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20.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 188/46 |
AZIONE COMUNE 2005/557/PESC DEL CONSIGLIO
del 18 luglio 2005
concernente l'azione di sostegno civile-militare dell'Unione europea alla missione dell'Unione africana nella regione sudanese del Darfur
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, l'articolo 25, terzo comma, l'articolo 26 e l'articolo 28, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 28 maggio 2004 l'Unione africana (UA) ha deciso di schierare una missione di osservazione nel Darfur per monitorare il rispetto dell'accordo umanitario di cessate il fuoco concluso a N'Djamena l'8 aprile 2004 (AMIS) e il 20 ottobre 2004 il Consiglio per la pace e la sicurezza dell'UA ha deciso di potenziare AMIS e di includere nel suo mandato l'assistenza al processo di rafforzamento della fiducia e alla protezione delle operazioni civili e umanitarie e il monitoraggio del rispetto di tutti gli accordi firmati dalle parti dopo l'accordo umanitario di cessate il fuoco di N'Djamena (AMIS II). |
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(2) |
Nella risoluzione 1547 dell'11 giugno 2004, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha invitato la comunità internazionale ad essere pronta ad assumere un impegno costante, anche fornendo consistenti finanziamenti a sostegno della pace nel Sudan. Nella risoluzione 1556 del 30 luglio 2004, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato lo schieramento di osservatori internazionali nella regione sudanese del Darfur sotto la guida dell'UA, ha esortato gli Stati membri delle Nazioni Unite a rafforzare il gruppo internazionale di osservazione guidato dall'UA e ha espresso compiacimento per i contributi già forniti, in particolare dall'Unione europea, per sostenere l'operazione diretta dall'UA. |
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(3) |
Nella risoluzione 1564, adottata il 18 settembre 2004, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha plaudito ed espresso sostegno all'intenzione dell'UA di rafforzare ed ampliare la missione di osservazione nella regione sudanese del Darfur e ha incoraggiato a procedere ad una sorveglianza proattiva. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha inoltre esortato gli Stati membri delle Nazioni Unite a sostenere l'UA in questi sforzi, anche mettendo a disposizione tutte le attrezzature e le risorse logistiche, finanziarie, materiali o di altro tipo necessarie per sostenere il rapido ampliamento della missione dell'UA nonché sostenendo gli sforzi dell'UA finalizzati ad una conclusione pacifica della crisi e alla protezione del benessere della popolazione del Darfur. |
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(4) |
Nella risoluzione 1574 del 19 novembre 2004, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di controllare l'osservanza ad opera delle parti dei loro obblighi finalizzati a porre immediatamente fine ad ogni violenza e attacco, ha espresso forte sostegno alle decisioni dell'UA volte a rafforzare la sua missione nel Darfur e ha esortato gli Stati membri delle Nazioni Unite a mettere a disposizione le necessarie attrezzature e risorse logistiche, finanziarie, materiali o di altro tipo. |
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(5) |
Nella risoluzione 1590 del 24 marzo 2005, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di creare la missione delle Nazioni Unite in Sudan (UNMIS). |
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(6) |
Nella risoluzione 1593 del 31 marzo 2005, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di sottoporre la situazione nel Darfur del 1o luglio 2002 al Procuratore della Corte penale internazionale. |
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(7) |
Nella risoluzione 1325 del 31 ottobre 2000, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha riconosciuto l'importanza della formazione per quanto riguarda la protezione, i bisogni specifici e i diritti umani di donne e bambini nelle situazioni di conflitto. |
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(8) |
La posizione comune 2005/304/PESC del Consiglio, del 12 aprile 2005, sulla prevenzione, gestione e risoluzione dei conflitti in Africa e che abroga la posizione comune 2004/85/PESC (1) sottolinea che l'UA ha il ruolo principale nella prevenzione, gestione e risoluzione dei conflitti armati in Africa. Successive conclusioni del Consiglio adottate dal luglio 2004 hanno espresso l'impegno dell'UE a sostenere gli sforzi profusi dall'UA per sorvegliare il cessate il fuoco e favorire una risoluzione politica del conflitto nella regione sudanese del Darfur. |
