1.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 315/20


DECISIONE 2005/851/PESC DEL CONSIGLIO

del 21 novembre 2005

relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e il Canada che istituisce un quadro per la partecipazione del Canada alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 24,

vista la raccomandazione della presidenza,

considerando quanto segue:

(1)

Le condizioni per la partecipazione di Stati terzi alle operazioni dell’UE di gestione delle crisi dovrebbero figurare in un accordo che istituisce un quadro per tale possibile partecipazione futura, anziché essere definite caso per caso per ciascuna operazione.

(2)

A seguito dell’autorizzazione del Consiglio del 23 febbraio 2004, la presidenza, assistita dal segretario generale/alto rappresentante, ha negoziato un accordo tra l’Unione europea e il Canada che istituisce un quadro per la partecipazione del Canada alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi.

(3)

L’accordo dovrebbe essere approvato,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo tra l’Unione europea e il Canada che istituisce un quadro per la partecipazione del Canada alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi è approvato a nome dell’Unione europea.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(e) abilitata(e) a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 21 novembre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. STRAW


ACCORDO

tra l’Unione europea e il Canada che istituisce un quadro per la partecipazione del Canada alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi

L’UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

IL CANADA,

dall’altra,

in appresso denominate «le parti»,

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione europea (UE) può decidere di agire nel settore della gestione delle crisi.

(2)

Il Consiglio europeo riunito a Siviglia il 21 e 22 giugno 2002 ha convenuto le modalità di consultazione e di cooperazione fra l’Unione europea e il Canada nella gestione delle crisi.

(3)

L’Unione europea deciderà se invitare Stati terzi a partecipare a un’operazione dell’UE di gestione di una crisi. Il Canada può accettare l’invito dell’Unione europea e offrire il suo contributo. In tal caso l’Unione europea deciderà se accettare il contributo proposto dal Canada.

(4)

Se l’Unione europea decide di intraprendere un’operazione di gestione militare di una crisi facendo ricorso a mezzi e capacità della NATO, il Canada può esprimere l’intenzione di principio di partecipare all’operazione.

(5)

Le condizioni generali per la partecipazione del Canada alle operazioni dell’UE di gestione delle crisi dovrebbero figurare in un accordo che istituisce un quadro per tale eventuale partecipazione futura, anziché essere definite caso per caso per ciascuna operazione.

(6)

Detto accordo non dovrebbe pregiudicare l’autonomia decisionale dell’Unione europea né la natura specifica delle decisioni del Canada di partecipare ad un’operazione dell’UE di gestione di una crisi,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Decisioni relative alla partecipazione

1.   In seguito alla decisione dell’Unione europea di invitare il Canada a partecipare ad un’operazione dell’UE di gestione di una crisi, e una volta che il Canada ha deciso in linea di principio di partecipare, il Canada informa l’Unione europea in merito al contributo proposto.

2.   Se l’Unione europea ha deciso di intraprendere un’operazione di gestione militare di una crisi facendo ricorso a mezzi e capacità della NATO, il Canada informa l’Unione europea dell’eventuale intenzione di partecipare all’operazione e successivamente fornisce indicazioni circa il contributo previsto.

3.   La valutazione da parte dell’Unione europea del contributo del Canada è condotta in consultazione con il Canada.

4.   L’Unione europea comunica tempestivamente al Canada per iscritto il risultato della valutazione per assicurarne la partecipazione conformemente alle disposizioni del presente accordo.

Articolo 2

Contesto

1.   Il Canada aderisce all’azione comune con la quale il Consiglio dell’Unione europea decide che l’UE condurrà un’operazione di gestione di una crisi nonché a qualsiasi azione comune o decisione con la quale il Consiglio dell’Unione europea decide di modificare o di prorogare il mandato dell’operazione dell’UE di gestione della crisi, a norma del disposto del presente accordo e delle disposizioni di attuazione eventualmente necessarie.

2.   La partecipazione del Canada ad un’operazione dell’UE di gestione di una crisi lascia impregiudicata l’autonomia decisionale dell’Unione europea.

Articolo 3

Status del personale e delle forze

1.   Lo status del personale distaccato ad un’operazione dell’UE di gestione civile di una crisi e/o delle forze messe a disposizione di un’operazione dell’UE di gestione militare di una crisi da parte del Canada è disciplinato dall’accordo sullo status della missione/delle forze, ove esista, concluso tra l’Unione europea e lo Stato o gli Stati in cui l’operazione è condotta.

2.   Lo status del personale messo a disposizione di comandi o elementi di comando situati al di fuori dello Stato o degli Stati in cui ha luogo l’operazione dell’UE di gestione della crisi è disciplinato da disposizioni stabilite fra le autorità competenti per i comandi e gli elementi di comando interessati e le autorità competenti del Canada.

