21.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 335/39


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2004

Incentivi fiscali diretti a favore di società partecipanti ad esposizioni all’estero

[notificata con il numero C(2004) 4746]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/919/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo avere invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli (1),

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

L’Italia ha emanato il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell’andamento dei conti pubblici» («DL 269/2003»), pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 229 del «2 ottobre 2003». L’articolo 1, comma 1, lettera b) del DL 269/2003 prevede incentivi fiscali specifici per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all’estero ed è stato in seguito convertito, senza modifiche, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 («L 326/2003»), pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 274 del 25 novembre 2003.

(2)

Con lettera del 22 ottobre 2003 (D/56756) la Commissione ha invitato le autorità italiane a fornire informazioni sugli incentivi in questione e sulla loro entrata in vigore, onde accertarne l’eventuale carattere d’aiuto ai sensi dell’articolo 87 del trattato. Nella medesima lettera la Commissione ha rammentato all’Italia l’obbligo di notificare alla Commissione, prima di darvi attuazione, qualsiasi misura che costituisca aiuto ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

(3)

Con lettere dell’11 novembre 2003 (A/37737) e del 26 novembre 2003 (A/38138) le autorità italiane hanno fornito le informazioni richieste. Il 19 dicembre 2003 (D/58192) la Commissione ha ricordato nuovamente all’Italia gli obblighi che le incombono a norma dell’articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE ed ha invitato le autorità italiane ad informare gli eventuali beneficiari degli incentivi fiscali in questione, circa le conseguenze previste dal trattato e dall’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (2) qualora detti incentivi rappresentino un aiuto cui sia stata data esecuzione senza previa autorizzazione da parte della Commissione.

(4)

Con lettera del 18 marzo 2004 (SG 2004 D/201066), la Commissione ha informato l’Italia di aver deciso di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE relativamente agli incentivi fiscali concessi dall’Italia a favore di imprese partecipanti ad esposizioni all’estero. Con lettera del 1o giugno 2004 (A/35042) le autorità italiane hanno presentato le proprie osservazioni.

(5)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, invitando gli interessati a presentare le proprie osservazioni (3). La Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione.

II.   DESCRIZIONE DELLA MISURA

(6)

L’articolo 1, comma 1, lettera b) del DL 269/2003 prevede che per le imprese soggette all’imposta sul reddito d’impresa in Italia, in attività alla data d’entrata in vigore del decreto, sia escluso dall’imposizione l’importo delle spese direttamente sostenute per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all’estero. La disposizione si applica esclusivamente alle spese sostenute dai beneficiari nel periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL 269/2003 (2 ottobre 2003) e di conseguenza, per le imprese il cui ciclo di attività coincida con l’anno civile, la misura incide sulla determinazione del loro reddito imponibile per il 2004. A norma dell’articolo 1, comma 1, lettera b) del DL 269/2003, l’esclusione dall’imposizione sul reddito d’impresa si aggiunge alla deduzione ordinaria delle spese relative alla partecipazione a fiere espositive all’estero, nella dichiarazione dei redditi dei beneficiari.

(7)

Per quanto riguarda le norme generali in materia di deduzione delle spese aziendali relative alla partecipazione a fiere espositive all’estero, in base ai principi enunciati dall’articolo 108, comma 2 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), si può distinguere tra spese di pubblicità, spese di propaganda (comprese le spese per esposizioni), da un lato, e le spese di rappresentanza, dall’altro. Mentre le prime sono deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute o, a quote costanti, nell’esercizio stesso e nei quattro successivi, le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione solo nella misura di un terzo del loro ammontare e sono anch’esse deducibili a quote costanti, per un periodo di cinque anni.

(8)

Per quanto riguarda le possibili diverse categorie di spese relative alla partecipazione ad esposizioni, il disposto dell’articolo 1, comma 1, lettera b) del DL 269/2003 indica che gli incentivi previsti dal regime sono limitati alla partecipazione espositiva di prodotti, e che nell’importo ammissibile di aiuti, a norma del regime, non sono inclusi altri costi eventualmente sostenuti per la partecipazione ad esposizioni.

