20.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 188/43


AZIONE COMUNE 2005/556/PESC DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2005

relativa alla nomina di un Rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sudan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, l'articolo 18, paragrafo 5 e l'articolo 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione europea partecipa attivamente a livello diplomatico e politico fin dall'inizio delle iniziative internazionali agli sforzi intesi a contenere e risolvere la crisi nel Darfur.

(2)

L'Unione europea intende rafforzare il suo ruolo politico in una crisi che coinvolge una grande varietà di attori locali, regionale e internazionali e mantenere la coerenza tra l'assistenza dell'UE alle operazioni di gestione della crisi dirette dall'Unione africana (UA) nel Darfur, da una parte, e le relazioni politiche generali con il Sudan, anche riguardo l'attuazione dell'accordo globale di pace tra il governo del Sudan e il Movimento popolare di liberazione del Sudan (SPLM/A, Sudan People's Liberation Movement/Army), dall'altra.

(3)

L'Unione europea ha fornito un volume crescente di assistenza alla missione dell'Unione africana nella regione sudanese del Darfur (AMIS) in termini di supporto alla pianificazione e alla gestione, finanziamento e logistica.

(4)

L'Unione africana ha deciso di ampliare la missione AMIS con l'invio di 6 171 soldati e 1 560 unità di personale civile di polizia e l'UE, a sostegno dell'Unione africana, propone per tale rafforzamento una serie di misure definite dall'azione comune 2005/557/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2005 concernente l'azione di sostegno civile-militare dell'Unione europea alla missione dell'Unione africana nella regione sudanese del Darfur (1) che prevede un adeguato impegno politico con l'Unione africana e il governo del Sudan e una specifica capacità di coordinamento.

(5)

Il 31 marzo 2005 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1593(2005) sulla relazione della Commissione internazionale di inchiesta sulle violazioni del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani commesse nel Darfur.

(6)

Il Rappresentante speciale dell'UE eseguirà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della PESC contemplati dall'articolo 11 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Il Sig. Pekka HAAVISTO è nominato Rappresentante speciale dell'UE per il Sudan.

Articolo 2

Il mandato del Rappresentante speciale dell'UE si basa sugli obiettivi politici dell'UE in Sudan. Questi includono segnatamente quanto segue:

a)

intraprendere sforzi, nell'ambito della comunità internazionale e a sostegno dell'Unione africana e delle Nazioni Unite, per raggiungere una soluzione politica del conflitto in Darfur e per facilitare l'attuazione dell'accordo globale di pace e promuovere il dialogo Sud-Sud, tenendo debitamente conto delle ramificazioni regionali connesse e del principio della titolarità africana;

b)

assicurare il massimo dell'efficacia e della visibilità del contributo dell'UE ad AMIS.

Articolo 3

1.   Al fine di raggiungere gli obiettivi politici dell'UE il mandato del Rappresentante speciale dell'UE consiste nel:

a)

mettersi in collegamento con l'Unione africana, il governo del Sudan e altre parti sudanesi nonché con le organizzazioni non governative, e mantenere una stretta collaborazione con le Nazioni Unite e con gli altri attori internazionali interessati, allo scopo di perseguire gli obiettivi politici dell'UE;

b)

rappresentare l'Unione europea ai colloqui politici di Abuja, nelle riunioni ad alto livello della Commissione congiunta e, se del caso, in occasione di altre riunioni pertinenti;

c)

garantire la coerenza tra il contributo dell'UE alla gestione della crisi nel Darfur e le relazioni politiche generali dell'UE con il Sudan;

d)

per quanto riguarda i diritti dell'uomo, compresi i diritti, dei bambini e delle donne e la lotta contro l'impunità in Sudan, seguire la situazione e mantenere contatti regolari con le autorità sudanesi, l'UA e le Nazioni Unite, in particolare con l'Alto Commissario per i diritti dell'uomo, gli osservatori dei diritti dell'uomo presenti nella regione e con il procuratore della Corte penale internazionale.

2.   Ai fini dell'espletamento della sua missione, il Rappresentante speciale dell'UE, tra l'altro:

a)

mantiene una visione globale di tutte le attività dell'UE;

b)

assicura il coordinamento e la coerenza dei contributi dell'UE ad AMIS;

c)

appoggia il processo politico e le attività riguardanti l'attuazione dell'accordo globale di pace;

d)

vigila e riferisce sul rispetto, ad opera delle parti sudanesi, delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare delle risoluzioni 1556(2004), 1564(2004), 1591(2005) e 1593(2005).

Articolo 4

1.   Il Rappresentante speciale dell'UE è responsabile dell'esecuzione del suo mandato, sotto l'autorità e la direzione operativa del Segretario generale/Alto Rappresentante (SG/AR). Il Rappresentante speciale dell'UE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

2.   Il Comitato politico e di sicurezza è un interlocutore privilegiato del Rappresentante speciale dell'UE e costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il Comitato politico e di sicurezza fornisce un orientamento strategico e un apporto politico al Rappresentante speciale dell'UE nell'ambito del mandato.