3.   Senza pregiudizio dell’accordo sullo status della missione/delle forze di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il Canada esercita la giurisdizione sul proprio personale partecipante all’operazione dell’UE di gestione della crisi.

4.   Senza pregiudizio dell’accordo sullo status della missione/delle forze di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il Canada è competente a soddisfare le richieste di indennizzo connesse alla sua partecipazione ad un’operazione dell’UE di gestione di una crisi, formulate da o concernenti un qualsiasi membro del suo personale.

5.   In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello Stato o degli Stati in cui è condotta l’operazione, il Canada, se ne è accertata la responsabilità, paga un indennizzo alle condizioni previste dall’accordo sullo status della missione/delle forze, ove esista, di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

6.   Il Canada si impegna a formulare una dichiarazione per quanto riguarda la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di uno Stato partecipante a un’operazione dell’UE di gestione di una crisi cui partecipa il Canada, e a farlo al momento di firmare il presente accordo. Un modello di tale dichiarazione è riportato nell’allegato del presente accordo.

7.   L’Unione europea si impegna a garantire che gli Stati membri formulino una dichiarazione per quanto riguarda la rinuncia alle richieste di indennizzo nei confronti del Canada, qualora esso partecipi a un’operazione dell’UE di gestione di una crisi, e a farlo al momento di firmare il presente accordo. Un modello di tale dichiarazione è riportato nell’allegato del presente accordo.

Articolo 4

Informazioni classificate

1.   Il Canada garantisce che il personale canadese, nel trattare le informazioni classificate dell’UE nel quadro di un’operazione di gestione di una crisi diretta dall’UE, osservi i principi fondamentali e le norme minime stabiliti dalle norme di sicurezza del Consiglio contenute nella decisione 2001/264/CE del Consiglio (1). Il Canada garantisce inoltre che il personale canadese osservi gli ulteriori orientamenti sulle informazioni classificate dell’UE formulati nei suoi confronti dalle autorità competenti, tra cui il comandante dell’operazione dell’UE nel quadro di un’operazione dell’UE di gestione militare della crisi o il capomissione dell’UE nel quadro di un’operazione dell’UE di gestione civile della crisi, fatti salvi l’articolo 6, paragrafo 2, e l’articolo 10, paragrafo 2.

2.   Qualora l’UE riceva informazioni classificate dal Canada, dette informazioni formano oggetto di una protezione pertinente alla loro classificazione e corrispondente agli standard stabiliti dalle norme previste per le informazioni classificate dell’UE.

3.   Qualora l’UE e il Canada abbiano concluso un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate, le disposizioni di tale accordo sono applicate nell’ambito di un’operazione dell’UE di gestione di una crisi.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE A OPERAZIONI DI GESTIONE CIVILE DELLE CRISI

Articolo 5

Personale distaccato ad un’operazione dell’UE di gestione civile di una crisi

1.   Il Canada garantisce che il personale da esso distaccato ad un’operazione dell’UE di gestione civile di una crisi effettui la propria missione conformemente:

a)

all’azione comune e alle successive modifiche di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo;

b)

al piano operativo;

c)

alle misure di attuazione.

2.   Il Canada informa a tempo debito il capomissione dell’operazione dell’UE di gestione civile della crisi e il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea di qualsiasi modifica del proprio contributo all’operazione dell’UE di gestione civile della crisi.

3.   Il personale distaccato all’operazione dell’UE di gestione civile della crisi è sottoposto ad un esame medico e a vaccinazione secondo quanto ritenuto necessario dalla competente autorità canadese ed è riconosciuto idoneo dal punto di vista medico all’esercizio delle sue funzioni da una competente autorità del Canada. Il personale distaccato all’operazione dell’UE di gestione civile della crisi fornisce una copia di tale certificazione di idoneità.

Articolo 6

Catena di comando

1.   Il personale distaccato dal Canada conforma l’esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell’operazione dell’UE di gestione civile della crisi, senza pregiudizio del paragrafo 2.

2.   Tutto il personale resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.

3.   Le autorità nazionali trasferiscono il controllo operativo al capomissione dell’operazione dell’UE di gestione civile della crisi, il quale esercita tale autorità attraverso una struttura gerarchica di comando e controllo.

4.   Il capomissione guida l’operazione dell’UE di gestione civile della crisi e ne assume la gestione quotidiana.

5.   Il Canada ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell’operazione, degli Stati membri dell’Unione europea partecipanti all’operazione, conformemente agli strumenti giuridici di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo.

6.   Il capomissione dell’operazione dell’UE di gestione civile della crisi è responsabile del controllo disciplinare del personale dell’operazione dell’UE di gestione civile della crisi. Se necessario, l’azione disciplinare è esercitata dall’autorità nazionale interessata.

