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16.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 329/37 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 2005
che modifica la direttiva 2002/56/CE del Consiglio relativamente alla data indicata all’articolo 21, paragrafo 3, termine entro il quale gli Stati membri sono autorizzati a prorogare il periodo di validità delle decisioni sull'equivalenza dei tuberi-seme di patate provenienti da paesi terzi
[notificata con il numero C(2005) 5020]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/908/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 2002/56/CE dispone che gli Stati membri non possono più, a decorrere da certe date, constatare sotto la loro responsabilità l'equivalenza dei tuberi-seme di patate raccolti in paesi terzi con quelli raccolti all'interno della Comunità e conformi alle disposizioni della suddetta direttiva. |
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(2) |
Non essendo tuttavia conclusi i lavori per rendere possibile una constatazione comunitaria d'equivalenza dei tuberi-seme di patate per tutti i paesi terzi interessati, la direttiva 2002/56/CE autorizzava gli Stati membri a prorogare fino al 31 marzo 2005 la validità delle decisioni di equivalenza da essi già prese per alcuni paesi terzi ai quali non si applicano le constatazioni comunitarie. |
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(3) |
In mancanza di una normativa comunitaria sull'equivalenza dei tuberi-seme di patate raccolti in paesi terzi con quelli raccolti all'interno della Comunità, occorre estendere per un periodo di tre anni l'autorizzazione concessa agli Stati membri dalla direttiva 2002/56/CE a prorogare il periodo di validità delle decisioni di equivalenza. |
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(4) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2002/56/CE. |
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(5) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nella direttiva 2002/56/CE, all'articolo 21, paragrafo 3, primo comma, la data «31 marzo 2005» è sostituita dalla data «31 marzo 2008».
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23).