10.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 324/89


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’8 dicembre 2005

relativa alla concessione di una deroga richiesta dai Paesi Bassi ai sensi della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

[notificata con il numero C(2005) 4778]

(Il testo in lingua nederlandese è il solo facente fede)

(2005/880/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (1), in particolare l’allegato III, punto 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Se il quantitativo di effluente per ettaro che uno Stato membro intende applicare ogni anno non corrisponde a quello indicato nelle frasi introduttive del punto 2 e della lettera a) del punto 2 dell’allegato III della direttiva 91/676/CEE, detto quantitativo deve essere stabilito in maniera tale da non compromettere il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1 e deve essere giustificato in base a criteri obiettivi, quali, nella fattispecie, stagioni di crescita prolungate e colture con un grado elevato di assorbimento di azoto.

(2)

L’8 aprile 2005 i Paesi Bassi hanno presentato alla Commissione una domanda di deroga ai sensi dell’allegato III, punto 2, lettera b), della direttiva 91/676/CEE.

(3)

La deroga richiesta riguarda l’intenzione dei Paesi Bassi di consentire l’applicazione di 250 kg di azoto per ettaro all’anno proveniente da effluente di allevamento in aziende in cui almeno il 70 % del terreno è destinato alla praticoltura. La richiesta di deroga dei Paesi Bassi riguarda circa 25 000 aziende e circa 900 000 ettari.

(4)

I Paesi Bassi hanno attuato la direttiva 91/676/CEE e la normativa pertinente si applica anche alla deroga richiesta.

(5)

La normativa olandese di attuazione della direttiva 91/676/CEE comprende altresì le norme di applicazione per l’azoto e il fosforo. Le norme di applicazione per il fosforo mirano al raggiungimento, entro il 2015, di un equilibrio nella fertilizzazione con i fosfati.

(6)

I Paesi Bassi hanno affrontato la questione dell’eccesso di nutrienti proveniente dagli effluenti di allevamento e dai fertilizzanti minerali mediante diversi strumenti politici e, nel periodo 1992-2002, hanno ridotto il loro patrimonio di bovini del 17 %, di suini del 14 % e di ovini e caprini del 21 %. L’azoto e il fosforo nell’effluente sono scesi rispettivamente del 29 % e del 34 % nel periodo 1985-2002. Nel periodo 1992-2002 l’azoto e il fosforo nell’effluente sono scesi rispettivamente del 25 % e del 37 %.

(7)

I dati relativi alla qualità delle acque indicano un tendenza alla riduzione delle concentrazioni di nitrati nelle acque sotterranee e di nutrienti (incluso il fosforo) nelle acque superficiali.

(8)

I documenti tecnici e scientifici presentati nella notifica dei Paesi Bassi dimostrano che il quantitativo annuale per ettaro proposto di 250 kg di azoto da effluente di allevamento nelle aziende in cui almeno il 70 % del terreno è destinato alla praticoltura è compatibile con il raggiungimento del livello di 11,3 mg/l N (corrispondente a 50 mg/l NO3) nelle acque in tutti i tipi di terreno e senza causare, in condizioni di gestione ottimale, praticamente alcun eccesso di fosforo.

(9)

I documenti tecnici e scientifici presentati dimostrano altresì che il quantitativo annuale per ettaro proposto di 250 kg di azoto da effluente di allevamento nelle aziende in cui almeno il 70 % del terreno è destinato alla praticoltura è giustificato in base a criteri oggettivi, quali lunghi periodi vegetativi e colture a forte assorbimento di azoto.

(10)

La Commissione considera pertanto che il quantitativo di effluente richiesto dai Paesi Bassi non compromette il raggiungimento degli obiettivi di cui alla direttiva 91/676/CEE, subordinatamente al rispetto di alcune condizioni rigorose.

(11)

Tali condizioni comprendono la predisposizione di piani di fertilizzazione, per ciascuna azienda, la tenuta di registri sulle applicazioni di fertilizzanti, l’analisi periodica del terreno, la copertura vegetale invernale delle superfici precedentemente coltivate a granturco, disposizioni specifiche sull’aratura delle superfici prative, il divieto di applicare effluente prima dell’aratura delle superfici prative e l’adattamento della fertilizzazione in maniera da tenere conto del contributo delle leguminose. Dette disposizioni hanno lo scopo di garantire una fertilizzazione basata sul fabbisogno delle colture e di contenere e prevenire le infiltrazioni di azoto nelle acque.

