19.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 242/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 marzo 2005

relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un protocollo dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea

(2005/645/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 310 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

visto l’atto di adesione del 2003, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 febbraio 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, a negoziare con il Marocco un protocollo che modifica l’accordo euromediterraneo di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Marocco, dall’altra (1), per tener conto dell’adesione dei nuovi Stati membri all’Unione europea.

(2)

Le trattative si sono concluse in modo ritenuto soddisfacente dalla Commissione.

(3)

Il testo del protocollo negoziato con il Marocco prevede, all’articolo 12, paragrafo 2, l’applicazione provvisoria del protocollo prima della sua entrata in vigore.

(4)

Fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, il protocollo deve essere firmato a nome della Comunità e applicato in via provvisoria,

DECIDE:

Articolo 1

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, il protocollo dell’accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea (2).

Articolo 2

Il protocollo è applicato in via provvisoria a decorrere dal 1o maggio 2004, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva.

Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN


(1)   GU L 70 del 18.3.2000, pag. 2.

(2)  Cfr. pag. 2 della presente Gazzetta ufficiale.


PROTOCOLLO

dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

in appresso denominati «Stati membri CE», rappresentati dal Consiglio dell'Unione Europea,

e

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata «Comunità», rappresentata dal Consiglio dell'Unione Europea e dalla Commissione europea,

da una parte, e

IL REGNO DEL MAROCCO, in appresso denominato «Marocco»,

dall'altra,

CONSIDERANDO che l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, in appresso denominato «accordo euromediterraneo», è stato firmato a Bruxelles il 26 febbraio 1996 ed è entrato in vigore il 1o marzo 2000.

CONSIDERANDO che il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, in appresso denominato «trattato di adesione», è stato firmato ad Atene il 16 aprile 2003 ed è entrato in vigore il 1o maggio 2004.

CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell’atto allegato al trattato di adesione, l'adesione delle nuove parti contraenti all'accordo euromediterraneo è approvata tramite la conclusione di un protocollo di questo stesso accordo.

CONSIDERANDO che si sono svolte le consultazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, dell'accordo euromediterraneo per assicurare che si sia tenuto conto dei mutui interessi della Comunità e del Marocco,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca diventano parti contraenti dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, e di conseguenza prendono atto e adottano, alla stregua degli altri Stati membri della Comunità, i testi dell'accordo nonché le dichiarazioni comuni, le dichiarazioni unilaterali e gli scambi di lettere.

Articolo 2

Al fine di tener conto dei recenti sviluppi istituzionali all'interno dell'Unione europea, tra le parti è convenuto che, a seguito della scadenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, le disposizioni dell'accordo attinenti alla medesima si intendono riferite alla Comunità europea, la quale è divenuta titolare di tutti i diritti e gli obblighi sottoscritti dalla Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

MODIFICHE AL TESTO DELL'ACCORDO EUROMEDITERRANEO, IN PARTICOLARE AI SUOI ALLEGATI E PROTOCOLLI

Articolo 3

Prodotti agricoli

I protocolli n. 1 e n. 3 dell’accordo euromediterraneo sono sostituiti dal protocollo n. 1 e dai suoi allegati e dal protocollo n. 3 e dal suo allegato, di cui rispettivamente agli allegati I e II del presente protocollo.

Articolo 4

Norme di origine

Il protocollo n. 4 è modificato come segue:

1.

L'articolo 19, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

«4.   I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

ES

“EXPEDIDO A POSTERIORI”

CS

“VYSTAVENO DODATEČNĚ”

DA

“UDSTEDT EFTERFØLGENDE”

DE

“NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”

ET

“TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD”

EL

“ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ”

EN

“ISSUED RETROSPECTIVELY”

FR

“DÉLIVRÉ A POSTERIORI”

IT

“RILASCIATO A POSTERIORI”

LV

“IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI”

LT

“RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS”

HU

“KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL”

MT

“MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT”

NL

“AFGEGEVEN A POSTERIORI”

PL

“WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE”

PT

“EMITIDO A POSTERIORI”

SL

“IZDANO NAKNADNO”

SK

“VYDANÉ DODATOČNE”

FI

“ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”

SV

“UTFÄRDAT I EFTERHAND”

AR

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”»

2.

L'articolo 20, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.   Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture:

ES

“DUPLICADO”

CS

“DUPLIKÁT”

DA

“DUPLIKAT”

DE

“DUPLIKAT”

ET

“DUPLIKAAT”

EL

“ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”

EN

“DUPLICATE”

FR

“DUPLICATA”

IT

“DUPLICATO”

LV

“DUBLIKĀTS”

LT

“DUBLIKATAS”

HU

“MÁSODLAT”

MT

“DUPLIKAT”

NL

“DUPLICAAT”

PL

“DUPLIKAT”

PT

“SEGUNDA VIA”

SL

“DVOJNIK”

SK

“DUPLIKÁT”

FI

“KAKSOISKAPPALE”

SV

“DUPLIKAT”

AR

Image 2

”»

3.

L'articolo 22, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

«4.   Nei casi di cui al paragrafo 3, lettera a), la casella “Osservazioni” del certificato EUR.1 reca una delle seguenti diciture:

“PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO”, “ZJEDNODUŠENÝ POSTUP”, “FORENKLET PROCEDURE”, “VEREINFACHTES VERFAHREN”, “LIHTSUSTATUD TOLLIPROTSEDUUR”, “AΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ”, “SIMPLIFIED PROCEDURE”, “PROCÉDURE SIMPLIFIÉE”, “PROCEDURA SEMPLIFICATA”, “VIENKĀRŠOTA PROCEDŪRA”, “SUPAPRASTINTA PROCEDURA”, “EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS”, “PROCEDURA SIMPLIFIKATA”, “VEREENVOUDIGDE PROCEDURE”, “PROCEDURA UPROSZCZONA”, “PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO”, “POENOSTAVLJEN POSTOPEK”, “ZJEDNODUŠENÝ POSTUP”, “YKSINKERTAISTETTU MENETTELY”, “FÖRENKLAT FÖRFARANDE”, “

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” »

Articolo 5

Presidenza del comitato di associazione

L'articolo 82, paragrafo 3, primo comma, è sostituito dal seguente:

«3.   Il comitato di associazione è presieduto a turno da un rappresentante della Commissione delle Comunità europee e da un rappresentante del governo del Regno del Marocco.»

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 6

Prova dell'origine e cooperazione amministrativa

1.   Le prove dell'origine rilasciate debitamente dal Marocco o da un nuovo Stato membro nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi applicati tra i due Stati sono accettate nei rispettivi paesi sempreché:

a)

l'acquisizione di tale origine conferisca un trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali contenute nell'accordo euromediterraneo o nel regime comunitario delle preferenze generalizzate;

b)

la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati emessi non oltre il giorno precedente la data dell'adesione;

c)

la prova dell'origine sia presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data dell'adesione.

Qualora le merci siano state dichiarate per l'importazione in Marocco o in un nuovo Stato membro in data precedente a quella dell'adesione e nel quadro di accordi preferenziali o regimi autonomi applicabili in quel momento tra il Marocco e il nuovo Stato membro in questione, la prova dell'origine rilasciata a posteriori nel quadro di tali accordi o regimi può ugualmente essere accettata purché venga presentata alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data dell'adesione.

2.   Il Marocco e i nuovi Stati membri possono mantenere le autorizzazioni con le quali è stato concesso lo status di «esportatore autorizzato» nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi tra loro applicati, a condizione che:

a)

tale disposizione sia contemplata anche dall'accordo concluso tra il Marocco e la Comunità prima della data dell'adesione;

b)

l’esportatore autorizzato applichi le norme di origine in vigore nel quadro di tale accordo.

Tali autorizzazioni devono essere sostituite, entro un anno dalla data dell'adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni dell'accordo.

3.   Le richieste di verifiche a posteriori di prove dell'origine rilasciate nel quadro degli accordi preferenziali o dei regimi autonomi di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 sono accettate dalle competenti autorità doganali del Marocco o dei nuovi Stati membri nei tre anni successivi al rilascio delle prove in questione e possono essere presentate dalle stesse autorità nei tre anni successivi all'accettazione della prova dell'origine loro fornita a sostegno della dichiarazione di importazione.

