30.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 348/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell’8 dicembre 2005

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle per il periodo 18 gennaio 2005-17 gennaio 2011

(2005/937/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La Comunità e le Seicelle hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire nel protocollo accluso all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle (1) al termine del periodo di applicazione del vigente protocollo.

(2)

In seguito a tali negoziati, il 23 settembre 2004 è stato siglato un nuovo protocollo.

(3)

A norma di tale protocollo, i pescatori della Comunità fruiscono di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica delle Seicelle per il periodo dal 18 gennaio 2005 al 17 gennaio 2011.

(4)

Per garantire la prosecuzione delle attività di pesca da parte delle navi della Comunità, è indispensabile che tale protocollo sia approvato quanto prima; a tal fine le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere che prevede l'applicazione provvisoria, e a decorrere dal 18 gennaio 2005, del protocollo siglato. Occorre firmare l'accordo in forma di scambio di lettere con riserva della sua conclusione definitiva da parte del Consiglio.

(5)

Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri sulla base della ripartizione tradizionale delle possibilità di pesca nell'ambito dell'accordo sulla pesca,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle per il periodo 18 gennaio 2005-17 gennaio 2011.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere ed il testo del protocollo sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

Tonniere con reti a circuizione:

Spagna:

Francia:

Italia:

22 unità,

17 unità,

1 unità.

Pescherecci con palangari di superficie:

Spagna:

Francia:

Portogallo:

2 unità,

5 unità,

5 unità.

Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. HUTTON


(1)  GU L 119 del 7.5.1987, pag. 26.


ALLEGATO

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA DA PARTE DELLE NAVI DELLA COMUNITÀ NELLE ACQUE DELLE SEICELLE

CAPO I

FORMALITÀ PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DELLE LICENZE

SEZIONE 1

Rilascio delle licenze

1.

Possono ottenere una licenza di pesca nelle acque delle Seicelle soltanto le navi comunitarie che ne hanno diritto a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle per il periodo 18 gennaio 2005-17 gennaio 2011.

2.

L'armatore, il comandante e la nave comunitaria stessa detengono questo diritto se non è stato loro interdetto l'esercizio dell'attività di pesca nelle Seicelle. Essi devono essere in regola nei confronti delle autorità seicellesi, ossia devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla propria attività di pesca nelle Seicelle nell'ambito degli accordi di pesca conclusi con la Comunità.

3.

Tutte le navi comunitarie che chiedono una licenza di pesca sono rappresentate da un rappresentante residente nelle Seicelle. La domanda di licenza reca il nome e l'indirizzo di tale rappresentante.

4.

Le autorità competenti della Comunità presentano alla SFA (Seychelles Fishing Authority) una domanda per ogni nave che intende esercitare attività di pesca in virtù dell'accordo. La domanda è presentata almeno 20 giorni prima dell'inizio del periodo di validità richiesto. Tuttavia, gli armatori che non hanno presentato una domanda di licenza prima del periodo di validità possono farlo durante il periodo medesimo, entro 20 giorni dall'inizio delle attività di pesca. In tal caso gli armatori versano il canone dovuto per l'intero anno.

5.

Le domande sono presentate all'autorità competente delle Seicelle su un formulario redatto secondo il modello riportato nell'appendice 1.

6.

Ogni domanda di licenza è accompagnata dai seguenti documenti:

la prova del pagamento del canone per il periodo di validità della domanda,

qualsiasi altro documento o attestato previsto dalle disposizioni specifiche applicabili in funzione del tipo di nave in virtù del presente protocollo.

7.

Il pagamento del canone è effettuato sul conto indicato dalle autorità delle Seicelle.

8.

Il canone comprende tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse portuali e gli oneri per prestazioni di servizi.

9.

Le licenze per tutte le navi sono rilasciate dall'autorità competente delle Seicelle agli armatori o ai loro rappresentanti entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione prevista al punto 6.

Una copia è inviata alla delegazione della Commissione europea competente per le Seicelle.

10.

La licenza è rilasciata a nome di una nave determinata e non è trasferibile.

11.

Tuttavia, su richiesta della Comunità europea e in caso di dimostrata forza maggiore, la licenza di una nave è sostituita per il periodo di validità residuo da una nuova licenza a nome di un'altra nave avente caratteristiche analoghe a quelle della nave da sostituire, senza che debba essere versato un nuovo canone. Se tuttavia il tonnellaggio di stazza lorda (TSL) della nave sostitutiva è superiore a quello della nave da sostituire, la differenza di canone andrà pagata pro rata temporis.

12.

L'armatore della nave da sostituire o il suo rappresentante consegna la licenza annullata all'autorità competente delle Seicelle tramite la delegazione della Commissione europea alle Seicelle.

13.

La data di inizio di validità della nuova licenza è quella in cui l'armatore consegna la licenza annullata all'autorità competente delle Seicelle. Il trasferimento della licenza è notificato alla delegazione della Commissione europea alle Seicelle.

14.

La licenza deve essere detenuta a bordo in qualsiasi momento, fatto salvo quanto previsto al capo IX, punto 2, del presente allegato.

SEZIONE 2

Condizioni di licenza — canone e anticipi

1.

Le licenze hanno una durata di validità di un anno e sono rinnovabili.

2.

Il canone è fissato a 25 EUR per tonnellata pescata nelle acque delle Seicelle.

3.

Le licenze sono rilasciate previo versamento presso le competenti autorità nazionali dei seguenti importi forfettari:

15 000 EUR per le tonniere con reti a circuizione, corrispondenti al canone dovuto per 600 tonnellate di tonnidi e specie affini pescate nelle acque delle Seicelle all'anno,

3 000 EUR per i pescherecci con palangari di superficie di oltre 150 TSL, corrispondenti al canone dovuto per 120 tonnellate di tonnidi e specie affini pescate nelle acque delle Seicelle all'anno,

2 250 EUR per i pescherecci con palangari di superficie di stazza pari o inferiore a 150 TSL, corrispondenti al canone dovuto per 90 tonnellate di tonnidi e specie affini pescate nelle acque delle Seicelle all'anno.