(9)

Le autorità italiane hanno specificato che il beneficio in questione si applica indipendentemente dalla tipologia delle spese, che di norma sono soggette a trattamenti fiscali differenziati, come sopra esposto. L’Italia ha infatti precisato che tutte le spese relative alla partecipazione a fiere sono trattate nello stesso modo per evitare difficoltà di classificazione nelle diverse categorie di spesa. L’articolo 1, comma 1, lettera b) del DL 269/2003, tuttavia, esclude espressamente dall’importo ammissibile le spese di sponsorizzazione, che costituiscono una parte delle spese di pubblicità, solitamente deducibili in toto a norma del succitato articolo 108, comma 2 del TUIR.

III.   MOTIVI CHE HANNO INDOTTO ALL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO

(10)

Nella lettera del 18 marzo 2004 che ha avviato il procedimento formale, la Commissione ha ritenuto che la misura corrispondesse ai criteri previsti per essere considerata un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.

(11)

In particolare, in tale occasione, la Commissione ha ritenuto che il regime accordasse un vantaggio selettivo ai beneficiari in quanto sembrava andare ad esclusivo beneficio delle imprese che svolgono attività espositiva di prodotti per l’esportazione, escludendo le altre attività imprenditoriali. Ad esempio, sono esclusi dagli eventuali benefici del regime le imprese italiane che commerciano i propri prodotti esclusivamente sul mercato italiano, quelle che forniscono servizi, le imprese che commerciano beni che non si prestano alla partecipazione espositiva in fiere, e quelle che partecipano a fiere in Italia.

(12)

La Commissione inoltre ha ritenuto che il regime avvantaggiasse le imprese italiane partecipanti a dette fiere espositive all’estero rafforzandone la posizione rispetto ai loro concorrenti stranieri, compresi sia i commercianti esteri in concorrenza con le imprese in questione sul mercato italiano e sui mercati esteri che i concorrenti esteri stabiliti in Italia in concorrenza con i beneficiari sul mercato italiano.

(13)

La Commissione ha ritenuto infine che il carattere selettivo delle agevolazioni fiscali in questione non potesse essere giustificato dalla natura o dalla struttura del sistema fiscale italiano, né sembrasse fornire una compensazione di eventuali spese sostenute all’estero a causa della partecipazione a tali fiere, in quanto l’aiuto non è subordinato all’imposizione di alcun specifico onere fiscale o finanziario all’estero. Non sembrava inoltre che si applicasse alcuna delle deroghe di cui all’articolo 87, paragrafi 2 e 3 del trattato CE. I vantaggi erano connessi a spese non ammissibili ad aiuti a norma dei regolamenti d’esenzione per categoria o degli orientamenti comunitari; per quanto riguarda in particolare il regolamento d’esenzione per categoria relativo agli aiuti alle PMI, gli aiuti per la partecipazione a fiere sono ammissibili soltanto se non superano il 50 % dei costi ammissibili e per la prima partecipazione di una PMI ad una determinata fiera o esposizione, mentre l’incentivo fiscale in questione riguarda tutte le imprese e tutti i costi relativi alla partecipazione a qualsiasi fiera espositiva all’estero.

IV.   OSSERVAZIONI DELL’ITALIA

(14)

In risposta alla valutazione fatta dalla Commissione nella lettera del 18 marzo 2004 di avvio del procedimento, le autorità italiane hanno avanzato tre osservazioni principali a dimostrazione del fatto che il regime in questione non discerne tra i beneficiari potenziali dei vari settori del commercio, ma costituisce una misura di portata generale, accessibile a tutte le imprese che svolgono attività commerciali.

(15)

In primo luogo, secondo le autorità italiane, la misura è applicabile indistintamente a tutti i settori dell’economia ed è accessibile a tutte le imprese soggette all’imposizione fiscale italiana sulle imprese, a condizione che sostengano costi relativi alla partecipazione a fiere all’estero. Le autorità italiane sottolineano inoltre che l’agevolazione fiscale in questione si applica anche alle imprese con stabile organizzazione all’estero. Le autorità italiane notano inoltre che l’agevolazione fiscale in questione è strettamente collegata ai costi sostenuti per partecipare a fiere espositive all’estero e non concede incentivi fiscali sproporzionati. Le autorità italiane ritengono che il regime non promuova la partecipazione a fiere espositive all’estero come attività commerciale separata, ma come investimento accessibile a tutte le imprese che il governo italiano intende incoraggiare a titolo d’obiettivo di politica economica generale. Le autorità italiane chiariscono infine che il vantaggio si applica alle imprese con stabile organizzazione all’estero, nella misura in cui le spese per la partecipazione a fiere espositive sono sostenute dalla sede principale in Italia.

