12.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 296/39 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell’11 novembre 2005
che modifica la decisione 97/569/CE riguardo all’inclusione di uno stabilimento in Sudafrica negli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne
[notificata con il numero C(2005) 4283]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/787/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne sono stati stabiliti con la decisione 97/569/CE della Commissione (2). |
(2) |
Il Sudafrica ha fornito il nome di uno stabilimento che produce prodotti a base di carne per i quali le autorità responsabili certificano che detto stabilimento è conforme alle norme comunitarie. |
(3) |
Di conseguenza, tale stabilimento deve essere incluso negli elenchi stabiliti dalla decisione 97/569/CE. |
(4) |
Poiché non sono state ancora realizzate ispezioni in loco presso lo stabilimento in questione, le importazioni provenienti dal medesimo non devono essere ammesse a controlli fisici ridotti conformemente alla direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3). |
(5) |
La decisione 97/569/CE deve essere quindi modificata di conseguenza. |
(6) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato I della decisione 97/569/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione si applica a partire dal 15 novembre 2005.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l’11 novembre 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 243 dell’11.10.1995, pag. 17. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).
(2) GU L 234 del 26.8.1997, pag. 16. Decisione modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
(3) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1).
ALLEGATO
Il seguente testo è inserito all’allegato I, nella parte riguardante il Sudafrica, in conformità del riferimento nazionale:
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
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«ZA |
Karoo Cuisine |
Midrand |
Gauteng |
FMP, 1 |
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