4.

La SFA effettua il computo dei canoni dovuti per l'anno civile precedente sulla base delle dichiarazioni di cattura effettuate dai pescherecci comunitari e delle altre informazioni da essa detenute.

5.

Detto computo è inviato anteriormente al 31 marzo dell'anno in corso alla Commissione, che lo trasmette, anteriormente al 15 aprile, simultaneamente agli armatori e alle autorità nazionali degli Stati membri interessati.

6.

Qualora contestino il computo presentato dalla SFA, gli armatori possono consultare gli istituti scientifici competenti per la verifica delle statistiche relative alle catture, quali l'IRD (Institut de Recherche pour le Développement), l'IEO (Instituto Español de Oceanografia) e l'IPIMAR (Instituto de Investigação das Pescas e do Mar) e concertarsi quindi con le autorità seicellesi per definire il computo definitivo anteriormente al 31 maggio dell'anno in corso. Qualora entro tale data gli armatori non abbiano formulato osservazioni, il computo presentato dalla SFA è considerato definitivo.

7.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il computo definitivo relativo alla propria flotta.

8.

Gli armatori provvedono a effettuare gli eventuali pagamenti supplementari alle autorità competenti delle Seicelle entro il 30 giugno dello stesso anno su un conto bancario designato dalle autorità seicellesi in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6, del protocollo.

9.

Se il computo definitivo è inferiore all'ammontare dell'anticipo di cui al punto 3, l'importo residuo corrispondente non viene rimborsato all'armatore.

CAPO II

ZONE DI PESCA

Al fine di non nuocere alla pesca artigianale nelle acque delle Seicelle, le navi della Comunità non sono autorizzate a pescare all'interno delle zone definite dalla normativa seicellese né entro un raggio di tre miglia nautiche dai dispositivi di concentrazione del pesce collocati dalle autorità delle Seicelle, le cui posizioni geografiche sono state comunicate ai rappresentanti o agli agenti degli armatori.

CAPO III

REGIME DI DICHIARAZIONE DELLE CATTURE

1.

Ai fini del presente allegato, la durata della bordata di una nave comunitaria è definita come segue:

il periodo compreso tra un'entrata e un'uscita dalle acque delle Seicelle, oppure,

il periodo compreso tra un'entrata nelle acque delle Seicelle e un trasbordo, oppure,

il periodo compreso tra un'entrata nelle acque delle Seicelle e uno sbarco alle Seicelle.

2.

Tutte le navi autorizzate a pescare nelle acque delle Seicelle nell'ambito dell'accordo sono tenute a notificare le rispettive catture all'autorità seicellese competente secondo le modalità in appresso specificate.

2.1.

Per ciascuna bordata nelle acque delle Seicelle, le navi comunitarie provviste di licenza per la pesca nelle acque medesime sono tenute a compilare una scheda di pesca conforme ai modelli riportati nelle appendici 2 e 3. Le schede di pesca debbono essere compilate anche se non sono state effettuate catture.

2.2.

Per quanto riguarda la presentazione delle schede di pesca di cui ai punti 2.1 e 2.3, le navi della Comunità sono tenute:

nel caso in cui facciano scalo a Victoria, a consegnare dette schede di pesca, debitamente compilate, alle autorità seicellesi entro cinque giorni dall'arrivo e comunque prima di lasciare il porto se la partenza interviene prima che siano trascorsi cinque giorni,

negli altri casi, a trasmettere le schede di pesca compilate alle autorità seicellesi entro quattordici giorni dall'arrivo in qualsiasi porto diverso da quello di Victoria.

Copia di dette schede deve essere inviata agli istituti scientifici di cui al capo I, sezione 2, punto 6.

2.3

Per i periodi nei quali non si trovano nelle acque delle Seicelle le navi sono tenute a compilare le schede inserendovi la dicitura «fuori acque Seicelle».

2.4

Le schede sono compilate in modo leggibile e firmate dal comandante della nave o dal suo rappresentante.

3.

In caso di violazione delle disposizioni del presente capo il governo delle Seicelle si riserva il diritto di sospendere la licenza della nave contravventrice sino ad espletamento delle formalità e di applicare la sanzione prevista dalla vigente normativa seicellese. Lo Stato membro di bandiera e la Commissione europea sono informati di tali provvedimenti.

CAPO IV

IMBARCO DI MARINAI

1.

Durante la bordata nelle acque delle Seicelle ciascuna tonniera con reti a circuizione imbarca almeno due marinai seicellesi designati dal rappresentante della nave, d'intesa con l'armatore, scegliendoli fra quelli compresi in un elenco presentato dall'autorità competente delle Seicelle.

2.

Gli armatori fanno il possibile per imbarcare ulteriori marinai delle Seicelle.

3.

L'armatore o il suo rappresentante comunica all'autorità competente delle Seicelle i nominativi e i dati personali dei marinai delle Seicelle imbarcati sulla nave in questione, specificandone le mansioni.

4.

La Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marinai imbarcati su navi comunitarie, in particolare per quanto riguarda la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

5.

I contratti di lavoro dei marinai delle Seicelle, di cui è consegnata copia ai firmatari, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marinai e/o i loro sindacati o rappresentanti di concerto con le autorità seicellesi competenti. Tali contratti garantiscono ai marinai l'iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, che comprende un'assicurazione su vita, malattia e infortuni e le prestazioni pensionistiche.

6.

