23.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 193/44


AZIONE COMUNE 2005/574/PESC DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2005

sul sostegno alle attività svolte dall’AIEA nei settori della sicurezza e della verifica nucleari e nell’ambito della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 dicembre 2003, il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, che contiene nel capitolo III un elenco di misure atte a combattere tale proliferazione, le quali devono essere prese sia nell’UE che nei paesi terzi.

(2)

L’UE sta attivamente attuando la strategia in questione nonché le misure elencate nel capitolo III, in particolare liberando risorse finanziarie a sostegno di specifici progetti condotti da istituzioni multilaterali, quali l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA).

(3)

Il 17 novembre 2003, il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/805/PESC sull’universalizzazione e il rafforzamento degli accordi multilaterali in materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori (1).

(4)

Il 17 maggio 2004, il Consiglio ha adottato l’azione comune 2004/495/PESC sul sostegno alle attività svolte dall’AIEA nell’ambito del piano per la sicurezza nucleare e della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (2).

(5)

Poiché, per quanto riguarda l’UE, il Consiglio ha adottato il 22 dicembre 2003 la direttiva 2003/122/Euratom (3) sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane, il rafforzamento del controllo delle sorgenti radioattive ad alta attività in tutti i paesi terzi, in conformità della dichiarazione e del piano d’azione del G8 sulla sicurezza delle sorgenti radioattive, permane un obiettivo importante da perseguire.

(6)

L’universalizzazione del protocollo aggiuntivo AIEA (4) contribuisce a rafforzare le capacità di verifica e il sistema di salvaguardia dell’AIEA.

(7)

L’AIEA persegue obiettivi identici a quelli esposti nei considerando 5, 6 e 7. Ciò avviene nel contesto del codice di condotta sulla sicurezza delle fonti radioattive rivisto, approvato dal Consiglio dei governatori dell’AIEA nel settembre 2003, e nel contesto dell’attuazione del piano per la sicurezza nucleare, finanziato tramite contributi volontari al fondo per la sicurezza nucleare. L’AIEA è altresì impegnata nel rafforzamento della convenzione sulla protezione fisica di materiale nucleare e a promuovere la conclusione e l’attuazione del protocollo aggiuntivo AIEA.

(8)

La Commissione ha accettato di essere incaricata di sorvegliare la corretta attuazione del contributo dell’UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

1.   Al fine di dare attuazione immediata e pratica ad alcuni elementi della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, l’UE sostiene le attività svolte dall’AIEA nei settori della sicurezza e della verifica nucleari per conseguire i seguenti obiettivi:

potenziare la protezione dei materiali e delle attrezzature sensibili sotto il profilo della proliferazione e le relative conoscenze,

rafforzare le attività di individuazione del traffico illecito di materiali nucleari e sostanze radioattive e la relativa risposta,

adoperarsi al fine di rafforzare le salvaguardie dell’AIEA e in particolare promuovere l’universalizzazione del protocollo aggiuntivo AIEA.

2.   I progetti dell’AIEA che corrispondono a misure della strategia dell’UE sono i progetti volti a:

assistere gli Stati nel potenziamento della protezione fisica dei materiali nucleari e di altri materiali radioattivi durante l’uso, lo stoccaggio e il trasporto, nonché delle installazioni nucleari,

assistere gli Stati nel potenziamento della sicurezza dei materiali radioattivi nelle applicazioni non nucleari,

potenziare la capacità degli Stati di individuare il traffico illecito e di rispondervi,

assistere gli Stati nell’elaborare le misure legislative necessarie all’attuazione del protocollo aggiuntivo AIEA.

I suddetti progetti saranno realizzati nei paesi che necessitano di assistenza in tali settori.

Una descrizione particolareggiata dei progetti figura nell’allegato.

Articolo 2

1.   L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione dei quattro progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è di 3 914 000 EUR.

2.   La gestione delle spese finanziate dal bilancio generale dell’Unione europea specificate al paragrafo 1 è soggetta alle procedure e alle norme comunitarie che si applicano alle questioni di bilancio, con l’eccezione che eventuali prefinanziamenti non restano di proprietà della Comunità.

