17.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 331/30


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2005

che autorizza la Repubblica federale di Germania a concludere con la Confederazione svizzera un accordo contenente disposizioni che derogano all’articolo 2, paragrafo 2, e all’articolo 3 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari

(2005/911/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), in particolare l’articolo 30,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro a concludere con un paese terzo un accordo che contenga deroghe alla stessa direttiva.

(2)

Con lettera registrata presso il segretariato generale della Commissione il 14 gennaio 2005, la Repubblica federale di Germania (di seguito «Germania») ha chiesto di essere autorizzata a concludere con la Confederazione svizzera (di seguito «Svizzera») un accordo relativo alla costruzione e alla manutenzione di un ponte di confine sul Reno tra Laufenburg (Baden-Württemberg, Germania) e Laufenburg (Aargau, Svizzera).

(3)

A norma dell’articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE, la Commissione, con lettera del 17 gennaio 2005, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Germania. Con lettera del 19 gennaio 2005, la Commissione ha comunicato alla Germania che disponeva di tutti i dati che riteneva necessari per valutare la richiesta.

(4)

L’accordo contiene disposizioni in materia di IVA che derogano all’articolo 2, paragrafo 2, e all’articolo 3 della direttiva 77/388/CEE relativamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate per la costruzione e la manutenzione del ponte di confine e alle importazioni di beni effettuate per i medesimi fini.

(5)

Se le deroghe alla direttiva 77/388/CEE non fossero concesse, i lavori di costruzione e di manutenzione effettuati in Germania sarebbero soggetti all’IVA tedesca, mentre quelli effettuati in Svizzera non sarebbero soggetti alle disposizioni della direttiva 77/388/CEE. Inoltre, le importazioni dalla Svizzera in Germania di beni per la costruzione o la manutenzione del ponte di confine sarebbero soggette anche all’IVA tedesca.

(6)

L’applicazione di tali disposizioni normali comporterebbe considerevoli complicazioni fiscali per le imprese responsabili dell’esecuzione dei lavori.

(7)

La presente deroga è destinata a semplificare la riscossione dell’imposta sui lavori relativi alla costruzione e alla manutenzione del ponte in questione.

(8)

La deroga avrà un’incidenza del tutto irrilevante sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall’IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Germania è autorizzata a concludere con la Svizzera un accordo contenente disposizioni di deroga alla sesta direttiva 77/388/CEE, relativo alla costruzione e alla manutenzione di un ponte di confine sul Reno tra Laufenburg (Baden-Württemberg, Germania) e Laufenburg (Aargau, Svizzera).

Le disposizioni fiscali di deroga previste dall’accordo sono definite negli articoli 2 e 3.

Articolo 2

In deroga all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE, le importazioni in Germania di beni provenienti dalla Svizzera non sono soggette all’imposta sul valore aggiunto, purché tali beni siano utilizzati per la costruzione o la manutenzione del ponte di cui all’articolo 1 della presente decisione. Tuttavia, la deroga non si applica alle importazioni di beni effettuate per i medesimi fini da un’amministrazione pubblica.

Articolo 3

In deroga all’articolo 3 della direttiva 77/388/CEE la parte del ponte che si trova nel territorio tedesco è considerata come facente parte del territorio svizzero per quanto riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alla costruzione e alla manutenzione del ponte.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. STRAW


(1)  GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35).