10.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 234/13


AZIONE COMUNE 2005/643/PESC DEL CONSIGLIO

del 9 settembre 2005

sulla missione di vigilanza in Aceh (Indonesia) dell'Unione europea (Missione di vigilanza in Aceh — AMM)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14 e l'articolo 25, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione europea (UE) è impegnata a promuovere una soluzione duratura e pacifica del conflitto in Aceh (Indonesia) e a rafforzare la stabilità nell'intero Sud-Est asiatico, che comprendono la realizzazione di progressi in tema di riforme dei settori economico, giuridico, politico e della sicurezza.

(2)

L'11 ottobre 2004 il Consiglio ha ribadito l'importanza che annette ad un'Indonesia unita, democratica, stabile e prospera, nonché il rispetto dell'UE per l'integrità territoriale della Repubblica d'Indonesia e il riconoscimento della sua importanza quale partner fondamentale. Il Consiglio ha incoraggiato il governo indonesiano a ricercare soluzioni pacifiche nelle zone di conflitto e di potenziale conflitto, e ha espresso compiacimento per la dichiarazione del Presidente Susilo Bambang Yudhoyono di voler applicare le leggi speciali relative all'autonomia in Aceh. Il Consiglio ha ribadito il desiderio dell'UE di creare un partenariato più stretto con l'Indonesia.

(3)

Il 12 luglio 2005 il Ministro degli Affari esteri dell'Indonesia, a nome del governo del suo paese, ha invitato l'UE a partecipare a una missione di vigilanza in Aceh per assistere l'Indonesia nell'attuazione dell'accordo definitivo riguardante l'Aceh. Il governo indonesiano ha rivolto un invito analogo ad alcuni paesi dell'ASEAN — Brunei, Malaysia, Filippine, Singapore e Tailandia. Anche il Movimento per l'Aceh libero (GAM) ha dichiarato che appoggia la partecipazione dell'UE.

(4)

Il 18 luglio 2005 il Consiglio ha preso atto della relazione della missione di valutazione dell'Unione europea in Indonesia/Aceh condotta congiuntamente dal Segretariato del Consiglio e dalla Commissione. Esso si è rallegrato della conclusione favorevole dei negoziati di Helsinki e ha convenuto che, in linea di massima, l'UE è pronta a fornire osservatori per monitorare l'attuazione del memorandum d'intesa. Ha chiesto agli organi competenti di proseguire la progettazione di un'eventuale missione di vigilanza a richiesta delle parti e di prendere contatti con l'ASEAN e con i paesi che vi aderiscono ai fini di una loro eventuale cooperazione.

(5)

Il 15 agosto 2005 il governo indonesiano e il GAM hanno firmato un memorandum d'intesa in cui sono specificati l'accordo e i principi che guideranno l'instaurazione di condizioni atte a permettere al popolo di Aceh di essere governato attraverso un processo equo e democratico all'interno dello Stato e della costituzione unitari della Repubblica di Indonesia. Il memorandum d'intesa prevede l'istituzione di una missione di vigilanza in Aceh, a cura dell'Unione europea e dei paesi contributori dell'ASEAN, con l'incarico di controllare l'attuazione degli impegni sottoscritti nel memorandum dal governo indonesiano e dal GAM.

(6)

Il memorandum d'intesa prevede, in particolare, che il governo indonesiano sia responsabile della sicurezza di tutti i membri del personale della missione di vigilanza in Aceh (Indonesia) e che tra il governo indonesiano e l'Unione europea venga concluso un accordo sullo status della missione.

(7)

La missione di vigilanza in Aceh sarà condotta in una situazione che può deteriorarsi e che potrebbe ledere gli obiettivi della Politica estera e di sicurezza comune quali figurano all'articolo 11 del trattato.

(8)

In conformità agli orientamenti definiti dal Consiglio europeo di Nizza del 7-9 dicembre 2000 la presente azione comune dovrebbe stabilire il ruolo del Segretario Generale/Alto Rappresentante, in conformità degli articoli 18 e 26 del trattato.

(9)

L'articolo 14, paragrafo 1, del trattato richiede che sia indicato un importo di riferimento finanziario per l'intero periodo di attuazione dell'azione comune. L'indicazione di importi da finanziare tramite il bilancio comunitario esprime la volontà dell'autorità politica ed è subordinata alla disponibilità di stanziamenti d'impegno nel rispettivo esercizio di bilancio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Missione

1.   L'Unione europea istituisce una missione di vigilanza dell'Unione europea in Aceh (Indonesia), denominata «Missione di vigilanza in Aceh» (AMM), con una fase operativa che inizia il 15 settembre 2005.

2.   L'AMM opera conformemente al proprio mandato definito all'articolo 2.

Articolo 2

Mandato

1.   L'AMM controlla l'attuazione degli impegni assunti dal governo indonesiano e dal GAM conformemente al memorandum d'intesa.