3.   Ai fini dell’attuazione dei progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, la Commissione conclude un accordo quadro di finanziamento con l’AIEA sulle condizioni per l’utilizzo del contributo dell’UE, che assumerà la forma di un aiuto non rimborsabile. L’accordo di finanziamento specifico dispone che l’AIEA assicura la visibilità del contributo comunitario in funzione della sua entità.

4.   La Commissione vigila sul corretto utilizzo del contributo comunitario di cui al presente articolo. A tal fine, alla Commissione è affidato il compito di controllare e valutare gli aspetti finanziari dell’attuazione della presente azione comune.

Articolo 3

La presidenza, assistita dal segretariato generale del Consiglio/alto rappresentante per la PESC, è responsabile, in piena associazione con la Commissione, dell’attuazione della presente azione comune e riferisce al Consiglio in merito alla sua attuazione.

Articolo 4

Il Consiglio e la Commissione assicurano, per quanto di rispettiva competenza, la coerenza tra l’attuazione della presente azione comune e le attività esterne della Comunità, ai sensi dell’articolo 3, secondo comma, del trattato UE. Il Consiglio e la Commissione cooperano a tal fine.

Articolo 5

La presente azione comune entra in vigore il giorno della sua adozione.

Essa scade 15 mesi dopo la sua adozione.

Articolo 6

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. STRAW


(1)  GU L 302 del 20.11.2003, pag. 34.

(2)  GU L 182 del 19.5.2004, pag. 46.

(3)  GU L 346 del 31.12.2003, pag. 57.

(4)  Modello di protocollo aggiuntivo dell’accordo/degli accordi concluso/i tra lo Stato/gli Stati e l’Agenzia internazionale dell’energia atomica relativo/i all’applicazione delle salvaguardie, approvato dal Consiglio dei governatori dell’AIEA nel 1997 [INFCIRC/540 (Corr.)].


ALLEGATO

Sostegno dell’UE alle attività dell’AIEA nei settori della sicurezza e della verifica nucleari nonché nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

1.   Descrizione

Il Consiglio dei governatori dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) ha approvato nel marzo 2002 un piano di attività dirette alla protezione contro il terrorismo nucleare (GOV/2002/10). Inoltre, il documento «Misure intese a rafforzare la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare, radioprotezione, sicurezza dei trasporti e gestione delle scorie: promuovere infrastrutture regolamentari nazionali efficaci e sostenibili per il controllo delle sorgenti radioattive» [GOV/2004/52-GC(48)/15] contiene parti che sono pertinenti per la cooperazione AIEA-UE nell’ambito della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa. Tutto ciò fornisce un approccio globale alla sicurezza nucleare che comprende i controlli regolamentari, la contabilità e la protezione delle materie nucleari e di altri materiali radioattivi durante l’uso, lo stoccaggio e il trasporto per tutto il loro ciclo di vita, sia a breve sia a lungo termine. Occorre tuttavia definire misure per individuare i furti o i tentativi di traffico illecito dei materiali, qualora la protezione dovesse venir meno o per i materiali non ancora oggetto di protezione nell’impianto in cui sono depositati.

Le salvaguardie internazionali, quali attuate dall’AIEA, rappresentano uno strumento essenziale per verificare se gli Stati hanno ottemperato all’impegno assunto di non utilizzare materie o tecnologie nucleari per elaborare armi nucleari o altri ordigni esplosivi nucleari. La conclusione di un accordo di salvaguardia integrale (1) e del relativo protocollo aggiuntivo (2) costituisce un impegno importante, da parte dello Stato che lo ha sottoscritto, in relazione alla sicurezza delle materie nucleari e delle materie e attività connesse al nucleare ed al relativo controllo nel suo territorio, sotto la sua giurisdizione o effettuato, ovunque, sotto il suo controllo. Al riguardo, è estremamente importante che sia in vigore la necessaria legislazione nazionale di attuazione per consentire agli organismi non governativi autorizzati di assolvere le dovute funzioni di regolamentazione e di disciplinare il comportamento di chiunque partecipi ad attività regolamentate.