Il salario dei marinai delle Seicelle è a carico degli armatori. Esso deve essere stabilito prima del rilascio delle licenze, di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e le autorità competenti delle Seicelle. Tuttavia, le condizioni di retribuzione dei marinai delle Seicelle non possono essere inferiori a quelle che si applicano per mansioni analoghe agli equipaggi seicellesi e, in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell'OIL.

7.

Ai fini dell'attuazione e dell'applicazione del diritto del lavoro, il rappresentante dell'armatore è considerato il rappresentante locale dell'armatore medesimo. Il contratto stipulato tra il rappresentante e i marinai riporta tra l'altro le condizioni di rimpatrio e le prestazioni pensionistiche cui hanno diritto i marinai.

8.

I marinai ingaggiati dalle navi comunitarie sono tenuti a presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l'imbarco. Se un marinaio non si presenta alla data e all'ora previste per l'imbarco, l'armatore è automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo.

9.

In caso di mancato imbarco di marinai delle Seicelle per ragioni diverse da quelle contemplate al punto 8, gli armatori sono tenuti a versare un importo forfettario corrispondente al numero di giorni nei quali la nave ha operato nelle acque delle Seicelle moltiplicato per l'importo giornaliero fisso di 20 USD. L'importo forfettario è versato alle autorità delle Seicelle entro la data di cui al capo I, sezione 2, punto 8.

10.

Tale importo, da destinare alla formazione di marinai/pescatori nelle Seicelle, è versato su un conto indicato dalle autorità seicellesi.

CAPO V

MISURE TECNICHE

Le navi sono tenute a rispettare le misure e le raccomandazioni adottate dalla CTOI e le disposizioni nazionali applicabili per quanto riguarda gli attrezzi da pesca, le relative specifiche tecniche e qualsiasi altra misura tecnica applicabile alle loro attività di pesca.

CAPO VI

OSSERVATORI

1.

Le navi autorizzate a praticare attività di pesca nelle acque delle Seicelle nell'ambito dell'accordo imbarcano gli osservatori designati dalle Seicelle alle condizioni precisate di seguito.

1.1

Su richiesta delle autorità seicellesi i pescherecci della Comunità imbarcano un osservatore o, se le autorità seicellesi lo ritengono opportuno e necessario, due osservatori designati dalle autorità medesime.

1.2

L'autorità competente delle Seicelle elabora l'elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore nonché l'elenco degli osservatori designati per l'imbarco. Essa provvede a mantenere aggiornati tali elenchi. Gli elenchi sono comunicati alla Commissione europea al momento dell'elaborazione e, successivamente, ogni tre mesi, con gli eventuali aggiornamenti.

1.3

L'autorità competente delle Seicelle comunica agli armatori interessati o ai loro rappresentanti il nome dell'osservatore designato per essere imbarcato sulle rispettive navi; tale comunicazione è effettuata non meno di 15 giorni prima della data prevista per l'imbarco dell'osservatore.

2.

La durata della permanenza a bordo dell'osservatore è fissata dall'autorità competente delle Seicelle, ma in linea di massima non deve superare il tempo necessario all'espletamento delle funzioni del medesimo. Essa è comunicata dall'autorità competente agli armatori o ai loro rappresentanti all'atto della notifica del nome dell'osservatore designato per l'imbarco.

3.

Le condizioni d'imbarco dell'osservatore sono stabilite di comune accordo dall'armatore o dal suo rappresentante e dalle autorità seicellesi.

4.

L'osservatore è imbarcato, secondo modalità scelte dall'armatore, dopo la notifica dell'elenco delle navi designate.

5.

Gli armatori interessati comunicano entro due settimane e con un preavviso di dieci giorni le date e i porti delle Seicelle previsti per l'imbarco degli osservatori.

6.

In caso di imbarco in un porto straniero le spese di viaggio dell'osservatore sono a carico dell'armatore. Se una nave avente a bordo un osservatore delle Seicelle lascia le acque seicellesi, occorre adottare i provvedimenti atti a garantire il rimpatrio dell'osservatore nel più breve tempo possibile, a spese dell'armatore.

7.

Qualora l'osservatore non si presenti nel luogo convenuto al momento convenuto o nelle dodici ore che seguono, l'armatore è automaticamente dispensato dall'obbligo di prenderlo a bordo.

8.

All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Egli assolve i compiti elencati di seguito:

8.1

osserva le attività di pesca delle navi;

8.2

verifica la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca;

8.3

procede al prelievo di campioni biologici nell'ambito di programmi scientifici;

8.4

prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;

8.5

verifica i dati sulle catture effettuate nelle acque delle Seicelle riportati nel giornale di bordo;

8.6

verifica le percentuali delle catture accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti;

8.7

comunica settimanalmente via fax, per posta elettronica o con altri mezzi di comunicazione i dati di pesca, compreso il volume delle catture principali e accessorie effettuate nelle acque delle Seicelle e detenute a bordo.

9.

Il comandante prende tutti i provvedimenti che gli competono per garantire l'incolumità e il benessere dell'osservatore nell'esercizio delle sue funzioni.

10.

L'osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni. Il comandante mette a sua disposizione i mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento delle sue mansioni nonché i documenti direttamente inerenti alle attività di pesca della nave, compresi il giornale di bordo e il libro di navigazione, e gli consente di accedere alle varie parti della nave nella misura necessaria all'espletamento dei compiti di sua competenza.

11.

Durante la sua permanenza a bordo, l'osservatore:

11.1

adotta le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo della nave non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca;

11.2

rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.

12.

Al termine del periodo di osservazione e prima dello sbarco l'osservatore redige e firma un rapporto di attività, che è trasmesso alle autorità competenti delle Seicelle con copia alla Commissione europea. Una copia del rapporto è consegnata al comandante della nave al momento dello sbarco dell'osservatore.

13.

Le spese di vitto e alloggio dell'osservatore sono a carico dell'armatore, che gli garantisce condizioni analoghe a quelle riservate agli ufficiali.

