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29.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 312/51 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
dell’8 novembre 2005
relativa all’equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici effettuati in paesi terzi e che modifica la decisione 2003/17/CE
(2005/834/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 1,
vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (2), in particolare l’articolo 16, paragrafo 1,
vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (3), in particolare l’articolo 22, paragrafo 1, lettera b),
vista la direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (4), in particolare l’articolo 23, paragrafo 1,
vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (5), in particolare l’articolo 37, paragrafo 1, lettera b),
vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (6), in particolare l’articolo 20, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
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(1) |
Con la decisione 97/788/CE (7) il Consiglio ha stabilito che i controlli ufficiali delle selezioni conservatrici effettuati in alcuni paesi terzi offrono le stesse garanzie di quelli effettuati dagli Stati membri. |
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(2) |
Tali controlli continuano ad offrire, a quanto risulta, le stesse garanzie di quelli effettuati dagli Stati membri. Essi dovrebbero quindi continuare ad essere considerati equivalenti. |
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(3) |
La decisione 97/788/CE è scaduta il 30 giugno 2005. Per evitare le perturbazioni degli scambi con i paesi terzi è necessario che la presente decisione abbia efficacia dal 1o luglio 2005. |
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(4) |
La presente decisione non dovrebbe ostare a che le constatazioni comunitarie di equivalenza siano revocate o a che la proroga della loro validità sia rifiutata qualora le condizioni su cui si basano non siano o non siano più soddisfatte. |
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(5) |
Le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione andrebbero adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999 recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (8). |
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(6) |
La direttiva 2004/117/CE (9) ha esteso il campo di applicazione del regime comunitario di equivalenza delle sementi a tutte le categorie, incluse le sementi di generazioni anteriori alle sementi di base. È pertanto opportuno modificare la decisione 2003/17/CE del Consiglio (10) per armonizzare le disposizioni di tale decisione con le disposizioni modificate delle direttive relative alla commercializzazione delle sementi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I controlli ufficiali delle selezioni conservatrici, effettuati nei paesi terzi e dalle autorità di cui all’allegato per le specie comprese nelle direttive indicate per ciascuno di questi paesi, offrono le stesse garanzie di quelli effettuati dagli Stati membri.
Articolo 2
Le modifiche dell’allegato, ad eccezione di quelle riguardanti la prima colonna della tabella, sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 2.
Articolo 3
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per le sementi ed i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, istituito dall’articolo 1 della decisione 66/399/CEE (11), qui di seguito denominato «il comitato».
2. Quando sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 4
Nella decisione 2003/17/CE gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 1
Le ispezioni in campo delle colture destinate alla produzione di sementi delle specie indicate nell’allegato I, effettuate nei paesi terzi figuranti in tale allegato, sono considerate equivalenti alle ispezioni in campo effettuate ai sensi delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE, purché:
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a) |
siano effettuate ufficialmente dalle autorità indicate nell’allegato I o sotto la sorveglianza ufficiale di dette autorità; |
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b) |
soddisfino le condizioni previste nell’allegato II, sezione A. |
Articolo 2
Le sementi delle specie indicate nell’allegato I, prodotte nei paesi terzi figuranti in detto allegato e ufficialmente certificate dalle autorità indicate nello stesso, sono considerate equivalenti alle sementi conformi alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE, purché soddisfino le condizioni previste nell’allegato II, sezione B.».
Articolo 5
La decisione si applica a decorrere dal 1o luglio 2005.
L’articolo 4 si applica tuttavia a decorrere dal 1o ottobre 2005.
Articolo 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
G. BROWN
(1) GU L 125 dell’11.7.1966, pag. 2298/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE (GU L 14 del 18.1.2005, pag. 18).
(2) GU L 125 dell’11.7.1966, pag. 2309/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE.
(3) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).
(4) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE.
(5) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE.
(6) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE.
(7) GU L 322 del 25.11.1997, pag. 39. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/120/CE della Commissione (GU L 36 del 7.2.2004, pag. 57).
(8) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(9) GU L 14 del 18.1.2005, pag. 18.
(10) GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004 (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 1).
(11) GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2289/66.
ALLEGATO
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Stato (1) |
Autorità responsabile dell’effettuazione dei controlli |
Direttive |
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AR |
Secretaría de Agricultura, Ganadería, PESCA y Alimentación, Buenos Aires |
66/401/CEE 66/402/CEE 2002/54/CE 2002/57/CE |
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AU |
Australian Seeds Authority, Victoria |
66/401/CEE 2002/55/CE 2002/57/CE |
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BG |
Ministry of Agriculture and Forestry, Sofia |
66/401/CEE 66/402/CEE 2002/54/CE 2002/55/CE 2002/57/CE |
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CA |
Canadian Food Inspection Agency, Ottawa |
66/401/CEE 66/402/CEE 2002/54/CE 2002/57/CE |
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CH |
Eidgenössische Forschungsanstalt für Agrarökologie und Landbau (FAL) Zürich Station Fédérale de Recherches en Production Végétale de Changins (RAC), Nyon |
2002/55/CE |
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CL |
Servicio Agrícola y Ganadero, Santiago |
66/401/CEE 66/402/CEE 2002/54/CE 2002/57/CE |
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CS |
National Laboratory for Seed Testing, Novi Sad |
66/401/CEE 66/402/CEE 2002/54/CE 2002/57/CE |
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HR |
Institute for Seed and Seedlings, Osijek |
66/401/CEE 66/402/CEE 2002/54/CE 2002/57/CE |
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IL |
Ministry of Agriculture Bet-Dagan |
66/401/CEE 66/402/CEE 2002/54/CE 2002/55/CE 2002/57/CE |
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JP |
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, 1-2-1 Kumigaseki, Chiyodaku, Tokyo |
2002/55/CE |
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KR |
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, Vegetables Division, Seoul |
2002/55/CE |
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MA |
Ministère de l’agriculture et de la mise en valeur agricole, Rabat |
66/401/CEE 66/402/CEE 2002/55/CE 2002/57/CE |
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NZ |
Ministry of Agriculture and Fisheries, Wellington |
66/401/CEE |
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RO |
Ministry of Agriculture and Food, Bucharest |
2002/57/CE |
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TW |
Council of Agriculture, Food and Agriculture Department, Taipei |
2002/55/CE |
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US |
United States Department of Agriculture, Beltsville, Maryland |
66/401/CEE 66/402/CEE 2002/54/CE 2002/55/CE 2002/57/CE |
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UY |
Ministerio de Ganadería, Agricultura y PESCA, Montevideo |
66/401/CEE 66/402/CEE 2002/54/CE 2002/57/CE |
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ZA |
Department of Agriculture, Pretoria (Tshwane) |
66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE |
(1) AR — Argentina, AU — Australia, BG — Bulgaria, CA — Canada, CH — Svizzera, CL — Cile, CS — Serbia e Montenegro, HR — Croazia, IL — Israele, JP — Giappone, KR — Repubblica di Corea, MA — Marocco, NZ — Nuova Zelanda, RO — Romania, TW — Taiwan, US — Stati Uniti d’America, UY — Uruguay, ZA — Sudafrica