La richiesta di sostegno a tali sforzi è forte in tutti gli Stati che sono membri dell’AIEA, come pure in alcuni stati che non vi hanno ancora aderito. Tuttavia, i progetti connessi al rafforzamento della sicurezza nucleare interessano principalmente i paesi dell’Europa sud-orientale (Bulgaria, Turchia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Serbia e Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Moldova e Romania), della regione dell’Asia centrale (Kazakstan, Kirghizistan, Uzbekistan, Tagikistan e Turkmenistan), dell’area del Caucaso (Armenia, Azerbaigian e Georgia), del Nordafrica (Marocco, Algeria, Tunisia, Libia e Egitto), nonché dell’area mediterranea e del Medio Oriente (Libano, Siria, Israele e Giordania). Le attività che rientrano nel progetto concernente l’assistenza finalizzata all’elaborazione di una legislazione nazionale connessa con l’accordo di salvaguardia ed il relativo protocollo aggiuntivo (progetto 4) saranno attuate nei paesi identificati in funzione delle priorità politiche stabilite dall’UE.

Inizialmente, per identificare le priorità — ai fini del sostegno — saranno valutati i bisogni in termine di miglioramento della sicurezza nucleare nei nuovi paesi rientranti nella presente azione comune. A tal fine, una squadra di esperti riconosciuti valuterà lo status attuale delle misure di sicurezza nucleare già adottate in tali paesi e formulerà raccomandazioni in materia di miglioramenti. Queste costituiranno una piattaforma per la definizione della successiva assistenza, che coprirà la situazione vigente e la necessità di miglioramenti per quanto riguarda la prevenzione e l’individuazione di atti dolosi che riguardano materie nucleari e altri materiali radioattivi, inclusi quelli destinati ad un uso non nucleare, e le installazioni nucleari, nonché la risposta a tali atti.

Al termine della valutazione, si definiranno le priorità identificando un numero massimo di paesi per ciascun progetto da finanziare attraverso il bilancio reso disponibile grazie al sostegno dell’UE.

Successivamente, nei paesi selezionati verranno realizzati i progetti nei quattro settori seguenti:

1.   Rafforzamento della protezione fisica delle materie nucleari e di altri materiali radioattivi durante l’uso, lo stoccaggio e il trasporto, nonché delle installazioni nucleari

I materiali usati o depositati presso installazioni e impianti nucleari devono essere adeguatamente repertoriati e protetti per prevenirne il furto o il sabotaggio. Un sistema di regolamentazione efficace dovrebbe identificare gli elementi che richiedono un’attuazione rispettivamente a livello di Stato e di esercente.

Per il progetto 1 saranno selezionati al massimo sei paesi.

2.   Rafforzamento della sicurezza dei materiali radioattivi nelle applicazioni non nucleari

Questo progetto comprende due diversi settori di attività: il primo riguarda la creazione/il miglioramento della struttura regolamentare, il secondo è connesso allo smantellamento ed allo smaltimento di sorgenti dismesse.

I materiali radioattivi sono sovente utilizzati in applicazioni non nucleari, vale a dire per scopi medici o industriali. Alcune delle sorgenti sono altamente radioattive e appartengono alle categorie 1-3, quali definite nel documento «Categorizzazione delle sorgenti radioattive» dell’AIEA. Se non formano oggetto di un controllo regolamentare adeguato e non sono adeguatamente protette, queste sorgenti potrebbero cadere in cattive mani e essere utilizzate per atti dolosi. La sicurezza delle radiazioni e delle sorgenti radioattive nonché dell’infrastruttura regolamentare deve essere efficace e deve funzionare adeguatamente in conformità delle norme internazionali, delle linee guida del codice di condotta sulla sicurezza delle sorgenti radioattive e delle migliori pratiche. Per questo settore di attività del progetto 2 saranno selezionati al massimo sei paesi.

È di vitale importanza che le sorgenti radioattive vulnerabili e potenti siano protette dagli atti dolosi nel corso del loro uso e stoccaggio e, quando non sono più necessarie, dovrebbero essere smantellate e smaltite come rifiuti radioattivi in un luogo sicuro anche dal punto di vista tecnico. Per questo settore di attività del progetto 2 saranno selezionati al massimo sei paesi.

3.   Rafforzamento della capacità degli Stati di individuare il traffico illecito e di rispondervi

Il traffico illecito è una situazione connessa con l’ottenimento, la fornitura, l’uso, il trasferimento o lo smaltimento non autorizzati, intenzionali o meno, di materie nucleari e di altri materiali radioattivi, con o senza attraversamento di frontiere internazionali.