(16)

In secondo luogo, le autorità italiane ritengono che la misura non sfavorisca le imprese non esportatrici ma che, al contrario, costituisca un incentivo affinché esse trovino conveniente partecipare a questo tipo di fiere. Qualora un’impresa dovesse operare in un settore che produce beni o servizi non commercializzabili ed esportabili infatti, essa non sarebbe in concorrenza con le imprese che operano nei settori che producono detti beni o servizi.

(17)

In terzo luogo, le autorità italiane sottolineano il fatto che la misura è in vigore soltanto per un anno e che i vantaggi concessi alle imprese partecipanti a fiere espositive all’estero non determinano pertanto una significativa distorsione del funzionamento del mercato comune.

V.   VALUTAZIONE DELLA MISURA

1.   Aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE

(18)

Dopo aver preso in considerazione le osservazioni presentate dalle autorità italiane, la Commissione conferma la posizione espressa nella lettera del 18 marzo 2004 d’avvio del procedimento formale, ossia che il regime in causa costituisce aiuto di Stato in quanto risponde cumulativamente ai criteri previsti in materia dall’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.

(19)

In primo luogo, per essere considerata aiuto una misura deve concedere ai beneficiari un vantaggio che riduca i costi che essi avrebbero normalmente sostenuto nell’ambito della propria attività commerciale. Tutte le imprese in Italia sono soggette ad imposta sul reddito d’impresa calcolata sull’utile netto risultante dalla differenza tra entrate lorde e spese aziendali, come specificate nei loro conti. Il regime concede ai beneficiari un vantaggio economico equivalente alla diminuzione dell’imponibile per un importo corrispondente alle spese sostenute per la partecipazione ad esposizioni all’estero, che si aggiunge alla deduzione ordinaria dai ricavi d’impresa lordi, consentita ai fini fiscali. Un’impresa beneficiaria che sostiene tali costi iscrive a bilancio una rettifica negativa, il che comporta la diminuzione dell’imposta sul reddito imponibile dell’impresa nell’esercizio fiscale in questione. Il vantaggio si traduce infine in un minore pagamento d’imposta relativamente a tale esercizio, con conseguente vantaggio finanziario per il beneficiario.

(20)

Nelle osservazioni presentate, l’Italia osserva che il regime in questione non comporta vantaggi significativi a livello di concorrenza per i beneficiari in quanto i suoi effetti sono limitati ai costi effettivamente sostenuti e che si applicano gli stessi meccanismi previsti per altre deduzioni dal TUIR.

(21)

La Commissione ritiene tuttavia che, come riconosciuto dalle autorità italiane, la deduzione in esame sia di carattere straordinario rispetto alla deduzione normale concessa a scopi fiscali e vada dunque considerata un vantaggio che riduce gli oneri normalmente sostenuti dalle imprese soggette all’imposta sul reddito d’impresa in Italia. La Commissione conferma pertanto la propria valutazione, secondo la quale il regime in questione conferisce ai beneficiari un vantaggio economico e finanziario sotto forma di diminuzione dell’imponibile in Italia.

(22)

In secondo luogo, il vantaggio deve essere concesso dallo Stato o mediante risorse statali. Poiché l’Italia non ha presentato obiezioni, la Commissione conferma la valutazione fatta all’avvio del procedimento formale, secondo la quale il vantaggio è attribuibile allo Stato in quanto consiste in una rinuncia a gettito d'imposta normalmente percepito dall’erario italiano.

(23)

In terzo luogo, la misura deve essere specifica o selettiva nel senso che favorisce «talune imprese o talune produzioni». Le autorità italiane sostengono essenzialmente che la misura è accessibile a tutte le imprese soggette ad imposizione fiscale in Italia e che effettuano determinati investimenti promossi dal governo italiano, secondo gli obiettivi di politica economica perseguiti dal regime in questione.

