30.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 254/69 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 20 settembre 2005
che modifica l’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/673/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
A norma della direttiva 2000/53/CE la Commissione è tenuta a valutare l’uso di piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente vietato dall’articolo 4, paragrafo 2, lettera a) della stessa direttiva. |
(2) |
In esito alle consultazioni scientifiche e tecniche svolte, la Commissione è giunta a precise conclusioni. |
(3) |
Alcune esenzioni dal divieto non dovrebbero essere prorogate perché l’uso di piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente in determinate applicazioni non è più inevitabile. |
(4) |
Determinati materiali e componenti contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente dovrebbero beneficiare o continuare a beneficiare dall’esenzione dal divieto d’impiego di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), poiché per essi l’uso di queste sostanze pericolose risulta ancora inevitabile. In alcuni casi è opportuno riesaminare la data di scadenza delle esenzioni per verificare se l’uso delle sostanze proibite continui a essere inevitabile anche in futuro. |
(5) |
Per quanto riguarda l’alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, fino all’1,5 % di piombo, di cui al punto 2, lettera a) dell’allegato, la Commissione valuterà, entro il 1o luglio 2007, se la data di scadenza dell’esenzione vada o meno rivista in funzione della disponibilità di sostituti del piombo. |
(6) |
Per quanto riguarda i cuscinetti e pistoni contenenti piombo, di cui al punto 4 dell’allegato, la Commissione valuterà, entro il 1o luglio 2007, se la data di scadenza dell’esenzione vada o meno rivista per garantire che applicazioni non contenenti piombo possano essere montate in tutti i motori e le trasmissioni senza comprometterne il buon funzionamento. |
(7) |
Per quanto riguarda l’uso del cromo esavalente per i rivestimenti anticorrosione negli insiemi di dadi e bulloni dei telai, di cui al punto 13, lettera b) dell’allegato, la Commissione valuterà, entro il 1o luglio 2007, se la data di scadenza dell’esenzione vada o meno rivista per garantire che nel ciclo di vita del veicolo non si verifichi il distacco accidentale di componenti meccanici essenziali. |
(8) |
Per quanto riguarda l’uso del cadmio negli accumulatori dei veicoli elettrici, di cui al punto 17 dell’allegato, la Commissione valuterà, entro il 1o luglio 2007, se la data di scadenza dell’esenzione vada o meno rivista per garantire la disponibilità di tecnologie alternative per le batterie e i veicoli elettrici. |
(9) |
È opportuno dunque modificare di conseguenza la direttiva 2000/53/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Fatta salva la decisione 2005/438/CE della Commissione (2), l’allegato II della direttiva 2000/53/CE è sostituito dal testo contenuto nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o luglio 2005.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 20 settembre 2005.
Per il Consiglio
La presidente
M. BECKETT
(1) GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2005/438/CE della Commissione (GU L 152 del 15.6.2005, pag. 19).
(2) GU L 152 del 15.6.2005, pag. 19.
ALLEGATO
«ALLEGATO II
Materiali e componenti cui non si applica l’articolo 4, paragrafo 2, lettera a)
Materiali e componenti |
Ambito di applicazione e termine di scadenza dell’esenzione |
Da etichettare o rendere identificabili in base all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto iv) |
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Piombo come elemento di lega |
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1o luglio 2008 |
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1o luglio 2008 |
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Piombo e composti di piombo nei componenti |
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X |
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X |
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1o luglio 2006 |
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X (1) |
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1o luglio 2007 |
X |
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Tipi di motore sviluppati tra il 1o luglio 2003 e il 1o luglio 2007 |
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X (2) (per i componenti diversi da quelli piezoelettrici dei motori) |
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Veicoli omologati entro il 1o luglio 2006 e inneschi di ricambio per tali veicoli |
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Cromo esavalente |
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1o luglio 2007 |
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1o luglio 2008 |
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X |
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Mercurio |
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X |
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Cadmio |
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1o luglio 2006 |
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Dopo il 31 dicembre 2008 l’immissione sul mercato di batterie NiCd sarà consentita solo come parti di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima di tale data |
X |
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1o luglio 2007 |
X |
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Note:
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(1) Rimozione se, in correlazione con la voce n. 11, si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l’applicazione della presente disposizione non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal fabbricante nella linea di produzione.
(2) Rimozione se, in correlazione con la voce n. 8, si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l’applicazione della presente disposizione non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal fabbricante nella linea di produzione.
Note:
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È ammessa una concentrazione massima dello 0,1 %, in peso e per materiale omogeneo, di piombo, cromo esavalente e mercurio e una concentrazione massima dello 0,01 %, in peso per materiale omogeneo, di cadmio. |
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È ammesso senza limitazioni il riutilizzo di parti di veicoli già sul mercato alla data di scadenza di un’esenzione, in quanto il riutilizzo non rientra nell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a).» |