14.

La retribuzione e gli oneri sociali dell'osservatore sono a carico delle autorità competenti delle Seicelle.

CAPO VII

SBARCO

Le tonniere con reti a circuizione che effettuano sbarchi nel porto di Victoria fanno in modo di mettere a disposizione delle autorità seicellesi le catture accessorie ai prezzi del mercato locale. Le tonniere con reti a circuizione della Comunità contribuiscono inoltre ad approvvigionare l'industria conserviera del tonno delle Seicelle ai prezzi del mercato internazionale.

CAPO VIII

ATTREZZATURE PORTUALI E USO DI FORNITURE E SERVIZI

Per quanto possibile i pescherecci della Comunità si procurano nelle Seicelle le forniture e i servizi necessari per le loro operazioni. Le autorità seicellesi stabiliscono, d'intesa con gli armatori, le condizioni d'impiego delle attrezzature portuali ed eventualmente delle forniture e dei servizi.

CAPO IX

CONTROLLO

1.

Elenco dei pescherecci

La Comunità europea tiene un elenco aggiornato delle navi per le quali è rilasciata una licenza di pesca in conformità delle disposizioni del presente protocollo. Tale elenco è notificato alle autorità seicellesi preposte al controllo della pesca subito dopo la sua elaborazione e in occasione di ogni successivo aggiornamento.

2.

Sistema di controllo dei pescherecci

Le navi comunitarie sono monitorate tra l'altro mediante sistemi di controllo delle navi, senza discriminazioni, a norma delle disposizioni di cui all'appendice 4.

3.

Entrata e uscita dalle acque delle Seicelle

3.1

Le navi della Comunità notificano alle autorità seicellesi competenti, con un anticipo minimo di (3) ore, la loro intenzione di entrare nelle acque delle Seicelle o di uscirne; durante le attività di pesca nelle acque delle Seicelle, inoltre, esse notificano loro ogni tre giorni le catture effettuate nel periodo considerato.

3.2

Nel notificare l'entrata o l'uscita, le navi comunicano altresì la propria posizione al momento della comunicazione nonché i quantitativi e le specie delle catture detenute a bordo. Tali comunicazioni sono effettuate secondo il formato dell'appendice 5, via fax o per posta elettronica, all'indirizzo indicato nell'appendice medesima. Le autorità seicellesi competenti possono tuttavia esonerare da tale obbligo i pescherecci con palangari di superficie che non dispongono delle attrezzature di comunicazione adatte, autorizzando le comunicazioni via radio.

3.3

I pescherecci comunitari sorpresi a praticare attività di pesca senza averne informato le autorità seicellesi competenti sono considerati sprovvisti di licenza. In tal caso si applicano le sanzioni indicate al capo X, punto 1.

4.

Procedure di controllo

4.1

I comandanti delle navi comunitarie impegnate in attività di pesca nelle acque delle Seicelle collaborano con i funzionari delle Seicelle incaricati dell'ispezione e del controllo delle attività di pesca.

4.2

La presenza a bordo di tali funzionari non deve superare il tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni.

4.3

Al termine di ogni ispezione una copia del rapporto d'ispezione è consegnata al comandante della nave.

5.

Trasbordo

5.1

Le navi della Comunità che intendono trasbordare catture nelle acque delle Seicelle effettuano tale operazione nei porti delle Seicelle.

5.2

Gli armatori di tali navi comunicano alle autorità seicellesi competenti, con almeno 24 ore di anticipo, le seguenti informazioni:

il nome dei pescherecci che effettuano il trasbordo,

il nome del cargo vettore,

il quantitativo per ogni specie da trasbordare,

la data del trasbordo.

5.3

Il trasbordo è considerato come un'uscita dalle acque delle Seicelle. Le navi devono pertanto trasmettere alle autorità seicellesi competenti le dichiarazioni di cattura.

5.4

Nelle acque delle Seicelle è vietata qualsiasi operazione di trasbordo delle catture non prevista ai punti precedenti. Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle sanzioni previste dalla normativa vigente nelle Seicelle.

5.5

I comandanti delle navi comunitarie impegnate in operazioni di sbarco o di trasbordo in un porto delle Seicelle consentono agli ispettori delle Seicelle di procedere al controllo di tali operazioni e ne agevolano l'operato. Al termine di ogni ispezione è rilasciato un attestato al comandante della nave.

CAPO X

ESECUZIONE

1.

Sanzioni

In caso di violazione di una delle disposizioni di cui sopra, delle misure di gestione e di conservazione delle risorse biologiche o della normativa seicellese, la licenza concessa al peschereccio in questione può essere sospesa, revocata o non rinnovata.

Lo Stato membro di bandiera e la Commissione europea devono essere immediatamente informati di qualunque sospensione o revoca di licenza e di tutte le circostanze attinenti. Durante il periodo di sospensione di una licenza o durante il periodo di validità residuo di una licenza che è stata revocata, la Commissione europea può chiedere una nuova licenza per la nave di un altro armatore secondo la procedura indicata al capo I, sezione 1, punto 11.

2.

Fermo dei pescherecci

Entro un termine massimo di 48 ore le autorità seicellesi informano la delegazione della Commissione competente per le Seicelle e lo Stato di bandiera del fermo di qualsiasi nave da pesca battente bandiera di uno Stato membro della Comunità e operante nell'ambito dell'accordo nella zona di pesca delle Seicelle e trasmettono una breve relazione sulle circostanze e i motivi all'origine del fermo. La delegazione e lo Stato di bandiera vengono tenuti al corrente delle procedure avviate e delle sanzioni applicate.


