20.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 274/95


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2005

che approva i programmi per l’attuazione nel 2005 di indagini degli Stati membri sull'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici e che stabilisce le norme in materia di notifica e di ammissibilità ai fini della partecipazione finanziaria della Comunità ai costi di realizzazione di tali programmi

[notificata con il numero C(2005) 3920]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/732/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 90/424/CEE prevede un contributo finanziario della Comunità al fine di attuare le azioni tecniche e scientifiche necessarie per lo sviluppo della normativa veterinaria comunitaria e per l'istruzione e la formazione nel settore veterinario.

(2)

La decisione della Commissione 2005/464/CE, del 21 giugno 2005, sull'attuazione di programmi di indagini sull'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici negli Stati membri (2), prevede che dette indagini vengano condotte nel 2005 ed all’inizio del 2006 sempreché i programmi di indagini in questione siano approvati dalla Commissione. Le indagini sono intese a verificare la presenza nel pollame di infezioni che potrebbero portare ad una revisione della normativa in vigore e contribuire alla conoscenza dei rischi che la fauna selvatica può presentare per la salute dell'uomo e degli animali.

(3)

I programmi trasmessi dagli Stati membri sono stati esaminati dalla Commissione conformemente a detta decisione.

(4)

Tuttavia, a seguito della recente evoluzione della situazione relativa all’influenza aviaria in Asia, con particolare riguardo al controllo degli uccelli migratori, una riunione del gruppo di esperti tenuta nei giorni 25 agosto 2005 e 6 settembre 2005 ha concluso che, sulla base delle attuali conoscenze con riguardo alle rotte migratorie delle specie di uccelli che provengono dall’Asia centrale ed occidentale, è opportuno aumentare i controlli sui volatili selvatici nonché la sorveglianza degli uccelli vivi o della cacciagione come pure la sorveglianza passiva dei volatili selvatici trovati morti. In particolare, il gruppo di esperti ha raccomandato di intensificare i programmi di sorveglianza già previsti per il 2005/2006, aumentando il campionamento degli uccelli acquatici lungo le vie migratorie da cui la malattia potrebbe essere introdotta. La decisione 2005/464 è stata pertanto modificata dalla decisione 2005/726/CE.

(5)

La Commissione ha stabilito che i programmi presentati rispettano le condizioni previste dalla decisione 2005/464/CE modificata. Tali programmi devono pertanto essere approvati.

(6)

Data l'importanza dei programmi in questione per il conseguimento degli obiettivi comunitari in materia di sanità pubblica e di salute degli animali, è opportuno fissare il contributo finanziario della Comunità al 50 % delle spese che gli Stati membri interessati devono sostenere per le misure indicate nella presente decisione, sino ad un importo massimo stabilito per ciascun programma.

(7)

Devono essere considerate ammissibili al cofinanziamento comunitario anche le spese relative ai programmi da approvare sostenute a decorrere dal 1o luglio 2005.

(8)

È inoltre opportuno stabilire norme per la notifica dei risultati delle indagini e per l’ammissibilità delle spese riportate nella domanda di partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dallo Stato membro per l'attuazione del programma.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I programmi degli Stati membri elencati nell’allegato I («i programmi») sono approvati per il periodo stabilito in detto allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri effettuano indagini sull'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici in conformità con tali programmi.

Articolo 3

La partecipazione finanziaria della Comunità alle spese per l’analisi dei campioni è concessa a ciascuno Stato membro a concorrenza dell’importo massimo stabilito nell’allegato I.

Detta partecipazione viene concessa a condizione che lo Stato membro:

a)

metta in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per l'attuazione del programma nazionale;

b)

presenti entro il 31 marzo 2006 alla Commissione ed al laboratorio comunitario di riferimento per l’influenza aviaria una relazione finale sull’esecuzione tecnica del programma e sui risultati conseguiti, conforme ai modelli riportati negli alllegati II, III, IV e V;

c)

trasmetta alla Commissione i necessari elementi di prova riguardo alle spese sostenute durante il periodo per il quale il programma è approvato;

d)

attui il programma in modo efficace, in particolare l’autorità competente deve assicurare che il prelievo dei campioni sia eseguito correttamente.

Articolo 4

L’importo delle spese da rimborsare agli Stati membri per l’attuazione delle prove previste dai programmi non deve superare il seguente massimale:

a)

:

ELISA test

:

EUR 1 per test;

b)

:

test di immunodiffusione su gel di agar

:

EUR 0,6 per test;

c)

:

test HI per H5/H7

:

EUR 4 per test;

d)

:

test di isolamento dei virus

:

EUR 30 per test;

e)

:

test di reazione a catena della polimerasi (PRC)

:

EUR 10 per test.