(24)

Dopo attenta analisi, la Commissione conferma che il regime di deduzione fiscale derogatorio posto in essere dall’Italia costituisce un regime specifico che favorisce soltanto le imprese che sostengono determinate spese ammissibili relative alla partecipazione a fiere espositive all’estero, escludendo altre imprese che non partecipano a dette fiere. Anche se accessibile, in linea di principio, a tutte le imprese che partecipano a fiere espositive all’estero su base volontaria, il regime favorisce in effetti solo le imprese che operano nel settore delle esportazioni e non è accessibile ad altri settori economici. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, i vantaggi accordati alle imprese che svolgono attività d’esportazione e che sostengono determinate spese connesse a dette attività hanno carattere selettivo (4).

(25)

La Commissione non può accettare le argomentazioni avanzate dalle autorità italiane, secondo le quali le imprese che non svolgono attività commerciale e d’esportazione non sarebbero paragonabili a quelle che svolgono attività commerciale e che il regime sarebbe dunque generale. La Commissione ritiene che il vantaggio determinato dall’esclusione di talune spese specifiche dalla base imponibile, essendo limitato solo alle imprese che svolgono attività d’esportazione e andando ad aggiungersi alla deduzione fiscale ordinaria, non possa essere considerato una misura generale. La Commissione sottolinea inoltre che le autorità italiane non hanno dimostrato che la misura è giustificata dalla natura o dalla struttura del sistema fiscale. In ogni modo, i vantaggi concessi ai beneficiari non sono coerenti con la logica interna del sistema tributario italiano ed hanno carattere eccezionale e temporaneo.

(26)

La Commissione conferma di ritenere il regime un regime a carattere specifico in quanto, ad esempio, favorisce solo le imprese che operano nel settore delle esportazioni e che dunque «svolgono attività espositiva di prodotti» in fiere all’estero, contrariamente alle imprese che forniscono servizi, ai commercianti di beni che non si prestano alla partecipazione espositiva in fiere, nonché a quelli che partecipano a fiere locali.

(27)

La Commissione conferma inoltre i propri dubbi iniziali in merito al fatto che tutte le imprese soggette ad imposizione fiscale in Italia abbiano diritto al medesimo livello di benefici per quanto riguarda le fiere espositive a cui partecipano all’estero. Le autorità italiane hanno confermato che le spese che possono beneficiare dell’incentivo in questione comprendono anche quelle sostenute da una stabile organizzazione all’estero di un’impresa italiana, che assuma il grado di indipendenza dalla sede principale previsto dall’articolo 162 del TUIR o dalle convenzioni fiscali pertinenti in vigore con il paese nel quale è situata la stabile organizzazione.

(28)

L’Italia sostiene tuttavia che il vantaggio in questione è applicabile soltanto se, come previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera b) del DL 269/2003, le spese in questione sono direttamente sostenute da un beneficiario italiano. Questo obbliga le stabili organizzazioni o le succursali all’estero di imprese italiane ad addebitare le spese in questione direttamente ad una sede italiana per poter beneficiare della deduzione fiscale, escludendo di fatto dal vantaggio le stabili organizzazioni all’estero di imprese basate in Italia. La Commissione conclude che anche per questa ragione il regime non sembra accessibile su una base di parità a tutte le imprese imponibili in Italia.

(29)

Infine, la misura deve incidere sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri. L’Italia sostiene essenzialmente che la misura non incide affatto sulla concorrenza o, in subordine, che i suoi effetti sulla concorrenza non sono significativi vista la breve durata del regime in questione.

(30)

Considerati gli effetti della misura, la Commissione conferma la valutazione fatta all’avvio del procedimento formale. Secondo una giurisprudenza consolidata della Corte (5), affinché una misura falsi la concorrenza è sufficiente che il destinatario dell’aiuto sia in concorrenza con altre imprese su mercati aperti alla concorrenza. In particolare, la Commissione ribadisce che la misura in questione falsa la concorrenza e gli scambi tra Stati membri perché gli obiettivi e gli effetti del regime riguardano specificamente il miglioramento delle condizioni di scambio dei beneficiari nell’esportazione dei loro beni su mercati esteri e dunque interessano direttamente le imprese che operano nel commercio internazionale, compreso il commercio intracomunitario. Inoltre, anche gli aiuti ad attività di esportazione extracomunitaria possono incidere sul commercio intracomunitario e distorcere la concorrenza all’interno della Comunità (6).

