21.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 335/48


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2005

relativa a un aiuto di Stato concesso dalla Germania a favore dell’impresa di lavorazione della carne Greußener Salamifabrik GmbH

[notificata con il numero C(2005) 2725]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2005/920/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato le parti interessate a presentare le proprie osservazioni ai sensi degli articoli sopra citati (1) e tenuto conto delle suddette osservazioni,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

La misura è stata notificata, conformemente all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, con lettera del 6 novembre 1997. A quanto risulta, il beneficiario avrebbe già ricevuto in precedenza un aiuto analogo. La misura è stata pertanto registrata come aiuto non notificato. Con lettere del 4 febbraio 1998, del 10 giugno 1998 e del 4 febbraio 1999, la Germania ha trasmesso alla Commissione alcuni complementi d’informazione.

(2)

Con lettera del 7 giugno 1999 la Commissione ha comunicato alla Germania la propria decisione di avviare il procedimento previsto dall’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei riguardi dell’aiuto in questione.

(3)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee  (2). La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le proprie osservazioni.

(4)

Le osservazioni ricevute sono state trasmesse alla Germania, la quale è stata invitata ad esprimersi in merito. Le osservazioni della Germania sono quindi pervenute con lettera del 23 febbraio 2000.

(5)

Con lettera del 18 maggio 2005, pervenuta il 23 maggio 2005, la Germania ha chiesto alla Commissione di prendere una decisione in base alle informazioni in suo possesso, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (3).

II.   DESCRIZIONE DELLA MISURA

(6)

Il beneficiario, la Greußener Salamifabrik GmbH, era un’impresa di lavorazione della carne che produceva e commercializzava diversi tipi di salumi e di prodotti a base di carne. L’impresa non si occupava direttamente della macellazione degli animali, ma si limitava a trasformare la carne già macellata. Dalle informazioni trasmesse dalle autorità tedesche risulta che il 1o ottobre 1999 è scattata, per l’impresa beneficiaria Greußener Salamifabrik GmbH, la procedura di insolvenza il cui esito non è stato comunicato alla Commissione. Sembrerebbe però che almeno gli impianti dell’impresa siano tuttora in attività con il nome «Greußener Salami- und Schinkenfabrik GmbH». Le osservazioni contenute nella presente decisione si riferiscono tuttavia all’impresa Greußener Salamifabrik GmbH, diventata poi insolvente.

(7)

Costanti diminuzioni del fatturato sono sfociate in una serie di perdite ed in flussi di tesoreria negativi dal 1995 in poi. Da un documento elaborato nel settembre 1996 dalla società di consulenza Dr. Zimmermann & Partner si desume che a quel momento la situazione dell’impresa relativamente ai flussi di tesoreria fosse estremamente critica. Il fatto che l’impresa versasse in difficoltà finanziarie è comunicato nella decisione della Commissione relativa all’avvio del procedimento (4) e non è stato contestato nel corso dell’indagine. È stato ritenuto indispensabile procedere ad una ristrutturazione della Greußener Salamifabrik e, per finanziarla, l’impresa è stata costretta a contrarre prestiti supplementari durante il quarto trimestre 1996 (ossia 375 000 DEM presso la Dresdner Bank AG e 725 000 DEM presso la Sparkasse Erfurt). La Thüringer Aufbaubank si è resa garante per entrambi i prestiti per una copertura pari all’80 %, ossia 880 000 DEM. In violazione del disposto della lettera SG(89) D/4328 del 5 aprile 1989, trasmessa dalla Commissione agli Stati membri, tale garanzia non è stata notificata alla Commissione; essa è indicata di seguito come «aiuto n. 1».

(8)

L’8 gennaio 1997 la società Ergewa GmbH ha acquisito il 75 % delle quote dell’impresa beneficiaria. Il nuovo proprietario ha effettuato rettifiche di valore specifiche su crediti relativi ad esportazioni non garantite verso la Russia ed una svalutazione delle scorte per un importo complessivo di 1,2 milioni di DEM. L’operazione, accompagnata da un ulteriore calo delle vendite, si è tradotta in un peggioramento del bilancio che ha reso indispensabile una nuova ristrutturazione.

(9)

Nella sua lettera di notifica del 6 novembre 1997 la Germania ha spiegato che la Greußener Salamifabrik non aveva conseguito i propri obiettivi in materia di fatturato e di redditi per il 1997, che l’impresa era costantemente sull’orlo del fallimento e che, pertanto, si doveva concludere che essa non fosse più in grado di adempiere ai propri obblighi di rimborso nei confronti delle banche. Nell’agosto 1997, pertanto, la società di consulenza Schitag, Ernst & Young Deutsche Allgemeine Treuhand AG ha messo a punto un nuovo programma di risanamento per la Greußener Salamifabrik GmbH; tale programma prevedeva tre tipi di misure:

a)

risanamento della struttura finanziaria mediante:

parziale sgravio del debito dell’impresa tramite la rinunzia ai crediti,

conversione dei debiti bancari esistenti,

apporto di capitali da parte dei soci;

b)

elaborazione e attuazione di un nuovo programma di commercializzazione;

c)

misure di riduzione dei costi.