(12)

Per evitare che l’applicazione della deroga richiesta porti ad un’intensificazione delle colture, le autorità competenti dovranno garantire che la produzione di effluente, in termini sia di azoto che di fosforo, non superi il livello del 2002, conformemente al programma di azione che deve essere attuato dai Paesi Bassi.

(13)

È pertanto opportuno che la deroga richiesta sia approvata.

(14)

È necessario, inoltre, che la presente decisione si applichi parallelamente al programma di azione dei Paesi Bassi per il periodo 2006-2009.

(15)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 91/676/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Alle condizioni stabilite nella presente decisione, è concessa la deroga richiesta dai Paesi Bassi con lettera dell’8 aprile 2005 per consentire un quantitativo di effluenti di allevamento superiore a quello previsto dalle frasi introduttive del punto 2 e della lettera a) del punto 2 dell’allegato III della direttiva 91/676/CEE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

a)

«azienda dedita alla praticoltura», un’azienda in cui almeno il 70 % della superficie disponibile per l’applicazione di effluente è prativo;

b)

«animali allevati a pascolo», bovini (tranne i vitelli da carne bianca), ovini, caprini ed equini, asini, cervidi e bufali;

c)

«superficie aziendale», la superficie posseduta, affittata o gestita dall’agricoltore nell’ambito di un altro contratto scritto e della cui gestione l’agricoltore è direttamente responsabile;

d)

«prato», superficie prativa permanente o superficie prativa temporanea mantenuta per un periodo inferiore a quattro anni.

Articolo 3

Campo d’applicazione

La presente decisione si applica su base individuale alle condizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 per le aziende dedite alla praticoltura.

Articolo 4

Autorizzazione e impegno annuale

1.   L’azienda che intenda beneficiare di una deroga presenta ogni anno una domanda alle autorità competenti.

2.   La domanda annuale di cui al paragrafo 1 è corredata di un impegno scritto a rispettare le condizioni di cui agli articoli 5 e 6.

3.   Le autorità competenti provvedono affinché tutte le domande di deroga e i registri sulle applicazioni di fertilizzanti siano oggetto di un controllo amministrativo. Al richiedente è notificata l’eventuale inosservanza delle condizioni di cui agli articoli 5 e 6, rilevata a seguito del controllo delle domande di cui al paragrafo 1, effettuato dalle autorità nazionali. In tale caso, la domanda si considera respinta.

Articolo 5

Applicazione di effluente di allevamento e di altri fertilizzanti

1.   Nelle aziende dedite alla praticoltura il quantitativo di effluente di allevamento applicato sul terreno ogni anno proveniente da animali allevati a pascolo, compreso quello degli animali stessi, non deve superare il quantitativo di effluente contenente 250 kg di azoto per ettaro, alle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7.

2.   L’apporto complessivo di azoto corrisponde al fabbisogno di nutrienti della coltura considerata e alla quantità fornita dal terreno.

3.   Ogni azienda redige un piano di fertilizzazione che descrive la rotazione delle colture sulla superficie aziendale e le applicazioni previste di effluente e di fertilizzanti azotati e fosfatici. Il piano viene predisposto dall’azienda entro il 1o febbraio.

Il piano di fertilizzazione contiene i seguenti dati:

a)

numero dei capi di bestiame, descrizione del sistema di stabulazione e di stoccaggio, compreso il volume disponibile per lo stoccaggio di effluente;

b)

calcolo dell’azoto e del fosforo da effluente (al netto delle perdite subite durante la stabulazione e lo stoccaggio) prodotti nell’azienda;

c)

rotazione delle colture e superficie destinata a ciascuna coltura, inclusa una mappa indicativa dell’ubicazione dei campi;

d)

fabbisogno prevedibile delle colture in azoto e fosforo;

e)

quantitativo e tipo dell’effluente consegnato ai contraenti, non impiegato sul terreno aziendale;

f)

quantitativo dell’effluente utilizzato sul terreno aziendale;

g)

calcolo del contributo della mineralizzazione fornito dalla sostanza organica, dalle colture di leguminose e dalle deposizioni atmosferiche e quantitativo di azoto presente nel terreno quando la coltura inizia ad assorbirlo in misura significativa;

h)

applicazione di azoto e di fosforo da effluente su ciascun appezzamento (particella aziendale uniforme per coltura e tipo di terreno);

i)

applicazione di azoto e fosforo mediante fertilizzanti chimici e di altro tipo su ciascun campo;

j)

calcoli per determinare l’osservanza delle norme relative all’applicazione di azoto e di fosforo.