(31)

La Commissione non può accettare l’argomentazione relativa agli effetti limitati sulla concorrenza causati dal regime perché il fatto che il regime rimanga in vigore soltanto per un anno non esclude che gli importi interessati siano sufficientemente considerevoli da avere effetti significativi su determinati mercati. Questo è vero, in particolare, quando i beneficiari sono grandi imprese che solitamente partecipano a numerose fiere. Inoltre, visto che l’aiuto non è limitato in termini assoluti, l’importo dell’aiuto potrebbe essere sostanziale. In ogni modo, l’importo limitato degli aiuti non sarebbe sufficiente per escludere la possibilità di distorsione della concorrenza e del commercio tra gli Stati membri.

(32)

Sembra inoltre ragionevole presumere che la breve durata di validità della misura non consentirà alle imprese che solitamente non partecipano a fiere espositive di beneficiare dei vantaggi previsti, in particolare se dette imprese devono prendere decisioni quali quella di entrare su un nuovo mercato. La misura sembra pertanto maggiormente destinata a favorire le imprese che già comunemente partecipano alle fiere espositive, comprese le imprese il cui principale obiettivo aziendale è specificamente organizzare e gestire l’esposizione di prodotti in fiere e che beneficerebbero in maniera sproporzionata dell’incentivo in questione in quanto non espressamente escluse dall’applicazione dell’articolo 1, comma 1, lettera b) del DL 269/2003.

2.   Legittimità del regime

(33)

Le autorità italiane hanno dato esecuzione al regime senza previa notifica alla Commissione, non rispettando dunque l’obbligo previsto all’articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE. Nella misura in cui costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE ed è stata posta in esecuzione senza l’approvazione preventiva della Commissione, la misura ha carattere di aiuto illegittimo.

3.   Compatibilità

(34)

Nella misura in cui costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, la compatibilità della misura in questione deve essere valutata sulla base delle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 2 e dall’articolo 87, paragrafo 3 del trattato CE.

(35)

Le autorità italiane non hanno esplicitamente contestato la valutazione della Commissione, esposta nella lettera del 18 marzo 2004 d’avvio dell’indagine formale, secondo la quale non si applica, nel caso di specie, nessuna delle deroghe di cui all’articolo 87, paragrafi 2 e 3 del trattato CE, per effetto delle quali gli aiuti di Stato possono essere considerati compatibili con il mercato comune. La Commissione conferma pertanto la propria valutazione, già enunciata ai punti da 25 a 32 della lettera del 18 marzo 2004.

(36)

I vantaggi, nel caso di specie, sono connessi a spese non ammissibili ad aiuti a norma dei regolamenti d’esenzione per categoria o degli orientamenti comunitari. Per quanto riguarda in particolare la partecipazione alle fiere espositive, il regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») (7)  (8), stabilisce all’articolo 5, lettera b), che gli aiuti per la partecipazione a fiere sono ammissibili soltanto se non superano il 50 % dei costi ammissibili e per la prima partecipazione di una PMI ad una determinata fiera o esposizione, mentre l’incentivo fiscale in questione riguarda tutte le imprese e tutti i costi relativi alla partecipazione a qualsiasi esposizione all’estero.

(37)

Le deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 2 del trattato CE, relative agli aiuti di carattere sociale concessi ai singoli consumatori, agli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali e agli aiuti concessi all’economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania, non si applicano in questo caso.

(38)

Non è applicabile neppure la deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE, che prevede l’autorizzazione degli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione.

(39)

Allo stesso modo, il regime non può essere considerato un importante progetto di comune interesse europeo né è destinato a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia dell’Italia, come previsto dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera b) del trattato CE. Esso non mira neppure a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio come stabilito all’articolo 87, paragrafo 3 lettera d) del trattato CE.

(40)

Da ultimo, il regime deve essere valutato alla luce dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE. Tale articolo prevede l'autorizzazione degli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Le agevolazioni fiscali concesse mediante il regime non sono connesse ad investimenti specifici, alla creazione di posti di lavoro o a progetti specifici. Esse costituiscono semplicemente una riduzione degli oneri che le imprese interessate dovrebbero normalmente sostenere nel corso della propria attività di esportazione e devono pertanto essere considerate come aiuti di Stato al funzionamento connessi alle esportazioni. Conformemente alla prassi costante della Commissione, tali aiuti non sono considerati compatibili con il mercato comune.