1.   Struttura finanziaria

(10)

Nell’ambito della ristrutturazione, la Sparkasse Erfurt ha rinunziato ad un credito di 1,7 milioni di DEM. In compenso, la garanzia precedentemente concessa dalla Thüringer Aufbaubank (una banca statale) per un prestito di 725 000 DEM (cfr. considerando 7) è stata parzialmente smobilizzata; 370 000 DEM (64 % dell’importo della garanzia) sono stati versati alla Sparkasse Erfurt nell’ambito della ristrutturazione. Inoltre, è stata parzialmente smobilizzata una garanzia che la Bürgschaftsbank Thüringen GmbH (una banca privata) aveva concesso nel 1993 per un prestito di 1 milione di DEM; 590 000 DEM (74 % dell’importo della garanzia) sono stati versati alla Sparkasse Erfurt.

(11)

Inoltre, la Dresdner Bank Erfurt ha rifinanziato un prestito di 2,5 milioni di DEM, in precedenza accordato dalla Sparkasse Erfurt. Ovviamente la Dresdner Bank ha concesso il prestito solo a condizione che la Thüringer Aufbaubank si portasse garante per l’80 % dell’importo.

(12)

La nuova garanzia di 2 milioni di DEM nonché il parziale smobilizzo (370 000 DEM) della precedente garanzia sono state notificate dalla Commissione con lettera del 6 novembre 1997, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE e conformemente alla lettera SG(89) D/4328, inviata dalla Commissione agli Stati membri il 5 aprile 1989. Le due misure, considerate congiuntamente, sono indicate di seguito come «aiuto n. 2». Nella lettera del 4 febbraio 1999, poi in quella del 18 maggio 2005, le autorità tedesche hanno comunicato che la concessione della garanzia da parte della Thüringer Aufbaubank pari a 2 milioni di DEM era subordinata all’autorizzazione della Commissione.

(13)

Il prestito della Dresdner Bank Erfurt pari a 2,5 milioni di DEM è stato versato alla Greußener Salamifabrik GmbH.

(14)

Infine, la Ergewa GmbH, che deteneva il 75 % delle quote, ha concesso all’impresa un prestito subordinato pari a 1,5 milioni di DEM.

2.   Strategia commerciale

(15)

La strategia commerciale comprende i tre obiettivi seguenti: sviluppo dei prodotti, politica dei prodotti e promozione commerciale; in tal modo si dovrebbe ottenere, in linea di massima, un più deciso orientamento verso il mercato.

3.   Misure di riduzione dei costi

(16)

Le economie più facilmente realizzabili sono già state effettuate in occasione di una precedente ristrutturazione. Il programma di risanamento prevedeva tuttavia ulteriori riduzioni dei costi, segnatamente nei settori dei trasporti e del consumo di elettricità.

(17)

Dalle informazioni trasmesse alla Commissione si desume che l’attuazione congiunta di tali misure dovrebbe restituire vitalità all’impresa e ripristinarne la redditività. Per raggiungere questo scopo, tuttavia, il fatturato avrebbe dovuto passare da 6 845 000 DEM nel 1996 a 7 milioni di DEM nel 1998 e a 8 milioni di DEM nel 1999.

(18)

La Commissione ha avviato il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione alle sopra citate misure a favore della Greußener Salamifabrik, che si riassumono come segue:

la garanzia dell’80 % della Thüringer Aufbaubank per due prestiti che ammontano complessivamente a 1,1 milioni di DEM nel dicembre 1996 (importo della garanzia: 880 000 DEM),

il parziale smobilizzo di una delle garanzie (370 000 DEM) nel corso della ristrutturazione/conversione del 1997,

la seconda garanzia dell’80 % concessa dalla Thüringer Aufbaubank per un prestito bancario di 2,5 milioni di DEM (importo della garanzia: 2 milioni di DEM) nel 1997.

(19)

Poiché le garanzie sono state concesse a favore di un’impresa che versava in difficoltà finanziarie, la Commissione ne deduce che l’elemento d’aiuto corrisponde, al momento della concessione, al 100 % dell’importo garantito, ossia 880 000 DEM nel 1996 e 2 milioni di DEM nel 1997, per un totale di 2,88 milioni di DEM.

(20)

La Commissione ha avviato il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in merito alle sopra citate misure, perché nutriva qualche dubbio circa la compatibilità delle medesime con la sua lettera SG(89) D/4328 del 5 aprile 1989 relativa alle garanzie di Stato e con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà del 1994 e del 1997 (5). Per quanto riguarda gli orientamenti, la Commissione dubitava che la ristrutturazione potesse ripristinare la redditività dell’impresa, che fosse stato rispettato il principio secondo cui gli aiuti alla ristrutturazione debbono essere concessi una tantum e, infine, che fosse stato rispettato il requisito dell’attuazione integrale del piano di ristrutturazione.