Appendice 1

DOMANDA DI LICENZA PER UN PESCHERECCIO STRANIERO

Nome del richiedente: …

Indirizzo del richiedente: …

Nome e indirizzo del noleggiatore del peschereccio, se diverso dal richiedente:

Nome e indirizzo di altri rappresentanti legali nelle Seicelle:

Nome e indirizzo del comandante della nave:

Nome della nave: …

Tipo di nave: …

Lunghezza e stazza netta della nave: …

Tipo e potenza del motore e stazza lorda: …

Porto e paese di registrazione: …

Numero di registrazione: …

Identificazione esterna del peschereccio: …

Indicativo di chiamata: …

Frequenza: …

Caratteristiche delle apparecchiature: …

Numero e nazionalità dei membri dell'equipaggio: …

Zona di pesca prevista e specie ittiche che si intende pescare: …

Descrizione delle attività di pesca, associazioni di imprese e altre disposizioni contrattuali:

Il sottoscritto certifica che le informazioni di cui sopra sono esatte.

Data: …

Firma: …


Appendice 2

DICHIARAZIONE DELLE CATTURE DELLE TONNIERE CON RETI A CIRCUIZIONE

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Appendice 3

DICHIARAZIONE DELLE CATTURE DEI PESCHERECCI CON PALANGARI DI SUPERFICIE

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Appendice 4

Disposizioni riguardanti il metodo di trasmissione dei dati relativi al controllo via satellite della posizione delle navi comunitarie che praticano attività di pesca nell'ambito dell'accordo di pesca tra la Comunità europea e le Seicelle

La Repubblica delle Seicelle ha istituito un sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) che si applica, su base non discriminatoria, a tutte le navi operanti nelle acque delle Seicelle e ha esteso il controllo satellitare alla propria flotta nazionale della stessa categoria.

D'altro canto, i pescherecci della Comunità sono già soggetti a localizzazione satellitare dal gennaio 2000 in forza della normativa comunitaria.

Si raccomanda pertanto che gli Stati di bandiera e le autorità della Repubblica delle Seicelle effettuino, secondo le modalità indicate di seguito, un controllo via satellite delle navi comunitarie che praticano attività di pesca nell'ambito dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle.

1.

Ai fini del controllo via satellite le autorità seicellesi comunicano ai Centri di controllo per la pesca (CCP) degli Stati di bandiera le coordinate (latitudine e longitudine) delle acque delle Seicelle.

Le autorità delle Seicelle trasmettono tali informazioni, espresse in gradi decimali, su supporto informatico nel sistema WGS-84 datum.

2.

Le autorità seicellesi e i CCP nazionali procedono a uno scambio di informazioni relativo ai rispettivi indirizzi elettronici in formato X.25 o, se del caso, in un altro protocollo di comunicazione sicuro nonché alle specifiche utilizzate nei rispettivi CCP, conformemente a quanto stabilito ai punti 4 e 6. Queste informazioni comprendono, nella misura del possibile, i nominativi, i numeri di telefono e di fax e gli indirizzi elettronici (Internet) che possono essere utilizzati per le comunicazioni generali tra i CCP.

3.

La posizione delle navi è determinata con un margine di errore inferiore a 500 m e con un intervallo di confidenza del 99 %.

4.

Ogniqualvolta una nave operante nell'ambito dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle e soggetta a localizzazione satellitare in forza della legislazione comunitaria entra nelle acque delle Seicelle, il CCP dello Stato di bandiera invia automaticamente, in tempo reale, rapporti sulla sua posizione al CCP delle Seicelle ad intervalli massimi di un'ora (frequenza). Questi messaggi sono identificati come rapporti di posizione.

5.

I messaggi di cui al punto 4 sono trasmessi per via elettronica nel formato X.25 o in un altro protocollo di comunicazione sicuro concordato in precedenza dai CCP interessati. Tutti i messaggi sono comunicati automaticamente, in tempo reale, in conformità delle definizioni di cui all'annesso 1.

È fatto divieto ai pescherecci di spegnere il proprio dispositivo di localizzazione satellitare mentre operano nelle acque delle Seicelle.

6.

In caso di guasto tecnico o di cattivo funzionamento del dispositivo di controllo satellitare installato a bordo del peschereccio, il comandante della nave trasmette in tempo utile via fax o per posta elettronica le informazioni di cui al punto 4 al CCP dello Stato di bandiera interessato. In tal caso è sufficiente inviare almeno un rapporto di posizione globale ogni quattro ore per tutto il periodo di permanenza della nave nelle acque delle Seicelle: detto rapporto di posizione globale comprende le posizioni registrate su base oraria dal comandante della nave nelle quattro ore in questione. Il CCP dello Stato di bandiera o il peschereccio invia immediatamente tali messaggi al CCP delle Seicelle. In caso di dubbi o di necessità, la SFA può chiedere a un determinato peschereccio di trasmettere rapporti di posizione con cadenza oraria. L'attrezzatura difettosa deve essere riparata o sostituita al termine della bordata oppure entro un termine massimo di un mese; scaduto tale termine, la nave in questione non potrà effettuare una nuova bordata finché l'attrezzatura non sarà stata riparata o sostituita.

7.

I componenti hardware e software del sistema di controllo dei pescherecci via satellite sono a prova di manomissione: non permettono cioè di introdurre o estrarre posizioni false e non consentono la cancellazione manuale dei dati. Il sistema è interamente automatico ed è pienamente operativo in ogni momento a prescindere dalle condizioni ambientali. È vietato distruggere, danneggiare, disattivare o comunque manomettere il dispositivo di localizzazione satellitare.

In particolare, il comandante provvede affinché:

i dati non siano modificati in alcun modo,

l'antenna o le antenne collegate al dispositivo di localizzazione satellitare non siano ostruite in alcun modo,

l'alimentazione elettrica del dispositivo di localizzazione satellitare non sia mai interrotta.

Per qualsiasi violazione degli obblighi suddetti il comandante incorre nelle sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti seicellesi, a condizione che la nave stia operando nelle acque delle Seicelle.

8.

