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8.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 232/63 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 18 luglio 2005
relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica del Kazakstan sul commercio di determinati prodotti di acciaio
(2005/639/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakstan, dall'altra (1), di seguito «APC», è entrato in vigore il 1o luglio 1999. |
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(2) |
A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, dell'APC, il commercio di determinati prodotti di acciaio è disciplinato dalle disposizioni del titolo III dell'accordo, fatta eccezione per l'articolo 11, e dalle disposizioni di un accordo su un regime quantitativo. |
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(3) |
Nel periodo 2000-2004, gli scambi di determinati prodotti di acciaio sono stati disciplinati da accordi tra le parti dell'APC. Occorre pertanto concludere un nuovo accordo per tener conto delle mutate relazioni tra le parti. |
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(4) |
È opportuno approvare l'accordo, |
DECIDE:
Articolo 1
1. L'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica del Kazakstan sul commercio di determinati prodotti di acciaio è approvato a nome della Comunità.
2. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la/le persona/e abilitata/e a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.
Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
J. STRAW
ACCORDO
tra la Comunità europea e il governo della Repubblica del Kazakstan sul commercio di determinati prodotti di acciaio
LA COMUNITÀ EUROPEA,
da una parte, e
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KAZAKSTAN,
dall'altra,
parti del presente accordo,
CONSIDERANDO che l'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakstan, dall'altra (1) (in appresso «APC»), firmato il 23 gennaio 1995, è entrato in vigore il 1o luglio 1999;
CONSIDERANDO che la Comunità europea (in appresso «Comunità») e il governo della Repubblica del Kazakstan (in appresso «Kazakstan») desiderano promuovere un equo e ordinato sviluppo del commercio dei prodotti di acciaio tra la Comunità e il Kazakstan;
CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, dell'APC, gli scambi di determinati prodotti di acciaio (cioè quelli di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in appresso «CECA») sono disciplinati dalle disposizioni del titolo III dell'APC, fatta eccezione per l'articolo 11, e dalle disposizioni di un accordo; considerando che il presente accordo corrisponde alla definizione dell'articolo 17, paragrafo 1, dell'APC;
CONSIDERANDO che nel periodo 2000-2004 gli scambi di determinati prodotti di acciaio sono stati disciplinati da un accordo che occorre sostituire con un nuovo accordo per tener conto delle mutate relazioni tra le parti;
CONSIDERANDO che il presente accordo consentirà di abolire le restrizioni quantitative al commercio di determinati prodotti di acciaio sempreché siano soddisfatte determinate condizioni, segnatamente quelle relative alla concorrenza stabilite per i prodotti di acciaio contemplati dall'accordo;
CONSIDERANDO che il presente accordo dovrebbe essere completato dalla cooperazione tra le parti nel settore delle industrie siderurgiche, prevedendo adeguati scambi di informazioni in seno al gruppo di contatto di cui all'articolo 17, paragrafo 2, dell'APC,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
1. Il presente accordo si applica al commercio dei prodotti di acciaio dell'ex CECA.
2. Il commercio dei prodotti di acciaio di cui all'allegato I può essere assoggettato a limiti quantitativi.
3. Il commercio dei prodotti di acciaio non ripresi nell'allegato I non è soggetto a limiti quantitativi.
4. Le disposizioni pertinenti dell'APC si applicano ai prodotti di acciaio e alle questioni non contemplati dal presente accordo.
Articolo 2
1. Le parti decidono di instaurare e di mantenere per ciascun anno di calendario i limiti quantitativi indicati nell'allegato II per le esportazioni kazake nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato I. Dette esportazioni sono soggette a un sistema di duplice controllo le cui modalità sono specificate nel protocollo A.
2. Le parti ribadiscono l'impegno di liberalizzare integralmente il commercio dei prodotti di acciaio di cui all'allegato I, purché sussistano condizioni concorrenziali compatibili.
3. È vietata l'applicazione tra le parti di restrizioni quantitative, dazi doganali, oneri o misure analoghe all'esportazione di cascami ed avanzi di ferro della voce 7204 della nomenclatura combinata.
4. Le parti decidono che, dal 1o gennaio 2005 all'entrata in vigore del presente accordo, le importazioni nella Comunità dei prodotti kazaki di cui all'allegato I saranno detratte dai limiti quantitativi di cui all'allegato II.
5. Possono essere importati quantitativi superiori a quelli indicati nell'allegato II quando l'impossibilità per l'industria comunitaria di soddisfare la domanda interna provochi una penuria di uno o più prodotti di cui all'allegato I. Su richiesta dell'una o dell'altra parte, si tengono immediatamente consultazioni per determinare l'entità della penuria in base a elementi di prova obiettivi. In funzione dell'esito delle consultazioni, la Comunità avvia le proprie procedure interne onde aumentare i quantitativi di cui all'allegato II.