(21)

Il fatto che l’aiuto n. 1 sia stato concesso sotto forma di garanzie di Stato significa che esso deve ottemperare alle condizioni definite nella lettera SG(89) D/4328, inviata dalla Commissione agli Stati membri il 5 aprile 1989, nella quale la Commissione dichiarava di essere disposta ad accettare garanzie soltanto se il loro smobilizzo fosse contrattualmente vincolato a condizioni specifiche che potrebbero arrivare anche alla dichiarazione obbligatoria di bancarotta dell’impresa beneficiaria. Dalle informazioni trasmesse non risulta che lo smobilizzo delle garanzie in parola fosse vincolato a condizioni specifiche.

(22)

L’aiuto è stato concesso perché l’impresa versava in difficoltà finanziarie ed aveva bisogno di essere risanata. È stato quindi necessario considerarlo alla luce degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, vigenti al momento della concessione della garanzia. Per quanto riguarda l’aiuto n. 1, la Commissione non dispone di elementi che le consentano di valutare la compatibilità dell’aiuto con gli orientamenti sopracitati. Quanto all’aiuto n. 2, è evidente che tre delle condizioni definite dagli orientamenti sugli aiuti per la ristrutturazione non sono state rispettate. Pare che l’aiuto non sia sfociato in un ritorno alla redditività dell’impresa beneficiaria e che l’impresa abbia cercato di realizzare tale obiettivo tentando di risolvere i problemi attraverso l’espansione. Tuttavia, tale espansione potrebbe portare ad una distorsione ingiustificata della concorrenza. Infine, non era chiaro se il piano di ristrutturazione fosse stato attuato nella sua integralità o meno.

III.   OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

(23)

La Commissione ha ricevuto le osservazioni della Kemper Fleischwarenfabrik (Nortrup), della Federazione delle industrie tedesche della carne (Bundesverband der Deutschen Fleischwarenindustrie e.V.) (Bonn) nonché di un terzo interessato che desidera rimanere anonimo. Tutte e tre le parti hanno sostenuto che un aumento del fatturato sarebbe stato possibile soltanto mediante una diminuzione dei prezzi, cosa che però avrebbe danneggiato il settore. La Federazione delle industrie tedesche della carne ha osservato che, ogni anno, l’1 % delle imprese tedesche di lavorazione della carne è costretto a cessare la proprie attività. È stato sottolineato inoltre che in un simile mercato, fortemente concorrenziale, soltanto i migliori riescono a sopravvivere. Mantenendo artificialmente in vita un’impresa non si fa altro che ledere gli interessi del settore. Per di più, la strategia commerciale proposta è quella seguita da quasi tutte le imprese del settore. Secondo la Federazione, una strategia del genere richiede ingenti risorse che, però, non sono disponibili.

IV.   OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA

(24)

Oltre alle richieste di proroga dei termini per la risposta, la Germania ha comunicato le proprie osservazioni con le lettere del 22 luglio 1999, del 28 luglio 1999, del 6 agosto 1999 e del 23 febbraio 2000.

(25)

Nella prima lettera, la Germania ha fatto sapere che l’impresa era stata parzialmente riassorbita da un’altra.

(26)

Nella seconda lettera, la Germania ha annunciato l’intenzione di trasmettere il contratto di garanzia insieme alle condizioni per la costituzione di una garanzia, ha presentato il piano di ristrutturazione per il primo risanamento ed ha dichiarato di voler comunicare anche i risultati finanziari che ci si attendeva dopo la seconda ristrutturazione. Infine, la Germania ha dichiarato che avrebbe trasmesso informazioni complementari per spiegare perché, dopo il secondo risanamento, gli obiettivi di vendita non erano stati ancora raggiunti.

(27)

Nella lettera del 28 luglio 1999, la Germania ha segnalato inoltre che l’impresa non prevedeva di estendere la propria capacità produttiva, ma che intendeva invece continuare a produrre all’incirca gli stessi quantitativi prodotti in passato (1994-1995). I problemi dell’impresa sarebbero riconducibili a fattori esterni, quali i focolai di peste suina, il crollo del mercato russo e la crisi della BSE. Infine, essa ha fatto osservare quanto sia improbabile che l’aiuto sfoci in distorsioni della concorrenza visto che il beneficiario è una PMI la cui attività si limita alla Turingia.

(28)

Per quanto riguarda la terza lettera del 6 agosto 1999, la Germania vi ha accluso il contratto di garanzia e il progetto di ristrutturazione per il primo risanamento.

(29)

Nella lettera del 23 febbraio 2000, la Germania ha comunicato che la procedura di insolvenza nei confronti della Greußener Salamifabrik GmbH era scattata e che le banche avevano chiesto il rimborso delle loro linee di credito. È stata acclusa inoltre una lettera della principale banca dell’impresa, la Dresdner Bank, nella quale quest’ultima afferma che, ovviamente, i concorrenti si pronunceranno contro l’aiuto.

V.   VALUTAZIONE

(30)

Le misure di cui trattasi sono finalizzate a concedere un aiuto a favore di un’impresa di lavorazione della carne. Ai sensi dell’articolo 40 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (6), e ai sensi dell’articolo 21 del regolamento (CEE) n. 2759/75, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (7), gli articoli 87, 88 e 89 del trattato CE si applicano ai prodotti presi in considerazione dai suddetti regolamenti. Pertanto, i settori interessati dalla misura di aiuto sono soggetti alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.