I CCP degli Stati di bandiera controllano con cadenza oraria i movimenti delle proprie navi quando queste si trovano nelle acque delle Seicelle. Qualora la localizzazione delle navi non avvenga secondo le modalità previste, il CCP delle Seicelle ne viene immediatamente informato e viene applicata la procedura di cui al punto 6.

9.

I CCP interessati e il Centro di controllo per la pesca delle Seicelle collaborano per garantire l'applicazione delle suddette disposizioni. Qualora il CCP delle Seicelle constati che lo Stato di bandiera non comunica le informazioni previste al punto 4, l'altra parte ne viene immediatamente informata. Appena riceve tale notifica, questa risponde entro ventiquattro (24) ore comunicando al CCP delle Seicelle i motivi della mancata trasmissione e indicando un periodo ragionevole entro il quale si conformerà alle suddette disposizioni. Se tale termine non viene rispettato, le due parti dirimono la questione per iscritto o secondo le modalità previste al punto 13.

10.

I dati di controllo trasmessi secondo le presenti disposizioni sono utilizzati esclusivamente a fini di controllo, gestione e monitoraggio, da parte delle autorità seicellesi, della flotta comunitaria operante nell'ambito dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle. Questi dati non possono essere comunicati a terzi per alcun motivo, se non con il consenso scritto rilasciato caso per caso dallo Stato di bandiera o per ordine di un tribunale delle Seicelle.

11.

Le parti si impegnano a scambiarsi, su richiesta, le informazioni sull'attrezzatura utilizzata per la localizzazione via satellite, per verificare che tale attrezzatura sia pienamente compatibile con le esigenze dell'altra parte ai fini delle presenti disposizioni.

12.

Le parti convengono di riesaminare le presenti disposizioni se e quando opportuno, compresi tutti i casi di guasti o anomalie che interessano singole navi. Tali situazioni sono sempre notificate dalla SFA agli Stati di bandiera della Comunità europea non oltre 15 giorni prima della riunione di revisione.

13.

Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione o all'applicazione delle presenti disposizioni è oggetto di consultazioni tra le parti nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 7 dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle.

14.

Le presenti disposizioni entrano in vigore il 18 gennaio 2005.


Annesso 1

COMUNICAZIONE DI MESSAGGI VMS ALLE SEICELLE

Rapporto di Posizione

Dato

Codice

Obbligatorio/facoltativo

Osservazioni

Inizio della registrazione

SR

O

Dato relativo al sistema — indica l'inizio della registrazione

Destinatario

AD

O

Dato relativo al messaggio — destinatario. Codice ISO Alpha 3 del paese

Mittente

FR

O

Dato relativo al messaggio — mittente. Codice ISO Alpha 3 del paese

Tipo di messaggio

TM

O

Dato relativo al messaggio — Tipo di messaggio «POS»

Indicativo di chiamata

RC

O

Dato relativo alla nave — Indicativo internazionale di chiamata della nave

Numero di riferimento interno

IR

F

Dato relativo alla nave — Numero individuale della parte contraente (codice ISO Alpha 3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)

Numero di immatricolazione esterno

XR

F

Dato relativo alla nave — Numero riportato sulla fiancata della nave

Latitudine

LA

O

Dato relativo alla posizione della nave — Posizione in gradi e primi N/S GGMM (WGS-84)

Longitudine

LO

O

Dato relativo alla posizione della nave — Posizione in gradi e primi E/O GGGMM (WGS-84)

Velocità

SP

O

Dato relativo alla posizione della nave — Velocità della nave in decimi di nodo

Rotta

CO

O

Dato relativo alla posizione della nave — Rotta della nave su scala di 360o

Data

DA

O

Dato relativo alla posizione della nave — Data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)

Ora

TI

O

Dato relativo alla posizione della nave — Ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)

Fine della registrazione

ER

O

Dato relativo al sistema — Indica la fine della registrazione

Set di caratteri: ISO 8 859,1.

La trasmissione dei dati è strutturata come segue:

una doppia barra obliqua (//) e un codice indicano l'inizio della trasmissione,

un'unica barra obliqua (/) separa il codice dal dato.

I dati facoltativi devono essere inseriti tra l'inizio e la fine della registrazione.


Appendice 5

FORMATO DI COMUNICAZIONE DEI RAPPORTI

1.   Formato del rapporto di entrata (non meno di tre ore prima dell'entrata)

(Contenuto)

(Trasmissione)

Destinatario

Sfa

Codice dell'azione

In

Nome della nave

 

Indicativo internazionale di chiamata

 

Punto di entrata

 

Data e ora (UTC) di entrata

 

Quantitativo (t) di pesci a bordo

 

Tonno albacora

(t)

Tonno obeso

(t)

Tonnetto striato

(t)

Altri (precisare)

(t)

2.   Formato del rapporto di uscita (non meno di tre ore prima dell'uscita)

(Contenuto)

(Trasmissione)

Destinatario

Sfa

Codice dell'azione

Out

Nome della nave

 

Indicativo internazionale di chiamata

 

Punto di uscita

 

Data e ora (UTC) di uscita

 

Quantitativo (t) di pesci a bordo

 

Tonno albacora

(t)

Tonno obeso

(t)

Tonnetto striato

(t)

Altri (precisare)

(t)

3.   Formato del rapporto settimanale sulle catture (ogni tre giorni quando la nave opera nelle acque delle Seicelle)

(Contenuto)

(Trasmissione)

Destinatario

Sfa

Codice dell'azione

WCRT

Nome della nave

 

Indicativo internazionale di chiamata

 

Quantitativo (t) di pesci a bordo

 

Tonno albacora

(t)

Tonno obeso

(t)

Tonnetto striato

(t)

Altri (precisare)

(t)

Numero di cale effettuate dall'ultimo rapporto

 