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(9) |
A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio il 22 novembre 2004, nell'ambito della politica europea di sicurezza e di difesa (PESD), del piano d'azione volto a sostenere la pace e la sicurezza in Africa, il 13 dicembre 2004 il Consiglio ha approvato gli orientamenti per l'attuazione del sostegno PESD alla pace e alla sicurezza in Africa, basati sul principio del rispetto della titolarità africana e della piena cooperazione con gli attori internazionali competenti, in particolare le nazioni Unite e l'Unione africana. |
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(10) |
L'UE ha costantemente accresciuto il sostegno agli sforzi dell'UA volti a contribuire alla stabilizzazione della situazione nel Darfur. L'UE partecipa alla missione dell'UA responsabile del monitoraggio del cessate il fuoco e la cofinanzia attraverso il Fondo per la pace in Africa. Il personale militare dell'UE partecipa alla commissione UA per il cessate il fuoco (CFC) coprendo tra l'altro la carica di vicepresidente della stessa e prendendo parte alla commissione mista istituita per la supervisione politica del cessate il fuoco. L'UE fornisce inoltre un ampio sostegno che include esperti di pianificazione e sostegno tecnico, finanziario, materiale e logistico alla missione più generale dell'UA di sostegno alla pace (AMIS). |
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(11) |
In una lettera del 29 aprile 2005, Alpha Oumar Konaré, Presidente della Commissione dell'UA, ha comunicato al Segretario generale/Alto Rappresentante (SG/AR) che, tenuto conto della sfida che la situazione nel Darfur continua a porre all'UA e ai suoi partner, da un lato, e della dimensione strategica del partenariato tra l'UA e l'Unione europea, dall'altro, sperava di poter contare sul sostegno sostanziale dell'Unione europea e dei suoi Stati membri agli sforzi dell'UA e al rafforzamento di AMIS II. |
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(12) |
In risposta alla richiesta dell'UA, il 23 maggio 2005 il Consiglio ha convenuto di concedere tutto il sostegno possibile agli sforzi militari di polizia e civili presentando un'offerta globale e sostanziale che è stata proposta all'UA alla conferenza dei donatori di AMIS tenutasi il 26 maggio 2005 ad Addis Abeba. Il coordinamento tra gli attori dell'UE è essenziale per garantire che il pacchetto proposto si traduca in un'assistenza coerente e tempestiva all'UA. |
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(13) |
Il 23 giugno 2005 il Consiglio ha approvato il concetto di azione di sostegno civile-militare dell'UE ad AMIS II. |
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(14) |
L'accordo sullo status della missione relativo all'istituzione e alla gestione della commissione per il cessate il fuoco nella regione sudanese del Darfur, firmato tra l'UA e il governo sudanese in data 4 giugno 2004, si applica agli osservatori militari dell'UE, contempla il personale militare e civile diverso dai funzionari di detta commissione e fa riferimento alla convenzione generale relativa a privilegi e immunità dell'Organizzazione dell'unità africana (OUA), il cui articolo VII si applica agli esperti in missione per conto dell'OUA. |
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(15) |
Lo scambio di lettere tra l'SG/AR e il Presidente della Commissione dell'UA, che conferma gli accordi relativi all'azione di sostegno dell'UE ad AMIS II conferma inoltre che tutto il personale dell'UE già schierato o da schierare in Sudan e in altri Stati africani nel contesto dell'azione di sostegno dell'UE è coperto, per quanto riguarda lo status, dall'accordo tra l'UA e il Sudan sullo status della missione dell'UA. |
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(16) |
Il 18 luglio 2005 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2005/556/PESC relativa alla nomina del Rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sudan (2). Il rappresentante speciale dell'UE (EUSR) per il Sudan deve garantire la coerenza tra le attività dell'UE a sostegno di AMIS II e dell'accordo di pace globale e gli obiettivi politici generali dell'UE nei confronti del Sudan. |
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(17) |
Tra tutti i donatori dovrebbe essere stabilito ad Addis Abeba un coordinamento per garantire che il sostegno fornito dalla comunità internazionale sia complementare e corrisponda alle esigenze specifiche dell'UA. |
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(18) |
