20.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 333/49 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2005
che autorizza la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro e la Lituania a derogare alle disposizioni della direttiva 1999/105/CE del Consiglio, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, per quanto riguarda le scorte accumulate tra il 1o gennaio 2003 e il 1o maggio 2004
[notificata con il numero C(2005) 5160]
(2005/915/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, in particolare l’articolo 42,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all'articolo 42 dell'atto di adesione, la Commissione può adottare misure transitorie, qualora tali misure siano necessarie per facilitare il passaggio dal regime esistente nei nuovi Stati membri a quello risultante dall’applicazione della normativa comunitaria nel settore veterinario e fitosanitario. Tale normativa comprende le disposizioni in merito alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione. |
(2) |
La direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (1), stabilisce che tali materiali possono essere commercializzati soltanto a condizione che siano soddisfatte le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 3 dell’articolo 6. |
(3) |
La direttiva 1999/105/CE autorizza la commercializzazione fino ad esaurimento delle scorte dei materiali forestali di moltiplicazione accumulati anteriormente al 1o gennaio 2003. |
(4) |
La Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro e la Lituania hanno informato la Commissione e gli altri Stati membri dell’esistenza di scorte di materiali forestali di moltiplicazione prodotti nei loro territori tra il 1o gennaio 2003 e il 1o maggio 2004. La commercializzazione di tali materiali è autorizzata solo a condizione che sia stata concessa una deroga alle disposizioni della sopraccitata direttiva. |
(5) |
Affinché sia loro consentita la commercializzazione delle scorte di materiali di moltiplicazione prodotti tra il 1o gennaio 2003 e il 1o maggio 2004, tali paesi dovrebbero essere autorizzati a commercializzare nei loro territori fino al 30 aprile 2007 materiali di moltiplicazione prodotti nel corso di tale periodo conformemente a disposizioni diverse da quelle fissate nella sopraccitata direttiva. |
(6) |
Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In deroga alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 1999/105/CE, la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro e la Lituania sono autorizzati a commercializzare nei loro territori, fino al 30 aprile 2007, materiali di moltiplicazione prodotti tra il 1o gennaio 2003 e la data di adesione, che non sono stati ufficialmente prodotti conformemente alle disposizioni di tale direttiva.
Durante il periodo indicato tali materiali di moltiplicazione sono commercializzati unicamente nel territorio dello Stato membro in questione. Su tutte le etichette applicate ai materiali di moltiplicazione oggetto della presente decisione o su tutti i documenti, ufficiali e non, che li corredano deve essere chiaramente indicato che i materiali di moltiplicazione sono destinati a essere commercializzati esclusivamente nel territorio del paese in questione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17.