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23.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 340/68 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 2005
che modifica l’allegato E della direttiva 91/68/CEE del Consiglio al fine di aggiornare i modelli di certificato sanitario relativi a ovini e caprini
[notificata con il numero C(2005) 5506]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/932/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’allegato E della direttiva 91/68/CEE stabilisce i modelli di certificato sanitario per lo scambio intracomunitario di ovini e caprini, per l’abbattimento, l’ingrasso e l’allevamento, sotto forma di modello I, II e III rispettivamente. |
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(2) |
Problemi di certificazione si sono verificati negli Stati membri in cui il veterinario ufficiale non è stato in grado di certificare i requisiti di residenza e di immobilizzazione, informazione nota solo all’agricoltore. |
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(3) |
I certificati sanitari devono evidenziare che la certificazione concernente i requisiti di residenza e di immobilizzazione si basano su una dichiarazione dell’agricoltore o su un esame delle registrazioni conservate in conformità del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali della specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (2). |
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(4) |
La direttiva 91/68/CEE deve perciò essere modificata di conseguenza. |
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(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato E della direttiva 91/68/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 15 febbraio 2006.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2004/554/CE della Commissione (GU L 248 del 22.7.2004, pag. 1).
ALLEGATO
L’allegato E della direttiva 91/68/CEE è modificato come segue.
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1) |
Nel modello I, inserire il seguente punto prima del punto 12.4.1:
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2) |
Nei modelli II e III, il punto 12.4 è sostituito dal seguente:
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