8.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 292/11


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2005

che modifica la decisione 2002/499/CE che autorizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo ai vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari della Repubblica di Corea

[notificata con il numero C(2005) 4235]

(2005/775/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), e in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della direttiva 2000/29/CE, non è consentito, in linea di massima, introdurre nella Comunità vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., originari di paesi non europei, ad eccezione dei frutti e delle sementi. La direttiva 2000/29/CE consente tuttavia di derogare a tale disposizione, a condizione che sia stata accertata l’assenza di rischi d’introduzione di organismi nocivi.

(2)

La decisione 2002/499/CE della Commissione (2) autorizza deroghe a condizioni specifiche per l’introduzione di vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari della Repubblica di Corea.

(3)

Il Regno Unito ha chiesto di prolungare tale deroga.

(4)

La situazione che giustifica siffatta deroga resta immutata per cui la deroga continua ad applicarsi.

(5)

La decisione 2002/499/CE va quindi modificata di conseguenza.

(6)

Le disposizioni previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2002/499/CE è così modificata:

1)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Gli Stati membri importatori trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri, anteriormente al 1° agosto di ogni anno dal 2005 al 2008, informazioni sui quantitativi importati durante l’anno che precede tale data in applicazione della presente decisione e una relazione tecnica particolareggiata sugli esami e sui test effettuati su tali vegetali nel periodo di quarantena di cui al punto 10 dell’allegato.

Anche gli Stati membri diversi da quello importatore nei quali i vegetali sono introdotti forniscono alla Commissione e agli altri Stati membri, anteriormente al 1° agosto di ogni anno dal 2005 al 2008, una relazione tecnica particolareggiata sugli esami ufficiali e sui test effettuati su tali vegetali introdotti anteriormente a tale data, nel periodo di quarantena di cui al punto 10 dell’allegato.»;

2)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Gli Stati membri possono applicare le deroghe di cui all’articolo 1 ai vegetali importati nella Comunità nei seguenti periodi:

Vegetali

Periodo

Chamaecyparis:

dall’1.6.2004 al 31.12.2007

Juniperus:

dall’1.11.2004 al 31.3.2005, dall’1.11.2005 al 31.3.2006 e dall’1.11.2006 al 31.3.2007

Pinus:

dall’1.6.2004 al 31.12.2007»

3)

al punto 3, seconda frase, dell’allegato, «2004» è sostituito da «ogni anno».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/16/CE (GU L 57 del 3.3.2005, pag. 19).

(2)  GU L 168 del 27.6.2002, pag. 53.