3.   Il Rappresentante speciale dell'UE riferisce periodicamente al Comitato politico e di sicurezza in merito all'esecuzione dell'assistenza dell'UE ad AMIS e all'evolversi della situazione nel Darfur e nel Sudan in generale.

Articolo 5

1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese per un semestre connesse con il mandato del Rappresentante speciale dell'UE è pari a 675 000 EUR. Il Consiglio decide, ove necessario, l'importo di riferimento finanziario per la continuazione della presente azione comune.

2.   Le spese finanziate dall’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le regole della Comunità europea applicabili in materia di bilancio, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restano di proprietà della Comunità.

3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra il Rappresentante speciale dell’UE e la Commissione. Le spese sono ammissibili sin dal giorno dell'adozione della presente azione comune.

4.   La Presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 6

1.   Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, il Rappresentante speciale dell'UE è responsabile della costituzione della sua squadra in consultazione con la Presidenza, assistita dall'SG/AR e con la totale partecipazione della Commissione. Il rappresentante speciale dell'UE comunica la composizione della sua squadra alla Presidenza e alla Commissione.

2.   Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea possono proporre il comando di personale che operi con il Rappresentante speciale dell'UE. La retribuzione del personale eventualmente distaccato da uno Stato membro o da un'istituzione dell'Unione europea presso il Rappresentante speciale dell'UE è a carico rispettivamente dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione europea interessata.

3.   Tutti gli impieghi della categoria A non interessati dal comando sono, se del caso, oggetto di pubblicità da parte del Segretariato generale del Consiglio e sono notificati anche agli Stati membri e alle istituzioni al fine di reclutare i candidati meglio qualificati.

4.   I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione del Rappresentante speciale dell'UE e del suo personale sono definiti con le parti. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 7

1.   Nell'ambito del coordinamento dei contributi dell'UE alla missione AMIS, il Rappresentante speciale dell'UE è assistito da una cellula di coordinamento ad hoc istituita ad Addis Abeba (ACC), che opera sotto la sua autorità, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 2 dell'azione comune 2005/557/PESC.

2.   L'ACC di cui al paragrafo 1 comprende un consulente politico, un consulente militare e un consulente di polizia.

3.   I consulenti militari e di polizia nell'ambito dell'ACC fungono da consulenti per il Rappresentante speciale dell'UE per quanto riguarda rispettivamente la componente militare e la componente di polizia dell'azione di sostegno dell'UE di cui al paragrafo 1. In tale veste essi riferiscono al Rappresentante speciale dell'UE.

4.   I consulenti di polizia e militari non ricevono istruzioni dal Rappresentante speciale dell'UE per quanto riguarda la gestione delle spese relative rispettivamente alla componente di polizia e alla componente militare dell'azione di sostegno dell'UE di cui al paragrafo 1. Il Rappresentante speciale dell'UE non è responsabile in materia.

Articolo 8

Di norma il Rappresentante speciale dell'UE riferisce personalmente all’SG/AR e al CPS e può riferire anche al pertinente gruppo di lavoro. Relazioni scritte vengono trasmesse periodicamente all'SG/AR, al Consiglio e alla Commissione. Il rappresentante speciale dell'UE può riferire al Consiglio «Affari generali e relazioni esterne» su raccomandazione dell’SG/AR e del CPS.

Articolo 9

Al fine di assicurare la coerenza dell’azione esterna dell’Unione europea, le attività del Rappresentante speciale dell'UE sono coordinate con quelle dell'SG/AR della Presidenza e della Commissione. Il Rappresentante speciale dell'UE tiene regolarmente informate le missioni degli Stati membri e le delegazioni della Commissione. Vengono mantenuti stretti contatti sul campo con la Presidenza, la Commissione e i capi missione, che si adoperano per assistere il Rappresentante speciale dell'UE nell’esecuzione del suo mandato. Il Rappresentante speciale dell'UE mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali e regionali sul campo.

Articolo 10

L'attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione europea nella regione sono riesaminati periodicamente. Due mesi prima della scadenza del mandato, il rappresentante speciale dell'UE presenta all'SG/AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione scritta esauriente sull'esecuzione del suo mandato che funge da base per la valutazione della presente azione comune nell'ambito dei pertinenti gruppi di lavoro e da parte del CPS. Nel quadro delle priorità generali in materia di spiegamento, l’SG/AR formula raccomandazioni al CPS in merito alla decisione del Consiglio relativa al rinnovo, alla modifica o alla revoca del mandato.

Articolo 11

La presente azione comune entra in vigore il giorno della sua adozione.

Essa si applica fino alla conclusione dell'azione di sostegno dell'Unione europea conformemente a quanto deciso dal Consiglio ai sensi dell'articolo 16, secondo comma dell'azione comune 2005/557/PESC.

Articolo 12

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2005.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. STRAW


(1)  Cfr. la pagina 46 della presente Gazzetta ufficiale.