Articolo 7

Merci in transito

1.   Le disposizioni dell'accordo si possono applicare alle merci esportate dal Marocco verso uno dei nuovi Stati membri o da uno dei nuovi Stati membri verso il Marocco, che sono conformi alle disposizioni del protocollo n. 4 e che alla data dell’adesione si trovano in transito o in custodia temporanea, in un deposito doganale o in una zona franca in Marocco o nel nuovo Stato membro in questione.

2.   In questi casi può essere concesso il trattamento preferenziale purché, entro quattro mesi dalla data dell'adesione, venga presentata alle autorità doganali del paese importatore una prova dell'origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese esportatore.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 8

Con il presente protocollo si è convenuto di non formulare alcuna rivendicazione, richiesta o ricorso né di modificare o revocare alcuna concessione a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII del GATT con riferimento all’allargamento della Comunità.

Articolo 9

Per il 2004 il volume dei nuovi contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento e gli aumenti dei volumi dei contingenti tariffari in vigore saranno calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto del periodo di tempo trascorso prima dell’entrata in vigore del presente protocollo.

Articolo 10

Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo euromediterraneo. Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.

Articolo 11

1.   Il presente protocollo è approvato dalla Comunità, dal Consiglio dell'Unione europea a nome degli Stati membri e dal Regno del Marocco, secondo le rispettive procedure.

2.   Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Articolo 12

1.   Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di ratifica.

2.   Le disposizioni del presente protocollo si applicano con effetto a decorrere dal 1o maggio 2004.

Articolo 13

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in ciascuna delle lingue ufficiali delle parti contraenti, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Articolo 14

Il testo dell'accordo euromediterraneo, inclusi gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonché il testo dell'atto finale, comprese le dichiarazioni ad esso allegate, sono redatti nelle lingue ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese, tutti i testi facenti fede alla stregua dei testi originali.

Il Consiglio di associazione approva tali testi.

Hecho en Luxemburgo, el treinta y uno de mayo del dos mil cinco.

V Lucemburku dne třicátého prvního května dva tisíce pět.

Udfærdiget i Luxembourg den enogtredivte maj to tusind og fem.

Geschehen zu Luxemburg am einunddreißigsten Mai zweitausendfünf.

Kahe tuhande viienda aasta maikuu kolmekümne esimesel päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις τριάντα μία Μαΐου δύο χιλιάδες πέντε.

Done at Luxembourg on the thirty-first day of May in the year two thousand and five.

Fait à Luxembourg, le trente-et-un mai deux mille cinq.

Fatto a Lussembourgo, addi’ trentuno maggio duemilacinque.

Luksemburgā, divtūkstoš piektā gada trīsdesmit pirmajā maijā.

Priimta du tūkstančiai penktų metų gegužės trisdešimt pirmą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer ötödik év május harmincegyedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fil-wieħed u tletin jum ta’ Mejju tas-sena elfejn u ħamsa.

Gedaan te Luxemburg, de eenendertigste mei tweeduizend vijf.

Sporządzono w Luksemburgu dnia trzydziestego pierwszego maja roku dwutysięcznego piątego.

Feito en Luxemburgo, em trinta e um de Maio de dois mil e cinco.

V Luxembourgu, enaintridesetega maja leta dva tisoč pet.

V Luxemburgu, dňa tridsiateho prvého mája dvetisícpät’.

Tehty Luxemburgissa kolmantenakymmenentenäensimmäosenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaviisi.

Som skedde i Luxemburg den trettioförsta maj tjugohundrafem.

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Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

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Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vārdā

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

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Por el Reino de Marruecos

Za Marocké království

For Kongeriget Marokko

Für das Königreich Marokko

Maroko Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο του Μαρόκου

For the Kingdom of Morocco

Pour le Royaume du Maroc

Per il Regno del Marocco

Marokas Karalistes vārdā

Maroko Karalystės vardu

A Marokkói Királyság nevében

Għar-Renju tal-Marokk

Voor het Koninkrijk Marokko

W imieniu Królestwa Maroka

Pelo Reino de Marrocos

Za Marocké kráľovstvo

Za Kraljevino Maroko

Marokon kuningaskunnan puolesta

På Konungariket Marockos vägnar

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ALLEGATO I

PROTOCOLLO N. 1

relativo al regime applicabile all’importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari del Marocco

Articolo 1

1.   I prodotti che figurano nell’allegato 1 A originari del Marocco sono ammessi all'importazione nella Comunità alle condizioni indicate in appresso e nel suddetto allegato.

2.   I dazi doganali all'importazione sono eliminati o ridotti, secondo i prodotti, nelle proporzioni indicate per ciascun prodotto nella colonna a) dell’allegato 1 A.

Per alcuni prodotti, per i quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di un dazio doganale ad valorem e di un dazio doganale specifico e che sono contrassegnati da un asterisco nelle colonne a) o c), i tassi di riduzione indicati nella colonna a) e nella colonna c) di cui al paragrafo 3 si applicano soltanto al dazio doganale ad valorem.

3.   Per alcuni prodotti, i dazi doganali sono eliminati nei limiti dei contingenti tariffari indicati per ciascun prodotto nella colonna b) dell’allegato 1 A.

Per i quantitativi importati eccedenti i contingenti, i dazi della tariffa doganale comune sono ridotti nelle proporzioni indicate nella colonna c) del suddetto allegato.

4.   Per i codici NC 0705 19 00 , 0705 29 00 , 0706 10 00 e 0706 90 viene fissato un quantitativo di riferimento, indicato nella colonna d). Se le importazioni di tali prodotti superano il quantitativo di riferimento, la Comunità può, sulla base di un bilancio degli scambi da essa effettuato, assoggettare i prodotti ad un contingente tariffario comunitario per un volume pari al suddetto quantitativo di riferimento. In tal caso, per i quantitativi importati eccedenti il contingente, il dazio della tariffa doganale comune è applicato nella sua totalità.

5.   Per il primo anno di applicazione dell’accordo, ad esclusione dei pomodori di cui al codice NC 0702 00 00 , i volumi dei contingenti tariffari per i quali il periodo di applicazione del contingente è iniziato prima della data di applicazione del presente accordo sono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima dell'entrata in vigore del presente accordo.

6.   Per alcuni prodotti elencati nell'allegato I A e indicati nella colonna d), gli importi dei contingenti tariffari sono oggetto ogni anno, dal 1o gennaio 2004 al 1o gennaio 2007, di quattro aumenti uguali, pari ciascuno al 3 % degli importi suddetti.

7.   Qualora la Comunità riduca i dazi della nazione più favorita applicati, lo smantellamento tariffario indicato alla colonna a) e alla colonna c) si applica ai suddetti dazi ridotti applicati.

Articolo 2

1.   Per i pomodori freschi o refrigerati, di cui al codice NC 0702 00 00 , per ciascun periodo dal 1o ottobre al 31 maggio, in seguito denominati «campagne», nell’ambito dei seguenti contingenti tariffari e fatta salva l’applicazione del paragrafo 2:

(in tonnellate)

 

campagne

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07 e successive

Contingenti mensili di base

ottobre

10000

10600

10600

10600

novembre

26000

27700

27700

27700

dicembre

30000

31300

31300

31300

gennaio

30000

31300

31300

31300

febbraio

30000

31300

31300

31300

marzo

30000

31300

31300

31300

aprile

15000

16500

16500

16500

maggio

4000

5000

5000

5000

totale:

175000

185000

185000

185000

Contingente supplementare

(dal 1o novembre al 31 maggio)

Linea A

15000

28000

38000

48000

Linea B

15000

8000

18000

28000

a)

i dazi doganali ad valorem sono eliminati;

b)

il prezzo d’entrata a partire dal quale i dazi specifici sono ridotti a zero, in seguito denominato «prezzo d’entrata convenuto», è fissato a 461 EUR/t.

2.   Nel corso di una campagna, se i quantitativi totali di pomodori originari del Marocco messi in libera pratica nella Comunità non superano la somma dei contingenti mensili di base e del contingente supplementare in vigore per tale campagna, il contingente supplementare per la campagna successiva è quello indicato al paragrafo 1, linea A. Qualora questa condizione non fosse rispettata per una determinata campagna, il contingente supplementare per la campagna successiva è quello indicato al paragrafo 1, linea B. Tuttavia, nel valutare se la condizione in questione è stata rispettata, è ammessa una tolleranza massima dell'1 % della somma suddetta.