Articolo 5

Il tasso di conversione per le domande presentate in valuta nazionale dagli Stati membri conformemente alla decisione 90/424/CEE nel corso del mese «n» è quello in vigore il decimo giorno del mese «n + 1» o il primo giorno precedente per il quale sia fissato un tasso.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19, decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 99/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).

(2)  GU L 164 del 24.6.2005 pag. 52. Decisione modificata da ultimo dalla decisione (CE) n. 726/2005 (GU L 273 del 19.10.2005, pag. 21).


ALLEGATO I

Programmi degli Stati membri per le indagini sull'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici

Codice

Stato membro

Periodo

Importo massimo del cofinanziamento (EUR)

AT

Austria

1o luglio 2005-31 gennaio 2006

7 060,00

BE

Belgio

1o luglio 2005-31 gennaio 2006

28 636,00

CY

Cipro

1o luglio 2005-31 gennaio 2006

8 690,00

CZ

Repubblica ceca

1o luglio 2005-31 gennaio 2006

9 053,00

DE

Germania

1o luglio 2005-31 gennaio 2006

134 920,00

DK

Danimarca

1o luglio 2005-31 gennaio 2006

28 720,00

EE

Estonia

1o luglio 2005-31 gennaio 2006

1 778,00

EL

Grecia

1o luglio 2005-31 gennaio 2006

20 067,00

ES

Spagna

1o luglio 2005-31 gennaio 2006

32 220,00

FI

Finlandia

1o luglio 2005-31 gennaio 2006

24 792,00

FR

Francia

1o luglio 2005-31 gennaio 2006

226 920,00

HU

Ungheria

1o luglio 2005-31 gennaio 2006

22 240,00

IE

Irlanda

1o luglio 2005-31 gennaio 2006

12 260,00

IT

Italia

1o luglio 2005-31 gennaio 2006

86 960,00

LT

Lituania

1o luglio 2005-31 gennaio 2006

4 320,00

LU

Lussemburgo

1o luglio 2005-31 gennaio 2006

3 543,00

LV

Lettonia

1o luglio 2005-31 gennaio 2006

3 025,00

MT

Malta

1o luglio 2005-31 gennaio 2006

1 880,00

NL

Paesi Bassi

1o luglio 2005-31 gennaio 2006

63 934,00

PL

Polonia

1o luglio 2005-31 gennaio 2006

38 703,00

PT

Portogallo

1o luglio 2005-31 gennaio 2006

25 120,00

SE

Svezia

1o luglio 2005-31 gennaio 2006

44 300,00

SK

Slovacchia

1o luglio 2005-31 gennaio 2006

4 850,00

SI

Slovenia

1o luglio 2005-31 gennaio 2006

3 539,00

UK

Regno Unito

1o luglio 2005-31 gennaio 2006

46 193,00

Totale

883 723,00


ALLEGATO II

RELAZIONE FINALE SUGLI ALLEVAMENTI AVICOLI SOTTOPOSTI A CAMPIONAMENTO (1)

(salvo anatre e oche)

Esame sierologico secondo il punto B degli orientamenti in allevamenti di polli da carne (soltanto se a rischio)/tacchini da ingrasso/polli da riproduzione/tacchini da riproduzione/galline ovaiole/galline ovaiole allevate all'aperto/ratiti/selvaggina di penna d'allevamento (fagiani, pernici, quaglie …)/«animali da cortile»/altro [cancellare le voci non pertinenti]

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(1)  Per «allevamento» si intende branco o azienda a seconda del contesto.


ALLEGATO III

RELAZIONE FINALE SUI DATI RELATIVI AGLI ALLEVAMENTI DI ANATRE E OCHE (1) secondo il punto C degli orientamenti

Esami sierologici (2)

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(1)  Per «allevamento» si intende branco o azienda a seconda del contesto.

(2)  Regione come definita nel programma approvato dello Stato membro.


ALLEGATO IV

RELAZIONE FINALE SUI DATI RELATIVI AI VOLATILI SELVATICI — Indagine secondo il punto D degli orientamenti

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ALLEGATO V

RELAZIONE FINANZIARIA FINALE E DOMANDA DI PAGAMENTO

Una tabella per ciascuna indagine relativa a pollame/volatili selvatici (1)

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(1)  Cancellare la voce inutile.