23.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 340/73


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2005

che modifica le decisioni 2004/696/CE e 2004/863/CE per quanto concerne la riassegnazione del contributo finanziario della Comunità ai programmi di eradicazione e di sorveglianza delle TSE presentati dagli Stati membri per il 2005

[notificata con il numero C(2005) 5564]

(2005/934/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 24, paragrafi 5 e 6,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2004/696/CE della Commissione, del 14 ottobre 2004, sull’elenco dei programmi di eradicazione e di sorveglianza di talune TSE che possono fruire di un contributo finanziario della Comunità nel 2005 (2) elenca i programmi per l’eradicazione e la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel 2005 presentati alla Commissione dagli Stati membri. Tale decisione stabilisce anche l’aliquota di finanziamento proposta e l’importo massimo dei contributi per ciascun programma.

(2)

La decisione 2004/863/CE della Commissione, del 30 novembre 2004, che approva i programmi di eradicazione e di sorveglianza delle TSE di alcuni Stati membri per il 2005 e fissa il livello del contributo finanziario della Comunità (3), approva i programmi elencati nella decisione 2004/696/CE e definisce gli importi massimi del contributo finanziario della Comunità.

(3)

La decisione 2004/863/CE dispone inoltre che ogni mese gli Stati membri presentino alla Commissione relazioni sullo stato di avanzamento dei programmi di sorveglianza delle TSE e sulle spese sostenute. Dall’analisi di tali relazioni emerge che alcuni Stati membri non utilizzeranno interamente i propri stanziamenti per il 2005, mentre altri sosterranno spese superiori rispetto all’importo sovvenzionato.

(4)

Occorre dunque adeguare il contributo finanziario della Comunità ad alcuni dei programmi citati. È opportuno ridistribuire i fondi dai programmi degli Stati membri che non utilizzano appieno il proprio stanziamento a quelli che lo superano. La riassegnazione dovrebbe basarsi sui dati più recenti relativi alle spese effettivamente sostenute dagli Stati membri interessati.

(5)

È quindi necessario modificare di conseguenza le decisioni 2004/696/CE e 2004/863/CE.

(6)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati della decisione 2004/696/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione 2004/863/CE è modificata come segue:

1)

all’articolo 7, paragrafo 2, «8 846 000 EUR» è sostituito da «8 536 000 EUR»;

2)

all’articolo 10, paragrafo 2, «8 677 000 EUR» è sostituito da «8 397 000 EUR»;

3)

all’articolo 11, paragrafo 2, «353 000 EUR» è sostituito da «503 000 EUR»;

4)

all’articolo 16, paragrafo 2, «4 510 000 EUR» è sostituito da «4 840 000 EUR»;

5)

all’articolo 18, paragrafo 2, «1 480 000 EUR» è sostituito da «1 540 000 EUR»;

6)

all’articolo 21, paragrafo 2, «313 000 EUR» è sostituito da «363 000 EUR»;

7)

all’articolo 24, paragrafo 2, «250 000 EUR» è sostituito da «100 000 EUR»;

8)

all’articolo 25, paragrafo 2, «2 500 000 EUR» è sostituito da «3 350 000 EUR»;

9)

all’articolo 26, paragrafo 2, «200 000 EUR» è sostituito da «80 000 EUR»;

10)

all’articolo 28, paragrafo 2, «25 000 EUR» è sostituito da «20 000 EUR»;

11)

all’articolo 29, paragrafo 2, «150 000 EUR» è sostituito da «20 000 EUR»;

12)

all’articolo 31, paragrafo 2, «500 000 EUR» è sostituito da «310 000 EUR»;

13)

all’articolo 35, paragrafo 2, «150 000 EUR» è sostituito da «30 000 EUR»;

14)

all’articolo 36, paragrafo 2, «450 000 EUR» è sostituito da «460 000 EUR»;

15)

all’articolo 37, paragrafo 2, «10 000 EUR» è sostituito da «25 000 EUR»;

16)

all’articolo 38, paragrafo 2, «975 000 EUR» è sostituito da «845 000 EUR»;

17)

all’articolo 39, paragrafo 2, «25 000 EUR» è sostituito da «10 000 EUR»;

18)

all’articolo 41, paragrafo 2, «25 000 EUR» è sostituito da «10 000 EUR»;

19)

all’articolo 45, paragrafo 2, «20 000 EUR» è sostituito da «120 000 EUR»;

20)

all’articolo 49, paragrafo 2, «1 555 000 EUR» è sostituito da «865 000 EUR»;