7.   Un punto di contatto del contingente nazionale (NPC) è nominato dal Canada per rappresentarne il contingente nazionale in seno all’operazione. L’NPC riferisce al capomissione dell’operazione dell’UE di gestione civile della crisi su questioni nazionali riguardanti l’operazione ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente.

8.   La decisione di terminare l’operazione è presa dall’Unione europea previa consultazione del Canada, sempreché tale Stato partecipi ancora all’operazione dell’UE di gestione civile della crisi alla data di adozione della decisione sulla conclusione dell’operazione.

Articolo 7

Aspetti finanziari

Fatto salvo l’articolo 8, il Canada sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all’operazione, tranne quelli soggetti a finanziamento comune in base al bilancio operativo dell’operazione.

Articolo 8

Contributo al bilancio operativo

1.   Fatto salvo il paragrafo 3, il Canada contribuisce al finanziamento del bilancio operativo dell’operazione dell’UE di gestione civile della crisi.

2.   Qualsiasi contributo finanziario del Canada al bilancio operativo è l’importo inferiore tra le due alternative seguenti:

a)

la quota dell’importo di riferimento che è proporzionale al rapporto tra il suo reddito nazionale lordo (RNL) e l’importo complessivo degli RNL di tutti gli Stati che contribuiscono al bilancio operativo dell’operazione; oppure

b)

la quota dell’importo di riferimento per il bilancio operativo che è proporzionale al rapporto tra il numero dei membri del suo personale che partecipa all’operazione e il numero totale dei membri del personale di tutti gli Stati che partecipano all’operazione.

3.   L’Unione europea esonera in linea di principio il Canada dai contributi finanziari per quanto riguarda un’operazione specifica dell’UE di gestione civile di una crisi quando decide che la partecipazione del Canada all’operazione fornisce un contributo importante che è essenziale per tale operazione.

4.   Se del caso, è concluso un accordo tra il capomissione dell’operazione dell’UE di gestione civile della crisi e i pertinenti servizi amministrativi del Canada sulle modalità pratiche di pagamento dei contributi del Canada al bilancio operativo dell’operazione dell’UE di gestione civile della crisi. Tale accordo contempla tra l’altro disposizioni riguardanti:

a)

l’importo in questione;

b)

le modalità di pagamento del contributo finanziario;

c)

la procedura di audit.

5.   Nonostante i paragrafi 1 e 2, il Canada non contribuisce al finanziamento delle indennità giornaliere pagate al personale degli Stati membri dell’Unione europea.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE A OPERAZIONI DI GESTIONE MILITARE DELLE CRISI

Articolo 9

Partecipazione a un’operazione dell’UE di gestione militare di una crisi

1.   Il Canada garantisce che le sue forze e il suo personale che partecipano a un’operazione dell’UE di gestione militare di una crisi effettuino la propria missione conformemente:

a)

all’azione comune e alle successive modifiche di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo;

b)

al piano operativo;

c)

alle misure di attuazione.

2.   Il Canada informa a tempo debito il comandante dell’operazione dell’UE di qualsiasi modifica della propria partecipazione all’operazione.

Articolo 10

Catena di comando

1.   Il personale distaccato dal Canada conforma l’esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell’operazione dell’UE di gestione militare della crisi, fatto salvo il paragrafo 2.

2.   L’insieme delle forze e del personale che partecipa all’operazione dell’UE di gestione militare della crisi resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.

3.   Le autorità nazionali trasferiscono il comando operativo e tattico e/o il controllo delle loro forze e del loro personale al comandante dell’operazione dell’UE. Il comandante dell’operazione dell’UE può delegare i suoi poteri.

4.   Il Canada ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell’operazione, degli Stati membri dell’Unione europea partecipanti, in conformità degli strumenti giuridici di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo.

5.   Il comandante dell’operazione dell’UE può, previa consultazione del Canada, richiedere in qualsiasi momento il ritiro del contributo del Canada.

6.   Un alto rappresentante militare (Senior Military Representative — SMR) è nominato dal Canada per rappresentarne il contingente nazionale in seno all’operazione dell’UE di gestione militare della crisi. L’SMR si consulta con il comandante della forza dell’UE su tutte le questioni inerenti all’operazione ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente.

Articolo 11

Aspetti finanziari

Fatto salvo l’articolo 12, il Canada sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all’operazione, a meno che tali costi non siano soggetti a finanziamento comune in base agli strumenti giuridici di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo e alla decisione 2004/197/PESC del Consiglio, del 23 febbraio 2004, relativa all’istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (2).

Articolo 12

Contributi ai costi comuni

1.   Il Canada contribuisce al finanziamento dei costi comuni dell’operazione dell’UE di gestione militare della crisi, fatto salvo il paragrafo 3.