6. Qualora i paesi candidati aderiscano all'Unione europea prima che sia concluso il presente accordo, le parti valuteranno l'opportunità di aumentare i limiti quantitativi di cui all'allegato II.
7. Ciascuna delle parti può chiedere, in qualsiasi momento, consultazioni in merito:
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ai livelli dei limiti quantitativi fissati nell'allegato II, in caso di deterioramento o di miglioramento sostanziale delle condizioni per i prodotti di cui all'allegato I, |
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— |
alla possibilità di trasferire i quantitativi non utilizzati di cui all'allegato II da un gruppo di prodotti ad un altro. |
Articolo 3
1. Le importazioni nel territorio doganale della Comunità per la libera circolazione dei prodotti di acciaio di cui all'allegato I sono soggette alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione, rilasciata dall'autorità competente di uno Stato membro previa presentazione di una licenza di esportazione rilasciata dalle autorità del Kazakstan e di un certificato di origine, conformemente alle disposizioni del protocollo A.
2. Le importazioni nel territorio doganale della Comunità dei prodotti di acciaio di cui all'allegato I non sono soggette ai limiti quantitativi di cui all'allegato II, purché si dichiari che tali prodotti sono destinati ad essere riesportati, tali quali o previa trasformazione, al di fuori della Comunità nel quadro del sistema di controllo amministrativo in vigore nella Comunità.
3. I limiti quantitativi di cui all'allegato II non utilizzati nel corso del primo anno di calendario possono essere riportati sui corrispondenti limiti quantitativi per l'anno di calendario successivo fino al 10 % del limite quantitativo corrispondente per l'anno in cui non sono stati utilizzati. Il Kazakstan notifica alla Comunità, entro il 31 marzo dell'anno successivo, se intende avvalersi della presente disposizione.
4. Con l'accordo di entrambe le parti, il limite quantitativo per un dato gruppo di prodotti può subire un unico adeguamento, limitato al 10 %, nel corso di un anno di calendario. Gli eventuali adeguamenti dei limiti quantitativi in seguito a trasferimenti riguardano unicamente l'anno di calendario in corso. All'inizio dell'anno di calendario successivo, si applicano i limiti quantitativi indicati nell'allegato II, fatte salve le disposizioni del paragrafo 3. Se intende avvalersi della presente disposizione, il Kazakstan ne informa la Comunità entro e non oltre il 31 maggio.
Articolo 4
1. Al fine di garantire la massima efficacia possibile al sistema di duplice controllo e di ridurre al minimo le possibilità di abuso e di elusione:
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le autorità kazake notificano alle autorità comunitarie entro il 28 di ogni mese le licenze di esportazione rilasciate nel corso del mese precedente, |
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le autorità comunitarie notificano alle autorità kazake entro il 28 di ogni mese le autorizzazioni d'importazione rilasciate nel corso del mese precedente. |
In caso di notevoli divergenze, ciascuna parte può chiedere, tenendo conto del tempo necessario per fornire tali informazioni, consultazioni che saranno avviate senza indugio.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, per garantire il buon funzionamento del presente accordo le parti decidono di prendere tutte le misure necessarie per la prevenzione, l'indagine e l'adozione di tutti gli opportuni provvedimenti giuridici e/o amministrativi onde combattere le elusioni mediante trasbordo, rispedizione, false dichiarazioni concernenti il paese o il luogo d'origine, contraffazione dei documenti, false dichiarazioni concernenti i quantitativi, la designazione o la classificazione delle merci oppure con altri mezzi. Le parti convengono pertanto di definire le disposizioni giuridiche e le procedure amministrative necessarie per poter intervenire in modo efficace contro dette elusioni, anche adottando misure correttive giuridicamente vincolanti nei confronti degli esportatori e/o importatori coinvolti.
3. Qualora, sulla base delle informazioni disponibili, una delle parti dovesse ritenere che si stia eludendo il presente accordo, può chiedere consultazioni con l'altra parte che saranno avviate senza indugio.
4. In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 3, e su richiesta della Comunità, il Kazakstan provvede, previa presentazione di prove sufficienti dell'elusione, a far applicare gli eventuali adeguamenti dei limiti quantitativi concordati durante le consultazioni suddette per l'anno di calendario nel quale è stata presentata la richiesta di consultazioni, conformemente al paragrafo 3, o per l'anno successivo se il limite per l'anno in corso è esaurito.
5. Qualora le parti non trovino una soluzione reciprocamente soddisfacente nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 3, la Comunità ha il diritto, se esistono prove sufficienti che i prodotti di acciaio contemplati dal presente accordo originari del Kazakstan sono stati importati eludendo il presente accordo, di imputare i quantitativi corrispondenti sui limiti di cui all'allegato II.
