23.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 340/68


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2005

che modifica l’allegato E della direttiva 91/68/CEE del Consiglio al fine di aggiornare i modelli di certificato sanitario relativi a ovini e caprini

[notificata con il numero C(2005) 5506]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/932/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato E della direttiva 91/68/CEE stabilisce i modelli di certificato sanitario per lo scambio intracomunitario di ovini e caprini, per l’abbattimento, l’ingrasso e l’allevamento, sotto forma di modello I, II e III rispettivamente.

(2)

Problemi di certificazione si sono verificati negli Stati membri in cui il veterinario ufficiale non è stato in grado di certificare i requisiti di residenza e di immobilizzazione, informazione nota solo all’agricoltore.

(3)

I certificati sanitari devono evidenziare che la certificazione concernente i requisiti di residenza e di immobilizzazione si basano su una dichiarazione dell’agricoltore o su un esame delle registrazioni conservate in conformità del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali della specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (2).

(4)

La direttiva 91/68/CEE deve perciò essere modificata di conseguenza.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato E della direttiva 91/68/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 15 febbraio 2006.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2004/554/CE della Commissione (GU L 248 del 22.7.2004, pag. 1).

(2)   GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8.


ALLEGATO

L’allegato E della direttiva 91/68/CEE è modificato come segue.

1)

Nel modello I, inserire il seguente punto prima del punto 12.4.1:

«12.4.

In base alla dichiarazione scritta rilasciata dall’allevatore o ad un esame del registro dell’azienda e ai documenti di trasporto tenuti in conformità del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, in particolare nelle parti B e C dell’allegato del predetto regolamento:».

2)

Nei modelli II e III, il punto 12.4 è sostituito dal seguente:

«12.4.

In base alla dichiarazione scritta rilasciata dall’allevatore o ad un esame del registro dell’azienda e ai documenti di trasporto tenuti in conformità del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, in particolare nelle parti B e C dell’allegato del predetto regolamento, sono rimasti presso la stessa azienda d’origine per un periodo di almeno 30 giorni prima del caricamento o sin dalla nascita, se di età inferiore ai 30 giorni; nessun animale della specie ovina e caprina è stato introdotto nell’azienda d’origine nei 21 giorni precedenti al caricamento, nessun animale biungulato importato da un paese terzo è stato introdotto nell’azienda d’origine nei 30 giorni precedenti alla spedizione da parte dell’azienda d’origine, a meno che tali animali siano stati introdotti in conformità dell’articolo 4 bis, paragrafo 2, della direttiva 91/68/CEE;».