29.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/56


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2005

che modifica la decisione 93/52/CEE riguardo alla dichiarazione che la provincia di Grosseto nella regione italiana della Toscana è indenne da brucellosi (B. melitensis) e la decisione 2003/467/CE riguardo alla dichiarazione che la Francia è indenne da brucellosi bovina

[notificata con il numero C(2005) 4187]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/764/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l’allegato A, punto II, paragrafo 7,

vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (2), in particolare l’allegato A, capitolo 1, punto II,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 93/52/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1992, che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (B. melitensis) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia (3), elenca le regioni degli Stati membri che sono ufficialmente riconosciute libere da brucellosi (B. melitensis) ai sensi della direttiva 91/68/CEE.

(2)

Nella provincia di Grosseto (regione Toscana), almeno il 99,8 % del patrimonio zootecnico ovino o caprino è ufficialmente indenne da brucellosi. Tale provincia si è inoltre impegnata ad aderire a una serie di ulteriori condizioni stabilite dalla direttiva 91/68/CEE sui controlli casuali che vanno eseguiti in seguito al riconoscimento della provincia interessata come indenne da brucellosi.

(3)

Il patrimonio zootecnico ovino o caprino della provincia di Grosseto (regione Toscana) va perciò riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis).

(4)

La decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (4), contiene gli elenchi delle regioni degli Stati membri dichiarati indenni da tubercolosi bovina, brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica.

(5)

In seguito all’esame da parte della Commissione della documentazione presentata dalla Francia, a dimostrazione della conformità con le condizioni previste alla direttiva 64/432/CEE riguardo al fatto di essere indenne da brucellosi bovina, tale Stato membro va dichiarato ufficialmente indenne da brucellosi bovina nella sua interezza.

(6)

Occorre dunque modificare di conseguenza le decisioni 93/52/CEE e 2003/467/CE.

(7)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato II alla decisione 93/52/CEE è modificato in conformità all’allegato I della presente decisione.

Articolo 2

L’allegato II alla decisione 2003/467/CE è modificato in conformità all’allegato II della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione è destinata agli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 21/2004 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).

(2)  GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19. Direttiva modificata dalla decisione 2004/554/CE della Commissione (GU L 248 del 22.7.2004, pag. 1).

(3)  GU L 13 del 21.1.1993, pag. 14. Decisione modificata dalla decisione 2005/604/CE (GU L 206 del 9.8.2005, pag. 12).

(4)  GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74. Decisione modificata dalla decisione 2005/604/CE.


ALLEGATO I

L’allegato II alla decisione 93/52/CEE è sostituito da quanto segue:

«ALLEGATO II

In Francia:

 

Dipartimenti:

Ain, Aisne, Allier, Ardèche, Ardennes, Aube, Aveyron, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gers, Gironde, Hauts-de-Seine, Haute-Loire, Haute-Vienne, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Jura, Loir-et-Cher, Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot-et-Garonne, Lot, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Morbihan, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Territoire-de-Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Vendée, Vienne, Yonne, Yvelines, Ville de Paris, Vosges.

In Italia:

Regione Lazio: Province di Rieti, Viterbo.

Regione Lombardia: Province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese.

Regione Marche: Province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, Urbino.

Regione Piemonte: Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania, Vercelli.

Regione Sardegna: Province di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari.

Regione Trentino-Alto Adige: Province di Bolzano, Trento.

Regione Toscana: Province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena.

Regione Umbria: Province di Perugia, Terni.

In Portogallo:

 

Regione autonoma delle Azzorre.

In Spagna:

 

Regione autonoma di Isole Canarie: Province di Santa Cruz de Tenerife e di Las Palmas.»


ALLEGATO II

Nell’allegato II alla decisione 2003/467/CE, il capitolo 1 è sostituito da quanto segue:

«CAPITOLO 1

STATI MEMBRI UFFICIALMENTE INDENNI DA BRUCELLOSI

Codice ISO

Stato membro

BE

Belgio

CZ

Repubblica ceca

DK

Danimarca

DE

Germania

FR

Francia

LU

Lussemburgo

NL

Paesi Bassi

AT

Austria

SK

Slovacchia

FI

Finlandia

SE

Svezia»