6. Qualora le parti non trovino una soluzione reciprocamente soddisfacente nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 3, la Comunità ha il diritto, se viene sufficientemente dimostrata l'esistenza di false dichiarazioni relative ai quantitativi, alla designazione o alla classificazione, di rifiutarsi di importare i prodotti in questione.
7. Le parti decidono di cooperare pienamente onde prevenire o risolvere tutti i problemi connessi all'elusione del presente accordo.
Articolo 5
1. I limiti quantitativi indicati nell'allegato II per le importazioni nella Comunità dei prodotti di acciaio di cui all'allegato I non vengono suddivisi dalla Comunità in quote regionali.
2. Le parti collaborano per prevenire variazioni repentine e pregiudizievoli dei flussi commerciali tradizionali nella Comunità. In caso di variazione repentina e pregiudizievole dei flussi commerciali tradizionali (comprese le concentrazioni regionali e le perdite delle forniture tradizionali), la Comunità ha il diritto di chiedere che vengano avviate consultazioni per trovare una soluzione soddisfacente al problema. Le consultazioni si tengono senza indugio.
3. Il Kazakstan si accerta che le esportazioni nella Comunità dei prodotti di acciaio di cui all'allegato I vengano ripartite nel modo più equo possibile su tutto l'anno. In caso di aumento repentino e pregiudizievole delle importazioni, la Comunità ha il diritto di chiedere che vengano avviate consultazioni per trovare una soluzione soddisfacente al problema. Le consultazioni si tengono senza indugio.
4. Oltre all'obbligo di cui al paragrafo 3, qualora le licenze rilasciate dalle autorità kazake abbiano raggiunto il 90 % dei limiti quantitativi per l'anno di calendario in questione, ciascuna parte può chiedere consultazioni riguardo ai limiti quantitativi per quell'anno. Le consultazioni si tengono senza indugio. In attesa dei risultati delle consultazioni, le autorità kazake possono continuare a rilasciare licenze di esportazione per i prodotti contemplati dal presente accordo, purché non superino i quantitativi indicati nell'allegato II.
Articolo 6
1. Se un prodotto contemplato dal presente accordo viene importato dal Kazakstan nella Comunità in condizioni tali da recare o minacciare di recare notevole pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti simili, la Comunità fornisce al Kazakstan tutte le informazioni utili onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti, che avviano le consultazioni senza indugio.
2. Se nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 1 non si giunge a un accordo entro 30 giorni dalla richiesta della Comunità, quest'ultima può avvalersi del diritto di prendere misure di salvaguardia a norma dell'APC.
3. Fatte salve le disposizioni del presente accordo, si applica l'articolo 13, paragrafo 6, dell'APC.
Articolo 7
1. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appresso «nomenclatura combinata» o, in forma abbreviata, «NC») e sulle relative modifiche. Le modifiche della nomenclatura combinata (NC) introdotte secondo le procedure in vigore nella Comunità per i prodotti contemplati dal presente accordo e le decisioni relative alla classificazione delle merci non riducono i limiti quantitativi di cui all'allegato II.
2. L'origine dei prodotti contemplati dal presente accordo viene determinata conformemente alle disposizioni in vigore nella Comunità. Qualsiasi modifica delle norme di origine viene comunicata al Kazakstan e non riduce i limiti quantitativi indicati nell'allegato II. Nel protocollo A figurano le procedure per il controllo dell'origine dei summenzionati prodotti.
Articolo 8
1. Fermo restando lo scambio periodico di informazioni sulle licenze di esportazione e sulle autorizzazioni d'importazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, le parti decidono di scambiarsi a intervalli appropriati dati statistici completi sul commercio dei prodotti di cui all'allegato I, tenendo conto dei periodi più brevi in cui vengono elaborati i dati in questione, che riguardano le licenze di esportazione e le autorizzazioni d'importazione rilasciate ai sensi dell'articolo 3, nonché le statistiche sulle importazioni e le esportazioni dei prodotti in questione.
2. Ciascuna parte può chiedere consultazioni in caso di notevoli discrepanze fra i dati scambiati.
Articolo 9
1. Ferme restando le disposizioni relative alle consultazioni previste dagli articoli precedenti in caso di circostanze specifiche, su richiesta delle parti si avviano consultazioni in merito a qualsiasi problema derivante dall'applicazione del presente accordo. Le consultazioni si svolgono in uno spirito di cooperazione e col proposito di sormontare le divergenze fra le parti.
2. Quando il presente accordo prevede l'avvio immediato di consultazioni, le parti contraenti si impegnano a utilizzare tutti i mezzi opportuni per raggiungere lo scopo.
