12.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 267/27


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’11 ottobre 2005

che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese

(2005/704/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 8,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

(1)

Con il regolamento (CE) n. 552/2005 (2), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese («RPC»).

(2)

In seguito all’adozione delle misure antidumping provvisorie, la Commissione ha proseguito l’inchiesta sul dumping, sul pregiudizio e sull’interesse della Comunità. Le risultanze definitive e le conclusioni dell'inchiesta sono contenute nel regolamento (CE) n. 1659/2005 del Consiglio (3), che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di mattoni di magnesia originari della RPC.

(3)

L’inchiesta ha confermato le risultanze provvisorie sul dumping pregiudizievole relativo alle importazioni di mattoni di magnesia originari della RPC.

B.   IMPEGNI

(4)

A seguito dell'istituzione delle misure antidumping provvisorie, Yingkou Qinghua Refractories Co. Ltd, un produttore-esportatore della RPC che ha collaborato, ha offerto un impegno sui prezzi associato a un massimale quantitativo conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. In tale impegno, la società ha proposto di vendere il prodotto in questione nell’ambito del limite quantitativo a prezzi pari o superiori al livello necessario per eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping. Le importazioni che superano il massimale quantitativo saranno soggette ai dazi antidumping.

(5)

La società si è impegnata inoltre a fornire alla Commissione informazioni periodiche e dettagliate in merito alle sue esportazioni nella Comunità, che consentiranno un efficace controllo del rispetto degli impegni. Inoltre, la struttura delle vendite della società interessata è tale che la Commissione ritiene limitato il rischio di elusione.

(6)

Alla luce di tali considerazioni, l’impegno offerto è ritenuto accettabile.

(7)

Per consentire alla Commissione di controllare in modo efficace il rispetto da parte della società degli impegni assunti, quando la richiesta d’immissione in libera pratica in conformità dell’impegno è presentata alle autorità doganali competenti, l'esenzione dal dazio è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni elencate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1659/2005. Queste informazioni sono necessarie anche per permettere alle autorità doganali di verificare con sufficiente precisione la corrispondenza tra spedizione e documenti commerciali. Se non viene presentata una fattura di questo tipo o se questa non corrisponde al prodotto presentato in dogana, viene riscosso l'opportuno importo di dazi antidumping.

(8)

Per garantire inoltre l'effettivo rispetto dell’impegno, con il suindicato regolamento del Consiglio gli importatori sono stati informati del fatto che un’eventuale violazione dell’impegno assunto può comportare l’applicazione retroattiva del dazio antidumping per le pertinenti transazioni.

(9)

In caso di violazione o revoca dell’impegno, il dazio antidumping imposto dal Consiglio conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, diviene immediatamente applicabile a norma dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È accettato l’impegno offerto dal produttore-esportatore di seguito indicato con riguardo al procedimento antidumping relativo alle importazioni di mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese.

Stato

Impresa

Codice addizionale TARIC

Repubblica popolare cinese

Yingkou Qinghua Refractories Co. Ltd, Qinghuayu Village, Qinghua District, Dashiqiao City, Liaoning Province, 115100, PRC

A636

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’11 ottobre 2005.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)   GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)   GU L 93 del 12.4.2005, pag. 6.

(3)  Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.