16.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/31


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2004

relativa al regime di aiuti al quale l’Italia intende dare esecuzione a favore delle cooperative di trasformazione e commercializzazione per compensare i danni causati dalla febbre catarrale degli ovini (blue tongue) — Articolo 5 della legge 17 novembre 2000 n. 22 della regione Sardegna

[notificata con il numero C(2004) 471]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2005/906/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni ai sensi di detto articolo,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 24 novembre 2000, protocollata il 28 novembre 2000, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha notificato alla Commissione, a norma dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, la legge 17 novembre 2000 n. 22 della regione Sardegna recante interventi a favore degli allevatori per fronteggiare l’epizoozia denominata «febbre catarrale degli ovini» (blue tongue) (1), di seguito «legge della regione Sardegna n. 22/2000». L’articolo 10 della legge subordina la concessione di alcuni degli aiuti all’approvazione da parte della Commissione nel quadro della procedura di cui agli articoli 87-88 del trattato.

(2)

Con lettera del 15 dicembre 2000, protocollata il 19 dicembre 2000, la Rappresentanza permanente d’Italia presso l'Unione europea ha trasmesso alla Commissione le informazioni complementari richieste con lettera del 13 dicembre 2000.

(3)

Con lettera del 2 febbraio 2001, la Commissione ha informato l’Italia della propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato in merito all’aiuto de quo.

(4)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee  (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito al provvedimento in oggetto.

(5)

Nella medesima decisione, la Commissione ha autorizzato gli aiuti previsti agli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 22/2000, ritenendo che presentino i requisiti necessari per essere considerati aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

(6)

Le autorità italiane non hanno fatto pervenire alcuna osservazione sulle misure in questione. La Commissione non ha ricevuto osservazioni da parte di altri soggetti interessati.

II.   DESCRIZIONE

(7)

Gli aiuti si fondano sull’articolo 5 della legge della regione Sardegna n. 22/2000, concernente interventi a favore delle cooperative di trasformazione e commercializzazione per compensare i danni causati dalla febbre catarrale degli ovini («blue tongue»).

(8)

Nell’agosto 2000, la febbre catarrale degli ovini (di seguito «blue tongue») è comparsa in Sardegna e si è propagata in tutta l’isola, malgrado i provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche. La sua diffusione è stata favorita dalle condizioni climatiche (tempo caldo e secco). Per combattere l’epizoozia, il 28 agosto 2000 le autorità sanitarie italiane hanno disposto il divieto di movimentazione di ruminanti domestici e selvatici originari o provenienti dalla Sardegna (compresi sperma, ovuli e embrioni) verso la restante parte del territorio nazionale e verso gli altri Stati membri dell’Unione europea. È stato inoltre disposto il divieto di movimentazione degli stessi animali dalla provincia di Cagliari verso la restante parte del territorio regionale e l’obbligo per i servizi veterinari delle altre regioni di effettuare controlli clinici nelle aziende in cui fossero stati introdotti ovini provenienti dalla Sardegna da meno di due mesi. Successivamente, le autorità regionali hanno adottato il decreto n. 34 del 5 settembre 2000, recante norme urgenti per il controllo della blue tongue (3), che ha vietato su tutto il territorio della Sardegna lo spostamento dalle aziende di ovini, caprini, bovini, bufali e animali allevati di specie selvatiche. Il decreto ha inoltre reso obbligatoria la lotta contro gli insetti vettori della malattia. Il 16 ottobre 2000, le autorità sanitarie regionali hanno adottato il piano di lotta ed eradicazione della blue tongue in Sardegna e il 25 ottobre 2000 il Consiglio regionale della Sardegna ha adottato la legge n. 22/2000 recante interventi a favore degli allevatori per fronteggiare l’epizoozia denominata «febbre catarrale degli ovini» (blue tongue), successivamente notificata alla Commissione per l’esame di conformità a norma degli articoli 87, 88 e 89 del trattato. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 22/2000 sono stati ritenuti compatibili con il mercato comune (4). La Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei confronti degli aiuti previsti dall’articolo 5 di detta legge.

(9)

L’articolo 5 della legge n. 22/2000 autorizza l’amministrazione regionale a concedere aiuti alle imprese e alle cooperative di raccolta, trasformazione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, aventi sede legale in Sardegna, che hanno subito una riduzione dei conferimenti dovuti in base ad obblighi statutari o contrattuali superiore al 20 % (zone agricole svantaggiate) o al 30 % (altre zone) rispetto alla media dell’ultimo triennio. Tali aiuti sono destinati a compensare le perdite dovute alla mancanza di materia prima da trasformare e sono limitate alle perdite connesse alla riduzione dei conferimenti dei soci.