2.   L'AMM, segnatamente:

a)

vigila sulla smobilitazione del GAM come pure vigila e fornisce assistenza in materia di disarmo e distruzione delle armi, munizioni ed esplosivi che questo detiene;

b)

vigila sul reinsediamento delle formazioni militari non governative e delle forze irregolari di polizia;

c)

vigila sulla reintegrazione dei membri attivi del GAM;

d)

vigila sulla situazione in materia di diritti dell'uomo e fornisce assistenza in questo settore, nell'ambito dei compiti di cui alle lettere a), b) e c);

e)

vigila sul processo di modifica della legislazione;

f)

dirime le controversie riguardanti casi di amnistia;

g)

indaga e delibera sulle denunce e sulle presunte violazioni del memorandum d'intesa;

h)

stabilisce e mantiene i collegamenti e la buona cooperazione tra le parti.

Articolo 3

Fase di pianificazione

1.   Durante la fase di pianificazione il gruppo di pianificazione comprende un capomissione/capo del gruppo di pianificazione e il personale necessario per svolgere le funzioni risultanti dai bisogni dell'AMM.

2.   In via prioritaria è effettuata una valutazione globale dei rischi, quale parte del processo di pianificazione. Tale valutazione potrà essere aggiornata, se necessario.

3.   Il gruppo di pianificazione redige il piano operativo (OPLAN) ed elabora gli strumenti tecnici necessari per l'esecuzione del mandato dell'AMM. L'OPLAN tiene conto della valutazione globale dei rischi e comprende un piano di sicurezza. Il Consiglio approva l'OPLAN.

Articolo 4

Struttura dell'AMM

In linea di massima, l'AMM è strutturata come segue:

a)

Comando (QG). Il QG sarà costituito dall'ufficio del capomissione e dal personale del QG, che svolgono tutte le necessarie funzioni di comando e controllo, nonché di sostegno della missione. Il QG sarà ubicato a Banda Aceh;

b)

undici uffici distrettuali ripartiti geograficamente, che svolgono mansioni di controllo;

c)

quattro squadre incaricate del disarmo.

Questi elementi sono ulteriormente sviluppati nell'OPLAN.

Articolo 5

Capomissione

1.   Il sig. Pieter Feith è nominato capomissione dell'AMM.

2.   Il capomissione esercita il controllo operativo dell'AMM e assume la gestione quotidiana nonché il coordinamento delle attività dell'AMM, compresa la gestione della sicurezza della missione in termini di personale, risorse ed informazioni.

3.   Ciascun membro del personale resta subordinato all'autorità dell'istituzione comunitaria o dell'autorità nazionale competente ed assolve i propri compiti operando esclusivamente nell'interesse della missione. Le autorità nazionali trasferiscono il controllo operativo al capomissione. Sia durante che dopo la missione il personale mantiene il massimo riserbo su tutti i fatti e tutte le informazioni riguardanti la missione.

4.   Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale. Per quanto concerne il personale distaccato, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale o comunitaria interessata.

5.   Il capomissione dirime le controversie concernenti l'attuazione del memorandum d'intesa come disposto nel medesimo ed in conformità all'OPLAN.

Articolo 6

Personale

1.   Il personale dell'AMM è adeguato per entità e competenza con il mandato di cui all'articolo 2 e con la struttura di cui all'articolo 4.

2.   Il personale della missione è distaccato dagli Stati membri e dalle istituzioni comunitarie. Ogni Stato membro ed istituzione comunitaria sostiene i costi connessi con il personale della missione da esso o da essa distaccato, inclusi gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità (diverse da quelle giornaliere) e le spese di viaggio.

3.   Il personale internazionale e il personale locale sono assunti su base contrattuale in funzione delle necessità.

4.   Se del caso, anche i paesi terzi possono distaccare personale presso la missione. Ogni paese terzo che distacca del personale sostiene i costi connessi a ciascun membro del personale da esso distaccato, inclusi gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità e le spese di viaggio.

Articolo 7

Status del personale

1.   Lo status dell'AMM e del suo personale in Aceh, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento della missione stessa, è stabilito in un accordo concluso secondo la procedura di cui all'articolo 24 del trattato. L'SG/AR, che assiste la presidenza, può negoziare tale accordo a suo nome.

2.   Lo Stato membro o l'istituzione comunitaria che ha distaccato un membro del personale è competente per eventuali richieste di indennizzo connesse al distacco, presentate dal membro del personale in questione o che lo riguardano. Lo Stato membro o l'istituzione comunitaria in questione è competente a proporre eventuali azioni nei confronti del membro del personale oggetto del distacco.

3.   Le condizioni d'impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e del personale assunto in loco sono stabiliti nei contratti conclusi tra il capomissione ed i singoli membri del personale.