(31)

Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(32)

L’aiuto è stato concesso sotto forma di garanzie di Stato, grazie alle quali l’impresa beneficiaria ha potuto ottenere fondi che le hanno consentito di sopravvivere, anziché fallire oppure essere ristrutturata.

(33)

L’aiuto n. 1 è stato concesso nel 1996. Gli aiuti di Stato non notificati debbono essere valutati in base alla normativa in vigore al momento della loro concessione. La base giuridica per la valutazione delle garanzie di Stato nel 1996 era costituita dalla lettera SG(89) D/4328, inviata dalla Commissione agli Stati membri il 5 aprile 1989, nella quale la Commissione spiegava che tutte le garanzie di Stato rientrano nell’ambito dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. A ciò si aggiunge il fatto che, conformemente al punto 2.3 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (di seguito «orientamenti del 1994»), se le risorse vengono garantite dallo Stato ad un’impresa che versa in difficoltà finanziarie, è lecito ritenere che l’apporto finanziario si configuri come un aiuto di Stato. Come affermato al considerando 7, al momento della concessione dell’aiuto n. 1, l’impresa beneficiaria versava in difficoltà finanziarie. Conformemente al punto 2.1 degli orientamenti del 1994, fra i sintomi tipici di un’impresa in difficoltà vi sono il peggioramento della redditività, la diminuzione del fatturato e la riduzione del cash flow.

(34)

L’aiuto n. 2 è stato notificato nel 1997. Gli aiuti notificati debbono essere valutati in base alla normativa in vigore al momento della loro valutazione. Al punto 4.2 della comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (8) sono citate le quattro condizioni che devono essere soddisfatte affinché si possa considerare che le garanzie statali ad hoc non costituiscono un aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Poiché la Germania ha spiegato chiaramente che, al momento della concessione della seconda garanzia, il mutuatario (ossia l’impresa Greußener Salamifabrik GmbH) doveva essere considerato come impresa in difficoltà (cfr. considerando 9), già la prima delle condizioni citate nella comunicazione non è soddisfatta.

(35)

La misura costituisce quindi un aiuto concesso grazie a risorse statali (per il tramite della Thüringer Aufbaubank).

(36)

Poiché le garanzie sono state concesse a favore di un’impresa che versa in difficoltà finanziarie, la Commissione presume che l’elemento di aiuto corrisponda al 100 % dell’importo garantito, ossia 880 000 DEM per la prima garanzia e 2 milioni di DEM per la seconda, per complessivi 2,88 milioni di DEM.

(37)

L’aiuto favorisce determinate imprese, nel caso in specie una sola, la Greußener Salamifabrik GmbH.

(38)

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, il rafforzamento della posizione di un’impresa grazie ad un aiuto di Stato indica generalmente una distorsione della concorrenza rispetto ad altre imprese concorrenti che non usufruiscono di misure analoghe (9). La portata relativamente scarsa di un aiuto o le dimensioni relativamente modeste dell’impresa beneficiaria non escludono a priori l’eventualità che gli scambi tra Stati membri ne siano danneggiati (10).

(39)

Una misura incide sugli scambi tra Stati membri allorché essa ostacola le importazioni da altri Stati membri oppure facilita le esportazioni verso altri Stati membri. Il fattore determinante in questo caso è il fatto che gli scambi intercomunitari evolvono o minacciano di evolvere in modo diverso a causa della misura in questione.

(40)

I prodotti che beneficiano del regime di aiuto costituiscono oggetto di scambi tra Stati membri (11) e sono quindi esposti alla concorrenza. Di conseguenza, è lecito temere che gli scambi intracomunitari abbiano subito una diversa evoluzione a causa della misura.

(41)

La presente misura costituisce quindi un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(42)

Al divieto di concedere aiuti di Stato, previsto dall’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, seguono, ai paragrafi 2 e 3, alcune deroghe.

(43)

Le condizioni relative alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 2, del trattato CE, non sono rispettate a causa del tipo della misura di aiuto e del suo obiettivo. Va osservato inoltre che la Germania non ha invocato l’applicabilità dell’articolo 87, paragrafo 2.

(44)

All’articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE, sono elencati gli aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato comune. La loro compatibilità con il trattato deve essere valutata, oltre che dal punto di vista nazionale, anche dal punto di vista della Comunità. Al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, le deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 3, debbono essere interpretate in senso stretto.

(45)

Per quanto riguarda l’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, va osservato che l’impresa beneficiaria è ubicata in una regione la cui situazione economica, conformemente agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (12), può essere considerata, nell’insieme, estremamente sfavorevole rispetto al livello comunitario (prodotto interno lordo per abitante, valutato in termini di potere d’acquisto, inferiore al 75 % della media comunitaria). In base ai sopra citati orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (ed in base ad una precedente versione di detti orientamenti (13), le disposizioni relative alla concessione di aiuti di Stato nelle regioni di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, non sono applicabili al settore agricolo. Pertanto, l’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, non può essere invocato per giustificare un aiuto alla produzione, alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti dell’allegato I.