È impossibile per un terrorista fabbricare un ordigno esplosivo nucleare rudimentale o un ordigno a dispersione radiologica senza essersi procurato il materiale mediante un traffico illecito. Inoltre, è possibile che anche le attrezzature e la tecnologia sensibili utilizzate per produrre materiale sensibile impiegato in un ordigno nucleare rudimentale o nella sua fabbricazione siano state ottenute attraverso un traffico illecito. Si può presumere che, per far giungere il materiale alla destinazione finale, sia necessaria la circolazione transfrontaliera di materiale o tecnologia. Per combattere il traffico illecito, gli Stati devono pertanto porre in essere i necessari sistemi di regolamentazione, nonché predisporre sistemi tecnici (comprensivi di strumenti di facile uso) e rendere disponibili procedure e informazioni presso i valichi di frontiera per individuare i tentativi di contrabbando di materie radioattive (compresi i materiali fissili radioattivi) o il commercio non autorizzato di attrezzature e tecnologia sensibili.

Sono inoltre necessarie misure efficaci per rispondere a tali atti e per gestire i sequestri di materie radioattive. Il personale degli organi di contrasto (dogane, polizia, ecc.) sovente non è formato all’uso delle attrezzature di individuazione e potrebbe quindi non riconoscere le attrezzature e la tecnologia sensibili. La formazione di tale personale è quindi cruciale per il successo di qualunque misura adottata per individuare il traffico illecito. Al personale di categorie diverse dovrebbero essere impartite formazioni diverse, sia per quanto attiene all’uso degli strumenti di individuazione sia per interpretare la lettura data dagli strumenti, in modo da mettere tale personale in grado di decidere sulle azioni successive.

4.   Assistenza legislativa per l’attuazione degli obblighi che incombono agli Stati in virtù degli accordi di salvaguardia conclusi con l’AIEA e dei relativi protocolli aggiuntivi

La conclusione di accordi di salvaguardia e di protocolli aggiuntivi con l’AIEA è una misura efficace che promuove un controllo rigoroso, a livello sia nazionale sia internazionale, delle materie nucleari e delle tecnologie ad esse connesse. Oltre ad alcuni impegni ed elementi essenziali cui gli Stati sono tenuti ad ottemperare e dare attuazione nella legislazione nazionale in relazione alle salvaguardie, che sono pertinenti per la sicurezza ed il controllo delle materie nucleari e dei materiali ed attività connessi al nucleare, vi sono altri vincoli complementari cui gli Stati sono tenuti a dare attuazione per poter assolvere agli impegni assunti in materia di salvaguardia. A tale proposito, la legislazione nazionale di attuazione dovrebbe in effetti fornire un quadro di principi e disposizioni generali tali da consentire agli organi governativi autorizzati di espletare le dovute funzioni di regolamentazione e da disciplinare il comportamento di chiunque partecipi ad attività regolamentate.

È importante che la legislazione nazionale di attuazione identifichi chiaramente impianti, installazioni, attività e materie nucleari cui saranno applicate le salvaguardie. Inoltre, gli Stati che hanno concluso un protocollo aggiuntivo devono assicurare che le rispettive legislazioni nazionali di attuazione siano state rafforzate per consentire loro di ottemperare agli obblighi supplementari che incombono loro in virtù del protocollo aggiuntivo. In particolare, la legislazione nazionale dello Stato interessato dovrebbe essere riveduta al fine di estendere le competenze ed i poteri dell’organo di regolamentazione designato ai fini dell’attuazione e dell’applicazione degli accordi di salvaguardia conclusi.

I beneficiari del progetto saranno i paesi destinatari selezionati.

2.   Obiettivi

Obiettivo globale: rafforzare la sicurezza nucleare nei paesi selezionati.