3. A tutte le altre consultazioni si applicano le seguenti disposizioni:
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ogni richiesta di consultazioni viene notificata per iscritto all'altra parte, |
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se del caso, la richiesta è seguita entro un termine ragionevole da una relazione che illustri i motivi delle consultazioni, |
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le consultazioni sono avviate entro un mese dalla data della richiesta, |
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si deve trovare una soluzione reciprocamente accettabile entro un mese dall'avvio delle consultazioni, a meno che il termine non venga prorogato di comune accordo fra le parti. |
4. Previo accordo di entrambe le parti, possono tenersi consultazioni supplementari specifiche.
Articolo 10
Le parti si prefiggono la liberalizzazione totale degli scambi di prodotti di acciaio e riconoscono che la compatibilità delle rispettive disposizioni in materia di concorrenza, aiuti di Stato e ambiente è di grande importanza per promuovere il commercio tra di esse. A tal fine, su richiesta del Kazakstan la Comunità gli fornisce assistenza tecnica per aiutarlo ad adottare e ad applicare disposizioni legislative compatibili con quelle adottate e applicate nella Comunità. Tale assistenza viene specificata nel quadro di progetti di cui le parti definiscono di comune accordo gli obiettivi, i mezzi e il calendario.
Articolo 11
1. Il presente accordo entra in vigore il giorno della firma. Esso si applica fino al 31 dicembre 2006, sempreché non sia denunciato o risolto in conformità dei paragrafi 3 o 4.
2. Ciascuna parte può proporre, in qualsiasi momento, modifiche al presente accordo che sono oggetto di consultazioni su richiesta di una delle parti.
3. Ciascuna parte può denunciare il presente accordo previa notifica con preavviso di almeno sei mesi. In tal caso, l'accordo cessa di applicarsi allo scadere del termine di preavviso e i limiti quantitativi nella Comunità stabiliti nell'allegato II sono ridotti proporzionalmente fino alla data in cui entra in vigore la denuncia, a meno che le parti non decidano altrimenti di comune accordo.
4. Qualora il Kazakstan dovesse aderire all'OMC prima che scada il presente accordo, quest'ultimo sarà risolto a decorrere dalla data di adesione.
5. La Comunità si riserva il diritto di prendere, in qualsiasi momento, le misure del caso fra cui, qualora le parti non trovino una soluzione reciprocamente soddisfacente nel corso delle consultazioni di cui agli articoli precedenti o qualora il presente accordo sia denunciato da una delle parti, il ripristino di un sistema di contingenti autonomi nei confronti delle esportazioni dal Kazakstan dei prodotti di cui all'allegato I.
6. Gli allegati, il verbale concordato e il protocollo A allegati al presente accordo ne costituiscono parte integrante.
Articolo 12
Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese, kazaka e russa, ciascun testo facente ugualmente fede.
Hecho en Bruselas, el diecinueve de julio del dos mil cinco.
V Bruselu dne devatenáctého července dva tisíce pět.
Udfærdiget i Bruxelles den nittende juli to tusind og fem.
Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Juli zweitausendfünf.
Kahe tuhande viienda aasta juulikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δεκαεννέα Ιουλίου δύο χιλιάδες πέντε.
Done at Brussels on the nineteenth day of July in the year two thousand and five.
Fait à Bruxelles, le dix-neuf juillet deux mille cinq.
Fatto a Bruxelles, addi' diciannove luglio duemilacinque.
Briselē, divtūkstoš piektā gada deviņpadsmitajā jūlijā.
Priimta du tūkstančiai penktų metų liepos devynioliktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kettőezer ötödik év július tizenkilencedik napján.
Magħmul fi Brussel, fid-dsatax jum ta' Lulju tas-sena elfejn u ħamsa.
Gedaan te Brussel, de negentiende juli tweeduizend vijf.
Sporządzono w Brukseli dnia dziewiętnastego lipca roku dwutysięcznego piątego.
Feito em Bruxelas, em dezanove de Julho de dois mil e cinco.
V Bruslju, devetnajstega julija leta dva tisoč pet.
V Bruseli dňa devätnásteho júla dvetisícpäť.
Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattaviisi.
Som skedde i Bryssel den nittonde juli tjugohundrafem.
Совершено в городе Брюсселе девятнадцатого iюля две тьlсячi пятого года.