3.   Il Marocco s'impegna a garantire che l'utilizzo del contingente supplementare per un determinato mese non superi il 30 % di tale contingente.

4.   I prelievi dai contingenti tariffari mensili di base applicabili durante i mesi da ottobre a dicembre e durante i mesi da gennaio a marzo sono sospesi, rispettivamente, il 15 gennaio e il secondo giorno lavorativo successivo al 1o aprile di ogni campagna. Il giorno lavorativo seguente, i servizi della Commissione determinano il saldo non utilizzato di ciascuno di tali contingenti tariffari e lo trasferiscono nel contingente tariffario supplementare applicabile per la stessa campagna. A partire da tali date, le domande di prelievi retroattivi dai contingenti tariffari mensili di base sospesi e le eventuali restituzioni dei volumi non utilizzati relativi ai contingenti tariffari mensili sospesi si effettuano sul contingente tariffario supplementare applicabile per la stessa campagna.

5.   Il Marocco notifica ai servizi della Commissione le esportazioni settimanali effettuate nella Comunità entro un termine che consenta una notifica precisa e attendibile. Tale termine non può in nessun caso superare i 15 giorni.

Articolo 3

Per i prodotti indicati di seguito, il prezzo d'entrata convenuto a partire dal quale i dazi specifici sono ridotti a zero durante i periodi indicati corrisponde a quello indicato di seguito e i dazi doganali ad valorem sono eliminati nei limiti delle quantità e dei periodi fissati nel presente articolo.

Prodotto

Quantitativi

(in tonnellate)

Periodo

Prezzo d'entrata convenuto

Cetrioli

NC 0707 00 05

6 200

01/11 – 31/05

449 EUR

Carciofi

NC 0709 10 00

500

01/11 – 31/12

571 EUR

Zucchine

NC 0709 90 70

20 000

01/10 – 31/01

01/02 – 31/03

01/04 – 20/04

424 EUR

413 EUR

424 EUR

Arance fresche

NC ex 0805 10

306 800

01/12 – 31/05

264 EUR

Clementine fresche

NC ex 0805 20 10

143 700

01/11 – fine febbraio

484 EUR

Articolo 4

Per i prodotti di cui agli articoli 2 e 3:

se il prezzo di una partita è inferiore del 2 %, del 4 %, del 6 % o dell'8 % al prezzo d'entrata convenuto, il dazio doganale specifico applicabile al contingente è pari, rispettivamente, al 2 %, al 4 %, al 6 % o all'8 % di tale prezzo d'entrata convenuto,

se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata convenuto, si applica il dazio doganale specifico consolidato nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio,

i prezzi d'entrata convenuti sono ridotti nelle stesse proporzioni e al medesimo ritmo dei prezzi d'entrata consolidati nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio.

Articolo 5

1.   Il regime specifico di cui agli articoli 2 e 3 del presente protocollo ha l'obiettivo di mantenere il livello delle esportazioni tradizionali del Marocco verso la Comunità e di evitare perturbazioni dei mercati comunitari.

2.   Al fine di garantire la piena realizzazione dell'obiettivo stabilito al paragrafo 1 e agli articoli 2 e 3, e onde rafforzare la stabilità del mercato e migliorare la continuità degli approvvigionamenti, le due parti si consultano ogni anno, nel corso del secondo trimestre dell'anno, o in qualsiasi altro momento, su richiesta di una delle parti, entro un termine massimo di 3 giorni lavorativi.

Le consultazioni riguardano gli scambi della campagna precedente e le prospettive della campagna successiva, in particolare per quanto riguarda la situazione del mercato, le previsioni di produzione, i prezzi alla produzione e all'esportazione previsti e la possibile evoluzione dei mercati.

Se opportuno, le parti adottano le misure adeguate per garantire il pieno conseguimento dell'obiettivo stabilito al paragrafo 1 e agli articoli 2 e 3 del presente protocollo.

Articolo 6

Fatte salve altre disposizioni del presente accordo, qualora, a causa del carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli, le importazioni di prodotti originari del Marocco, soggette alle concessioni riconosciute ai sensi del presente protocollo, provochino gravi perturbazioni ai mercati comunitari ai sensi dell'articolo 25 dell’accordo, le due parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di tale soluzione, la Comunità può adottare le misure che ritiene necessarie.

Articolo 7

I vini originari del Marocco e recanti la menzione di vini a denominazione d'origine controllata devono essere accompagnati da un certificato attestante l'origine conforme al modello fornito nell'allegato 1 B del presente protocollo o dal documento V I 1 o V I 2 annotato ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 883/2001 sui certificati e le analisi richiesti per l'importazione di vini, succhi di uve e mosti di uve.

ALLEGATO I A DEL PROTOCOLLO 1

Regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari del Marocco

Codice NC (1)

Designazione delle merci (2)

Tasso di riduzione dei dazi doganali NPF %

Contingenti tariffari annui o per il periodo indicato (peso netto in t)

Tasso di riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario in vigore (%)

Disposizioni specifiche

a

b

c

d

0101 90 19

Cavalli diversi da quelli destinati alla macellazione

100

 

 

 

ex 0204

Carni di animali delle specie caprina, fresche, refrigerate o congelate, e carni di animali della specie ovina di razza SARDI, TIMAHDIT, BENI GUIL, AKNOUL, D’MAN, BENI AHSEN, fresche, refrigerate o congelate

100

 

 

 

0205 00

Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate

100

 

 

 

0208

Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate

100

 

 

 

ex 0602

Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio), ad eccezione dei rosai

100

 

 

 

ex 0602 40

Rosai, anche innestati, ad eccezione delle talee di rosai

100

 

 

 

0603 10

Fiori recisi e boccioli di fiori, freschi:

100

3 000

Articolo 1 § 6

0603 10 10

Rose, dal 15 ottobre al 31 maggio

0603 10 20

Garofani, dal 15 ottobre al 31 maggio

0603 10 40

Gladioli, dal 15 ottobre al 31 maggio

0603 10 50

Crisantemi, dal 15 ottobre al 31 maggio

0603 10 30

Orchidee, dal 15 ottobre al 14 maggio

100

2 000

Articolo 1 § 6

0603 10 80

Altri, dal 15 ottobre al 14 maggio

ex 0603 10

Fiori recisi e boccioli di fiori, freschi:

100

50

Articolo 1 § 6

ex 0603 10 10

Rose, dal 1o giugno al 30 giugno

ex 0603 10 20

Garofani, dal 1o giugno al 30 giugno

ex 0603 10 40

Gladioli, dal 1o giugno al 30 giugno

ex 0603 10 50

Crisantemi, dal 1o giugno al 30 giugno

ex 0701 90 50

ex 0701 90 90

Patate di primizia, dal 1o dicembre al 30 aprile

100

120 000

40

Articolo 1 § 6

0702 00 00

Pomodori, freschi o refrigerati, dal 1o ottobre al 31 maggio

 

 

60 (*1)  (3)

Articolo 2

0702 00 00

Pomodori, freschi o refrigerati, dal 1o giugno al 30 settembre

60 (*1)

 

 

 

0703 10 11

0703 10 19

Cipolle, fresche o refrigerate, dal 15 febbraio al 15 maggio

100

8 000

60

Articolo 1 § 6

ex 0709 90 90

Cipolle selvatiche della specie Muscari comosum, dal 15 febbraio al 15 maggio

0703 10 90

Scalogni, freschi o refrigerati

100

1 000

Articolo 1 § 6

0703 20 00

Agli, freschi o refrigerati

0703 90 00

Porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati

ex 0704

Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati, ad eccezione dei cavoli cinesi

100

500

Articolo 1 § 6

ex 0704 90 90

Cavoli cinesi, freschi o refrigerati

100

200

Articolo 1 § 6

0705 11 00

Lattughe a cappuccio, fresche o refrigerate

100

200

Articolo 1 § 6

0705 19 00

Lattughe (Lactuca sativa), fresche o refrigerate (ad eccezione delle lattughe a cappuccio)

100

 

Articolo 1 § 6

(Quantitativo di riferimento 3 000  t)

0705 29 00

Cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate (ad eccezione dei witloof (Cichorium intybus var. foliosum)

0706 10 00

Carote e navoni, freschi o refrigerati

0706 90

Barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedanirapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati

