22.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 279/73


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2005

che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive boscalid, indoxacarb, spinosad e virus della poliedrosi nucleare di Spodoptera exigua

[notificata con il numero C(2005) 4002]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/743/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nell’aprile 2001, la Germania ha ricevuto dalla BASF AG la domanda di iscrizione della sostanza attiva boscalid (già nicobifen) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2002/268/CE della Commissione (2) ha confermato la completezza del fascicolo che poteva pertanto ritenersi conforme, in linea di massima, ai requisiti in materia di dati e di informazioni stabiliti dagli allegati II e III della direttiva.

(2)

Nell’ottobre 1997 i Paesi Bassi hanno ricevuto dalla società DuPont de Nemours una domanda concernente l’indoxacarb (già DPX-KN128). La decisione 98/398/CE della Commissione (3) ha confermato la completezza del fascicolo che poteva pertanto ritenersi conforme, in linea di massima, ai requisiti in materia di dati e di informazioni stabiliti dagli allegati II e III della direttiva.

(3)

Nel luglio 1999 i Paesi Bassi hanno ricevuto dalla società Dow Agrosciences una domanda concernente lo spinosad. La decisione 2000/210/CE della Commissione (4) ha confermato la completezza del fascicolo che poteva pertanto ritenersi conforme, in linea di massima, ai requisiti in materia di dati e di informazioni stabiliti dagli allegati II e III della direttiva.

(4)

Nel luglio 1996 i Paesi Bassi hanno ricevuto dalla società Biosys una domanda concernente il virus della poliedrosi nucleare di Spodoptera exigua. La decisione 97/865/CE della Commissione (5) ha confermato la completezza del fascicolo che poteva pertanto ritenersi conforme, in linea di massima, ai requisiti in materia di dati e di informazioni stabiliti dagli allegati II e III della direttiva.

(5)

La conferma della completezza dei fascicoli era necessaria per procedere al loro esame dettagliato e per consentire agli Stati membri di concedere autorizzazioni provvisorie, per un periodo massimo di tre anni, per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, in particolare della condizione relativa alla valutazione particolareggiata della sostanza attiva e del prodotto fitosanitario in base ai requisiti previsti dalla direttiva.

(6)

Gli effetti di queste sostanze attive sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, per gli impieghi proposti dai rispettivi richiedenti. Gli Stati membri relatori hanno presentato alla Commissione la bozza di rapporto di valutazione rispettivamente il 22 novembre 2002 (boscalid), il 7 febbraio 2000 (indoxacarb), il 5 marzo 2001 (spinosad) e il 19 novembre 1999 (virus della poliedrosi nucleare di Spodoptera exigua).

(7)

In seguito alla presentazione delle bozze di rapporto di cui sopra da parte degli Stati membri relatori, è stato necessario domandare ulteriori informazioni ai richiedenti e gli Stati membri relatori hanno dovuto esaminarle e presentare la loro valutazione. Pertanto l’esame dei fascicoli è ancora in corso e non sarà possibile ultimarne la valutazione entro i termini di cui alla direttiva 91/414/CEE.

(8)

Dato che finora da tale valutazione non sono emersi motivi di allarme immediato, è opportuno concedere agli Stati membri la possibilità di prorogare per un periodo di 24 mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni provvisorie concesse per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, in modo da consentire la prosecuzione dell'esame dei fascicoli. Si prevede che la procedura di valutazione e di adozione di una decisione in merito all'eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva di ciascuna di tali sostanze attive sarà portata a termine entro 24 mesi.

(9)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti boscalid, indoxacarb, spinosad o virus della poliedrosi nucleare di Spodoptera exigua per un periodo massimo di 24 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva come modificata da ultimo dalla direttiva 2005/34/CE della Commissione (GU L 125 del 18.5.2005, pag. 5).

(2)   GU L 92 del 9.4.2002, pag. 34.

(3)   GU L 176 del 20.6.1998, pag. 34.

(4)   GU L 64 dell’11.3.2000, pag. 24.

(5)   GU L 351 del 23.12.1997, pag. 67.