Tutti i rapporti devono essere trasmessi all'autorità competente via fax o per posta elettronica ai recapiti seguenti: Fax (248) 22 59 57 E-mail: fmcsc@sfa.sc

Seychelles Fishing Authority, P.O. Box 449, Fishing Port, Mahé, Seychelles



30.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 348/3


ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle per il periodo 18 gennaio 2005-17 gennaio 2011

A.   Lettera del governo della Repubblica delle Seicelle

Egregio signore,

In riferimento al protocollo, siglato il 23 settembre 2004, che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 18 gennaio 2005 al 17 gennaio 2011, mi pregio informarLa che il governo della Repubblica delle Seicelle è disposto ad applicare tale protocollo in via provvisoria a decorrere dal 18 gennaio 2005, in attesa che esso entri in vigore a norma dell'articolo 13 del protocollo stesso, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

In questo caso la prima rata della compensazione finanziaria fissata all'articolo 2 del protocollo dovrà essere versata anteriormente al 30 settembre 2005.

Le sarei grato se volesse confermare l'accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia gradire i sensi della mia alta considerazione.

Per il governo della Repubblica delle Seicelle

B.   Lettera della Comunità europea

Egregio signore,

Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:

«In riferimento al protocollo, siglato il 23 settembre 2004, che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 18 gennaio 2005 al 17 gennaio 2011, mi pregio informarLa che il governo della Repubblica delle Seicelle è disposto ad applicare tale protocollo in via provvisoria a decorrere dal 18 gennaio 2005, in attesa che esso entri in vigore a norma dell'articolo 13 del protocollo stesso, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

In questo caso la prima rata della compensazione finanziaria fissata all'articolo 2 del protocollo dovrà essere versata anteriormente al 30 settembre 2005.

Le sarei grato se volesse confermare l'accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.»

Mi pregio confermarLe l'accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia gradire i sensi della mia alta considerazione.

Per il Consiglio dell'Unione europea


30.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 348/4


PROTOCOLLO

che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle per il periodo 18 gennaio 2005-17 gennaio 2011

Articolo 1

Periodo di applicazione e possibilità di pesca

1.   Per il periodo di sei anni dal 18 gennaio 2005 al 17 gennaio 2011, le possibilità di pesca di cui all'articolo 2 dell'accordo sono fissate come segue:

a)

40 tonniere oceaniche con reti a circuizione e

b)

12 pescherecci con palangari di superficie.

2.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4 e 5.

3.   A norma dell'articolo 4 dell'accordo, le navi battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità europea possono svolgere attività di pesca nelle acque delle Seicelle soltanto se in possesso di una licenza di pesca rilasciata nell'ambito del presente protocollo secondo le modalità descritte nell'allegato.

Articolo 2

Contropartita finanziaria — Modalità di pagamento

1.   Per il periodo di cui all'articolo 1 la contropartita finanziaria prevista all'articolo 6 dell'accordo è fissata a 24 750 000 EUR.

2.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4, 6 e 8.

3.   La contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 è versata dalla Comunità in ragione di 4 125 000 EUR all'anno durante il periodo di applicazione del presente protocollo.

4.   Se il volume complessivo delle catture di tonni effettuate annualmente dalle navi della Comunità nelle acque delle Seicelle supera le 55 000 tonnellate, l'importo totale della contropartita finanziaria annuale sarà aumentato di 75 EUR per tonnellata supplementare di tonno catturato. L'importo complessivo a carico della Comunità non può tuttavia superare 8 250 000 EUR all'anno.

5.   Il pagamento è effettuato entro il 30 settembre 2005 per il primo anno ed entro la ricorrenza anniversaria del protocollo per gli anni successivi.

6.   Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, l'impiego della contropartita finanziaria è di esclusiva competenza delle autorità delle Seicelle.

7.   La contropartita finanziaria è versata su non più di due conti del Tesoro pubblico aperti presso la Banca centrale delle Seicelle.

Articolo 3

Cooperazione per una pesca responsabile

1.   Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque delle Seicelle, basata sul principio della non discriminazione tra le varie flotte pescherecce operanti in tali acque.

2.   Sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell'ambito della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (CTOI) e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili nonché, ove opportuno, in seguito a una riunione scientifica congiunta, le parti possono consultarsi reciprocamente nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 7 dell'accordo e adottare d'intesa le misure eventualmente necessarie a garantire la gestione sostenibile delle risorse ittiche.

Articolo 4

Revisione delle possibilità di pesca

1.   Le possibilità di pesca di cui all'articolo 1 possono essere aumentate di comune accordo a condizione che, in base alle conclusioni della riunione scientifica congiunta prevista all'articolo 3, paragrafo 2, tale aumento non comprometta la gestione sostenibile delle risorse delle Seicelle. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è maggiorata proporzionalmente, pro rata temporis. L'importo complessivo della contropartita finanziaria a carico della Comunità europea non può tuttavia superare il doppio dell'importo di cui all'articolo 2, paragrafo 1. Nel caso in cui i quantitativi catturati dai pescherecci comunitari superino il quantitativo corrispondente all'importo complessivo della contropartita finanziaria, le parti si consultano appena possibile per stabilire l'importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale.

2.   Per converso, nel caso in cui le parti decidano di ridurre le possibilità di pesca previste all'articolo 1, la contropartita finanziaria è ridotta proporzionalmente, pro rata temporis.

3.   Le parti possono altresì rivedere, di comune accordo, la ripartizione delle possibilità di pesca tra diverse categorie di navi, nel rispetto delle raccomandazioni o risoluzioni adottate dalla CTOI in relazione alla gestione degli stock che potrebbero essere interessati da tale ridistribuzione. Ove ciò sia giustificato dalla ridistribuzione delle possibilità di pesca, le parti concordano l'adeguamento corrispondente della contropartita finanziaria.