0707 00 05

Cetrioli, freschi o refrigerati, dal 1o novembre al 31 maggio

 

 

 

Articolo 3

0707 00 05

Cetrioli, freschi o refrigerati, dal 1o giugno al 31 ottobre

100 (*1)

 

 

 

0707 00 90

Cetriolini, freschi o refrigerati

100

100

Articolo 1 § 6

0708 10 00

Piselli (Pisum sativum), freschi o refrigerati, dal 1o ottobre al 30 aprile

100

 

 

 

0708 20 00

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.), freschi o refrigerati, dal 1o novembre al 31 maggio

100

 

 

 

0709 10 00

Carciofi, freschi o refrigerati, dal 1o novembre al 31 dicembre

 

 

30 (*1)

Articolo 3

0709 10 00

Carciofi, freschi o refrigerati, dal 1o al 31 ottobre e dal 1o gennaio al 31 marzo

100 (*1)

 

 

 

0709 20 00

Asparagi, freschi o refrigerati, dal 1o ottobre al 31 maggio

100

 

 

 

0709 30 00

Melanzane, fresche o refrigerate, dal 1o dicembre al 30 aprile

100

 

 

 

0709 40 00

Sedani, esclusi i sedani-rapa, freschi o refrigerati

100

9 000

Articolo 1 § 6

ex 0709 51 00

Funghi del genere Agaricus, freschi o refrigerati, ad eccezione dei funghi di coltivazione

0709 59 10

Funghi galletti, freschi o refrigerati

0709 59 30

Funghi porcini, freschi o refrigerati

ex 0709 59 90

Altri funghi commestibili, freschi o refrigerati, ad eccezione dei funghi di coltivazione

0709 70 00

Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), freschi o refrigerati

0709 60 10

Peperoni, freschi o refrigerati

100

 

 

 

0709 60 99

Altri pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», freschi o refrigerati, dal 15 novembre al 30 giugno

100

 

 

 

0709 90 10

Insalate, fresche o refrigerate, diverse dalle lattughe (Lactuca sativa) e dalle cicorie (Cichorium spp.)

100

 

 

 

0709 90 31

Olive, fresche o refrigerate, destinate ad usi diversi dalla produzione di olio (4)

100

 

 

 

0709 90 39

Altre olive, fresche o refrigerate

100

 

 

 

0709 90 20

Bietole da costa e cardi, freschi o refrigerati

100

 

 

 

0709 90 40

Capperi, freschi o refrigerati

100

 

 

 

0709 90 50

Finocchi, freschi o refrigerati

100

 

 

 

0709 90 60

Granturco dolce, fresco o refrigerato

100

 

 

 

0709 90 70

Zucchine, fresche o refrigerate, dal 1o ottobre al 20 aprile

 

 

 

Articolo 3

0709 90 70

Zucchine, fresche o refrigerate, dal 21 aprile al 31 maggio

60 (*1)

 

 

 

ex 0709 90 90

Altri ortaggi o legumi, freschi o refrigerati (ad eccezione dei gombi)

100

 

 

 

ex 0709 90 90

Gombi, freschi o refrigerati, dal 15 febbraio al 15 giugno

100

 

 

 

ex 0710

Ortaggi o legumi congelati, ad eccezione dei piselli e degli altri pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta»

100

10 000

 

Articolo 1 § 6

0710 21 00

ex 0710 29 00

Piselli, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati

100

 

 

 

0710 80 59

Pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», anche cotti, in acqua o al vapore, congelati (ad eccezione dei peperoni)

100

 

 

 

0711 20 10

Olive temporaneamente conservate, ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate, destinate ad usi diversi dalla produzione di olio (4)

100

 

 

 

0711 30 00

Capperi temporaneamente conservati, ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati

100

 

 

 

0711 40 00

0711 51 00

0711 59 00

0711 90 30

0711 90 50

0711 90 80

0711 90 90

Cetrioli e cetriolini, funghi e tartufi, granturco dolce, cipolle, altri ortaggi e legumi (ad eccezione dei pimenti) e miscele di ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati

100

600

Articolo 1 § 6

0711 90 10

Pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», temporaneamente conservati ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati, esclusi i peperoni

100

 

 

 

ex 0712

Ortaggi o legumi secchi, escluse le cipolle e le olive

100

2 000

Articolo 1 § 6

0713 50 00

Fave e favette

100

 

 

 

ex 0713 90 00

Altri legumi da granella, diversi da quelli destinati alla semina

100

 

 

 

ex 0804 10 00

Datteri, presentati in imballaggi immediati di un contenuto netto pari o inferiore a 35 kg

100

 

 

 

0804 20

Fichi

100

 

 

 

0804 40 00

Avocadi

100

 

 

 

ex 0805 10

Arance fresche, dal 1o dicembre au 31 maggio

 

 

80 (*1)

Articolo 3

ex 0805 10

Arance fresche, dal 1o giugno al 30 novembre

100

 

 

 

ex 0805 10 80

Arance, diverse da quelle fresche

100

 

 

 

ex 0805 20 10

Clementine, fresche, dal 1o novembre a fine febbraio

 

 

80 (*1)

Articolo 3

ex 0805 20 10

Clementine, fresche, dal 1o marzo al 31 ottobre

100 (*1)

 

 

 

ex 0805 20 30

ex 0805 20 50

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma) freschi; wilkings e ibridi simili di agrumi, freschi

100 (*1)

 

 

 

0805 40 00

Pompelmi e pomeli, freschi o secchi

100

 

 

 

ex 0805 50 10

Limoni, freschi

100 (*1)

 

 

 

ex 0805 50

Limoni e limette, esclusi quelli freschi

100 (*1)

 

 

 

ex 0806 10 10

Uve da tavola, fresche, dal 1o novembre al 31 luglio

100 (*1)

 

 

 

0807 11 00

Cocomeri, freschi, dal 1o gennaio al 15 giugno

100

 

 

 

0807 19 00

Altri meloni, freschi, dal 15 ottobre al 31 maggio

100

 

 

 

0808 20 90

Cotogne, fresche

100

1 000

50

 

0809 10 00

Albicocche, fresche

100 (*1)  (5)

3 500

Articolo 1 § 6

0809 20

Ciliege, fresche

0809 30

Pesche, comprese le pesche noci, fresche

0809 40 05

Prugne, fresche, dal 1o novembre al 30 giugno

100 (*1)

 

 

 

0810 10 00

Fragole, fresche, dal 1o novembre al 31 marzo

100

 

 

 

0810 10 00

Fragole, fresche, dal 1o aprile al 30 aprile

100

100

 

 

0810 20 10

Lamponi, freschi, dal 15 maggio al 15 luglio

100

 

 

 

0810 50 00

Kiwi, freschi, dal 1o gennaio al 30 aprile

100

250

Articolo 1 § 6

ex 0810 90 95

Melagrane, fresche

100

 

 

 

ex 0810 90 95

Fichi d’India e nespole, freschi

100

 

 

 

ex 0811

Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri

100

 

 

 

ex 0812 90 20

Arance, finemente tritate, conservate temporaneamente

100

 

 

 

ex 0812 90 99

Altri agrumi, finemente tritati, conservati temporaneamente

100

 

 

 

0813 10 00

Albicocche, secche

100

 

 

 

0813 40 10

Pesche, comprese le pesche noci, secche

100

 

 

 

0813 40 50

Papaie, secche

100

 

 

 

0813 40 95

Altre frutta, secche

100

 

 

 

0813 50 12

0813 50 15

Miscugli di frutta secche, senza prugne

100

 

 

 

0904 12 00

Pepe, tritato o polverizzato

100

 

 

 

0904 20 90

Pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», tritati o polverizzati

100

 

 

 

0910

Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie

100

 

 

 

1209 91 90

Altri semi di ortaggi (6)

100

 

 

 

1209 99 99

Altri semi, frutti da sementa (6)

100

 

 

 

1211 90 30

Fave tonka

100

 

 

 

1212 10

Carrube, compresi i semi di carrube

100

 

 

 

ex 1302 20

Sostanze pectiche e pectinati

25

 

 

 

1509

Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

100

3 500

Articolo 1 § 6

1510 00

Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509

ex 2001 10 00

Cetrioli, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, senza aggiunta di zuccheri

100

 

 