Articolo 8

Catena di comando

1.   La struttura dell'AMM ha una catena di comando unificata.

2.   Il comitato politico e di sicurezza (CPS) esercita il controllo politico e la direzione strategica della missione.

3.   Il capomissione riferisce all'SG/AR.

4.   L'SG/AR impartisce orientamenti al capomissione.

Articolo 9

Controllo politico e direzione strategica

1.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica della missione. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti ai fini della missione e per la durata della stessa, a norma dell'articolo 25, terzo comma, del trattato. Tale autorizzazione include la competenza a modificare l'OPLAN e la catena di comando. Le competenze decisionali in relazione agli obiettivi e alla conclusione della missione restano attribuite al Consiglio.

2.   Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

3.   Il CPS riceve periodicamente dal capomissione rapporti sulla condotta della missione. Se del caso, il CPS può invitare alle sue riunioni il capomissione.

Articolo 10

Partecipazione di paesi terzi

1.   Fermi restando l'autonomia decisionale dell'UE e il quadro istituzionale unico della stessa, gli Stati aderenti sono invitati ed i paesi terzi possono essere invitati a contribuire all'AMM, a condizione che sostengano i costi relativi al distacco dei loro membri del personale, inclusi gli stipendi, l'assicurazione contro i rischi gravi, le indennità e le spese di viaggio per e da Aceh (Indonesia), e contribuiscano adeguatamente ai costi correnti dell'AMM.

2.   I paesi terzi che apportano un contributo all'AMM hanno diritti ed obblighi identici, in termini di gestione quotidiana della missione, a quelli degli Stati membri che partecipano alla missione.

3.   Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti in merito all'accettazione dei contributi proposti e ad istituire un comitato dei contributori.

4.   Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione dei paesi terzi sono oggetto di un accordo in conformità dell'articolo 24 del trattato. L'SG/AR, che assiste la presidenza, può negoziare tali modalità a nome di quest'ultima. Allorché l'UE e un paese terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale paese terzo alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell'ambito dell'AMM.

Articolo 11

Sicurezza

1.   Il capomissione, in consultazione con il Servizio di sicurezza del Consiglio, è incaricato di assicurare l'osservanza di norme minime di sicurezza, secondo norme di sicurezza del Consiglio concordate.

2.   Il capomissione si consulta con il CPS sulle questioni di sicurezza concernenti lo spiegamento della missione secondo le istruzioni impartite dall'SG/AR.

3.   I membri del personale dell'AMM sono sottoposti a una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima della loro entrata in servizio.

Articolo 12

Disposizioni finanziarie

1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa connessa alla missione è pari a 9 000 000 EUR.

2.   La spesa finanziata tramite l'importo di cui al paragrafo 1 è gestita secondo le procedure e le regole applicabili al bilancio generale dell'Unione europea, salvo allorché gli eventuali prefinanziamenti non restano di proprietà della Comunità. La partecipazione alle gare d'appalto è aperta ai cittadini di paesi terzi.

3.   Il capomissione rende conto alla Commissione di tutte le spese imputate al bilancio generale dell'UE e sottoscrive, a tal fine, un contratto con la Commissione.

4.   Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente azione comune.

Articolo 13

Azione comunitaria

1.   Il Consiglio e la Commissione assicurano, nell'ambito delle rispettive competenze, la coerenza tra l'attuazione della presente azione comune e l'azione esterna della Comunità in conformità dell'articolo 3, secondo comma, del trattato. Il Consiglio e la Commissione cooperano a tal fine.

2.   Il Consiglio rileva altresì la necessità di adottare modalità di coordinamento a Banda Aceh, come pure, se del caso, a Giacarta, nonché a Bruxelles.

Articolo 14

Comunicazione di informazioni classificate

1.   L'SG/AR è autorizzato a comunicare ai paesi terzi associati alla presente azione comune, se opportuno e in funzione delle esigenze operative della missione, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini della missione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio.

2.   Qualora insorgano necessità operative precise ed immediate, l'SG/AR è inoltre autorizzato a comunicare allo Stato ospitante informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini della missione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio. In tutti gli altri casi tali informazioni e documenti sono comunicati allo Stato ospitante secondo procedure consone al livello di cooperazione dello Stato ospitante con l'Unione europea.

3.   L'SG/AR è autorizzato a comunicare ai paesi terzi associati alla presente azione comune ed allo Stato ospitante documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative alla missione coperti dall'obbligo del segreto professionale a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento interno del Consiglio (1).

Articolo 15

Revisione

Entro il 15 marzo 2006 il Consiglio valuta se l'AMM debba essere prorogata.

Articolo 16

Entrata in vigore e durata

La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.

Essa scade il 15 marzo 2006.

Articolo 17

Pubblicazione

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 9 settembre 2005

Per il Consiglio

Il presidente

J. STRAW


(1)  Decisione 2004/338/CE, Euratom del Consiglio, del 22 marzo 2004 relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 106 del 15.4.2004, pag. 22). Decisione modificata dalla decisione 2004/701/CE, Euratom (GU L 319 del 20.10.2004, pag. 15).