Il Comitato politico e di sicurezza (CPS) dovrebbe esercitare il controllo politico sull'azione di sostegno civile-militare dell'Unione europea ad AMIS II e provvedere alla sua direzione strategica, in particolare al fine di assicurare un sostegno tempestivo e coerente dell'UE ad AMIS II, nonché adottare le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 25, terzo comma del trattato. Il Comitato per gli aspetti civili della gestione delle crisi (CIVCOM) e il Comitato militare dell'Unione europea (EUMC), assistiti dallo Stato maggiore dell'Unione europea (SMUE) conformemente allo statuto dello stesso, dovrebbero continuare a fornire consulenza al CPS nei rispettivi settori di competenza. |
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(19) |
In conformità degli orientamenti definiti dal Consiglio europeo di Nizza del 7-9 dicembre 2000, la presente azione comune dovrebbe stabilire il ruolo dell'SG/AR ai sensi degli articoli 18 e 26 del trattato nell'attuazione delle misure che rientrano nel controllo politico e nella direzione strategica esercitati dal CPS. |
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(20) |
L'articolo 14, paragrafo 1 del trattato prevede che le azioni comuni indichino i mezzi di cui l'Unione deve disporre. |
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(21) |
A norma dell'articolo 28, paragrafo 3 del trattato le spese operative, eccetto le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, dovrebbero essere a carico del bilancio delle Comunità europee. L’indicazione degli importi che devono essere finanziati dal bilancio comunitario esprime la volontà dell’autorità politica ed è subordinata alla disponibilità di stanziamenti d’impegno nel rispettivo esercizio di bilancio. |
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(22) |
Le spese operative derivanti da quegli aspetti della presente azione di sostegno che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa dovrebbero essere a carico degli Stati membri in conformità dell'articolo 28, paragrafo 3 del trattato e dovrebbero essere amministrate dal meccanismo istituito dalla decisione 2004/197/PESC, del 23 febbraio 2004 relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (3) (in seguito denominato «Athena») in via eccezionale. L'importo di riferimento finanziario costituisce la stima attualmente più attendibile di questi costi. |
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(23) |
Si dovrebbe ricorrere per quanto possibile al rischieramento del materiale rimasto da altre attività operative dell'UE, tenuto conto delle necessità operative e dei principi di sana gestione finanziaria. |
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(24) |
L'azione di sostegno dell'UE ad AMIS II sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della PESC fissati dall'articolo 11 del trattato. |
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(25) |
A norma dell'articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione europea che hanno implicazioni in materia di difesa. La Danimarca non partecipa all'attuazione della sezione III della presente azione comune e pertanto non concorre al finanziamento delle componenti militari della presente azione di sostegno, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Obiettivo
L'Unione europea istituisce un' azione di sostegno civile-militare dell'UE ad AMIS II, di seguito denominata «Azione di sostegno AMIS UE».
L'azione di sostegno dell'UE mira ad assicurare un'assistenza efficace e tempestiva dell'UE a sostegno del rafforzamento di AMIS II. L'UE rispetta e sostiene il principio della titolarità africana; l'azione di sostegno dell'UE intende affiancare l'UA e gli sforzi da essa profusi a livello politico, militare e di polizia per far fronte alla crisi nella regione sudanese del Darfur.
L'azione di sostegno include una componente civile ed una militare.
Articolo 2
Relazioni con l'UA
L'SG/AR e l'EUSR per il Sudan agiscono, ciascuno nell'ambito del rispettivo mandato, in qualità di punti di contatto primari con i rappresentanti dell'UA per questioni attinenti all'attuazione della presente azione comune. La Presidenza è informata regolarmente e tempestivamente in merito a tali contatti.
Articolo 3
Coordinamento con gli altri attori
1. L'UE mantiene il coordinamento stretto ed efficace con tutti i donatori istituzionali e bilaterali impegnati nel sostegno ad AMIS II.
2. L'UE continua ad operare in stretto coordinamento con l'ONU e, per quanto riguarda la componente militare dell'azione di sostegno, con la NATO.
3. Tutti gli Stati membri dell'UE saranno tenuti al corrente del processo di coordinamento al fine di assicurare la loro piena partecipazione all'iter decisionale comunitario.