 

ex 2001 10 00

Cetriolini, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico

100

10 000 (peso netto sgocciolato)

Articolo 1 § 6

ex 2001 90 93

Cipolle, preparate o conservate nell'aceto o nell'acido acetico, senza aggiunta di zuccheri

100

 

 

 

2001 90 20

Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni, preparate o conservate nell'aceto o nell'acido acetico

100

 

 

 

ex 2001 90 50

Funghi, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, senza aggiunta di zuccheri

100

 

 

 

ex 2001 90 65

Olive, preparate o conservate nell'aceto o nell'acido acetico, senza aggiunta di zuccheri

100

 

 

 

ex 2001 90 70

Peperoni, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, senza aggiunta di zuccheri

100

 

 

 

ex 2001 90 99

Altri ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, senza zuccheri

100

 

 

 

2002 10 10

Pomodori pelati

100

 

 

 

2002 90

Pomodori, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico (esclusi i pomodori, interi o in pezzi)

100

2 000

Articolo 1 § 6

2003 10 20

2003 10 30

Funghi del genere Agaricus, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico

100

 

 

 

2003 20 00

Tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico

100

 

 

 

2003 90 00

Altri funghi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati

100

 

 

 

2004 10 99

Altre patate preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, congelate

100

 

 

 

ex 2004 90 30

Capperi e olive, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati

100

 

 

 

2004 90 50

Piselli (Pisum sativum) e fagiolini, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati

100

10 500

20

Articolo 1 § 6

2005 40 00

Piselli (Pisum sativum), preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati

2005 59 00

Altri fagioli, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati

2004 90 98

Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati

100

 

 

 

2005 10 00

Ortaggi e legumi omogeneizzati, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati

100

 

 

 

2005 20 20

Patate a fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate

100

 

 

 

2005 20 80

Altre patate, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, non congelate

100

 

 

 

2005 51 00

Fagioli in grani, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati

100

 

 

 

2005 60 00

Asparagi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati

100

 

 

 

2005 70

Olive, preparate o conservate, ma non nell'aceto o acido acetico, non congelate

100

 

 

 

2005 90 10

Frutta del genere «Capsicum» diverse dai peperoni, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, non congelate

100

 

 

 

2005 90 30

Capperi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati

100

 

 

 

2005 90 50

Carciofi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati

100

 

 

 

2005 90 60

Carote, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, non congelate

100

 

 

 

2005 90 70

Miscugli di ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati

100

 

 

 

2005 90 80

Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati

100

 

 

 

2007 10 91

Preparazioni omogeneizzate di frutta tropicali

100

 

 

 

2007 10 99

Altre preparazioni omogeneizzate

100

 

 

 

2007 91 90

Agrumi, altre

100

 

 

 

2007 99 91

Puree di mele

100

 

 

 

2007 99 98

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, altre

100

 

 

 

2008 30 51

2008 30 71

ex 2008 30 90

Segmenti di pompelmi e di pomeli

80

 

 

 

 

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma) finemente tritati; clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi, finemente tritati:

 

 

 

 

ex 2008 30 55

in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg

100

ex 2008 30 75

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

80

ex 2008 30 59

ex 2008 30 79

Arance e limoni, finemente tritati

80

 

 

 

ex 2008 30 90

Agrumi, finemente tritati

80

 

 

 

ex 2008 30 90

Polpe di agrumi

40

 

 

 

2008 50 61

2008 50 69

Albicocche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg

100

10 000

20

Articolo 1 § 6

2008 50 71

2008 50 79

Albicocche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

100

5 000

Articolo 1 § 6

ex 2008 50 92

ex 2008 50 94

Albicocche tagliate a metà, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto uguale o superiore a 4,5 kg

100

 

 

 

ex 2008 50 92

ex 2008 50 94

Polpe di albicocche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a 4,5 kg

100

10 000

50

Articolo 1 § 6

2008 50 99

Albicocche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore a 4,5 kg

100

7 200

50

Articolo 1 § 6

ex 2008 70 98

Pesche tagliate a metà (comprese le pesche noci), altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore a 4,5 kg

 

 

 

 

ex 2008 70 92

ex 2008 70 98

Pesche tagliate a metà (comprese le pesche noci), altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a 4,5 kg

50

 

 

 

2008 80 50

Fragole, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi di contenuto netto superiore a 1 kg

100

 

 

 

2008 92 51

2008 92 59

2008 92 72

2008 92 74

2008 92 76

2008 92 78

Miscugli di frutta, senza aggiunta di alcole, con aggiunta di zuccheri

100

100

55

Articolo 1 § 6

2009 11

2009 12 00

2009 19

Succhi di arancia

100 (*1)

50 000

70 (*1)

Articolo 1 § 6

2009 21 00

2009 29 11

2009 29 19

2009 29 91

2009 29 99

Succhi di pompelmo o di pomelo

100 (*1)

1 000

70 (*1)

Articolo 1 § 6

2009 39 11

2009 39 19

Succhi di altri agrumi

100 (*1)

 

 

 

ex 2009 31 11

ex 2009 31 19

ex 2009 39 31

ex 2009 39 39

Succhi di altri agrumi, esclusi i succhi di limone

100

 

 

 

ex 2204

Vini di uve fresche

100

95 200  hl

Articolo 1 § 6

ex 2204 21 79

ex 2204 21 80

ex 2204 21 83

ex 2204 21 84

Vini che beneficiano delle seguenti denominazioni d'origine: Berkane, Saïs, Beni M'Tir, Gerrouane, Zemmour e Zennata, in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol

100

56 000  hl

Articolo 1 § 6

ex 2302

Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi, diversi dal granoturco e dal riso

100

 

 

 

ALLEGATO I B DEL PROTOCOLLO 1

Image 12

Testo di immagine

Dichiarazione comune

Le parti concordano di riesaminare la situazione delle preferenze tariffarie istituite dal protocollo n. 3, in particolare per i seguenti prodotti: grassi e oli vegetali e animali dei codici NC 1515 19 10 , 1515 90 60 , 1515 90 99 , 1516 10 90 , 1516 20 95 , 1516 20 96 , 1516 20 98 e zuccheri di barbabietola del codice NC 1701 12 90 , conformemente all'obiettivo previsto dall'articolo 16 dell'accordo di associazione.

Dichiarazione comune

Le parti prendono atto che il presente accordo sarà applicato dal Regno del Marocco nell'ambito di una procedura di aggiudicazione delle licenze d'importazione per la gestione dei contingenti preferenziali.

Qualora tale procedura venga modificata o sia introdotto un sistema di pagamento diretto, le parti stabiliscono di avviare consultazioni a norma dell'articolo 20 dell'accordo di associazione.


(*1)  Il tasso di riduzione si applica unicamente al dazio doganale ad valorem.

(1)  Codici NC di cui al regolamento (CE) n. 1789/2003 (GU L 281 del 30.10.2003, pag. 1).

(2)  Fatte salve le regole per l’attuazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dalla portata dei codici NC. Laddove vengano indicate le voci di codice ex, il regime preferenziale si determina applicando il codice NC unitamente alla corrispondente designazione.

(3)  L'applicazione di questa concessione è sospesa fino alla data di cui all'articolo 18 del presente accordo per quanto riguarda l'applicazione di nuove misure di liberalizzazione.

(4)  L'ammissione a questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie stabilite in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

(5)  Per le ciliege fresche, il tasso di riduzione si applica anche al dazio doganale minimo specifico.

(6)  Questa concessione riguarda soltanto le sementi che rispondono alle disposizioni delle direttive sulla commercializzazione delle sementi e delle piante.

ALLEGATO II

PROTOCOLLO 3

relativo al regime applicabile all'importazione in Marocco di prodotti agricoli originari della Comunità

Articolo 1

1.   Per i prodotti originari della Comunità di cui all’allegato, i dazi doganali all'importazione in Marocco sono indicati nella colonna a) dell'allegato. Le successive riduzioni previste dal presente accordo devono essere operate secondo le percentuali indicate nelle colonne c), e), g), i), e k) nei limiti dei contingenti tariffari indicati nelle colonne b), d), f), h) e j).

2.   Fatto salvo il paragrafo 3, se dopo la firma del presente accordo viene applicata una riduzione tariffaria erga omnes, tale dazio ridotto sostituisce il dazio indicato nella colonna a) dell'allegato ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, a decorrere dalla data alla quale si applica la riduzione in questione.