(10)

L’importo previsto per gli aiuti è pari a 5 miliardi di lire (circa 2 582 280 EUR) per il 2000.

(11)

La Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato a causa di alcuni dubbi sulla compatibilità del regime di aiuti in questione con il mercato comune. I dubbi vertevano in particolare sul fatto che il punto 11.4 degli orientamenti non prevede alcuna disposizione relativa all’erogazione alle imprese di trasformazione di indennizzi per i danni causati da epizoozie. Secondo la Commissione, malgrado la scelta delle autorità italiane di riservare il beneficio degli aiuti alle cooperative, non era dimostrato il nesso causale tra la malattia (blue tongue) e la riduzione dei conferimenti. In particolare, la regione era stata colpita dalla siccità (cfr. aiuto N 745/2000), che poteva aver contribuito a determinare la riduzione dei quantitativi conferiti. Inoltre, talune cooperative potevano aver registrato una diminuzione delle materie prime per motivi diversi dalla blue tongue (o dalla siccità).

(12)

In virtù del punto 11.3.8 degli orientamenti, che consente esclusivamente di erogare indennizzi agli agricoltori oppure alle associazioni di produttori di appartenenza per i danni derivanti da avverse condizioni climatiche, non è possibile applicare per analogia tali regole alle imprese di trasformazione per le perdite causate dalla blue tongue. In linea generale, la Commissione ha considerato che gli impianti agroindustriali disponessero di una certa flessibilità nella gestione delle fonti di approvvigionamento. Ciò poteva ovviamente comportare costi aggiuntivi delle materie prime e una minore redditività, ma non sembrava giustificare un’applicazione diretta delle regole applicabili alla produzione agricola.

(13)

In assenza di altre basi giuridiche per l’esame e l’eventuale approvazione dell'aiuto previsto dall’articolo 5 della legge n. 22/2000, tale aiuto sembrava doversi considerare come un aiuto al funzionamento, ossia un aiuto diretto ad alleggerire le imprese agroindustriali delle spese da esse normalmente sostenute nell’ambito della gestione corrente delle loro attività. In linea di principio, tali aiuti sono da considerarsi incompatibili con il mercato comune.

(14)

In seguito alla decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato, le autorità italiane non hanno fatto pervenire osservazioni ai servizi della Commissione.

III.   VALUTAZIONE GIURIDICA

(15)

A norma dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(16)

L’articolo 40 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (5) prevede l’applicazione degli articoli 87, 88 e 89 del trattato alla produzione e al commercio dei prodotti disciplinati dal regolamento, salvo disposizioni contrarie di quest’ultimo. Una norma analoga è prevista dal regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (6), il cui articolo 23 stabilisce l’applicazione degli articoli 87, 88 e 89 del trattato alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all’articolo 1, salvo disposizioni contrarie del regolamento stesso.

(17)

L’articolo 5 della legge n. 22/2000 prevede aiuti destinati a compensare le imprese e le cooperative agricole per le perdite dovute alla mancanza di materia prima da trasformare, a causa dei minori conferimenti dei soci, in seguito all’insorgenza dell’epidemia di blue tongue. Le imprese e le cooperative in questione godono di benefici economici che non avrebbero altrimenti ottenuto nello svolgimento della loro attività e, di conseguenza, vedono migliorare la propria posizione concorrenziale rispetto ad altri agricoltori comunitari che non fruiscono degli stessi aiuti.

(18)

Tali aiuti incidono sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri. Infatti i beneficiari esercitano un’attività economica in un settore (quello delle carni bovine ed ovine) che è oggetto di scambi tra Stati membri. Nel 2001, la consistenza del patrimonio bovino italiano era di 6 932 700 capi, di cui 273 900 allevati in Sardegna. Nello stesso anno, la popolazione ovina era di 8 311 400 capi, di cui 3 602 200 in Sardegna, mentre il numero totale di caprini era pari a 1 024 800 capi, di cui 240 200 in Sardegna.

(19)

La misura in esame rientra pertanto nell’ambito della definizione di aiuto di Stato di cui all’articolo 87, paragrafo 1.

(20)

Il divieto di concessione di aiuti di Stato non è assoluto. Ma, nella fattispecie, sono manifestamente inapplicabili, e del resto non sono neanche state invocate dalle autorità italiane, le deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 2.