Articolo 4
Controllo politico e direzione strategica
1. Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell'azione di sostegno dell'UE, in particolare al fine di assicurare un sostegno coerente e tempestivo dell'UE ad AMIS II. Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 25 del trattato. Tale autorizzazione include il potere di nominare il capo della squadra di polizia dell'UE, su proposta dell'SG/AR basata su una raccomandazione dell'EUSR. Tale autorizzazione include altresì il potere di nominare il consulente militare dell'EUSR, su proposta dell'SG/AR basata su una raccomandazione dell'EUSR. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione dell'azione di sostegno dell'UE restano attribuite al Consiglio, assistito dall'SG/AR.
Il CIVCOM e l'EUCM, assistiti dallo SMUE conformemente allo statuto dello stesso, prestano consulenza al CPS nell'ambito delle rispettive competenze.
2. L'EUSR assicura la rappresentanza dell'Unione in tutti i settori relativi alla gestione della crisi nel Darfur, compresi il coordinamento dei contributi dell'UE ad AMIS II, il sostegno al processo politico e le questioni attinenti all'attuazione e al rispetto delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
3. Il CPS riceve periodicamente, tramite l'SG/AR, relazioni a cura dell'EUSR relative alla condotta dell'azione di sostegno dell'UE. Il CPS può, se del caso, invitare l'EUSR alle sue riunioni.
4. Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.
Articolo 5
Coordinamento a livello di UE
1. L'SG/AR prende tutte le misure necessarie per assicurare il coordinamento delle attività dell'UE a sostegno del rafforzamento di AMIS II nonché il coordinamento tra il Segretariato generale del Consiglio (SGC) e la cellula di coordinamento dell'UE a Addis Abeba (ACC). L'SGC fornisce orientamenti e sostegno all'ACC per lo svolgimento dei compiti di gestione del coordinamento quotidiano al fine di assicurare un sostegno coerente e tempestivo dell'UE ad AMIS II, tramite le azioni di sostegno dell'UE in campo politico, militare, di polizia e altre azioni civili di sostegno. L'SGC fornisce agli organi competenti del Consiglio relazioni sulla situazione nonché aggiornamenti e valutazioni sia sul sostegno dell'UE ad AMIS II sia sul rafforzamento di AMIS II e assicura il coordinamento a livello strategico con gli altri donatori, in particolare l'ONU e la NATO.
2. L'ACC agisce sotto l'autorità dell'EUSR, conformemente all'articolo 7 dell'azione comune 2005/556/PESC per sostenere le attività di quest'ultimo e comprende un consulente politico, un consulente militare e un consulente di polizia. Essa gestisce il coordinamento quotidiano con tutti gli attori competenti dell'UE e con il centro amministrativo di controllo e di gestione (ACMC) nell'ambito della catena di comando dell'Unione africana ad Addis Abeba, al fine di assicurare un sostegno coerente e tempestivo dell'UE ad AMIS II.
SEZIONE II
COMPONENTE CIVILE
Articolo 6
Compiti, struttura e personale della componente di polizia
1. L'azione di sostegno dell'UE alla componente di polizia civile (CIVPOL) di AMIS II fornisce:
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sostegno alla catena di comando di polizia di AMIS II, mettendo a disposizione dell'UA, a tutti i livelli della catena di comando, alti consulenti di polizia con elevata esperienza; |
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sostegno alla formazione del personale della CIVPOL, mettendo a disposizione una capacità di formazione in corso di missione assicurata da un gruppo di formatori dell'UE; |
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sostegno allo sviluppo di un'unità di polizia all'interno del Segretariato dell'UA. |
2. La squadra di polizia dell'UE è composta di operatori di polizia distaccati dagli Stati membri. Di norma il periodo di distacco dovrebbe essere di sei mesi. Ogni Stato membro sostiene i costi relativi agli operatori di polizia da esso distaccati, inclusi gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità diverse da quella giornaliera e le spese di viaggio per e dalla zona delle operazioni.
3. Il capo della squadra di polizia dell'UE assume il personale civile internazionale e il personale locale su base contrattuale in funzione delle necessità.