Articolo 5

Nuove possibilità di pesca

1.   Qualora pescherecci comunitari siano interessati a praticare attività di pesca non contemplate all'articolo 1, le parti si consultano prima che tali attività siano autorizzate e, se del caso, stabiliscono di comune accordo le condizioni per la pratica delle attività medesime, anche apportando opportune modifiche al presente protocollo e al relativo allegato.

2.   Le parti incoraggiano la pesca sperimentale, in particolare delle specie di alto mare presenti nelle acque delle Seicelle. A tal fine, su richiesta di una delle parti, esse si consultano e determinano caso per caso le specie interessate, le condizioni e gli altri parametri pertinenti.

Le parti effettuano operazioni di pesca sperimentale in base ai parametri concordati dalle parti stesse, eventualmente nell'ambito di un accordo amministrativo. Le autorizzazioni per la pesca sperimentale sono concordate per un periodo massimo di sei mesi.

Qualora le parti ritengano che le campagne sperimentali abbiano dato risultati positivi, il governo delle Seicelle può assegnare possibilità di pesca per le nuove specie alla flotta comunitaria fino allo scadere del presente protocollo. La contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, viene aumentata di conseguenza.

Articolo 6

Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria

1.   Se, per circostanze imputabili esclusivamente a colpe o negligenze delle Seicelle, non è possibile svolgere attività di pesca nelle acque delle Seicelle, dopo aver consultato le autorità seicellesi la Comunità europea può sospendere il versamento della contropartita finanziaria, a condizione che abbia versato interamente tutti gli importi dovuti al momento della sospensione.

2.   Il pagamento della contropartita finanziaria riprende con il rientro alla normalità e dopo che le due parti si siano consultate e abbiano concordato che la situazione consente la ripresa delle normali attività di pesca.

Articolo 7

Promozione di una pesca sostenibile e responsabile nelle acque delle Seicelle

1.   Almeno il 36 % della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è destinato allo sviluppo e all'attuazione della politica settoriale in materia di pesca nelle Seicelle al fine di promuovere una pesca sostenibile e responsabile nelle acque soggette alla loro giurisdizione. Tale dotazione è gestita in funzione degli obiettivi concordati dalle due parti e della conseguente programmazione annuale e pluriennale.

2.   Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del paragrafo 1, all'entrata in vigore del presente protocollo e comunque entro tre mesi da tale data la Comunità e le Seicelle concordano, nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 7 dell'accordo, un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione, compresi in particolare:

a)

gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali sarà utilizzata la quota della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1;

b)

gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini dell'instaurazione di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse dalle Seicelle nel quadro della politica nazionale della pesca o di altre politiche atte a incidere sulla promozione di una pesca responsabile e sostenibile o a questa correlate;

c)

i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione annuale dei risultati ottenuti.

3.   Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale deve essere approvata da entrambe le parti nell'ambito della commissione mista.

4.   Le Seicelle decidono ogni anno in merito allo stanziamento della quota della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 ai fini dell'attuazione del programma pluriennale. Per il primo anno di validità del protocollo tale stanziamento deve essere comunicato alla Comunità al momento dell'approvazione del programma settoriale pluriennale in sede di commissione mista. Per ogni anno successivo le Seicelle notificano lo stanziamento alla Comunità entro il 1o dicembre dell'anno precedente.

5.   Se la valutazione annuale dei risultati conseguiti nell'attuazione del programma settoriale pluriennale lo giustifica, la Comunità europea può chiedere con il consenso della commissione mista una modifica della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, al fine di adeguare a tali risultati l'ammontare effettivo dei fondi destinati all'attuazione del programma.

Articolo 8

Controversie — Sospensione dell'applicazione del protocollo

1.   Qualsiasi controversia tra le parti in merito all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è oggetto di consultazioni tra le parti nell'ambito della commissione mista prevista all'articolo 7 dell'accordo, se del caso convocata in riunione straordinaria.

2.   Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, l'applicazione del protocollo può essere sospesa su iniziativa di una parte se la controversia tra le parti è considerata grave e le consultazioni condotte nell'ambito della commissione mista a norma del paragrafo 1 non hanno permesso di giungere a una composizione amichevole.

3.   Ai fini della sospensione dell'applicazione del protocollo, la parte interessata è tenuta a notificare la propria intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione.

4.   In caso di sospensione le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un'intesa il protocollo riprende a essere applicato e l'importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 9

Sospensione dell'applicazione del protocollo per mancato pagamento

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, in caso di mancata esecuzione da parte della Comunità europea dei pagamenti di cui all'articolo 2 le Seicelle possono sospendere l'applicazione del presente protocollo.

Articolo 10

Disposizioni applicabili del diritto nazionale

Le attività dei pescherecci comunitari nelle Seicelle sono disciplinate dalle disposizioni legislative e regolamentari nazionali salvo disposizione contraria del presente protocollo e del relativo allegato.

Articolo 11

Clausola di revisione

Dopo la terza ricorrenza anniversaria del presente protocollo e del relativo allegato, le parti esaminano l'applicazione del protocollo e dell'allegato e, se del caso, si consultano per modificarne le disposizioni. Le modifiche possono riguardare il quantitativo di riferimento, gli importi forfettari da versare per le licenze e il rapporto tra l'importo per tonnellata di cui all'articolo 2, paragrafo 4, e l'importo di cui alla sezione 2, paragrafo 2, dell'allegato.

Articolo 12

Abrogazione

Il protocollo e l'allegato I, recanti la data del 17 gennaio 2002, dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle, entrato in vigore il 28 ottobre 1987, sono abrogati e sostituiti dal presente protocollo e dal relativo allegato.

Articolo 13

Entrata in vigore

1.   Il presente protocollo e il relativo allegato entrano in vigore alla data in cui le parti si notificano l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

2.   Essi si applicano a decorrere dal 18 gennaio 2005.