(21)

L’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), è anch'esso inapplicabile in quanto l’aiuto non è destinato a favorire lo sviluppo economico di regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso o si abbia una grave forma di sottooccupazione.

(22)

Per quanto riguarda l’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), l’aiuto non è destinato a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo né a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro.

(23)

Con riferimento all’articolo 87, paragrafo 3, lettera d), l’aiuto in questione non persegue gli obiettivi ivi indicati.

(24)

Tenuto conto della natura del regime notificato, l’unica deroga applicabile è quella di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c). Occorre quindi verificare se l’applicazione delle misure previste può beneficiare di tale deroga.

(25)

Poiché la legge in questione è stata regolarmente notificata dalle autorità italiane a norma dell’articolo 88, paragrafo 3, alla sua valutazione si applicano le regole previste dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (7) (di seguito «gli orientamenti»). In effetti, secondo il punto 23.3 degli orientamenti, questi ultimi sono applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2000 ai nuovi aiuti di Stato, compresi gli aiuti già notificati dagli Stati membri sui quali la Commissione non ha ancora preso una decisione.

(26)

Secondo il punto 11.1.1 degli orientamenti, gli aiuti di Stato nel settore agricolo prevedono una serie di misure intese a compensare gli agricoltori per i danni alla produzione agricola o ai mezzi di produzione (compresi i fabbricati e le piantagioni) causati da eventi imprevisti quali calamità naturali, avverse condizioni atmosferiche o l’insorgenza di epizoozie o fitopatie.

(27)

Risulta quindi evidente che, nel caso dei danni causati da un’epizoozia, possono essere compensate unicamente le perdite subite dal settore della produzione e non dai settori della trasformazione o della commercializzazione dei prodotti agricoli. Gli aiuti diretti a compensare tali perdite devono inoltre essere compatibili con il punto 11.4 degli orientamenti, che riguarda specificamente gli aiuti destinati alla lotta contro le epizoozie e le fitopatie.

(28)

Le autorità italiane non hanno formulato alcuna osservazione. Pertanto la Commissione non ha ricevuto informazioni supplementari che consentano di sciogliere i dubbi sollevati in occasione dell’avvio del procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato in merito agli aiuti in oggetto.

(29)

Inoltre le autorità italiane non hanno provato in modo chiaro e indiscutibile il nesso diretto tra la riduzione dei conferimenti dei soci delle imprese o delle cooperative dovuta alla febbre catarrale degli ovini e le perdite di reddito subite nello stesso periodo. In mancanza di questo nesso diretto, tali perdite avrebbero potuto essere causate da altri fattori, quali la siccità, la crisi del mercato, la gestione finanziaria delle imprese interessate, ecc. Qualsiasi aiuto volto a compensare questo tipo di perdite costituirebbe quindi un aiuto al funzionamento, incompatibile con il mercato comune in virtù del punto 3.5 degli orientamenti (8).

IV.   CONCLUSIONI

(30)

Alla luce di quanto sopra, la Commissione può concludere che gli aiuti previsti dall’articolo 5 della legge regionale in esame costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, e non possono beneficiare di alcuna delle deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 3.

(31)

Poiché la legge n. 22/2000, notificata a norma dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, stabilisce all’articolo 10 che agli aiuti istituiti dagli articoli 3, 4 e 5 sia data attuazione dall’amministrazione regionale solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione europea, non occorre disporre il recupero degli aiuti di cui all’articolo 5 della suddetta legge,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono incompatibili con il mercato comune gli aiuti previsti dall’Italia in forza dell’articolo 5 della legge della regione Sardegna n. 22/2000, destinati a compensare le imprese e le cooperative agricole per le perdite dovute alla mancanza di materia prima da trasformare, a causa della riduzione dei conferimenti dei soci. A detti aiuti non può pertanto essere data esecuzione.

Articolo 2

Entro due mesi dalla data di notificazione della presente decisione, l'Italia comunica alla Commissione i provvedimenti adottati per conformarvisi.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  La legge è stata approvata dal Consiglio regionale della Sardegna in data 25 ottobre 2000 e pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 36 del 25 novembre 2000.

(2)  GU C 327 del 22.11.2001, pag. 5.

(3)  Pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 29 del 19.9.2000, pag. 1958.

(4)  Decisione SG(01) D/285817 del 2.2.2001.

(5)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(6)  GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3.

(7)  GU C 28 dell’1.2.2000, pag. 2.

(8)  Sentenza del Tribunale di primo grado dell’8 giugno 1995 nella causa T 459/1993 (Siemens SA/Commissione delle Comunità europee), Racc. 1995, II-1675.