29.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 288/56 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 28 ottobre 2005
che modifica la decisione 93/52/CEE riguardo alla dichiarazione che la provincia di Grosseto nella regione italiana della Toscana è indenne da brucellosi (B. melitensis) e la decisione 2003/467/CE riguardo alla dichiarazione che la Francia è indenne da brucellosi bovina
[notificata con il numero C(2005) 4187]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/764/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l’allegato A, punto II, paragrafo 7,
vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (2), in particolare l’allegato A, capitolo 1, punto II,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 93/52/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1992, che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (B. melitensis) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia (3), elenca le regioni degli Stati membri che sono ufficialmente riconosciute libere da brucellosi (B. melitensis) ai sensi della direttiva 91/68/CEE. |
(2) |
Nella provincia di Grosseto (regione Toscana), almeno il 99,8 % del patrimonio zootecnico ovino o caprino è ufficialmente indenne da brucellosi. Tale provincia si è inoltre impegnata ad aderire a una serie di ulteriori condizioni stabilite dalla direttiva 91/68/CEE sui controlli casuali che vanno eseguiti in seguito al riconoscimento della provincia interessata come indenne da brucellosi. |
(3) |
Il patrimonio zootecnico ovino o caprino della provincia di Grosseto (regione Toscana) va perciò riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis). |
(4) |
La decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (4), contiene gli elenchi delle regioni degli Stati membri dichiarati indenni da tubercolosi bovina, brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica. |
(5) |
In seguito all’esame da parte della Commissione della documentazione presentata dalla Francia, a dimostrazione della conformità con le condizioni previste alla direttiva 64/432/CEE riguardo al fatto di essere indenne da brucellosi bovina, tale Stato membro va dichiarato ufficialmente indenne da brucellosi bovina nella sua interezza. |
(6) |
Occorre dunque modificare di conseguenza le decisioni 93/52/CEE e 2003/467/CE. |
(7) |
I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato II alla decisione 93/52/CEE è modificato in conformità all’allegato I della presente decisione.
Articolo 2
L’allegato II alla decisione 2003/467/CE è modificato in conformità all’allegato II della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione è destinata agli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 21/2004 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).
(2) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19. Direttiva modificata dalla decisione 2004/554/CE della Commissione (GU L 248 del 22.7.2004, pag. 1).
(3) GU L 13 del 21.1.1993, pag. 14. Decisione modificata dalla decisione 2005/604/CE (GU L 206 del 9.8.2005, pag. 12).
(4) GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74. Decisione modificata dalla decisione 2005/604/CE.
ALLEGATO I
L’allegato II alla decisione 93/52/CEE è sostituito da quanto segue:
«ALLEGATO II
In Francia:
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Dipartimenti: Ain, Aisne, Allier, Ardèche, Ardennes, Aube, Aveyron, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gers, Gironde, Hauts-de-Seine, Haute-Loire, Haute-Vienne, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Jura, Loir-et-Cher, Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot-et-Garonne, Lot, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Morbihan, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Territoire-de-Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Vendée, Vienne, Yonne, Yvelines, Ville de Paris, Vosges. |
In Italia:
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Regione Lazio: Province di Rieti, Viterbo. |
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Regione Lombardia: Province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese. |
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Regione Marche: Province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, Urbino. |
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Regione Piemonte: Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania, Vercelli. |
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Regione Sardegna: Province di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari. |
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Regione Trentino-Alto Adige: Province di Bolzano, Trento. |
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Regione Toscana: Province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena. |
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Regione Umbria: Province di Perugia, Terni. |
In Portogallo:
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Regione autonoma delle Azzorre. |
In Spagna:
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Regione autonoma di Isole Canarie: Province di Santa Cruz de Tenerife e di Las Palmas.» |
ALLEGATO II
Nell’allegato II alla decisione 2003/467/CE, il capitolo 1 è sostituito da quanto segue:
«CAPITOLO 1
STATI MEMBRI UFFICIALMENTE INDENNI DA BRUCELLOSI
Codice ISO |
Stato membro |
BE |
Belgio |
CZ |
Repubblica ceca |
DK |
Danimarca |
DE |
Germania |
FR |
Francia |
LU |
Lussemburgo |
NL |
Paesi Bassi |
AT |
Austria |
SK |
Slovacchia |
FI |
Finlandia |
SE |
Svezia» |