(46)

Per quanto riguarda l’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE, va osservato che la misura considerata non è destinata né a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo né a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia della Germania.

(47)

Inoltre, la misura non è destinata né adatta a realizzare gli obiettivi definiti dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato CE.

(48)

Gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche in virtù dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, possono essere considerati dalla Commissione compatibili con il mercato comune, sempre che agevolino lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche e non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(49)

Generalmente, la Commissione valuterebbe la compatibilità degli aiuti alle imprese che versano in difficoltà finanziarie con l’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, in base agli orientamenti comunitari relativi agli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (14) del 2004 (di seguito «orientamenti del 2004»). Tuttavia, conformemente ai punti 103 e 104 di detti orientamenti, la Commissione esamina gli aiuti notificati entro il 10 ottobre 2004, così come gli aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione non notificati, concessi integralmente prima della pubblicazione degli orientamenti del 2004, sulla base degli orientamenti in vigore al momento della notifica ovvero della concessione dell’aiuto. L’aiuto n. 1 è stato concesso nel 1996 e l’aiuto n. 2 è stato notificato nel novembre 1997; all’epoca erano in vigore gli orientamenti del 1994. In base al punto 2.2 degli orientamenti del 1994, lo Stato membro interessato può, se lo desidera, continuare ad applicare ai beneficiari individuali, nel settore agricolo, le disposizioni specifiche previste dalla Commissione per gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione, applicabili prima dell’entrata in vigore dei medesimi orientamenti. La Germania non ha chiesto il ricorso a tale possibilità. La misura sarà pertanto valutata in base alle disposizioni degli orientamenti del 1994.

(50)

L’aiuto n. 1 riguarda una garanzia di Stato dell’80 %, relativa a prestiti pari ad un importo di 1,1 milioni di DEM. La Commissione ha avviato il procedimento previsto dall’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, per i seguenti motivi:

non è stato possibile stabilire con sicurezza se la garanzia fosse conforme alle condizioni specifiche applicabili alle garanzie di Stato,

non esisteva alcun piano di ristrutturazione (piano di risanamento) che dimostrasse la compatibilità dell’aiuto con gli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

(51)

Le autorità tedesche hanno inviato una copia del contratto di garanzia; ora, in base a tale contratto, la garanzia può essere smobilizzata unicamente se l’impresa beneficiaria versa in difficoltà finanziarie (ad esempio procedimento fallimentare) e se il prestito garantito non può essere ammortizzato mediante la vendita di altri beni dell’impresa. La condizione citata nella lettera SG(89) D/4328, inviata dalla Commissione agli Stati membri il 5 aprile 1989 (15), è stata quindi rispettata. Ciò significa che la garanzia era conforme alle condizioni specifiche applicabili alle garanzie di Stato.

(52)

Poiché al momento della concessione della garanzia l’impresa beneficiaria (la Greußener Salamifabrik GmbH) andava considerata come un’impresa in difficoltà, l’aiuto deve essere esaminato alla luce delle disposizioni comunitarie, previste per gli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà, in vigore al momento della concessione della garanzia (cfr. considerando 49). La garanzia è stata concessa nel contesto del risanamento dell’impresa beneficiaria.

(53)

Le autorità tedesche hanno trasmesso una relazione elaborata dalla società Dr. Zimmermann & Partner il 9 settembre 1996. Dalle informazioni fornite dalla Germania risulta trattarsi, in tale relazione, del piano di risanamento che era stato presentato al momento della concessione del primo aiuto di Stato. La relazione, tuttavia, è inadeguata come progetto di risanamento per due ragioni: il suo statuto non è chiaro e nel documento non v’è traccia di alcuna ristrutturazione.

(54)

Sembra piuttosto che la relazione consista in una descrizione dell’impresa alla data del 9 settembre 1996. Dal documento risulta che le difficoltà dell’impresa fossero dovute alla crisi della BSE ed al crollo dei mercati di esportazione verso l’Europa orientale. Nella relazione sono visibili alcune cifre modificate a mano, presumibilmente in data successiva. Lo statuto di tali correzioni non è chiaro e non si desume chiaramente nemmeno se il piano sia stato accettato o meno dai proprietari dell’impresa.

(55)

La relazione fornisce indicazioni relative alla struttura dei costi dell’impresa ed alle sue necessità in termini di capitali nel settembre 1996. Fatta eccezione per una descrizione del rafforzamento della gestione esistente, non si spiega in che modo l’impresa debba essere ristrutturata. Se, al momento della sua elaborazione, la relazione era stata ideata come piano di ristrutturazione (il che è poco chiaro), se ne poteva dedurre che l’impresa fosse in grado di superare le proprie difficoltà attraverso l’espansione e senza ricorrere ad una ristrutturazione.

(56)

In base agli orientamenti del 1994 un aiuto può essere considerato compatibile con il mercato comune, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

l’aiuto deve ripristinare la redditività dell’impresa;

b)

debbono essere evitate distorsioni indebite della concorrenza;

c)

l’importo dell’aiuto deve essere proporzionato ai costi ed ai benefici della ristrutturazione; e

d)

l’attuazione del piano di ristrutturazione è controllata tramite relazioni da presentare annualmente.

