19.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 273/21


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2005

che modifica la decisione 2005/464/CE sull'attuazione di programmi di indagini sull'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici negli Stati membri

[notificata con il numero C(2005) 3960]

(2005/726/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 90/424/CEE prevede un contributo finanziario della Comunità al fine di attuare le azioni tecniche e scientifiche necessarie per lo sviluppo della normativa veterinaria comunitaria e per l'istruzione e la formazione nel settore veterinario.

(2)

In una relazione del 27 giugno 2000, il comitato scientifico per la salute e il benessere degli animali ha raccomandato di condurre indagini sull'influenza aviaria negli allevamenti di pollame e nei volatili selvatici, segnatamente per individuare il tasso di prevalenza delle infezioni causate dai sottotipi H5 e H7 del virus dell'influenza aviaria.

(3)

La direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria (2), definisce le misure comunitarie di lotta da applicare in caso di comparsa dell’influenza aviaria negli allevamenti di volatili da cortile. Essa non prevede tuttavia indagini regolari sulla malattia nel pollame e nei volatili selvatici.

(4)

La decisione 2005/464/CE della Commissione, del 21 giugno 2005, sull'attuazione di programmi di indagini sull'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici negli Stati membri (3), prevede che nel 2005 vengano attuate negli Stati membri indagini sull’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici, a condizione che i programmi di indagini siano approvati dalla Commissione. Le indagini sono intese a verificare la presenza nel pollame di infezioni che potrebbero portare ad una revisione della normativa in vigore e contribuire alla conoscenza dei rischi che la fauna selvatica può presentare per la salute dell'uomo e degli animali. A norma di detta decisione, entro il 30 giugno 2005 gli Stati membri devono trasmettere per approvazione alla Commissione i programmi relativi all’attuazione delle indagini in conformità con gli orientamenti stabiliti nell’allegato della stessa.

(5)

Gli Stati membri hanno presentato tali programmi entro il 30 giugno 2005. Tuttavia, a seguito della recente evoluzione della situazione relativa all’influenza aviaria in Asia, con particolare riguardo al controllo degli uccelli migratori, una riunione del gruppo di esperti tenuta nei giorni 25 agosto 2005 e 6 settembre 2005 ha concluso che, sulla base delle attuali conoscenze con riguardo alle rotte migratorie delle specie di uccelli che provengono dall’Asia centrale ed occidentale, è opportuno aumentare i controlli sui volatili selvatici ed intensificare i programmi di sorveglianza già previsti per il 2005/2006, aumentando il campionamento degli uccelli acquatici lungo le vie migratorie da cui la malattia potrebbe essere introdotta.

(6)

Conformemente a tali conclusioni, gli Stati membri hanno modificato i rispettivi programmi ed hanno comunicato per approvazione tali modifiche alla Commissione. Per consentire l’approvazione di tali programmi modificati e l’adozione della decisione sul contributo finanziario della Comunità nei tempi previsti, è necessario modificare il termine per la presentazione dei programmi, l’elenco delle prove da finanziare e le condizioni stabilite nell’allegato della decisione 2005/464/CE.

(7)

Occorre quindi modificare di conseguenza la decisione 2005/464/CE.

(8)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2005/464/CE è modificata come segue:

1)

All’articolo 1, la data «30 giugno 2005» è sostituita da «13 settembre 2005».

2)

All'articolo 3, è aggiunta la seguente lettera e):

«e)

:

Test della PCR

:

EUR 10 per test.»

3)

Il testo della parte D dell'allegato è sostituito da quello contenuto nell'allegato della presente decisione.

4)

All’allegato è aggiunta una parte F.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).

(2)  GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(3)  GU L 164 del 24.6.2005, pag. 52.


ALLEGATO

L'allegato della decisione 2005/464/CE è modificato come segue.

1)

Il testo della parte D è sostituito dal seguente:

«D.   INDAGINE SULL'INFLUENZA AVIARIA NEI VOLATILI SELVATICI

Negli Stati membri in cui la sorveglianza riguarda anche i volatili selvatici devono essere seguiti i seguenti orientamenti.

D.1.   Elaborazione e attuazione dell'indagine

1.

Sono necessari collegamenti con associazioni per la conservazione e l'osservazione degli uccelli e stazioni di inanellamento. L’eventuale campionamento deve essere effettuato da membri del personale di queste associazioni/stazioni o da cacciatori.

2.