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
За Европейское сообщество
Por el Gobierno de la República de Kazajstán
Za vládu Republiky Kazachstán
For regeringen for Republikken Kasakhstan
Im Namen der Regierung der Republik Kasachstan
Kasahstani Vabariigi valitsuse nimel
Για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Καζακστάν
For the Government of the Republic of Kazakhstan
Pour le gouvernement de la République du Kazakhstan
Per il governo della Repubblica del Kazakstan
Kazahstānas Republikas valdības vārdā
Kazachstano Respublikos Vyriausybės vardu
a Kazah Köztársaság Kormánya részéről
Għall-Gvern tar-Repubblika tal-Kazakastan
Voor de regering van de Republiek Kazachstan
W imieniu rządu Republiki Kazachstanu
Pelo Governo da República do Cazaquistão
Za vládu Kazašskej republiky
Za Vlado Republike Kazahstan
Kazakstanin tasavallan hallituksen puolesta
På Republiken Kazakstans regerings vägnar
За Правiтельство Республiкi Казахстан
ALLEGATO I
SA Prodotti laminati piatti
SA1. Arrotolati
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7208 10 00 00 |
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7208 25 00 00 |
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7208 26 00 00 |
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7208 27 00 00 |
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7208 36 00 00 |
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7208 37 00 10 |
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7208 37 00 90 |
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7208 38 00 10 |
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|
7208 38 00 90 |
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|
7208 39 00 10 |
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|
7208 39 00 90 |
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7211 14 00 10 |
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7211 19 00 10 |
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7219 11 00 00 |
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7219 12 10 00 |
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7219 12 90 00 |
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7219 13 10 00 |
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|
7219 13 90 00 |
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|
7219 14 10 00 |
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|
7219 14 90 00 |
|
|
7225 20 00 10 |
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7225 30 10 00 |
|
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7225 30 90 00 |
SA2. Lamiera pesante
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7208 40 00 10 |
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7208 51 20 10 |
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7208 51 20 91 |
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7208 51 20 93 |
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7208 51 20 97 |
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|
7208 51 20 98 |
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|
7208 51 91 10 |
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7208 51 91 90 |
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7208 51 98 10 |
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7208 51 98 91 |
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|
7208 51 98 99 |
|
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7208 52 91 10 |
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|
7208 52 91 90 |
|
|
7208 52 10 00 |
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7208 52 99 00 |
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7208 53 10 00 |
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7211 13 00 00 |
SA3. Altri prodotti laminati piatti
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|
7208 40 00 90 |
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|
7208 53 90 00 |
|
|
7208 54 00 00 |
|
|
7208 90 00 10 |
|
|
7209 15 00 00 |
|
|
7209 16 10 00 |
|
|
7209 16 90 00 |
|
|
7209 17 10 00 |
|
|
7209 17 90 00 |
|
|
7209 18 10 00 |
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|
7209 18 91 00 |
|
|
7209 18 99 00 |
|
|
7209 25 00 00 |
|
|
7209 26 10 00 |
|
|
7209 26 90 00 |
|
|
7209 27 10 00 |
|
|
7209 27 90 00 |
|
|
7209 28 10 00 |
|
|
7209 28 90 00 |
|
|
7209 90 00 10 |
|
|
7210 11 00 10 |
|
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7210 12 20 10 |
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|
7210 12 80 10 |
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|
7210 20 00 10 |
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|
7210 30 00 10 |
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7210 41 00 10 |
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|
7210 49 00 10 |
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7210 50 00 10 |
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|
7210 61 00 10 |
|
|
7210 69 00 10 |
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7210 70 10 10 |
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7210 70 80 10 |
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7210 90 30 10 |
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|
7210 90 40 10 |
|
|
7210 90 80 91 |
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7211 14 00 90 |
|
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7211 19 00 90 |
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|
7211 23 20 10 |
|
|
7211 23 30 10 |
|
|
7211 23 30 91 |
|
|
7211 23 80 10 |
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|
7211 23 80 91 |
|
|
7211 29 00 10 |
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|
7211 90 00 11 |
|
|
7212 10 10 00 |
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7212 10 90 11 |
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|
7212 20 00 11 |
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7212 30 00 11 |
|
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7212 40 20 10 |
|
|
7212 40 20 91 |
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7212 40 80 11 |
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|
7212 50 20 11 |