3.   Per i prodotti del codice ex NC 1001 90 99 di cui all’allegato, il dazio indicato nella colonna a) dell'allegato medesimo è quello applicato al 1o ottobre 2003 e resterà limitato a tale livello per il calcolo della riduzione tariffaria.

Se successivamente a tale data il dazio è ridotto erga omnes, la percentuale indicata nelle colonne c), e), g), i) e k) è modificata come segue:

qualora venga ridotto il dazio erga omnes, la percentuale è aumentata a concorrenza dello 0,275 % per punto di riduzione,

qualora venga successivamente aumentato il dazio erga omnes, la percentuale è diminuita a concorrenza dello 0,275 % per punto di rialzo,

qualora si proceda a una nuova riduzione o aumento del dazio, la percentuale derivante dall'applicazione dei precedenti trattini è modificata secondo la formula pertinente.

Articolo 2

1.   Per i cereali del codice ex NC 1001 90 99 , la definizione del contingente tariffario fissato alla nota in calce della pagina 2 dell'allegato si basa sulla produzione marocchina dell'anno in corso, prevista e resa nota dalle autorità marocchine nel mese di maggio. Tale contingente è eventualmente adeguato alla fine di luglio in seguito ad un comunicato delle stesse autorità, nel quale viene fissato il volume definitivo della produzione marocchina. Il risultato di tale adeguamento può tuttavia essere aumentato o diminuito dalle parti, di comune accordo, di un 5 % in funzione dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 2.

Il contingente tariffario di cui sopra non si applica ai mesi di giugno e luglio. Nel corso delle consultazioni previste al paragrafo 2 seguente, le parti decidono di esaminare la possibilità di estendere i termini alla luce delle previsioni del mercato marocchino. L'estensione in questione non può tuttavia superare il 31 agosto.

2.   Al fine della gestione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 e per garantire l'approvvigionamento del mercato marocchino, la sua stabilità e la sua continuità e per stabilizzare i prezzi di tale mercato e mantenere i tradizionali flussi di scambi, in questo settore si applica il seguente regime di cooperazione:

Prima dell'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione, al più tardi nella seconda quindicina del mese di maggio, le due parti si consultano.

Nel corso delle consultazioni viene esaminata la situazione del mercato dei cereali; in particolare vengono discusse le previsioni di produzione del grano tenero marocchino, la situazione delle giacenze, il consumo, i prezzi alla produzione, le prospettive di andamento del mercato e le possibilità di adeguamento dell'offerta alla domanda.

3.   Se, dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il Marocco concede per i cereali di cui al codice ex NC 1001 90 99 una riduzione tariffaria più consistente ad un paese terzo nell'ambito di un accordo internazionale, esso s'impegna a concedere autonomamente la stessa riduzione tariffaria anche alla Comunità.

Articolo 3

Fatte salve altre disposizioni del presente accordo, qualora, a causa del carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli, le importazioni di prodotti originari della Comunità, soggette alle concessioni riconosciute ai sensi del presente protocollo, provochino gravi perturbazioni ai mercati del Marocco ai sensi dell'articolo 25 dell'accordo, le due parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di tale soluzione, il Marocco può adottare le misure che ritiene necessarie.

ALLEGATO DEL PROTOCOLLO 3

Regime applicabile all'importazione in Marocco di prodotti agricoli della Comunità europea

Codice NC (1)

Designazione delle merci

Dazi doganali all'importazione (%)

2003

2004

2005

2006

2007 e anni successivi

Contingente (t)

Riduzione del dazio doganale (%)

Contingente (t)

Riduzione del dazio doganale (%)

Contingente (t)

Riduzione del dazio doganale (%)

Contingente (t)

Riduzione del dazio doganale (%)

Contingente (t)

Riduzione del dazio doganale (%)

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

ex 0102 10

Bovini riproduttori di razza pura (escluse le vacche)

2,5

5 000

100,0

5 000

100,0

5 000

100,0

5 000

100,0

5 000

100,0

0105 11

Galli e galline di peso inferiore o uguale a 185 g

2,5

600

100,0

600

100,0

600

100,0

600

100,0

600

100,0

ex 0202 20

Pezzi di carni di animali della specie bovina, non disossati, congelati, esclusi i quarti detti «compensati»

254,0

4 000

82,3

4 000

82,3

4 000

82,3

4 000

82,3

4 000

82,3

0207 12

Galli e galline di specie domestiche, interi, congelati

110,0

200

27,3

200

27,3

200

27,3

200

27,3

200

27,3

ex 0207 27 10

Pezzi di tacchini/tacchine disossati, congelati, triturati

60,0

770

36,7

770

36,7

840

40,0

910

43,3

1 000

46,7

0207 27 30

Ali intere, anche senza punta, di tacchini e tacchine congelati

110,0

60

13,6

70

13,6

80

18,2

90

22,7

100

27,3

0207 27 50

Petti e loro pezzi di tacchini e tacchine non disossati, congelati

0207 27 60

Fusi (coscette) e loro pezzi di tacchini e tacchine non disossati, congelati

0207 27 70

Cosce e loro pezzi di tacchini e tacchine non disossati, congelati, diverse dai fusi (coscette) e loro pezzi

0207 27 80

Altri pezzi non disossati di tacchini e tacchine, congelati

0401 30

Crema di latte avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 %

109,0

1 000

88,5

1 000

88,5

1 000

88,5

1 000

88,5

1 000

88,5

0402 10 11

Latte e crema di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

109,0

4 000

72,5

4 000

72,5

4 300

72,5

4 600

72,5

4 800

72,5

0402 10 19

Latte e crema di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

60,0

50

50

50

50

50

0402 21 11

Latte e crema di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

109,0

3 200

20,2

3 200

20,2

3 200

20,2

3 200

20,2

3 200

20,2

0402 21 19

Latte e crema di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % ma inferiore o uguale a 27 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 2,5 kg

0402 21 91

Latte e crema di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

0402 21 99

Latte e crema di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 2,5 kg

0402 91 31

Latte e crema di latte concentrati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8 % ed inferiore o uguale a 10 %, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg (esclusi i latti e le creme di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 %)

109,0

2 600

24,8

2 600

24,8

2 600

29,4

2 600

33,9

2 600

38,6

0402 91 59

Latte e crema di latte concentrati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % ed inferiore o uguale a 45 %, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 2,5 kg (esclusi i latti e le creme di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 %)

0402 91 99

Latte e crema di latte concentrati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 %, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 2,5 kg (esclusi i latti e le creme di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 %)

0402 99

Latte e crema di latte, concentrati, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

109,0

1 000

90,9

1 000

90,9

1 000

90,9

1 000

90,9

1 000

90,9

0403 90 11

0403 90 19

0403 90 31

0403 90 39

0403 90 51

0403 90 59

Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao

109,0

300

74,3

300

74,3

300

76,1

300

78,0

300

79,8

0404 10

Siero di latte, modificato o no, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

17,5

1 000

100,0

1 000

100,0

1 000

100,0

1 000

100,0

1 000

100,0

0405 10

Burro

32,5

8 200

69,2

8 200

69,2

8 500

69,2

8 700

69,2

9 000

69,2

0405 20

Paste da spalmare lattiere

50,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

0405 90

Altre materie grasse provenienti dal latte

17,5

42,8

42,8

42,8

42,8

42,8

0406 20

Formaggi grattugiati o in polvere, di tutti i tipi

75,0

100

41,3

100

41,3

100

49,3

100

57,3

100

65,3

0406 30

Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere

75,0

100

41,3

100

41,3

100

49,3

100

57,3

100

65,3

0406 40

Formaggi a pasta erborinata

75,0

100

41,3

100

41,3

100

49,3

100

57,3

100

65,3

ex 0406 90

Altri formaggi, esclusi quelli destinati alla trasformazione del codice NC 0406 90 01

75,0

1 000

52,0

1 000

52,0

1 000

57,0

1 000

62,0

1 000

68,0

0406 90 01

Altri formaggi destinati alla trasformazione

17,5

300

100,0

300

100,0

300

100,0

300

100,0

300

100,0

0407 00 19

Uova di volatili da cortile, da cova (escluse le uova di tacchine o di oche)