4. Lo Stato membro o l'istituzione UE di origine possono anche, all'occorrenza, distaccare personale civile internazionale di norma per un periodo di sei mesi. Ogni Stato membro contributore o istituzione sostiene i costi relativi a ciascun membro del personale da esso/essa distaccato, inclusi gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità diverse da quella giornaliera e le spese di viaggio per e dalla zona delle operazioni.
Articolo 7
Squadra di polizia dell'UE
1. Il consulente di polizia dell'EUSR, che è anche capo della squadra di polizia dell'UE, è incaricato della gestione del coordinamento quotidiano delle azioni di sostegno dell'UE nel settore di polizia.
2. Il capo della squadra di polizia dell'UE assume la gestione quotidiana della componente di polizia dell'azione di sostegno nei tre settori, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, ed è responsabile del personale e delle questioni disciplinari.
3. Il capo della squadra di polizia dell'UE sottoscrive un contratto con la Commissione ed è responsabile di fronte a quest'istituzione per tutte le spese.
4. Pur restando subordinati all'autorità dello Stato membro dell'UE o delle istituzioni comunitarie d'origine, tutti gli esperti appartenenti alla squadra di polizia dell'UE assolvono i loro compiti operando nel solo interesse dell'azione di sostegno dell'UE. Sia durante che dopo l'azione di sostegno dell'UE, gli esperti mantengono il massimo riserbo su tutti i fatti e tutte le informazioni riguardanti l'azione di sostegno dell'UE.
5. Per assicurare la visibilità dell'azione di sostegno dell'UE, i membri della squadra di polizia dell'UE recano contrassegni d'identificazione UE.
Articolo 8
Disposizioni finanziarie
1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'attuazione della SEZIONE II della presente azione comune per un periodo di sei mesi è di 2 120 000 EUR.
Il Consiglio decide, ove necessario, l'importo di riferimento per la continuazione dell'azione di sostegno dell'UE.
2. La spesa finanziata dall'importo di cui al paragrafo 1 è gestita in conformità delle procedure delle Comunità europee e delle regole applicabili al bilancio, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restano proprietà della Comunità. I cittadini di paesi terzi possono partecipare alle gare d'appalto.
3. Le disposizioni finanziarie rispettano le esigenze operative dell'assistenza di polizia ad AMIS II, compresa la compatibilità delle attrezzature.
4. Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente azione comune.
SEZIONE III
COMPONENTE MILITARE
Articolo 9
Compiti e personale della componente militare
1. La componente militare dell'azione di sostegno dell'UE ad AMIS II copre varie forme di assistenza:
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la prestazione di assistenza tecnica e in materia di pianificazione a tutti i livelli di comando di AMIS II, compresa la struttura di coordinamento del supporto logistico; |
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la messa a disposizione di osservatori militari nell'ambito del piano di rafforzamento di AMIS II; e |
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l'addestramento di truppe ed osservatori africani nel quadro del rafforzamento di AMIS II, in funzione delle necessità; |
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il trasporto strategico e tattico; |
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la ricognizione aerea, se richiesta dall'UA. |
2. Pur restando subordinato all'autorità dello Stato membro dell'UE o delle istituzioni comunitarie d'origine, tutto il personale militare assolve i suoi compiti operando nel solo interesse dell'azione di sostegno dell'UE. Sia durante che dopo l'azione di sostegno, il personale militare mantiene il massimo riserbo su tutti i fatti e tutte le informazioni riguardanti l'azione di sostegno dell'UE.
3. Per assicurare la visibilità dell'azione di sostegno dell'UE, il personale militare reca contrassegni d'identificazione UE.