I piani sono aggiornati entro sette giorni dall’introduzione di eventuali modifiche delle pratiche agricole, al fine di garantire la corrispondenza tra i piani e le pratiche agricole effettivamente adottate.

4.   Ciascuna azienda tiene un registro delle applicazioni di fertilizzanti da presentare annualmente alle competenti autorità. Il registro precisa:

a)

le superfici coltivate;

b)

il numero di capi e il tipo di bestiame;

c)

la produzione di effluente per capo di bestiame;

d)

il quantitativo di fertilizzanti importato dall’azienda;

e)

il quantitativo di effluente ceduto dall’azienda e l’identificazione del ricevente.

5.   L’azienda che beneficia di una deroga individuale accetta di essere sottoposta a controlli sull’applicazione di fertilizzanti e sui relativi registri.

6.   L’azienda che beneficia di una deroga individuale effettua almeno una volta ogni quattro anni analisi periodiche del contenuto di azoto e fosforo del suolo, per ciascuna area uniforme dell’azienda in termini di rotazione delle colture e caratteristiche del terreno.

L’analisi dell’azoto rispetto all’azoto minerale e dei parametri che consentono di determinare l’apporto di azoto dovuto alla mineralizzazione di materie organiche è effettuata, per ciascuna area uniforme dell’azienda, successivamente all’aratura della superficie prativa.

Per le analisi di cui al primo e al secondo comma, è richiesta almeno un’analisi ogni cinque ettari di superficie.

7.   È vietato applicare effluente nel periodo autunnale prima della lavorazione del prato.

Articolo 6

Copertura del suolo

1.   Almeno il 70 % della superficie disponibile per l’applicazione di effluente in un’azienda è destinato a praticoltura. L’azienda che beneficia di una deroga provvede affinché:

a)

su terreni sabbiosi o di tipo loess, la coltura del granturco sia avvicendata da colture prative e di altro tipo, che garantiscano la copertura del terreno durante la stagione invernale, allo scopo di ridurre al massimo il potenziale di lisciviazione;

b)

le colture intercalari non siano arate anteriormente al 1o febbraio, in modo da garantire una copertura vegetale permanente della superficie arabile che consenta di compensare le perdite autunnali di nitrati nel sottosuolo e di limitare le perdite invernali;

c)

le superfici prative, su terreni sabbiosi o di tipo loess, siano arate in primavera;

d)

in tutti i tipi di terreno, immediatamente dopo l’aratura della superficie prativa segua una coltura con un’elevata necessità di azoto e la fertilizzazione sia basata sull’analisi del terreno relativa all’azoto minerale e ad altri parametri che forniscono indicazioni per la stima dell’azoto emesso a seguito della mineralizzazione di materie organiche;

e)

se la rotazione delle colture comprende le leguminose o altri vegetali che fissano l’azoto atmosferico, l’applicazione di fertilizzanti azotati sia ridotta in conseguenza.

2.   In deroga alla lettera c), l’aratura delle superfici prative è consentita nella stagione autunnale per la messa a dimora di bulbi da fiore.

Articolo 7

Provvedimenti relativi alla produzione di effluente

Le autorità nazionali provvedono affinché la produzione di effluente in termini di azoto e di fosforo non superi il livello del 2002.

Articolo 8

Monitoraggio

1.   Le autorità competenti compilano mappe che riportano la percentuale di aziende dedite a praticoltura, la percentuale di allevamenti e la percentuale di terreno agricolo oggetto della deroga in ciascun comune e le aggiornano con frequenza annuale.

Tali mappe sono presentate ogni anno alla Commissione a decorrere dal secondo trimestre del 2006.