2.1.   Fase di valutazione: finanziamento delle missioni internazionali di sicurezza nucleare

L’AIEA effettuerà la valutazione per accertare se sia necessario rafforzare la sicurezza nucleare in ciascuno di quei paesi menzionati al punto 1, in cui tale valutazione non è stata completata. La valutazione riguarderà, ove opportuno, la protezione fisica e la sicurezza delle applicazioni nucleari e non nucleari, la necessaria infrastruttura regolamentare per la protezione dalle radiazioni e la sicurezza delle fonti radioattive, nonché le misure in atto per combattere il traffico illecito. I risultati della valutazione globale saranno utilizzati come base nella selezione dei paesi in cui saranno attuati i progetti.

I progetti, che rientrano nell’ampia missione di sicurezza nucleare sopra citata:

valuteranno in ciascun paese lo stato di protezione fisica dei materiali nucleari e di altri materiali radioattivi e della protezione delle installazioni o degli impianti nucleari o di ricerca in cui detti materiali sono utilizzati o depositati; identificheranno inoltre un’ulteriore sottogruppo di installazioni e impianti contenenti tali materiali da selezionare per una rivalorizzazione e un sostegno successivi,

valuteranno in ciascun paese le esigenze riguardo al miglioramento della sicurezza delle fonti radioattive, identificheranno le debolezze e le lacune nell’attuazione delle norme internazionali e del Codice di condotta, esigendo il miglioramento dell’infrastruttura regolamentare e individueranno la necessità di prevedere una protezione supplementare delle fonti potenti e vulnerabili. La valutazione servirà anche a individuare l’attrezzatura specifica necessaria per la protezione,

valuteranno in ciascun paese l’attuale stato della capacità di combattere il traffico illecito e individueranno le esigenze dei miglioramenti necessari.

2.2.   Attuazione di azioni specifiche riconosciute prioritarie a seguito della fase di valutazione

Progetto 1

Rafforzamento della protezione fisica dei materiali nucleari e di altri materiali radioattivi durante l’uso, lo stoccaggio e il trasporto, nonché delle installazioni nucleari

Scopo del progetto: rafforzare la protezione fisica dei materiali nucleari e di altri materiali radioattivi nei paesi selezionati.

Risultati del progetto:

protezione fisica di installazioni selezionate e rivalorizzazione degli impianti prioritari,

miglioramento dell’infrastruttura regolamentare nazionale per la protezione fisica grazie all’assistenza di esperti,

formazione del personale nei paesi selezionati.

Progetto 2

Rafforzamento della sicurezza dei materiali radioattivi nelle applicazioni non nucleari

Scopo del progetto: rafforzare la sicurezza dei materiali radioattivi nelle applicazioni non nucleari nei paesi selezionati.

Risultati del progetto:

creazione/miglioramento dell’infrastruttura regolamentare nazionale per la protezione dalle radiazioni e la sicurezza delle fonti radioattive tramite la valutazione dell’infrastruttura per la protezione dalle radiazioni e la sicurezza delle fonti radioattive, mediante servizi di consulenza, attrezzature e formazione, in conformità delle norme internazionali, delle direttive del codice di condotta sulla sicurezza delle fonti radioattive e delle migliori prassi,

protezione delle fonti vulnerabili o, se del caso, smantellamento o smaltimento nei paesi selezionati.

Progetto 3

Rafforzamento della capacità degli Stati di individuare il traffico illecito e di rispondervi

Scopo del progetto: rafforzare le capacità degli Stati di individuare il traffico illecito nei paesi selezionati e di rispondervi.

Risultati del progetto:

miglioramento della raccolta e valutazione delle informazioni, provenienti da fonti di pubblico accesso e dai punti di contatto degli Stati, sul traffico nucleare illecito per migliorare la conoscenza sul traffico nucleare illecito e le circostanze in cui si svolge. Queste informazioni faciliteranno anche la classificazione per priorità delle varie azioni intraprese per combattere il traffico illecito,

istituzione di quadri nazionali, grazie all’assistenza di esperti, per combattere il traffico illecito e migliorare il coordinamento nazionale del controllo della circolazione transfrontaliera di materiali radioattivi, di attrezzature e di tecnologia nucleari sensibili nei paesi selezionati,

potenziamento dell’attrezzatura di sorveglianza delle frontiere presso valichi di frontiera selezionati,

formazione per il personale delle strutture di contrasto.

