8.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 292/11 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 4 novembre 2005
che modifica la decisione 2002/499/CE che autorizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo ai vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari della Repubblica di Corea
[notificata con il numero C(2005) 4235]
(2005/775/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), e in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma della direttiva 2000/29/CE, non è consentito, in linea di massima, introdurre nella Comunità vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., originari di paesi non europei, ad eccezione dei frutti e delle sementi. La direttiva 2000/29/CE consente tuttavia di derogare a tale disposizione, a condizione che sia stata accertata l’assenza di rischi d’introduzione di organismi nocivi. |
(2) |
La decisione 2002/499/CE della Commissione (2) autorizza deroghe a condizioni specifiche per l’introduzione di vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari della Repubblica di Corea. |
(3) |
Il Regno Unito ha chiesto di prolungare tale deroga. |
(4) |
La situazione che giustifica siffatta deroga resta immutata per cui la deroga continua ad applicarsi. |
(5) |
La decisione 2002/499/CE va quindi modificata di conseguenza. |
(6) |
Le disposizioni previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2002/499/CE è così modificata:
1) |
l’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Gli Stati membri importatori trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri, anteriormente al 1° agosto di ogni anno dal 2005 al 2008, informazioni sui quantitativi importati durante l’anno che precede tale data in applicazione della presente decisione e una relazione tecnica particolareggiata sugli esami e sui test effettuati su tali vegetali nel periodo di quarantena di cui al punto 10 dell’allegato. Anche gli Stati membri diversi da quello importatore nei quali i vegetali sono introdotti forniscono alla Commissione e agli altri Stati membri, anteriormente al 1° agosto di ogni anno dal 2005 al 2008, una relazione tecnica particolareggiata sugli esami ufficiali e sui test effettuati su tali vegetali introdotti anteriormente a tale data, nel periodo di quarantena di cui al punto 10 dell’allegato.»; |
2) |
l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Gli Stati membri possono applicare le deroghe di cui all’articolo 1 ai vegetali importati nella Comunità nei seguenti periodi:
|
3) |
al punto 3, seconda frase, dell’allegato, «2004» è sostituito da «ogni anno». |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/16/CE (GU L 57 del 3.3.2005, pag. 19).
(2) GU L 168 del 27.6.2002, pag. 53.