2.   È istituita una rete di monitoraggio, che comprende aziende selezionate come siti di monitoraggio, per il campionamento delle acque nel suolo, dei corsi d’acqua e delle acque sotterranee a bassa profondità.

In detta rete di monitoraggio, che comprende circa 300 aziende che beneficiano di una deroga, sono rappresentati tutti i tipi di terreno (argilloso, torboso, sabbioso e sabbioso-loess), di pratica di fertilizzazione e di rotazione colturale. La composizione della rete di monitoraggio rimane invariata per tutto il periodo di validità della presente decisione.

3.   Le indagini e analisi continue dei nutrienti forniscono indicazioni sull’utilizzo locale del terreno, sulla rotazione delle colture e sulle pratiche agricole adottate nelle aziende che beneficiano di una deroga individuale. Tali dati possono essere utilizzati per calcolare, sulla base di modelli, l’entità della lisciviazione dei nitrati e del fosforo dai terreni a cui è applicato ogni anno effluente di allevamento contenente fino a 250 kg di azoto per ettaro.

4.   Le acque sotterranee a bassa profondità, le acque nel suolo, le acque di drenaggio e i corsi d’acqua facenti parte della rete di monitoraggio forniscono indicazioni sulla concentrazione di azoto e di fosforo nelle acque che lasciano la zona radicale e si immettono nelle acque sotterranee e superficiali.

5.   Il monitoraggio delle acque è rafforzato nei bacini di drenaggio agricoli in terreni sabbiosi.

Articolo 9

Controlli

1.   Le competenti autorità nazionali effettuano controlli amministrativi di tutte le aziende che beneficiano di una deroga individuale per accertare il rispetto del limite annuale per ettaro di 250 kg di azoto da effluente di allevamento e delle norme relative all’applicazione complessiva di azoto e fosfato, nonché delle restrizioni sull’utilizzo del terreno.

2.   È predisposto un programma di ispezioni basato sull’analisi di rischio, sui risultati dei controlli effettuati negli anni precedenti e sull’esito di controlli casuali di carattere generale sulle disposizioni di attuazione della direttiva 91/676/CEE.

Almeno il 5 % delle aziende che beneficiano di una deroga individuale è sottoposto a ispezioni specifiche relative all’utilizzo del terreno, al numero dei capi di bestiame e alla produzione di effluente.

Almeno il 3 % delle aziende è sottoposto a ispezioni in loco per verificare il rispetto delle condizioni di cui agli articoli 5 e 6.

Articolo 10

Trasmissione di relazioni

1.   Ogni anno le autorità competenti trasmettono alla Commissione i risultati delle attività di monitoraggio corredati di una relazione sintetica sulle pratiche di valutazione (controlli aziendali, comprendenti informazioni sulle aziende risultate non conformi in esito ai controlli amministrativi e alle ispezioni in loco) e sull’evoluzione della qualità delle acque (sulla base del monitoraggio della lisciviazione a livello di zona radicale, della qualità delle acque di superficie e sotterranee e sui calcoli impostati su modelli).

La prima relazione è trasmessa entro marzo 2007 e, successivamente, ogni anno entro il mese di marzo del 2008, 2009 e 2010.

2.   Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, la relazione comprende i dati seguenti:

a)

dati sulla fertilizzazione in tutte le aziende che beneficiano di una deroga individuale;

b)

evoluzione del numero dei capi per categoria di bestiame nei Paesi Bassi e nelle aziende oggetto della deroga;

c)

evoluzione della produzione nazionale di effluente in termini di tenore di azoto e di fosfato;

d)

sintesi dei risultati dei controlli relativi ai coefficienti di escrezione per gli effluenti di suini e pollame a livello nazionale.

3.   I risultati così ottenuti sono presi in considerazione dalla Commissione ai fini di eventuali successive richieste di deroga da parte delle autorità olandesi.

4.   Per fornire indicazioni sulla gestione nelle aziende dedite a praticoltura oggetto di una deroga e sul livello di ottimizzazione della gestione raggiunto, le autorità competenti presentano ogni anno alla Commissione una relazione sulla fertilizzazione e sulla resa per ciascun tipo di terreno e di coltura.

Articolo 11

Validità

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.

Essa scade il 31 dicembre 2009.

Articolo 12

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’8 dicembre 2005.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).