(57)

Stando alla relazione della società Dr. Zimmermann & Partner, il fatturato dell’impresa beneficiaria ha subito una costante flessione dal 1994 in poi, ma avrebbe subito un incremento l’anno successivo. La relazione, tuttavia, non fornisce alcuna spiegazione per tale previsto sviluppo sebbene il ripristino della redditività ne dipendesse. Al punto 3.2.2.i) degli orientamenti del 1994 si legge che «il miglioramento della redditività dell’impresa […] deve essere soprattutto il frutto delle misure di risanamento interno contenute nel piano di ristrutturazione e potrà basarsi su fattori esterni, quali incrementi dei prezzi […], solo ove si tratti di previsioni di mercato generalmente riconosciute». Poiché tale condizione non è soddisfatta, la Commissione non crede che l’aiuto concesso sotto forma di garanzia si traduca in un ripristino della redditività.

(58)

La redditività dovrebbe essere ripristinata grazie ad un aumento del fatturato. Sebbene sia manifestamente impossibile ottenere tale aumento mantenendo l’attuale capacità produttiva, sarebbe stato possibile ripristinare la redditività soltanto se le imprese concorrenti avessero perduto quote di mercato (se il mercato fosse stabile, come constata la relazione sulla «ristrutturazione», la domanda diminuirebbe). La Commissione giunge pertanto alla conclusione che l’aiuto non consente di evitare indebite distorsioni della concorrenza, dal momento che il ripristino della redditività sembra aver danneggiato le imprese concorrenti.

(59)

È difficile stabilire se l’esigenza di proporzionalità costi/benefici della ristrutturazione sia soddisfatta o meno. In linea di massima, dalle imprese che usufruiscono di aiuti ci si attende un contributo significativo alla ristrutturazione tramite risorse proprie oppure fonti di finanziamento commerciali esterne. Dalla relazione della società Dr. Zimmermann & Partner si desume che il proprietario debba apportare nuovi capitali all’impresa, ma non risulta chiaro se ciò sia effettivamente accaduto. Pertanto, la Commissione non può concludere che l’aiuto è conforme, su questo punto, ai succitati orientamenti del 1994.

(60)

Infine, non è chiaro in che modo la «ristrutturazione» debba essere controllata. Pertanto, anche tale condizione, citata negli orientamenti, non è rispettata.

(61)

La Greußener Salamifabrik GmbH risponde ai criteri per essere classificata come piccola o media impresa (PMI). In virtù del punto 3.2.4 degli orientamenti del 1994, nel caso degli aiuti concessi alle piccole e medie imprese, la Commissione assumerà una posizione meno restrittiva rispetto a quella assunta nel caso degli aiuti erogati alle grandi imprese, poiché gli aiuti alle PMI incidono tendenzialmente sugli scambi in misura minore rispetto a quelli destinati alle grandi imprese. L’applicazione di misure meno severe per gli aiuti alla ristrutturazione erogati alle PMI, tuttavia, riguarda soprattutto l’obbligo di riduzione di capacità nei settori economici caratterizzati da eccessi di capacità strutturali e l’obbligo di presentare relazioni. Fatta salva la posizione meno restrittiva nei confronti delle PMI, era già stato constatato che l’aiuto non si traduce nel ripristino della redditività dell’impresa beneficiaria (cfr. considerando 57) e che esso provoca indebite distorsioni della concorrenza.

(62)

Per le ragioni sopra esposte, la Commissione considera incompatibile con gli articoli 87 e 88 del trattato CE il primo aiuto erogato alla Greußener Salamifabrik GmbH sotto forma di garanzie di Stato per un importo massimo di 880 000 DEM. Occorre quindi recuperare l’aiuto, concesso illegalmente ed incompatibile con il trattato.

(63)

Il secondo aiuto riguarda il parziale smobilizzo e il versamento di 370 000 DEM alla Sparkasse Erfurt a titolo della prima garanzia nell’ambito della conversione/ristrutturazione del 1997 nonché la garanzia di Stato destinata a coprire l’80 % di un prestito di 2,5 milioni di DEM, concesso nel 1997 dalla Dresdner Bank.

(64)

Poiché, come è stato illustrato al considerando 62, la prima garanzia di Stato costituisce un aiuto incompatibile con gli articoli 87 e 88 del trattato CE, concesso illegalmente alla Greußener Salamifabrik GmbH, le constatazioni fatte valgono anche per il parziale smobilizzo della prima garanzia nell’ambito del secondo piano di ristrutturazione.

(65)

La garanzia di Stato dell’80 % destinata a coprire un prestito di 2,5 milioni di DEM deve essere valutata in base alle disposizioni contenute nella comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (cfr. considerando 34). Dalle condizioni generali in materia di garanzie applicate dalla Thüringer Aufbaubank, fornite alla Commissione, si desume che la garanzia può essere smobilizzata soltanto se l’impresa beneficiaria versa in difficoltà finanziarie (procedimento fallimentare, ecc.) e se il prestito garantito non può essere estinto ricorrendo alla vendita di altri beni dell’impresa (cfr. anche il considerando 51). Le condizioni specifiche previste dal punto 5.3 della sopra citata comunicazione della Commissione sono quindi soddisfatte.