4. Di norma il periodo del distacco del personale militare dovrebbe essere di sei mesi.
Articolo 10
Consulente militare dell'EUSR
Sotto l'autorità dell'EUSR, e con il sostegno dell'SGC, nonché dello SMUE conformemente allo statuto dello stesso, il consulente militare dell'EUSR:
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a) |
contribuisce ad assicurare la coerenza della componente militare dell'azione di sostegno dell'UE ad Addis Abeba secondo i compiti specificati all'articolo 9, e |
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b) |
è responsabile della gestione del coordinamento quotidiano della componente militare dell'azione di sostegno dell'UE con l'ACMC ad Addis Abeba al fine di garantire il supporto coerente e tempestivo ad AMIS II. |
Articolo 11
Disposizioni finanziarie
1. Per quanto riguarda la componente militare dell'azione di sostegno dell'UE, le seguenti spese sono finanziate in comune:
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a) |
i costi per le comunicazioni e sistemi informativi (CIS), i trasporti, l'evacuazione medica (MEDEVAC) e l'alloggio degli ufficiali dell'UE che operano nella catena di comando di AMIS II e del personale militare nell'ACC; |
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b) |
i costi per CIS e a MEDEVAC relativi agli osservatori militari; e |
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c) |
i costi per i contrassegni d'identificazione UE degli ufficiali e degli osservatori militari dell'UE. |
2. La gestione del finanziamento dei suddetti costi comuni spetta ad Athena.
3. L'importo di riferimento per i costi comuni per un semestre è pari a 1 970 000 EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 31, paragrafo 3 della decisione 2004/197/PESC del Consiglio è pari al 100 %.
SEZIONE IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 12
Status del personale dell'azione di sostegno dell'UE
1. L'SG/AR ottiene dagli Stati africani sul cui territorio è o sarà schierato personale dell'azione di sostegno dell'UE assicurazioni giuridicamente vincolanti che lo status di detto personale è disciplinato dall'accordo sullo status della missione relativo all'istituzione e alla gestione della commissione per il cessate il fuoco nella regione sudanese del Darfur, firmato tra l'UA e il governo sudanese in data 4 giugno 2004, e dalla convenzione generale relativa a privilegi e immunità dell'OUA. Ove necessario, lo status del personale dell'azione di sostegno dell'UE, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento dell'azione di sostegno dell'UE, è oggetto di un accordo concluso secondo la procedura di cui all'articolo 24 del Trattato. L'SG/AR, che assiste la Presidenza, può negoziare tale accordo a suo nome.
2. Gli Stati membri o le istituzioni dell'UE che hanno distaccato o schierato personale per l'azione di sostegno sono competenti per eventuali richieste di indennizzo presentate da un membro del personale interessato o che lo riguardano. Gli Stati membri o le istituzioni dell'UE in questione sono competenti a proporre eventuali azioni nei confronti dei membri del personale.
Articolo 13
Comunicazione di informazioni classificate
1. L'SG/AR è autorizzato a comunicare all'UA e alle Nazioni unite, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio adottate con decisione 2001/264/CE del 19 marzo 2001 (4) e in funzione delle esigenze operative dell'azione di sostegno dell'UE, informazioni e documenti dell'UE classificati non oltre il livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini dell'azione di sostegno dell'UE.
2. L'SG/AR è autorizzato a comunicare all'UA e alle Nazioni Unite, in funzione delle esigenze operative dell'azione di sostegno, documenti non classificati dell'UE riguardanti le deliberazioni del Consiglio relative all'azione di sostegno dell'UE e soggetti all'obbligo del segreto professionale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento interno del Consiglio (5).
Articolo 14
Azione comunitaria
Il Consiglio e la Commissione, secondo le rispettive competenze, assicurano la coerenza tra l'attuazione della presente azione comune e altre attività esterne della Comunità, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del Trattato. Il Consiglio e la Commissione cooperano a tal fine.
Articolo 15
Riesame
Il Consiglio valuta entro il 31 dicembre 2005 se l'azione di sostegno dell'UE debba proseguire.
Articolo 16
Entrata in vigore e cessazione
1. La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.
2. Essa si applica fino alla data che sarà decisa dal Consiglio.
Articolo 17
Pubblicazione
La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2005.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. STRAW
(1) GU L 97 del 15.4.2005, pag. 57.
(2) Cfr. la pagina 43 della presente Gazzetta Ufficiale.
(3) GU L 63 del 28.2.2004, pag. 68. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/68/PESC (GU L 27 del 29.1.2005, pag. 59).
(4) GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata con decisione 2004/194/CE (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 48).
(5) Decisione 2004/338/CE, Euratom del Consiglio del 22 marzo 2004, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU 106 del 15.4.2004, pag. 22). Decisione modificata con decisione 2004/701/CE, Euratom (GU L 319 del 20.10.2004, pag. 15).