26.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 282/20


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2005

che istituisce un gruppo di esperti in materia di commercio elettronico

(2005/752/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

(1)

Nel quadro della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») (1), gli Stati membri sono stati invitati a designare uno o più punti di contatto per rafforzare la cooperazione con altri Stati membri (articolo 19, paragrafo 2 della direttiva).

(2)

Successivamente, la prima relazione sull’applicazione della direttiva 2000/31/CE relativa al commercio elettronico [COM(2003) 702 def. del 21 novembre 2003] ha indicato nel capitolo 7 che la Commissione «si concentrerà sul compito di garantire il funzionamento pratico della cooperazione amministrativa e lo scambio continuo di informazioni degli Stati membri tra loro e con la Commissione».

(3)

È inoltre opportuno dare agli Stati membri la possibilità di discutere dei problemi posti dall’applicazione della direttiva sul commercio elettronico e delle questioni emergenti relative al settore del commercio elettronico. È parimenti importante incoraggiare e facilitare la cooperazione degli Stati membri, tra di loro, e con la Commissione. Il gruppo di esperti costituirà quindi un utile forum per uno scambio di opinioni sull’applicazione pratica della direttiva, e segnatamente in relazione all’informazione sui codici di condotta elaborati da associazioni di consumatori e associazioni professionali, sui codici di condotta relativi alla pubblicità on-line delle professioni regolamentate, sugli orientamenti giurisprudenziali a livello nazionale, in particolare in relazione alle disposizioni riguardanti la responsabilità; sui nuovi sviluppi menzionati nell’articolo 21 della direttiva, come la responsabilità dei fornitori di collegamenti ipertestuali e di servizi di motori di ricerca e le procedure di «notifica e rimozione» («notice and take down»); e al fine di discutere i possibili contenuti dei successivi rapporti di valutazione sull’applicazione della direttiva sul commercio elettronico.

(4)

Il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (2), istituisce una rete di autorità pubbliche responsabili della protezione degli interessi economici dei consumatori, armonizza parzialmente le loro competenze di controllo e di indagine e contiene disposizioni sulla loro assistenza reciproca. Le disposizioni della direttiva 2000/31/CE che proteggono gli interessi economici dei consumatori rientrano nel campo d’applicazione del regolamento. È opportuno che il comitato istituito per l’attuazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 informi regolarmente il gruppo di esperti in materia di commercio elettronico delle sue attività che possono essere di interesse per quest'ultimo,

DECIDE:

Articolo 1

È istituito un gruppo di esperti in materia di commercio elettronico (di seguito «il gruppo»).

Articolo 2

Compito

La Commissione può consultare il gruppo su qualsiasi questione relativa alla direttiva sul commercio elettronico, in particolare sui seguenti aspetti:

la cooperazione amministrativa nel contesto dei provvedimenti di cui all’articolo 3, paragrafi da 4 a 6, destinati a limitare la libera prestazione di servizi per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione,

le informazioni sui codici di condotta elaborati a livello comunitario da associazioni od organizzazioni commerciali, professionali e di consumatori, intesi a contribuire alla corretta applicazione degli articoli da 5 a 15 della direttiva (articolo 16 della direttiva),

i codici di condotta sulla pubblicità on-line delle professioni regolamentate (articolo 8 della direttiva),

gli orientamenti giurisprudenziali nazionali, in particolare in relazione alle disposizioni riguardanti la responsabilità, comprese le decisioni prese nell’ambito della composizione extragiudiziale delle controversie (articolo 17 e articolo 19, paragrafo 5 della direttiva),

gli aspetti che attualmente non rientrano nella sezione della direttiva relativa alla responsabilità, ma a cui fa riferimento l’articolo 21, come le procedure di «notifica e rimozione» («notice and take down»), i collegamenti ipertestuali e i motori di ricerca,

l’oggetto dei successivi rapporti di valutazione sull’applicazione della direttiva sul commercio elettronico (articolo 21 della direttiva).

Il presidente del gruppo può suggerire alla Commissione di consultare il gruppo su qualsiasi questione pertinente.

Le questioni di cooperazione amministrativa che rientrano anche nel campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 per quanto riguarda le disposizioni della direttiva 2000/31/CE che proteggono gli interessi dei consumatori sono anch’esse trattate dal comitato istituito per l’attuazione del regolamento (CE) n. 2006/2004. Il comitato informa regolarmente il gruppo di esperti.

Articolo 3

Composizione — Designazione

1.   Il gruppo è composto da punti di contatto nazionali designati a norma dell’articolo 19, paragrafo 2 della direttiva sul commercio elettronico (un membro per ciascuno Stato membro) e da rappresentanti della Commissione.

2.   Il gruppo comprende un numero di membri corrispondente al numero di Stati membri della Comunità europea, più i rappresentanti della Commissione.

3.   I membri restano in carica fino alla loro sostituzione o fino al termine del loro mandato.

4.   I membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo, che si dimettono o non rispettano le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1 o all’articolo 287 del trattato possono essere sostituiti da un altro membro per la durata rimanente del mandato.

Articolo 4

Funzionamento

Il gruppo è presieduto da un rappresentante della Commissione.

Il gruppo può istituire, d’intesa con la Commissione, gruppi di lavoro per lo studio di questioni specifiche sulla base di un mandato. I gruppi di lavoro sono sciolti non appena hanno concluso il loro mandato.

La Commissione può invitare esperti e osservatori con conoscenze specifiche a partecipare al lavoro del gruppo e/o dei gruppi di lavoro.

Le informazioni ottenute durante i lavori del gruppo o dei sottogruppi non possono essere diffuse nel caso in cui la Commissione le consideri riservate.

Il gruppo di esperti in materia di commercio elettronico adotta il proprio regolamento interno in base al modello stabilito dalla Commissione [allegato III del documento SEC(2005) 1004].

Articolo 5

Riunioni

Il gruppo e i gruppi di lavoro si riuniscono abitualmente nei locali della Commissione, secondo le modalità e il calendario stabiliti dalla Commissione.

La Commissione provvede alle funzioni di segretariato del gruppo. I funzionari della Commissione interessati possono assistere alle riunioni del gruppo e dei gruppi di lavoro e possono partecipare ai dibattiti.

La Commissione può pubblicare su Internet, nella lingua originale del documento in questione, qualsiasi conclusione, riassunto, conclusione parziale o documento di lavoro del gruppo o dei suoi gruppi di lavoro.

Articolo 6

Spese di riunione

Le spese di viaggio e di soggiorno relative alle attività del gruppo e sostenute da membri, osservatori ed esperti sono rimborsate dalla Commissione secondo le disposizioni vigenti. Le loro funzioni non sono remunerate.

Articolo 7

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2005.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

(2)  GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.