21)

all’articolo 50, paragrafo 2, «9 525 000 EUR» è sostituito da «9 035 000 EUR»;

22)

all’articolo 51, paragrafo 2, «1 300 000 EUR» è sostituito da «2 400 000 EUR»;

23)

all’articolo 54, paragrafo 2, «5 565 000 EUR» è sostituito da «5 075 000 EUR»;

24)

all’articolo 58, paragrafo 2, «5 000 EUR» è sostituito da «55 000 EUR»;

25)

all’articolo 59, paragrafo 2, «575 000 EUR» è sostituito da «755 000 EUR»;

26)

all’articolo 61, paragrafo 2, «695 000 EUR» è sostituito da «915 000 EUR»;

27)

all’articolo 64, paragrafo 2, «5 000 EUR» è sostituito da «25 000 EUR».

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2005

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).

(2)  GU L 316 del 15.10.2004, pag. 91. Decisione modificata dalla decisione 2005/413/CE (GU L 141 del 4.6.2005, pag. 24).

(3)  GU L 370 del 17.12.2004, pag. 82. Decisione modificata dalla decisione 2005/413/CE.


ALLEGATO

Gli allegati I, II e III della decisione 2004/696/CE sono sostituiti dal testo seguente:

«

ALLEGATO I

Elenco dei programmi per la sorveglianza delle TSE

Aliquota e importo massimo del contributo finanziario della Comunità

(in EUR)

Malattia

Stato membro

Percentuale di test effettuati (1)

Importo massimo

TSE

Austria

100 %

2 076 000

Belgio

100 %

3 586 000

Cipro

100 %

503 000

Repubblica ceca

100 %

1 736 000

Danimarca

100 %

2 426 000

Estonia

100 %

294 000

Finlandia

100 %

1 170 000

Francia

100 %

29 755 000

Germania

100 %

15 170 000

Grecia

100 %

1 487 000

Ungheria

100 %

1 184 000

Irlanda

100 %

6 172 000

Italia

100 %

8 397 000

Lituania

100 %

836 000

Lussemburgo

100 %

155 000

Malta

100 %

36 000

Paesi Bassi

100 %

4 840 000

Portogallo

100 %

1 540 000

Slovenia

100 %

444 000

Spagna

100 %

8 536 000

Svezia

100 %

363 000

Regno Unito

100 %

5 690 000

Totale

96 396 000

ALLEGATO II

Elenco dei programmi per l’eradicazione della BSE

Importo massimo del contributo finanziario della Comunità

(in EUR)

Malattia

Stato membro

Aliquota

Importo massimo

BSE

Austria

50 % abbattimento

25 000

Belgio

50 % abbattimento

100 000

Cipro

50 % abbattimento

25 000

Repubblica ceca

50 % abbattimento

3 350 000

Danimarca

50 % abbattimento

80 000

Estonia

50 % abbattimento

20 000

Finlandia

50 % abbattimento

10 000

Francia

50 % abbattimento

310 000

Germania

50 % abbattimento

875 000

Grecia

50 % abbattimento

20 000

Irlanda

50 % abbattimento

4 000 000

Italia

50 % abbattimento

205 000

Lussemburgo

50 % abbattimento

30 000

Paesi Bassi

50 % abbattimento

460 000

Portogallo

50 % abbattimento

845 000

Repubblica slovacca

50 % abbattimento

25 000

Slovenia

50 % abbattimento

10 000

Spagna

50 % abbattimento

1 320 000

Regno Unito

50 % abbattimento

4 235 000

Totale

15 945 000

ALLEGATO III

Elenco dei programmi per l’eradicazione della scrapie

Importo massimo del contributo finanziario della Comunità

(in EUR)

Malattia

Stato membro

Aliquota

Importo massimo

Malattia del trotto (scrapie)

Austria

50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

10 000

Belgio

50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

105 000

Cipro

50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

5 075 000

Repubblica ceca

50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

120 000

Danimarca

50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

5 000

Estonia

50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

10 000

Finlandia

50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

25 000

Francia

50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

2 400 000

Germania

50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

2 275 000

Grecia

50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

865 000

Ungheria

50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

55 000

Irlanda

50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

800 000

Italia

50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

2 485 000

Lettonia

50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

5 000

Lituania

50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

5 000

Lussemburgo

50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

35 000

Paesi Bassi

50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

755 000

Portogallo

50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

915 000

Repubblica slovacca

50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

340 000

Slovenia

50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

65 000

Spagna

50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

9 035 000

Svezia

50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

10 000

Regno Unito

50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

7 380 000

Totale

32 775 000

»

(1)  Test rapidi e test molecolari iniziali.