29.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 253/21


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2005

relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 82 del trattato CE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE

(Caso COMP/A.39.116/B2 — Coca-Cola)

[notificata con il numero C(2005) 1829]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/670/CE)

(1)

La presente decisione, adottata ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1), è destinata alla società The Coca Cola Company (di seguito «TCCC») e alle sue tre principali imprese di imbottigliamento Bottling Holdings (Luxembourg) Sàrl, Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG e Coca-Cola Hellenic Bottling Company SA (di seguito «le parti»). L’oggetto del procedimento riguarda la condotta di TCCC e delle sue imprese di imbottigliamento nell’ambito della fornitura di bibite analcoliche gassate, sia nel canale per il consumo domestico che in quello per il consumo sul posto, negli Stati membri della Comunità europea, in Islanda e Norvegia. In una valutazione preliminare la Commissione ha espresso preoccupazione, ai sensi dell’articolo 82 del trattato CE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE, circa il rispetto delle regole di concorrenza in relazione a talune pratiche commerciali riguardanti la fornitura esclusiva, gli sconti subordinati al raggiungimento di determinati obiettivi e soglie di acquisto e le pratiche consistenti nel far leva sul potere di mercato di svariate categorie di prodotto.

(2)

La Commissione è dell’avviso che gli impegni proposti in risposta alla valutazione preliminare e alle osservazioni presentate da terzi interessati siano sufficienti per affrontare i problemi, sotto il profilo della concorrenza, individuati nei canali di distribuzione nei quali le parti raggiungono determinate soglie relative alle quote di mercato. In particolare, le parti si asterranno dal concludere accordi di fornitura esclusiva, se non in circostanze specifiche, e dal concedere sconti subordinati al raggiungimento di determinati obiettivi e soglie di acquisto. Secondo la valutazione preliminare, queste pratiche hanno reso più difficile ai terzi poter competere unicamente sulla base delle proprie forze. Impegnandosi a definire separatamente fra loro gli accordi relativi all’assortimento e all’assegnazione dello spazio sugli scaffali per alcune categorie di marche, le società affrontano la questione segnalata nella valutazione preliminare, secondo cui sarebbe stato per loro possibile far leva sulle marche forti in favore di quelle meno forti. Per quanto concerne il finanziamento e le apparecchiature tecniche, le società si impegnano a limitare la durata dei contratti, concedendo al contempo ai rivenditori la possibilità di ripagare la quota di finanziamento o di porre termine all’accordo senza penali, nonché di poter disporre di un certo spazio, destinato in precedenza ai mobili refrigerati. Le società rispondono in tal modo alle preoccupazioni espresse, secondo cui gli accordi già esistenti vincolerebbero illegittimamente i rivenditori e comporterebbero l’esclusiva nei punti vendita.

(3)

Tenuto conto degli impegni proposti, si conclude che l’intervento della Commissione non è più giustificato. La presente decisione è vincolante fino al 31 dicembre 2010.

(4)

Il comitato consultivo in materia di pratiche restrittive e posizioni dominanti ha espresso parere favorevole il 20 maggio 2005.


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 411/2004 (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 1).