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7212 50 30 11 |
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|
7212 50 40 11 |
|
|
7212 50 61 11 |
|
|
7212 50 69 11 |
|
|
7212 50 90 13 |
|
|
7212 60 00 11 |
|
|
7212 60 00 91 |
|
|
7219 21 10 00 |
|
|
7219 21 90 00 |
|
|
7219 22 10 00 |
|
|
7219 22 90 00 |
|
|
7219 23 00 00 |
|
|
7219 24 00 00 |
|
|
7219 31 00 00 |
|
|
7219 32 10 00 |
|
|
7219 32 90 00 |
|
|
7219 33 10 00 |
|
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7219 33 90 00 |
|
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7219 34 10 00 |
|
|
7219 34 90 00 |
|
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7219 35 10 00 |
|
|
7219 35 90 00 |
|
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7225 40 12 90 |
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7225 40 90 00 |
ALLEGATO II
LIMITI QUANTITATIVI
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(tonnellate) |
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Prodotti |
2005 |
2006 |
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SA. Prodotti laminati piatti |
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SA1. Arrotolati |
85 000 |
87 125 |
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SA2. Lamiera pesante |
0 |
0 |
|
SA3. Altri prodotti laminati piatti |
115 000 |
117 875 |
VERBALE CONCORDATO
Nell'ambito del presente accordo, le parti concordano quanto segue:
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— |
nel quadro dello scambio di informazioni sulle licenze di esportazione e sulle autorizzazioni d'importazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, le parti forniscono dette informazioni in riferimento agli Stati membri oltre che all'intera Comunità; |
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— |
in attesa che si trovi una soluzione soddisfacente nel corso delle consultazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, su richiesta della Comunità il Kazakstan collabora evitando di rilasciare licenze di esportazione tali da aggravare i problemi dovuti ad una variazione repentina e pregiudizievole dei flussi commerciali tradizionali; |
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— |
il Kazakstan tiene debitamente conto della natura sensibile dei piccoli mercati regionali della Comunità per quanto riguarda il loro fabbisogno tradizionale di rifornimenti e per evitare concentrazioni regionali. |
PROTOCOLLO A
TITOLO I
CLASSIFICAZIONE
Articolo 1
1. Le autorità comunitarie competenti si impegnano ad informare il Kazakstan di qualsiasi modifica della nomenclatura combinata (NC) per quanto riguarda i prodotti contemplati dall'accordo prima della sua entrata in vigore nella Comunità.
2. Le autorità comunitarie competenti si impegnano ad informare le autorità competenti del Kazakstan di qualsiasi decisione concernente la classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo, entro e non oltre un mese dall'adozione.
Tale descrizione comprende:
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a) |
una descrizione dei prodotti; |
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b) |
i codici NC corrispondenti; |
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c) |
i motivi della decisione. |
3. Se una decisione di classificazione modifica il criterio di classificazione di qualsiasi prodotto contemplato dall'accordo, le autorità comunitarie competenti concedono un termine di 30 giorni, a decorrere dalla data della comunicazione della Comunità, per l'entrata in vigore della decisione. Ai prodotti spediti anteriormente all'entrata in vigore della decisione continua ad applicarsi la classificazione precedente, sempre che vengano presentati all'importazione nella Comunità entro 60 giorni a decorrere da tale data.
4. Se una decisione comunitaria recante modifica del criterio di classificazione di un prodotto contemplato dall'accordo si applica ad una categoria soggetta a limiti quantitativi, le parti avviano consultazioni secondo le procedure di cui all'articolo 9, paragrafo 3, dell'accordo onde adempiere all'obbligo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, dello stesso.
5. Qualora, al punto di entrata nella Comunità, le autorità competenti del Kazakstan e della Comunità abbiano opinioni divergenti circa la classificazione dei prodotti contemplati dall'accordo, ci si baserà provvisoriamente sulle indicazioni fornite dalla Comunità, in attesa che si tengano le consultazioni di cui all'articolo 9 dell'accordo al fine di concordare la classificazione definitiva dei prodotti in questione.
TITOLO II
ORIGINE
Articolo 2
1. I prodotti originari del Kazakstan ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore possono essere esportati nella Comunità secondo il regime previsto dal presente accordo, previa presentazione di un certificato di origine kazaka conforme al modello allegato al presente protocollo.
2. Il certificato di origine viene autenticato dagli organismi kazaki a tal fine autorizzati a norma della legislazione kazaka se i prodotti in causa possono essere considerati originari del Kazakstan.
Articolo 3
Il certificato di origine viene rilasciato soltanto previa richiesta scritta dell'esportatore o del suo rappresentante autorizzato sotto la sua responsabilità. Gli organismi kazaki a tal fine autorizzati a norma della legislazione kazaka sono tenuti ad accertarsi che i certificati d'origine siano compilati correttamente; a tal fine, essi richiedono tutti i documenti giustificativi e procedono a tutti i controlli considerati necessari.
Articolo 4
La constatazione di lievi divergenze tra i dati del certificato di origine e quelli che figurano sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non compromette ipso facto la veridicità delle dichiarazioni contenute nel certificato.
TITOLO III
SISTEMA DI DUPLICE CONTROLLO PER I PRODOTTI SOGGETTI A LIMITI QUANTITATIVI
SEZIONE I
Esportazione
Articolo 5
Le autorità governative competenti del Kazakstan rilasciano una licenza di esportazione per tutte le spedizioni dal Kazakstan di prodotti di acciaio contemplati dall'accordo entro i limiti quantitativi corrispondenti di cui all'allegato II dell'accordo.
