8.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 320/50


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2005

che esonera la Danimarca e la Slovenia da alcuni obblighi in merito alla commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione stabiliti dalla direttiva 1999/105/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2005) 4727]

(I testi in lingua danese e slovena sono i soli facenti fede)

(2005/871/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (1), in particolare l’articolo 20,

viste le richieste presentate dalla Danimarca e dalla Slovenia,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla direttiva 1999/105/CE, la Commissione può, a talune condizioni, esonerare uno Stato membro dagli obblighi che la direttiva gli impone in merito alla commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione.

(2)

La Danimarca e la Slovenia hanno chiesto di essere esonerate dai loro obblighi con riguardo a determinate specie arboree.

(3)

Dato che i materiali forestali di moltiplicazione di tali specie non sono normalmente riprodotti o commercializzati sul loro territorio e che la coltivazione di tali specie arboree riveste un’importanza economica minima per questi paesi, la Danimarca e la Slovenia dovrebbero essere esonerate dagli obblighi che la direttiva 1999/105/CE impone loro con riferimento alle specie e ai materiali forestali di moltiplicazione in questione.

(4)

Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Danimarca e la Slovenia sono esonerate dall’obbligo di applicare la direttiva 1999/105/CE, fatte salve le disposizioni dell’articolo 17, paragrafo 1, con riguardo alle specie elencate nell’allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il Regno di Danimarca e la Repubblica di Slovenia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17.


ALLEGATO

Specie

Danimarca

Slovenia

Abies cephalonica

×

 

Abies pinsapo

×

×

Castanea sativa

×

 

Cedrus atlantica

×

×

Cedrus libani

×

×

Fraxinus angustifolia

×

 

Larix sibirica

×

×

Picea sitchensis

 

×

Pinus brutia

×

×

Pinus canariensis

×

×

Pinus cembra

×

 

Pinus contorta

 

×

Pinus halepensis

×

 

Pinus leucodermis

×

×

Pinus pinaster

×

 

Pinus pinea

×

 

Pinus radiata

×

×

Quercus cerris

×

 

Quercus ilex

×

 

Quercus pubescens

×

 

Quercus suber

×