(41)

La Commissione osserva inoltre che, anche qualora venisse accertato che il regime agevola lo sviluppo di talune attività economiche, quale l’internazionalizzazione delle imprese italiane, con un conseguente aumento dei volumi degli scambi, la Commissione non è in grado di escludere che i relativi effetti sugli scambi intracomunitari avrebbero una portata contraria al comune interesse.

VI.   CONCLUSIONI

(42)

La Commissione conclude che le agevolazioni fiscali concesse mediante la misura in questione costituiscono un regime di aiuti di Stato al funzionamento, al quale non è applicabile alcuna delle previste deroghe e che è pertanto incompatibile con il mercato comune. La Commissione ritiene inoltre che l’Italia abbia dato illegittimamente esecuzione alla misura in questione.

(43)

Qualora venga accertato che un aiuto di Stato illegittimamente concesso è incompatibile con il mercato comune, la conseguenza naturale è che l’aiuto deve essere recuperato presso i beneficiari. Attraverso il recupero dell’aiuto, viene ripristinata nella misura del possibile la posizione concorrenziale esistente prima dell’aiuto.

(44)

Anche se il presente procedimento è stato concluso prima della fine dell’esercizio fiscale nel quale il regime esplica i propri effetti, dunque prima che l’imposta dovuta dalla maggior parte dei beneficiari diventasse definitiva, la Commissione non può escludere che le imprese abbiano già beneficiato dell’aiuto in termini, ad esempio, di minori anticipi di imposta relativi all’esercizio fiscale in corso. La Commissione nota che, a seguito dell’avvio dell’indagine formale, le autorità italiane hanno pubblicamente avvertito i beneficiari potenziali del regime delle possibili conseguenze qualora la Commissione avesse constatato che la misura in questione costituiva aiuto incompatibile. La Commissione ritiene tuttavia necessario, per procedere al recupero degli aiuti eventualmente già messi a disposizione dei beneficiari, che l’Italia intimi ai potenziali beneficiari del regime, entro due mesi dalla presente decisione, di rimborsare gli aiuti, maggiorati di interessi, a norma del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (9). In particolare, qualora l’aiuto sia già stato concesso mediante riduzione dei pagamenti delle imposte dovute per l’esercizio fiscale in corso, l’Italia deve riscuotere l’intera imposta dovuta con l’ultimo pagamento previsto per il 2004. In ogni caso, il recupero totale deve essere completato al più tardi alla fine del primo esercizio fiscale successivo alla data di notifica della presente decisione.

(45)

L’Italia deve fornire alla Commissione, utilizzando il questionario di cui all’allegato della presente decisione, l’elenco dei beneficiari interessati e specificare chiaramente le misure previste e quelle già adottate per un immediato ed effettivo recupero degli aiuti di Stato illegittimi. Entro due mesi dalla presente decisione devono anche essere trasmessi alla Commissione tutti i documenti comprovanti l’avvenuto avvio della procedura di recupero nei confronti dei beneficiari degli aiuti illegittimi (quali circolari, ordinanze di recupero ecc.).

(46)

La presente decisione riguarda il regime in quanto tale e deve essere eseguita immediatamente, compreso il recupero degli aiuti concessi a norma del regime. Ciò non pregiudica tuttavia la possibilità che tutti o una parte degli aiuti concessi in casi individuali vengano considerati compatibili, in particolare ai sensi dell’articolo 5, lettera b) del regolamento di esenzione per categoria relativo agli aiuti alle PMI,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regime di aiuti di Stato concessi sotto forma di incentivi fiscali a favore di imprese partecipanti ad esposizioni all’estero, previsti dall’articolo 1, comma 1, lettera b) del DL 269/2003, al quale l’Italia ha dato illegittimamente esecuzione in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE, è incompatibile con il mercato comune.

L’Italia sopprime il regime d’aiuti di cui al primo comma.

Articolo 2

1.   L’Italia prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti di cui all’articolo 1, illegittimamente messi a loro disposizione.

Il recupero viene eseguito senza indugio, secondo le procedure previste dal diritto nazionale.