Progetto 4

Assistenza legislativa per l’attuazione degli obblighi degli Stati in conformità degli accordi di salvaguardia e dei protocolli aggiuntivi dell’AIEA

Scopo del progetto: rafforzare i quadri legislativi nazionali per l’attuazione degli accordi di salvaguardia e dei protocolli aggiuntivi conclusi tra gli Stati e l’AIEA.

Il progetto si articola su due fasi: una preparatoria e una di attuazione:

la fase preparatoria consiste nell’individuazione degli Stati che non hanno adottato la necessaria legislazione di attuazione in conformità degli accordi di salvaguardia e dei protocolli aggiuntivi conclusi con l’AIEA. Questa individuazione sarà effettuata dall’UE. In aggiunta, include lo sviluppo di materiali generici (cioè componenti legislative), derivati dagli esempi di legislazione nazionale esistente dei vari Stati, da usare come base per adattare quegli esempi alle rispettive esigenze e condizioni nazionali dei paesi destinatari;

la fase di attuazione consiste nella fornitura di assistenza legislativa bilaterale ai paesi destinatari nella redazione e/o revisione della legislazione nazionale, utilizzando le componenti sviluppate nella fase preparatoria.

Risultati del progetto:

sviluppo e adozione (nelle lingue nazionali) della legislazione necessaria per permettere agli Stati di ottemperare ai loro obblighi in conformità degli accordi di salvaguardia e dei protocolli aggiuntivi AIEA.

3.   Durata

La missione di valutazione si svolgerà entro tre mesi dall’entrata in vigore dell’accordo sul contributo comunitario tra la Commissione e l’AIEA. I quattro progetti saranno realizzati in parallelo nei 12 mesi successivi.

La durata totale stimata per l’attuazione dell’azione comune è di 15 mesi.

4.   Beneficiari

I beneficiari sono i paesi in cui la valutazione e i successivi progetti saranno realizzati. Le rispettive autorità saranno aiutate a capire quali siano i punti deboli e riceveranno sostegno per trovare una soluzione e migliorare la sicurezza.

5.   Ente incaricato dell’attuazione del progetto

L’AIEA è incaricata dell’attuazione del progetto. Le missioni internazionali di sicurezza nucleare saranno svolte secondo le modalità operative abituali per le missioni dell’AIEA, effettuate dall’AIEA e da esperti degli Stati membri. I quattro progetti saranno attuati direttamente dal personale dell’AIEA, da esperti scelti dagli Stati membri dell’AIEA o da contraenti. Per i contraenti, l’appalto di merci, opere o servizi da parte dell’AIEA nel contesto della presente azione comune è effettuato conformemente alle regole e alle procedure applicabili dell’AIEA, come specificato nell’accordo con l’AIEA sul contributo comunitario.

6.   Partecipanti terzi

Il presente progetto è finanziato al 100 % dalla presente azione comune. Gli esperti degli Stati membri dell’AIEA possono essere considerati come partecipanti terzi. Essi opereranno in base alle regole operative abituali previste per gli esperti dell’AIEA.

7.   Stima dei mezzi necessari

Il contributo dell’UE coprirà la valutazione e la realizzazione dei quattro progetti descritti al punto 2.2. I costi stimati sono i seguenti:

Valutazione della sicurezza nucleare, missioni incluse

EUR 140 000

Progetto 1

EUR 1 100 000

Progetto 2

EUR 1 250 000

Progetto 3

EUR 1 114 000

Progetto 4

EUR 200 000.

È inoltre inclusa una riserva d’emergenza pari al 3 % circa dei costi ammissibili (per un totale di 110 000 EUR) per spese impreviste.

8.   Importo finanziario di riferimento per coprire i costi del progetto

Il costo totale del progetto è pari a 3 914 000 EUR.


(1)  Struttura e contenuto degli accordi conclusi tra l’Agenzia e gli Stati previsti in connessione con il trattato di non proliferazione delle armi nucleari, adottato dal Consiglio dei governatori dell’AIEA nel 1972 [INFCIRC/153 (Corr.)].

(2)  Modello di protocollo aggiuntivo dell’accordo/degli accordi concluso/i tra lo Stato/gli Stati e l’Agenzia internazionale dell’energia atomica relativo/i all’applicazione delle salvaguardie, approvato dal Consiglio dei governatori dell’AIEA nel 1997 [INFCIRC/540 (Corr.)].