52,0

200

100,0

200

100,0

200

100,0

200

100,0

200

100,0

0408 99 80

Uova di volatili sgusciate, fresche, cotte in acqua o al vapore, modellate, congelate o altrimenti conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, atte ad uso alimentare (escluse le uova essiccate e i tuorli)

50,0

60

50,0

60

50,0

70

50,0

80

50,0

90

50,0

0409 00 00

Miele naturale

50,0

100

30,0

100

30,0

100

30,0

100

30,0

100

30,0

0504 00 00

Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi (diversi da quelli di pesci)

32,5

1 000

100,0

1 000

100,0

1 200

100,0

1 400

100,0

1 600

100,0

50

52

0601

Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212

17,5

200

100,0

200

100,0

200

100,0

200

100,0

200

100,0

32,5

50

0602 20

Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati; talee innestate e barbatelle, di viti

2,5

500

100,0

500

100,0

500

100,0

500

100,0

500

100,0

17,5

50

0602 90 30

Piantimi di ortaggi e piantimi di fragole

17,5

1 150

100,0

1 150

100,0

1 300

100,0

1 450

100,0

1 600

100,0

0602 90 45

Talee radicate e giovani piante di alberi, arbusti e arboscelli da pien'aria (esclusi gli alberi da frutta e da bosco)

50,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

0602 90 99

Altre piante vive da appartamento (escluse talee radicate, giovani piante e piante da fiori con boccioli o fiorite)

17,5

300

42,9

300

42,9

400

57,1

500

71,4

600

100,0

0701 10 00

Patate da semina, fresche o refrigerate

40,0

50 000

37,5

50 000

37,5

50 000

37,5

50 000

37,5

50 000

37,5

0703 20 00

Agli, freschi o refrigerati

50,0

1 000

100,0

1 000

100,0

1 150

100,0

1 300

100,0

1 500

100,0

0712 90 50

0712 90 90

Carote e altri ortaggi o legumi e miscele di ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati

50,0

150

50,0

150

50,0

150

50,0

150

50,0

150

50,0

0713 10 10

Piselli (pisum sativum), secchi, sgranati, destinati alla semina

17,5-25

450

100,0

450

100,0

450

100,0

450

100,0

450

100,0

0713 10 90

Piselli (pisum sativum) secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (esclusi i piselli destinati alla semina)

50,0

350

24,0

350

24,0

350

28,0

350

32,0

350

36,0

0713 33 90

Fagioli comuni (phaseolus vulgaris) secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (esclusi i fagioli destinati alla semina)

50,0

150

50,0

150

50,0

150

50,0

150

50,0

150

50,0

ex 0713 50 00

Fave (vicia faba var. major) e favette (vicia faba var. equina e vicia faba var. minor) secche, sgranate, destinate alla semina

17,5-25,0

4 200

40,0

4 200

50,0

4 200

60,0

4 200

70,0

4 200

80,0

ex 0713 90 00

Altri legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati, diversi da quelli destinati alla semina

50,0

3 600

20,0

3 600

20,0

3 600

26,0

3 600

30,0

3 600

42,0

0802 12 90

Mandorle dolci, fresche o secche, sgusciate

50,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

0802 22 00

Nocciole (Corylus spp.) fresche o secche, sgusciate, anche decorticate

50,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

0802 90

Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate

50,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

0804 40 00

Avocadi, freschi o secchi

52,0

100

23,1

100

23,1

100

28,8

100

32,7

100

44,2

0806 20

Uve, secche

52,0

100

23,1

100

23,1

100

28,8

100

32,7

100

44,2

ex 0808 10

Mele, fresche, dal 1° febbraio al 30 aprile

52,0

2 000

100,0

2 000

100,0

2 000

100,0

2 000

100,0

2 000

100,0

0808 20 50

Pere, fresche, dal 1° febbraio al 30 aprile

52,0

300

100,0

300

100,0

300

100,0

300

100,0

300

100,0

0810 50 00

Kiwi, freschi

50,0

100

50,0

100

50,0

100

50,0

100

50,0

100

50,0

0813 20 00

Prugne, secche

52,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

1001 10 00

Frumento (grano) duro, dal 1o dicembre al 31 marzo

75 (1)

5 000

25,0

5 000

25,0

5 000

25,0

5 000

25,0

5 000

25,0

ex 1001 90 99

Farro, frumento (grano) tenero e frumento segalato, diversi da quelli destinati alla semina

135 (1)

1 060 000  (2) Articolo 2

38,0

1 060 000  (2) Articolo 2

38,0

1 060 000  (2) Articolo 2

38,0

1 060 000  (2) Articolo 2

38,0

1 060 000  (2) Articolo 2

38,0

1003 00 10

Orzo destinato alla semina

2.5-36,0

2 000

100,0

2 000

100,0

2 000

100,0

2 000

100,0

2 000

100,0

ex 1003 00 90

Orzo (escluso l'orzo destinato alla semina e l'orzo per la fabbricazione della birra), dal 1o dicembre al 31 marzo

35 (2)

100 000

20,0

100 000

20,0

100 000

20,0

100 000

20,0

100 000

20,0

ex 1003 00 90

Orzo per la fabbricazione della birra

35 (2)

10 000

100,0

10 000

100,0

12 000

100,0

14 000

100,0

16 000

100,0

1004 00 00

Avena

2,5

800

100,0

800

100,0

800

100,0

800

100,0

800

100,0

25

30

1005 10

Granturco destinato alla semina

2,5

1 000

100,0

1 000

100,0

1 000

100,0

1 000

100,0

1 000

100,0

1005 90 00

Granturco non destinato alla semina

35 (2)

2 000

 (3)

2 000

 (3)

2 000

 (3)

2 000

 (3)

2 000

 (3)

1006 10 10

Risone (riso «paddy») destinato alla semina

2,5

1 000

100,0

1 000

100,0

1 000

100,0

1 000

100,0

1 000

100,0

1006 30

Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato

140 (3)-172 (5)

200

100,0

200

100,0

200

100,0

200

100,0

200

100,0

1007 00 90

Sorgo da granella (escluso il sorgo da granella ibrido, destinato alla semina)

25 (4)

3 000

100,0

3 000

100,0

3 000

100,0

3 000

100,0

3 000

100,0

1107 10 19

1107 10 99

Malto, non torrefatto, presentato in forma diversa dalla farina

40,0

5 000

25,0

5 000

25,0

5 000

25,0

5 000

25,0

5 000

25,0

1108 12 00

Amido di granturco

32,5

800

23,1

800

23,1

800

23,1

800

23,1

800

23,1

1108 13 00

Fecola di patate

32,5

500

23,1

500

23,1

500

23,1

500

23,1

500

23,1

ex 1205 90 00

Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati (destinati alla triturazione)

2,5

1 250

100,0

1 250

100,0

1 500

100,0

1 750

100,0

2 000

100,0

1206 00 10

Semi di girasole, destinati alla semina

2,5

250

100,0

250

100,0

250

100,0

250

100,0

250

100,0

ex 1206 00 99

Semi di girasole, anche frantumati (esclusi i semi destinati alla semina, i semi sgusciati e i semi con guscio striato grigio e bianco), destinati alla triturazione

2,5

2 500

100,0

2 500

100,0

3 000

100,0

3 500

100,0

4 000

100,0

1207 50 90

Semi di senapa, anche frantumati (esclusi i semi destinati alla semina)

25,0

150

100,0

150

100,0

150

100,0

150

100,0

150

100,0

1209 10 00

Semi di barbabietole da zucchero, destinati alla semina

2,5

1 000

100,0

1 000

100,0

1 000

100,0

1 000

100,0

1 000

100,0

1209 21 00

Semi di erba medica, destinati alla semina

2,5

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

1209 91

Semi di ortaggi, destinati alla semina

2,5

1 200

100,0

1 200

100,0

1 200

100,0

1 200

100,0

1 200

100,0

1212 10 10

1212 10 91

Carrube, compresi i semi di carrube, non sgusciati, né frantumati, né macinati

32,5

200

100,0

200

100,0

200

100,0

200

100,0

200

100,0

1213 00 00

Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets

2,5-40

1 150

100,0

1 150

100,0

1 150

100,0

1 150

100,0

1 150

100,0

1214

Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets

2,5

61 000

100,0

61 000

100,0

61 000

100,0

61 000

100,0

61 000

100,0

1507 10 90

Olio di soia, greggio, anche depurato delle mucillagini (ad esclusione dell'olio di soia destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana)