2.   Qualora l’aiuto sia già stato concesso mediante riduzione degli acconti d’imposta dovuti per l’esercizio fiscale in corso, l’Italia riscuote l’intera imposta dovuta con il conguaglio previsto per il 2004.

In tutti gli altri casi, l’Italia recupera l’imposta dovuta al più tardi alla fine del primo esercizio fiscale successivo alla data di notifica della presente decisione.

3.   Gli aiuti da recuperare sono produttivi di interessi, decorrenti dalla data in cui gli aiuti sono divenuti disponibili per i beneficiari fino alla data dell’effettivo recupero e calcolati in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 794/2004, articoli 9, 10 e 11.

Articolo 3

Nel termine di due mesi a decorrere dalla data della notificazione della presente decisione l’Italia comunica alla Commissione, mediante il questionario di cui all’allegato, le misure adottate per conformarvisi.

Entro lo stesso termine di cui al primo comma, l’Italia:

a)

intima a tutti i beneficiari degli aiuti di cui all’articolo 1 di rimborsare gli aiuti illegittimi, maggiorati di interessi;

b)

presenta tutti i documenti comprovanti l’avvenuto avvio della procedura di recupero nei confronti dei beneficiari degli aiuti illegittimi.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2004.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 221 del 3.9.2004, pag. 2.

(2)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato dall’atto di adesione 2003.

(3)  Cfr. nota 1.

(4)  Sentenza del 10 dicembre 1969 nelle cause riunite 6/69 e 11/69, Commissione delle Comunità europee/Francia, Raccolta 1969, pag. 523; sentenza del 7 giugno 1988, nella causa 57/86, Repubblica ellenica/Commissione delle Comunità europee, Raccolta 1988, pag. 2855; sentenza del 15 luglio 2004, nella causa C-501/00, Regno di Spagna/Commissione delle Comunità europee, Raccolta 2004, pag. I-6717.

(5)  Cfr. ad esempio, sentenza del Tribunale di primo grado, del 30 aprile 1998, nella causa T-214/95 Het Vleemse Gewest/Commissione delle Comunità europee, Raccolta 1998, pag. II-717.

(6)  Sentenza della Corte del 21 marzo 1990 nella causa C-142/87, Belgio/Commissione delle Comunità europee, Raccolta 1990, pag. I-959.

(7)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 1.

(8)  Il testo contiene un errore materiale. La presente frase va letta come «Per quanto riguarda in particolare la partecipazione alle fiere espositive, il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese…». Il regolamento si trova a pag. 33 e non a pag. 1 della GU L 10 del 13.1.2001 come erroneamente riportato nella nota 7.

(9)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.


ALLEGATO

Informazioni concernenti l’esecuzione della decisione della Commissione relativa al regime di aiuti di Stato C 12/2004 — Italia — Incentivi fiscali diretti a favore di società partecipanti ad esposizioni all’estero

1.   Numero totale di beneficiari e importo totale dell’aiuto da recuperare

1.1.

Indicare dettagliatamente in che modo sarà calcolato l’ammontare dell’aiuto da recuperare presso i singoli beneficiari

Capitale

Interessi

1.2.

Ammontare totale dell’aiuto illegittimo da recuperare (equivalente sovvenzione lordo; prezzi di …) concesso in base al regime.

1.3.

Numero totale di beneficiari dai quali deve essere recuperato l’aiuto concesso illegalmente nel quadro del presente regime.

2.   Provvedimenti previsti e già adottati per recuperare l’aiuto

2.1.

Si prega di indicare dettagliatamente quali provvedimenti siano previsti e quali provvedimenti siano già stati adottati per procedere all’immediato ed effettivo recupero dell’aiuto. Specificare la base giuridica di detti provvedimenti.

2.2.

Data entro la quale sarà completato il recupero:

3.   Informazioni relative ai singoli beneficiari

Nella tabella allegata fornire i dati relativi a ciascun beneficiario presso il quale si deve recuperare l’aiuto concesso illegittimamente nel quadro del regime.

Identità del beneficiario

Ammontare dell’aiuto concesso illegittimamente (1)

Valuta: …

Importi rimborsati (2)

Valuta: …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Ammontare dell’aiuto messo a disposizione del beneficiario (in termini di equivalente sovvenzione lordo; prezzi di …).

(2)  

(°)

Importi lordi rimborsati (compresi interessi).