18.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 272/26


AZIONE COMUNE 2005/724/PESC DEL CONSIGLIO

del 17 ottobre 2005

relativa alla nomina del rappresentante speciale dell’Unione europea nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e che abroga la decisione comune 2005/589/PESC

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 14, 18, paragrafo 5 e 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 28 luglio 2005 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2005/589/PESC (1) che proroga il mandato del sig. Michael SAHLIN quale rappresentante speciale dell’Unione europea nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia fino al 15 novembre 2005.

(2)

È stato convenuto di nominare il sig. Erwan FOUÉRÉ quale nuovo rappresentante speciale dell’Unione europea nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia con effetto dal 1o novembre 2005.

(3)

L’azione comune 2005/589/PESC dovrebbe essere abrogata.

(4)

Il Rappresentante speciale dell’Unione europea espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati nell’articolo 11 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Il sig. Erwan FOUÉRÉ è nominato rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) presso l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia dal 1o novembre 2005 al 28 febbraio 2006.

Articolo 2

Il mandato dell’RSUE è basato sull’obiettivo politico dell’Unione europea nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, che consiste nel contribuire al consolidamento del processo politico di pace e alla piena attuazione dell’accordo quadro di Ohrid, facilitando in questo modo ulteriori progressi verso l’integrazione europea mediante il processo di stabilizzazione e associazione.

L’RSUE sostiene le attività dell’Alto rappresentante nella regione.

Articolo 3

Al fine di raggiungere l’obiettivo politico, l’RSUE ha mandato di:

a)

mantenere stretti contatti con il governo dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e con le parti coinvolte nel processo politico;

b)

fornire i pareri e le facilitazioni dell’Unione europea nel processo politico;

c)

assicurare il coordinamento degli interventi della comunità internazionale volti a contribuire all’attuazione e alla sostenibilità delle disposizioni dell’accordo quadro del 13 agosto 2001, secondo quanto stabilito nell’accordo e nei relativi allegati;

d)

seguire attentamente le questioni interetniche e di sicurezza e riferirne in merito, nonché mantenere a tal fine i collegamenti con tutti gli organismi pertinenti;

e)

fornire un orientamento politico locale al responsabile della polizia/Capo della missione di polizia dell’Unione (EUPOL/Proxima), assicurare il coordinamento tra la missione di polizia e altri attori UE e assumere la responsabilità delle relazioni tra la missione di polizia e le autorità della parte ospitante e i media;

f)

in cooperazione con il responsabile della polizia/Capo della missione di polizia EUPOL/Proxima e in coordinamento con la presidenza, tenere un dialogo periodico con le autorità dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia sugli sviluppi dell’EUPOL/Proxima.

Articolo 4

1.   L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del suo mandato, sotto l’autorità e la direzione operativa dell’Alto Rappresentante. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

2.   Il Comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all’RSUE un orientamento strategico e un apporto politico nell’ambito del mandato.

Articolo 5

1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE è pari a 215 000 EUR.

2.   Le spese finanziate dall’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le regole della Comunità europea applicabili in materia di bilancio, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restino di proprietà della Comunità.

3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione.

4.   La presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 6

1.   Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra in consultazione con la presidenza, assistita dal segretario generale/Alto Rappresentante e in piena associazione con la Commissione. L’RSUE comunica alla presidenza ed alla Commissione la composizione definitiva della sua squadra.

2.   Gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione europea possono proporre il comando di personale che operi con l’RSUE. La retribuzione del personale eventualmente distaccato da uno Stato membro o da un’istituzione dell’Unione europea presso l’RSUE è a carico rispettivamente dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione europea interessata.

3.   Tutti gli impieghi della categoria A non interessati dal comando sono, se del caso, oggetto di pubblicità da parte del segretariato generale del Consiglio e sono inoltre notificati agli Stati membri e alle istituzioni dell’Unione europea al fine di reclutare i candidati meglio qualificati.

4.   I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell’RSUE e del suo personale sono definiti con le parti. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 7

Di norma l’RSUE riferisce personalmente all’Alto Rappresentante e al CPS e può riferire anche al pertinente gruppo di lavoro. Relazioni scritte sono trasmesse periodicamente all’Alto Rappresentante, al Consiglio e alla Commissione. Su raccomandazione dell’Alto Rappresentante e del CPS, l’RSUE può riferire al Consiglio «Affari generali e relazioni esterne».

Articolo 8

Al fine di assicurare la coerenza dell’azione esterna dell’Unione europea, le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle dell’Alto Rappresentante, della presidenza e della Commissione. I rappresentanti speciali dell’UE forniscono istruzioni regolari alle missioni degli Stati membri. Vengono mantenuti stretti contatti sul campo con la presidenza e i Capimissione, i quali si adoperano per assistere l’RSUE nell’esecuzione del suo mandato. L’RSUE mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali e regionali sul campo.

Articolo 9

L’attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione europea nella regione sono esaminati regolarmente. Due mesi prima della scadenza del mandato, l’RSUE presenta all’Alto Rappresentante, al Consiglio e alla Commissione una relazione scritta esauriente sull’esecuzione del suo mandato. La relazione funge da base per la valutazione della presente azione comune nell’ambito dei pertinenti gruppi di lavoro e da parte del CPS. Nel quadro delle priorità generali in materia di spiegamento, l’Alto Rappresentante formula raccomandazioni al CPS in merito alla decisione del Consiglio relativa al rinnovo, alla modifica o alla revoca del mandato.

Articolo 10

L’azione comune 2005/589/PESC è abrogata con effetto dal 31 ottobre 2005.

Articolo 11

La presente azione comune entra in vigore alla data dell’adozione.

Articolo 12

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 ottobre 2005.

Per il Consiglio

La presidente

M. BECKETT


(1)   GU L 199 del 29.7.2005, pag. 103.