

1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa connessa alla missione è pari a 2,5 milioni di EUR per il 2005 e a 3,6 milioni di EUR per il 2006.

2.   Il bilancio definitivo dell’EUPOL COPPS per gli esercizi 2006, 2007 e 2008 è deciso dal Consiglio anno per anno.

3.   La spesa finanziata tramite l’importo di cui al paragrafo 1 è gestita secondo le procedure e le regole applicabili al bilancio generale dell’UE, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restino proprietà della Comunità. La partecipazione alle gare d’appalto è aperta ai cittadini di paesi terzi che partecipano finanziariamente alla missione, ai cittadini delle parti ospitanti e, se necessario ai fini operativi della missione, ai cittadini dei paesi vicini.

4.   Il capomissione/responsabile della polizia riferisce dettagliatamente alla Commissione ed è soggetto a supervisione, da parte della stessa, sulle attività intraprese nell’ambito del suo contratto.

5.   Le disposizioni finanziarie rispettano i requisiti operativi dell’EUPOL COPPS, compresa la compatibilità delle attrezzature e l’interoperabilità delle squadre.

6.   Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente azione comune.

Articolo 15

Azione comunitaria

1.   Il Consiglio e la Commissione assicurano, secondo le rispettive competenze, la coerenza tra l’attuazione della presente azione comune e le azioni esterne della Comunità a norma dell’articolo 3, secondo comma, del trattato. Il Consiglio e la Commissione cooperano a tal fine.

2.   Le necessarie modalità di coordinamento sono stabilite, se opportuno, nella zona della missione, come pure a Bruxelles.

Articolo 16

Comunicazione di informazioni classificate

1.   Il segretario generale/alto rappresentante è autorizzato a comunicare ai paesi terzi associati alla presente azione comune, se opportuno e in funzione delle esigenze operative della missione, informazioni e documenti classificati dell’UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini della missione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio.

2.   Qualora insorgano necessità operative precise ed immediate, il segretario generale/alto rappresentante è inoltre autorizzato a trasmettere alle autorità locali informazioni e documenti classificati dell’UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini della missione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio. In tutti gli altri casi, tali informazioni e documenti sono trasmessi alle autorità locali secondo procedure consone al loro livello di cooperazione con l’UE.

3.   Il segretario generale/alto rappresentante è autorizzato a trasmettere ai paesi terzi associati alla presente azione comune e alle autorità locali documenti non classificati dell’UE connessi alle deliberazioni del Consiglio inerenti alla missione e coperte dal segreto professionale a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (2).

Articolo 17

Entrata in vigore

La presente azione comune entra in vigore alla data dell’adozione.

Essa scade il 31 dicembre 2008.

Articolo 18

Pubblicazione

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 14 novembre 2005.

Per il Consiglio

La presidente

T. JOWELL


(1)  GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/571/CE (GU L 193 del 23.7.2005, pag. 31).

(2)  Decisione 2004/338/CE, Euratom del Consiglio, del 22 marzo 2004 relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 106 del 15.4.2004, pag. 22). Decisione modificata dalla decisione 2004/701/CE, Euratom (GU L 319 del 20.10.2004, pag. 15).