Articolo 6
1. Le licenze di esportazione devono essere conformi al modello allegato al presente protocollo e sono valide per l'esportazione in tutto il territorio doganale della Comunità.
2. Ciascuna licenza di esportazione deve specificare, tra l'altro, che il quantitativo del prodotto in questione è stato imputato sul limite quantitativo stabilito per il prodotto corrispondente di cui all'allegato II dell'accordo.
Articolo 7
Le autorità comunitarie competenti devono essere informate immediatamente del ritiro o della modifica di tutte le licenze di esportazione già rilasciate.
Articolo 8
1. Le esportazioni vengono imputate sui limiti quantitativi stabiliti per l'anno in cui sono state spedite le merci, anche se la licenza di esportazione è rilasciata dopo la spedizione.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le merci si considerano spedite alla data in cui vengono caricate, per l'esportazione, sul mezzo di trasporto.
Articolo 9
La presentazione di una licenza di esportazione a norma dell'articolo 11 avviene entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci da essa contemplate.
SEZIONE II
Importazione
Articolo 10
L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di acciaio a cui si applicano limiti quantitativi è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione.
Articolo 11
1. Le autorità comunitarie competenti rilasciano l'autorizzazione d'importazione di cui all'articolo 10 entro dieci giorni lavorativi dalla presentazione, da parte dell'importatore, dell'originale della corrispondente licenza di esportazione.
2. Le autorizzazioni d'importazione sono valide per quattro mesi a decorrere dalla data del rilascio per l'importazione in tutto il territorio doganale della Comunità.
3. Le autorità comunitarie competenti annullano l'autorizzazione d'importazione già rilasciata se la corrispondente licenza di esportazione è stata ritirata. Nondimeno, se le autorità comunitarie competenti vengono informate del ritiro o dell'annullamento di una licenza di esportazione soltanto dopo l'immissione in libera pratica dei prodotti nella Comunità, i quantitativi corrispondenti vengono imputati sui limiti stabiliti per il prodotto.
Articolo 12
Se le autorità comunitarie competenti constatano che i quantitativi totali coperti dalle licenze rilasciate dalle autorità competenti del Kazakstan superano i limiti di cui all'allegato II dell'accordo, esse sospendono il rilascio delle autorizzazioni d'importazione per quanto riguarda i prodotti cui si applica il limite quantitativo in questione. In tal caso, le autorità comunitarie competenti informano immediatamente le autorità del Kazakstan e vengono avviate senza indugio consultazioni ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'accordo.
TITOLO IV
FORMA E PRESENTAZIONE DELLE LICENZE DI ESPORTAZIONE E DEI CERTIFICATI D'ORIGINE E DISPOSIZIONI COMUNI CONCERNENTI LE ESPORTAZIONI NELLA COMUNITÀ
Articolo 13
1. La licenza di esportazione e il certificato di origine possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. Essi sono redatti in inglese. Se vengono compilati a mano, le informazioni devono essere scritte ad inchiostro e in stampatello.
Il formato dei suddetti documenti è di 210 × 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m2. Se i documenti sono redatti in più copie, soltanto la prima, che è l'originale, viene stampata su fondo arabescato. Detta copia viene chiaramente contraddistinta dalla dicitura «originale», mentre le altre recano l'indicazione «copia». Le autorità comunitarie competenti accettano soltanto l'originale quale documento valido ai fini dell'esportazione nella Comunità secondo le disposizioni dell'accordo.
2. Ogni documento deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.
Detto numero è composto dai seguenti elementi:
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— |
due lettere che indicano il paese esportatore:
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— |
due lettere che indicano lo Stato membro in cui avviene lo sdoganamento:
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— |
un numero di una cifra che indica l'anno in questione, corrispondente all'ultima cifra dell'anno, ad esempio 5 per il 2005, |
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un numero di due cifre da 01 a 99, che indica l'ufficio di rilascio nel paese esportatore, |
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— |
un numero di cinque cifre da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro in cui avviene lo sdoganamento. |
Articolo 14
La licenza di esportazione e il certificato di origine possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferiscono. In tal caso, essi dovranno recare la dicitura «issued retrospectively».
Articolo 15
1. In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza di esportazione o di un certificato di origine, l'esportatore può rivolgersi rispettivamente alle autorità governative competenti del Kazakstan per il rilascio delle licenze o agli organismi kazaki autorizzati a rilasciare certificati d'origine a norma della legislazione kazaka per ottenere un duplicato sulla base dei documenti di esportazione in suo possesso. I duplicati dei certificati o delle licenze devono recare la dicitura «duplicate».
