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22.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 279/73 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 19 ottobre 2005
che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive boscalid, indoxacarb, spinosad e virus della poliedrosi nucleare di Spodoptera exigua
[notificata con il numero C(2005) 4002]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/743/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, quarto comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nell’aprile 2001, la Germania ha ricevuto dalla BASF AG la domanda di iscrizione della sostanza attiva boscalid (già nicobifen) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2002/268/CE della Commissione (2) ha confermato la completezza del fascicolo che poteva pertanto ritenersi conforme, in linea di massima, ai requisiti in materia di dati e di informazioni stabiliti dagli allegati II e III della direttiva. |
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(2) |
Nell’ottobre 1997 i Paesi Bassi hanno ricevuto dalla società DuPont de Nemours una domanda concernente l’indoxacarb (già DPX-KN128). La decisione 98/398/CE della Commissione (3) ha confermato la completezza del fascicolo che poteva pertanto ritenersi conforme, in linea di massima, ai requisiti in materia di dati e di informazioni stabiliti dagli allegati II e III della direttiva. |
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(3) |
Nel luglio 1999 i Paesi Bassi hanno ricevuto dalla società Dow Agrosciences una domanda concernente lo spinosad. La decisione 2000/210/CE della Commissione (4) ha confermato la completezza del fascicolo che poteva pertanto ritenersi conforme, in linea di massima, ai requisiti in materia di dati e di informazioni stabiliti dagli allegati II e III della direttiva. |
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(4) |
Nel luglio 1996 i Paesi Bassi hanno ricevuto dalla società Biosys una domanda concernente il virus della poliedrosi nucleare di Spodoptera exigua. La decisione 97/865/CE della Commissione (5) ha confermato la completezza del fascicolo che poteva pertanto ritenersi conforme, in linea di massima, ai requisiti in materia di dati e di informazioni stabiliti dagli allegati II e III della direttiva. |
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(5) |
La conferma della completezza dei fascicoli era necessaria per procedere al loro esame dettagliato e per consentire agli Stati membri di concedere autorizzazioni provvisorie, per un periodo massimo di tre anni, per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, in particolare della condizione relativa alla valutazione particolareggiata della sostanza attiva e del prodotto fitosanitario in base ai requisiti previsti dalla direttiva. |
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(6) |
Gli effetti di queste sostanze attive sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, per gli impieghi proposti dai rispettivi richiedenti. Gli Stati membri relatori hanno presentato alla Commissione la bozza di rapporto di valutazione rispettivamente il 22 novembre 2002 (boscalid), il 7 febbraio 2000 (indoxacarb), il 5 marzo 2001 (spinosad) e il 19 novembre 1999 (virus della poliedrosi nucleare di Spodoptera exigua). |
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(7) |
In seguito alla presentazione delle bozze di rapporto di cui sopra da parte degli Stati membri relatori, è stato necessario domandare ulteriori informazioni ai richiedenti e gli Stati membri relatori hanno dovuto esaminarle e presentare la loro valutazione. Pertanto l’esame dei fascicoli è ancora in corso e non sarà possibile ultimarne la valutazione entro i termini di cui alla direttiva 91/414/CEE. |
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(8) |
Dato che finora da tale valutazione non sono emersi motivi di allarme immediato, è opportuno concedere agli Stati membri la possibilità di prorogare per un periodo di 24 mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni provvisorie concesse per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, in modo da consentire la prosecuzione dell'esame dei fascicoli. Si prevede che la procedura di valutazione e di adozione di una decisione in merito all'eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva di ciascuna di tali sostanze attive sarà portata a termine entro 24 mesi. |
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(9) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti boscalid, indoxacarb, spinosad o virus della poliedrosi nucleare di Spodoptera exigua per un periodo massimo di 24 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva come modificata da ultimo dalla direttiva 2005/34/CE della Commissione (GU L 125 del 18.5.2005, pag. 5).
(2) GU L 92 del 9.4.2002, pag. 34.
(3) GU L 176 del 20.6.1998, pag. 34.