2.   Qualsiasi contributo finanziario del Canada ai costi comuni è l’importo inferiore tra le due alternative seguenti:

a)

la quota dell’importo di riferimento per i costi comuni che è proporzionale al rapporto tra il suo reddito nazionale lordo (RNL) e l’importo complessivo degli RNL di tutti gli Stati che contribuiscono ai costi comuni dell’operazione; oppure

b)

la quota dell’importo di riferimento per i costi comuni che è proporzionale al rapporto tra il numero dei membri del suo personale che partecipa all’operazione e il numero totale dei membri del personale di tutti gli Stati che partecipano all’operazione.

Nel calcolo di cui al paragrafo 2, lettera b), se il Canada fornisce personale soltanto al comando dell’operazione o della forza, il rapporto utilizzato è tra il suo personale e il totale delle persone messe a disposizione dai rispettivi comandi. Altrimenti, il rapporto è tra l’insieme del personale fornito dal Canada e il totale del personale partecipante all’operazione.

3.   L’Unione europea esonera in linea di principio il Canada dai contributi finanziari per quanto riguarda i costi comuni di una specifica operazione dell’UE di gestione militare di una crisi quando decide che la partecipazione del Canada all’operazione fornisce un contributo importante per quanto riguarda i mezzi e/o le capacità che sono essenziali per tale operazione.

4.   Se del caso, è firmato un accordo tra l’amministratore previsto dalla decisione 2004/197/PESC del Consiglio, del 23 febbraio 2004, relativa all’istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, da un lato, e le autorità amministrative competenti del Canada, dall’altro. Tale accordo contempla tra l’altro disposizioni riguardanti:

a)

l’importo in questione;

b)

le modalità di pagamento del contributo finanziario;

c)

la procedura di audit.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Disposizioni di attuazione del presente accordo

Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 4, e all’articolo 12, paragrafo 4, eventuali accordi tecnici e amministrativi necessari ai fini dell’attuazione del presente accordo sono conclusi tra il segretario generale del Consiglio dell’Unione europea/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune e le autorità competenti del Canada.

Articolo 14

Inadempienza

Qualora una delle parti non adempia agli obblighi che ad essa incombono ai sensi dell’accordo, l’altra parte ha il diritto di denunciare il presente accordo con un preavviso di un mese.

Articolo 15

Composizione delle controversie

Le controversie connesse all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono composte per via diplomatica tra le parti.

Articolo 16

Entrata in vigore

1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.

2.   Il presente accordo è riesaminato entro il 1o giugno 2008 e successivamente almeno ogni tre anni.

3.   Il presente accordo può essere modificato sulla base di un’intesa scritta tra le parti.

4.   Il presente accordo può essere denunciato da una parte con notifica scritta di denuncia all’altra parte. Tale denuncia prende effetto sei mesi dopo che l’altra parte ha ricevuto la notifica.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.

Fatto in duplice copia a Bruxelles, addì ventiquattro novembre duemilacinque, in lingua inglese e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.


(1)  GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione 2004/194/CE (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 48).

(2)  GU L 63 del 28.2.2004, pag. 68. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/68/PESC (GU L 27 del 29.1.2005, pag. 59).

ALLEGATO

TESTO DELLE DICHIARAZIONI

Dichiarazione degli Stati membri dell’UE

Gli Stati membri dell’Unione europea che applicano un’azione comune dell’UE relativa ad un’operazione dell’UE di gestione di una crisi cui partecipa il Canada cercheranno, per quanto lo consentano i rispettivi ordinamenti giuridici interni, di rinunciare su base reciproca nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti del Canada per le lesioni riportate da membri del loro personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di loro proprietà usati nell’operazione dell’UE di gestione della crisi, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

siano stati causati da membri del personale provenienti dal Canada nell’esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell’operazione dell’UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, oppure

risultino dall’uso di mezzi appartenenti al Canada, purché l’uso sia connesso all’operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell’operazione dell’UE di gestione della crisi proveniente dal Canada nell’utilizzare detti mezzi.

Dichiarazione del Canada:

Il Canada, che si associa all’azione comune dell’UE relativa ad un’operazione dell’UE di gestione di una crisi, cercherà, per quanto lo consenta il suo ordinamento giuridico interno, di rinunciare su base reciproca nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti di qualsivoglia altro Stato partecipante all’operazione dell’UE di gestione della crisi per le lesioni riportate da membri del suo personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di sua proprietà usati nell’operazione dell’UE di gestione della crisi, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

siano stati causati da membri del personale nell’esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell’operazione dell’UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, oppure

risultino dall’uso di mezzi appartenenti agli Stati che partecipano all’operazione dell’UE di gestione della crisi, purché l’uso sia connesso all’operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell’operazione dell’UE di gestione della crisi nell’utilizzare detti mezzi.