2,5

30 000

100,0

30 000

100,0

30 000

100,0

30 000

100,0

30 000

100,0

ex 1507 90

Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, condizionati

25,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

ex 1508 90

Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, condizionati

1509 10 90

Olio d'oliva vergine, diverso dall'olio d'oliva vergine lampante

52,0

500

32,7

500

32,7

500

32,7

500

32,7

500

32,7

1512 11 91

Olio di girasole greggio (escluso l'olio destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana)

2,5

4 000

100,0

4 000

100,0

4 000

100,0

4 000

100,0

4 000

100,0

1514 11

Oli di ravizzone o di colza greggi

2,5

12 500

100,0

12 500

100,0

15 000

100,0

17 500

100,0

20 000

100,0

ex 1514 19 90

Oli di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico, «oli fissi con un tenore di acido erucico inferiore a 2 %», e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (esclusi gli oli greggi e gli oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana), condizionati

25,0

600

100,0

600

100,0

600

100,0

600

100,0

600

100,0

1515 11 00

Olio di lino greggio

2,5

125

100,0

125

100,0

125

100,0

125

100,0

125

100,0

1515 90 40

1515 90 59

Altri oli vegetali greggi

2,5

50

100,0

50

100,0

50

100,0

75

100,0

100

100,0

1515 90 60

1515 90 99

Altri oli vegetali e loro frazioni

25,0

150

100,0

150

100,0

150

100,0

150

100,0

150

100,0

ex 2002 90

Pomodori, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico (esclusi i pomodori interi o in pezzi) in imballaggi netti superiori a 1 kg

40-50,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

2003 10

2003 90

Funghi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico

50,0

200

70,0

200

70,0

200

80,0

200

90,0

200

100,0

2004 10 10

Patate, semplicemente cotte, congelate

25,0

1 000

60,0

1 000

60,0

1 000

60,0

1 000

60,0

1 000

60,0

2005 40 00

2005 51 00

Piselli (pisum sativum) e fagioli (vigna spp., phaseolus spp.) in grani, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati

50,0

100

50,0

100

50,0

100

50,0

100

50,0

100

50,0

2005 70 10

2005 70 90

Olive, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, non congelate

50,0

100

10,0

100

10,0

100

20,0

100

20,0

100

30,0

ex 2007 10 10

2007 10 91

ex 2007 10 99

2007 99 20

2007 99 31

2007 99 35

ex 2007 99 39

2007 99 55

ex 2007 99 57

2007 99 91

2007 99 93

ex 2007 99 98

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, escluse quelle di agrumi, fragole e albicocche

50,0

150

20,0

150

20,0

200

30,0

250

40,0

300

50,0

2008 19 13

2008 19 19

Mandorle e pistacchi, tostati e frutta a guscio ed altri semi, compresi i miscugli, preparati o conservati, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg

50,0

100

20,0

100

20,0

100

30,0

100

40,0

100

50,0

2008 70 61

2008 70 71

2008 70 79

Pesche, comprese le pesche noci, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole ma con aggiunta di zuccheri

50,0

150

20,0

150

20,0

150

30,0

150

40,0

150

50,0

2009 79 19

2009 79 99

Succhi di mela, non fermentati, senza aggiunta di alcole, concentrati

50,0

300

100,0

300

100,0

300

100,0

300

100,0

300

100,0

ex 2009 80 79

2009 80 88

2009 80 99

Succhi di frutta o di ortaggi e legumi, non fermentati, concentrati

50,0

500

70,0

500

70,0

580

80,0

660

90,0

730

100,0

2009 90 59

2009 90 98

Miscugli di succhi di frutta, compresi i mosti di uva, e di succhi di ortaggi e legumi (diversi da mele, pere, agrumi, ananassi e frutta tropicale, senza zuccheri addizionati)

50,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

2204 10

Vini spumanti

52,0

3 000  hl

23,1

3 000  hl

23,1

3 000  hl

32,7

3 000  hl

42,3

3 000  hl

53,8

2204 21

Altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

52,0

6 000  hl

23,1

6 000  hl

23,1

6 000  hl

32,7

6 000  hl

42,3

6 000  hl

53,8

2204 29

Altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità superiore a 2 litri

52,0

12 000  hl

23,1

12 000  hl

23,1

12 000  hl

32,7

12 000  hl

42,3

12 000  hl

53,8

2302 30 10

2302 30 90

Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di frumento

2,5

3 000

100,0

3 000

100,0

3 500

100,0

4 200

100,0

5 000

100,0

2302 40 10

2302 40 90

Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di altri cereali

2,5

12 500

100,0

12 500

100,0

15 000

100,0

17 500

100,0

20 000

100,0

2303 20 11

2303 20 18

Polpe di barbabietole

2,5

40 000

100,0

40 000

100,0

50 000

100,0

60 000

100,0

72 000

100,0

2303 20 90

Cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero (escluse le polpe di barbabietole)

32,5

5 000

100,0

5 000

100,0

5 000

100,0

5 000

100,0

5 000

100,0

2309 10

Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto

32,5

1 000

38,5

1 000

38,5

1 000

38,5

1 000

38,5

1 000

38,5

ex 2309 90

Altre preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali (solo anticoccidici su supporto, colina, 70, preparazioni per l'alimentazione dei pesci, antibiotici, succedanei del latte, polpa secca di barbabietole melassate, residui della fabbricazione degli amidi, escluse le premiscele)

2-10-17,5

6 000

100,0

6 000

100,0

9 000

100,0

12 000

100,0

15 000

100,0

ex 2309 90 99

Premiscele dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

52,0

1 000

51,9

1 000

51,9

1 000

51,9

1 000

51,9

1 000

51,9

2401 10 60

Tabacchi «sun cured» del tipo orientale, non scostolati

17,5

200

100,0

200

100,0

300

100,0

400

100,0

500

100,0

2401 10 70

Tabacchi «dark air cured», non scostolati

2401 20 90

Tabacchi parzialmente o totalmente scostolati, ma non altrimenti lavorati


(1)  Questo tasso è applicato alla parte del valore inferiore o uguale a 1 000 Dh/t; la parte superiore a 1 000 Dh/t è soggetta ad un dazio d'importazione del 2,5 %.

(2)  Questo tasso è applicato alla parte del valore inferiore o uguale a 800 Dh/t; la parte superiore a 800 Dh/t è soggetta ad un dazio d'importazione del 2,5 %.

(3)  Questo tasso è applicato alla parte del valore inferiore o uguale a 3 000 Dh/t; la parte superiore a 3 000 Dh/t è soggetta ad un dazio d'importazione del 16 %.

(4)  Questo tasso è applicato alla parte del valore inferiore o uguale a 800 Dh/t; la parte superiore a 800 Dh/t è soggetta ad un dazio d'importazione del 16 %.

(5)  Questo tasso è applicato alla parte del valore inferiore o uguale a 4 020 Dh/t; la parte superiore a 4 020 Dh/t è soggetta ad un dazio d'importazione del 16 %.

(1)  Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dalla portata dei codici NC di cui al regolamento (CE) n. 1789/2003 (GU L 281 del 30.10.2003, pag. 1). Qualora siano menzionati «ex» codici NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

(2)  Qualora la produzione marocchina di grano tenero (P) dovesse superare 2,1 milioni di tonnellate, questo contingente (Q) sarà ridotto secondo la seguente formula Q (milioni di tonnellate) = 2,59-0,73*P (milioni di tonnellate), fino ad un minimo di 400 000 tonnellate per una produzione marocchina uguale o superiore a 3 000 000 di tonnellate.

(3)  Il tasso preferenziale applicato è del 2,5 %.


ACCORDO EUROMEDITERRANEO

che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra

Il testo dell'accordo redatto in 11 lingue ufficiali dell'Unione europea (spagnolo, danese, tedesco, greco, inglese, francese, italiano, olandese, portoghese, finlandese e svedese) è stato pubblicato nella GU L 70 del 18.3.2000, pag. 2. Il testo nelle lingue ceca, estone, lettone, lituana, ungherese, maltese, polacca, slovacca e slovena è pubblicato nella presente Gazzetta ufficiale.