La sorveglianza attiva degli uccelli vivi o della cacciagione deve essere focalizzata su:

a)

la popolazione delle specie di volatili selvatici che presentano un rischio più elevato, da identificare in base a:

i)

origine e vie migratorie;

ii)

numero di volatili selvatici nella Comunità; nonché

iii)

possibili contatti con il pollame domestico;

b)

l’identificazione delle zone a rischio, in base a:

i)

siti in cui si riunisce un numero elevato di volatili selvatici, di diverse specie e segnatamente di quelle elencate nella parte F;

ii)

prossimità di allevamenti di volatili domestici;

iii)

ubicazione lungo le vie migratorie.

Il campionamento deve tener conto della stagionalità dei percorsi migratori, che possono variare nei diversi Stati membri e nelle specie di uccelli elencati nella parte F.

3.

La sorveglianza passiva dei volatili selvatici trovati morti deve concentrarsi segnatamente su tassi anomali di mortalità o focolai significativi della malattia:

a)

nelle specie di volatili selvatici elencate nella parte F e negli altri volatili selvatici che vivono in contatto con dette specie; nonché

b)

nei siti di cui al punto 2 b) i).

Un ulteriore fattore da prendere in considerazione è la mortalità di diverse specie nello stesso sito.

D.2.   Metodo di prelievo dei campioni

1.

Vanno prelevati tamponi cloacali per l'esame virologico. Oltre che con i volatili nel primo anno di età in autunno, le migliori possibilità di successo si possono avere con le specie ad elevata suscettibilità e più esposte al contatto con il pollame (come il germano reale).

2.

Oltre ai tamponi cloacali o alle feci, per l’isolamento del virus e la diagnosi molecolare (PCR) devono essere prelevati anche campioni di tessuti (in particolare di cervello, cuore, polmoni, reni ed intestini) di volatili selvatici trovati morti o uccisi. Gli esami molecolari devono essere eseguiti unicamente nei laboratori che offrono i necessari requisiti di qualità e che fanno uso di metodi riconosciuti dal laboratorio comunitario di riferimento (“LCR”) per l’influenza aviaria.

3.

I campioni devono essere prelevati da diverse specie di volatili allo stato libero. Il campionamento deve essere effettuato principalmente su uccelli acquatici e costieri.

4.

I tamponi contenenti feci, o le feci fresche raccolte con cura, devono provenire da volatili selvatici caduti in trappola, cacciati e morti da poco.

5.

È consentita la raccolta di cinque campioni al massimo della stessa specie, sullo stesso sito e nello stesso tempo. Occorre prestare particolare attenzione alla conservazione e al trasporto dei campioni. Se non è possibile garantire il trasporto al laboratorio entro 48 ore (in un mezzo di trasporto a 4 °C), i campioni devono essere conservati e poi trasportati in ghiaccio secco a – 70 °C.»

2)

È aggiunta la seguente parte F:

«F.   ELENCO DELLE SPECIE DI VOLATILI SELVATICI CHE PRESENTANO UN RISCHIO PIÙ ELEVATO CON RIGUARDO ALL’INFLUENZA AVIARIA (1)

 

Nome latino

Nome inglese

Nome italiano

1.

Anser albifrons

White-fronted goose

Oca lombardella

2.

Anser fabalis

Bean goose

Oca granaiola

3.

Anas platyrhynchos

Mallard

Germano reale

4.

Anas strepera

Gadwal

Canapiglia

5.

Anas acuta

Northern Pintail

Codone

6.

Anas clypeata

Northern Shoveler

Mestolone

7.

Anas Penelope

Eurasian Wigeon

Fischione

8.

Anas crecca

Common Teal

Alzavola

9.

Anas querquedula

Garganay

Marzaiola

10.

Aythya ferina

Common Pochard

Moriglione

11.

Aythya fuligula

Tufted duck

Moretta

12.

Vanellus vanellus

Northern Lapwing

Pavoncella

13.

Philomachus pugnax

Ruff

Combattente

14.

Larus ribibundus

Black-headed gull

Gabbiano comune

15.

Larus canus

Common gull

Gavina


(1)  A tutte le specie di volatili selvatici che vivono naturalmente nella Comunità, incluse le specie elencate nella tabella della presente parte, si applica il regime di tutela dei volatili selvatici previsto dalla direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e pertanto per qualsiasi iniziativa in materia di controllo dell’influenza aviaria occorre tener conto delle prescrizioni di tale direttiva.»