(66)

Conformemente al numero 2.1 degli orientamenti del 1994, i sintomi tipici di un’impresa in difficoltà sono un peggioramento della redditività, un aumento delle perdite, una diminuzione del fatturato, un aumento delle scorte, un eccesso di capacità, una riduzione del cash flow, l’aumento dell’indebitamento e degli oneri da interessi ed un basso valore del capitale netto.

(67)

Poiché la Germania aveva dichiarato chiaramente che l’impresa si trovava in costante pericolo di insolvenza, è stato constatato che, al momento della concessione della garanzia, la Greußener Salamifabrik GmbH era un’impresa in difficoltà (cfr. considerando 9 e 34). Pertanto, l’aiuto deve essere esaminato alla luce delle vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. Come indicato al considerando 49, si tratta degli orientamenti del 1994. La Commissione ha avviato il procedimento previsto dall’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, perché non era più sicura che, nel caso dell’aiuto in questione, fossero rispettate le seguenti condizioni stabilite dagli orientamenti del 1994:

a)

l’aiuto alla ristrutturazione deve essere concesso una tantum;

b)

l’aiuto deve permettere di ripristinare la redditività dell’impresa;

c)

l’aiuto non deve causare indebite distorsioni della concorrenza;

d)

l’attuazione del piano di ristrutturazione deve essere controllata tramite la presentazione di relazioni annuali.

(68)

In virtù del punto 3.2.2.i) degli orientamenti del 1994, gli aiuti alla ristrutturazione debbono essere concessi, in linea di massima, solo una tantum. Le autorità tedesche non si sono pronunciate su questo punto.

(69)

Il fatto che un altro aiuto sia stato concesso nell’ambito di una seconda ristrutturazione viola il principio secondo cui gli aiuti alla ristrutturazione possono essere concessi solo una tantum.

(70)

La Commissione dubita che il piano di ristrutturazione, presentato per giustificare il secondo aiuto alla ristrutturazione (sotto forma della seconda garanzia), consenta di ripristinare la redditività dell’impresa. A tal fine sarebbe stato necessario un aumento significativo del fatturato. Ora, pare improbabile che ciò si sia verificato, tanto più che le prime previsioni, al momento dell’avvio del procedimento, si erano rivelate eccessivamente ottimistiche. Le autorità tedesche non hanno fornito alcuna giustificazione né spiegazione per le previsioni comunicate in merito al fatturato. Pertanto, la Commissione continua a nutrire dubbi circa il rispetto della condizione secondo cui il piano di ristrutturazione deve sfociare in un ripristino della redditività dell’impresa.

(71)

Per quanto riguarda il criterio secondo cui le indebite distorsioni di concorrenza siano da evitare, la Germania ha invocato due argomenti: in primo luogo, l’impresa interessata sarebbe troppo piccola per provocare distorsioni della concorrenza o per incidere sugli scambi tra Stati membri; in secondo luogo, l’impresa non amplierebbe la propria capacità produttiva, ma si limiterebbe semplicemente a sfruttare più razionalmente le capacità esistenti.

(72)

Il primo argomento è respinto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (cfr. considerando 38). Per quanto riguarda il secondo argomento, giova osservare che, conformemente al punto 3.2.2.ii) degli orientamenti del 1994, la Commissione esige una riduzione di capacità soltanto in caso di sovracapacità produttiva strutturale all’interno della Comunità. Al momento dell’avvio del procedimento, la Commissione aveva constatato che non esisteva alcuna sovracapacità nel settore in questione. La Commissione si è chiesta tuttavia in che modo la misura potesse essere considerata di comune interesse, se essa era finalizzata ad aumentare la produzione e se gli aumenti della produzione sfociavano automaticamente in una riduzione delle quote di mercato delle imprese concorrenti.

(73)

Le autorità tedesche non hanno mai spiegato in che modo la maggiore produzione potesse essere assorbita dal mercato senza ripercuotersi negativamente sulle imprese concorrenti né hanno fornito alcuna indicazione circa il rapporto fra i vantaggi per l’impresa interessata ed i costi per il settore considerato nel suo insieme. Pertanto, la Commissione non è in grado di giudicare se l’aiuto consenta di evitare indebite distorsioni della concorrenza o meno.

(74)

Le autorità tedesche non hanno trasmesso alcuna informazione in merito al controllo dell’attuazione del piano di ristrutturazione.

(75)

L’8 gennaio 1997 la società Ergewa GmbH ha acquisito il 75 % delle quote dell’impresa beneficiaria. È difficile dire se la Ergewa possa essere classificata come PMI conformemente agli orientamenti del 1994 e se l’acquisizione abbia modificato lo statuto della Greußener Salamifabrik GmbH, visto che la Ergewa detiene oltre il 25 % delle quote di quest’ultima. Anche se si assume una posizione meno restrittiva per quanto riguarda la valutazione degli aiuti alla ristrutturazione concessi alle PMI (punto 3.2.4 degli orientamenti del 1994), si constata, come indicato al considerando 72, che non esiste alcuna sovracapacità nel settore e che la scarsità di informazioni non ha consentito di effettuare una valutazione dei requisiti relativi al controllo. Il fatto che probabilmente anche nel 1997 l’impresa beneficiaria avrebbe potuto essere ancora classificata come PMI, quindi, non cambia nulla nella valutazione del presente aiuto.