2. I duplicati devono recare la data dei rispettivi originali (licenza di esportazione o certificato di origine).
TITOLO V
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 16
Le parti collaborano strettamente all'attuazione del presente protocollo. A tal fine, entrambe le parti agevolano i contatti e gli scambi di opinioni, anche su argomenti di carattere tecnico.
Articolo 17
Per garantire una corretta applicazione del presente protocollo, le parti si prestano reciprocamente assistenza nel controllare l'autenticità e l'esattezza delle licenze di esportazione e dei certificati d'origine rilasciati nonché di tutte le dichiarazioni fatte a norma del presente protocollo.
Articolo 18
Il Kazakstan trasmette alla Comunità (Commissione europea) i nomi e gli indirizzi delle autorità kazake competenti autorizzate a rilasciare e verificare le licenze di esportazione e i certificati d'origine unitamente ai modelli dei timbri da essi utilizzati e ai facsimili delle firme. Il Kazakstan informa la Comunità (Commissione europea) di qualsiasi modifica di tali informazioni.
Articolo 19
1. Vengono effettuati controlli a posteriori dei certificati d'origine e delle licenze di esportazione, per sondaggio oppure ogniqualvolta le autorità comunitarie competenti nutrano fondati dubbi sull'autenticità del certificato o della licenza o sull'esattezza delle informazioni relative alla vera origine dei prodotti in questione.
2. In tal caso, le autorità comunitarie competenti rinviano il certificato di origine, la licenza di esportazione o una copia degli stessi alle autorità kazake competenti indicando, eventualmente, i motivi di forma o di fondo che giustificano l'inchiesta. Nel caso sia stata presentata una fattura, quest'ultima o una sua copia viene allegata all'originale o alla copia del certificato o della licenza. Le autorità forniscono inoltre tutte le informazioni di cui dispongono e che inducono a ritenere inesatte le indicazioni che figurano nel certificato o nella licenza.
3. Il paragrafo 1 si applica anche ai controlli a posteriori delle dichiarazioni di origine di cui all'articolo 2 del presente protocollo.
4. I risultati dei controlli a posteriori effettuati a norma dei paragrafi 1 e 2 vengono comunicati entro tre mesi alle autorità comunitarie competenti. Le informazioni trasmesse indicano se la licenza o la dichiarazione oggetto della contestazione riguarda le merci effettivamente esportate e se queste possono essere esportate sotto il regime definito dall'accordo. La Comunità può inoltre chiedere copie di tutta la documentazione necessaria onde accertare i fatti, in particolare la vera origine delle merci.
Se dalle verifiche emergono irregolarità sistematiche nell'uso dei certificati d'origine, la Comunità può assoggettare le importazioni dei prodotti in questione alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo.
5. Ai fini dei controlli a posteriori dei certificati d'origine, le autorità kazake competenti conservano le copie dei certificati e tutti i documenti di esportazione ad essi inerenti per almeno un anno dopo il termine dell'accordo.
6. Il ricorso alla procedura di controllo per sondaggio descritta nel presente articolo non deve costituire un ostacolo all'immissione in libera pratica dei prodotti in questione.
Articolo 20
1. Se dalla procedura di verifica di cui all'articolo 19 o dalle informazioni in possesso delle autorità competenti della Comunità o del Kazakstan risultano o sembrano risultare una violazione o un'elusione delle disposizioni dell'accordo, le parti collaborano strettamente, e con la necessaria diligenza, onde prevenire siffatte infrazioni.
2. A tal fine, di propria iniziativa o su richiesta della Comunità, le autorità kazake competenti svolgono o fanno svolgere le indagini del caso riguardo alle operazioni che la Comunità considera o tende a considerare elusive o trasgressive del presente protocollo. Il Kazakstan comunica alla Comunità i risultati delle indagini, comprese tutte le informazioni necessarie per determinare la causa dell'elusione o della trasgressione, tra cui la vera origine delle merci.
3. Previo accordo tra le parti, possono presenziare alle indagini di cui al paragrafo 2 funzionari designati dalla Comunità.
4. Nell'ambito della cooperazione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti della Comunità e del Kazakstan si scambiano tutte le informazioni ritenute utili per prevenire l'elusione o la violazione dell'accordo. Queste informazioni possono riguardare il commercio del tipo di prodotti contemplati dal presente accordo tra il Kazakstan e altri paesi terzi, soprattutto se la Comunità ha fondati motivi di ritenere che i prodotti in questione possano transitare per il territorio del Kazakstan prima di essere importati nella Comunità. Su richiesta della Comunità, dette informazioni possono comprendere, qualora disponibili, copie di tutta la documentazione utile.
5. Se esistono prove sufficienti dell'elusione o della violazione delle disposizioni del presente protocollo, le autorità competenti del Kazakstan o della Comunità possono decidere di prendere tutte le misure necessarie per prevenire nuove elusioni o violazioni.