(76)

Per le ragioni sopra esposte, la Commissione ritiene che il secondo aiuto, erogato alla Greußener Salamifabrik GmbH sotto forma di garanzia di Stato per un importo massimo di 2 milioni di DEM, è incompatibile con gli articoli 87 e 88 del trattato CE. Le autorità tedesche hanno comunicato, con lettera del 4 febbraio 1999, quindi con lettera del 18 maggio 2005, che la garanzia era stata concessa con l’accordo previo della Commissione. Poiché non è stato effettuato alcun pagamento nell’ambito di tale garanzia, non è necessario procedere al recupero del suddetto aiuto incompatibile con il trattato.

VI.   CONCLUSIONE

(77)

La Commissione constata che gli aiuti di Stato, concessi sotto forma di garanzie di Stato pari a 880 000 DEM (aiuto n. 1) e a 2 milioni di DEM (aiuto n. 2) (ossia un totale di 2,88 milioni di DEM) per prestiti rispettivamente di 1,1 milioni di DEM e di 2,5 milioni di DEM (ossia un totale di 3,6 milioni di DEM), non sono compatibili con il mercato comune.

(78)

Qualsiasi aiuto concesso illegalmente ed incompatibile con il trattato deve essere rimborsato. La Commissione constata che il procedimento fallimentare nei confronti della Greußener Salamifabrik GmbH è scattato il 1o ottobre 1999. Poiché la Commissione non sa se il procedimento fallimentare abbia posto fine all’esistenza dell’impresa, è possibile che il rimborso permanga appropriato.

(79)

La Commissione fa osservare alle autorità tedesche che, conformemente ai punti 6.4 e 6.5 della comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia, la questione relativa all’incidenza dell’illegittimità dell’aiuto sul rapporto giuridico instaurato tra lo Stato ed i soggetti terzi deve essere esaminata secondo il diritto nazionale. I giudici nazionali potrebbero essere chiamati ad esaminare se il diritto nazionale precluda l’adempimento dei contratti di garanzia e, nell’ambito di tale esame, essi dovrebbero tener conto, secondo la Commissione, della violazione del diritto comunitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’aiuto concesso dalla Germania nel 1996 alla Greußener Salamifabrik GmbH sotto forma di una garanzia pari a 880 000 DEM è incompatibile con il mercato comune.

Articolo 2

1.   La Germania adotterà tutte le misure necessarie per chiedere al beneficiario la restituzione degli importi versati a titolo della garanzia di cui all’articolo 1.

2.   La restituzione dell’aiuto sarà effettuata immediatamente e in conformità delle procedure nazionali, nella misura in cui esse permettono l’esecuzione effettiva e immediata della decisione. Gli importi da restituire includono gli interessi a decorrere dalla data alla quale il beneficiario ha percepito l’aiuto illegale fino alla data del rimborso effettivo. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell’equivalente-sovvenzione nell’ambito degli aiuti a finalità regionale.

Articolo 3

L’aiuto che la Germania intendeva concedere a favore della Greußener Salamifabrik GmbH sotto forma di una garanzia di 2 milioni di DEM è incompatibile con il mercato comune.

Di conseguenza, l’aiuto non può essere concesso.

Articolo 4

La Germania comunicherà alla Commissione, entro due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione, le misure che essa ha adottato per conformarvisi.

Articolo 5

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU C 238 del 21.8.1999, pag. 15.

(2)  Cfr. nota 1.

(3)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato dall’atto di adesione del 2003.

(4)  Cfr. nota 1.

(5)  GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12, e GU C 283 del 19.9.1997, pag. 2.

(6)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1899/2004 della Commissione (GU L 328 del 30.10.2004, pag. 67).

(7)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(8)  GU C 71 dell’11.3.2000, pag. 14.

(9)  Sentenza del 17 settembre 1980, causa C-730/79, Philip Morris Holland BV/Commissione, punti 11 e 12, Raccolta 1980, pag. 2671.

(10)  Sentenza del 21 marzo 1990, causa C-142/87, Belgio/Commissione, punto 43, Raccolta 1990, pag. I-959, e sentenza del 14 settembre 1994, cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, Spagna/Commissione, punti 40-42, Raccolta 1994, pag. I-4103.

(11)  Nel settore della carne gli scambi intracomunitari sono considerevoli. Nel 1996 circa 8 milioni di tonnellate di carne (peso delle carcasse) sono state oggetto di scambi all’interno dell’UE. Ciò rappresenta circa il 23 % della produzione complessiva di carne nel 1996 (fonte: Eurostat).

(12)  GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

(13)  GU C 31 del 3.2.1979, pag. 9.

(14)  GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2.

(15)  Questa lettera è stata sostituita dalla comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 71 dell’11.3.2000, pag. 14).