8.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 232/42


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 2005

relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il governo dell'Ucraina sul commercio di determinati prodotti di acciaio

(2005/638/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (1), è entrato in vigore il 1o marzo 1998.

(2)

A norma dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo di partenariato e di cooperazione, il commercio di determinati prodotti di acciaio è disciplinato dal titolo III, fatta eccezione per l'articolo 14, e dalle disposizioni di un accordo.

(3)

Nel periodo 1995-2001, il commercio di determinati prodotti di acciaio è stato disciplinato da accordi tra le parti, mentre nel 2002, nel 2003 e fino al 19 novembre 2004 tali scambi sono stati oggetto di intese specifiche. Il 19 novembre 2004, è stato concluso un altro accordo valido fino al 31 dicembre 2004. Le parti hanno poi negoziato un nuovo accordo valido fino al 31 dicembre 2006.

(4)

È opportuno approvare l'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo tra la Comunità europea e il governo dell'Ucraina sul commercio di determinati prodotti di acciaio è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la/le persona/e abilitata/e a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2005.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BROWN


(1)   GU L 49 del 19.2.1998, pag. 3.


ACCORDO

tra la Comunità europea e il governo dell'Ucraina sul commercio di determinati prodotti di acciaio

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso «la Comunità»,

da una parte, e

IL GOVERNO DELL'UCRAINA,

dall'altra,

in appresso «le parti»,

CONSIDERANDO che l'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in appresso «l'APC», è entrato in vigore il 1omarzo 1998;

CONSIDERANDO che le parti desiderano promuovere lo sviluppo ordinato ed equo del commercio di prodotti di acciaio tra la Comunità e l'Ucraina;

CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'APC, il commercio di determinati prodotti di acciaio è disciplinato dalle disposizioni del titolo III dell'accordo, fatta eccezione per l'articolo 14, e dalle disposizioni di un accordo su un regime quantitativo;

CONSIDERANDO che il presente accordo corrisponde alla definizione dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'APC;

TENENDO PRESENTI il processo di adesione dell'Ucraina all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e il sostegno della Comunità all'integrazione dell'Ucraina nel sistema commerciale internazionale;

CONSIDERANDO che il commercio di determinati prodotti di acciaio è stato disciplinato nel periodo 1995-2001 da accordi tra le parti, negli anni 2002, 2003 e 2004 da intese specifiche e dal novembre 2004 da un accordo che occorre sostituire con un nuovo accordo;

CONSIDERANDO che le parti ribadiscono l'impegno di liberalizzare completamente, non appena sussistano le condizioni necessarie, il commercio dei prodotti di acciaio contemplati dal presente accordo;

CONSIDERANDO che l'accordo dovrebbe essere accompagnato dalla cooperazione tra le parti nel settore delle industrie siderurgiche, prevedendo adeguati scambi di informazioni in seno al gruppo di contatto sul carbone e sull'acciaio in conformità del protocollo 22, paragrafo 2, dell'APC,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1.   Il presente accordo si applica al commercio dei prodotti di acciaio di cui all'allegato I originari dell'Ucraina e della Comunità.

2.   Il commercio dei prodotti di acciaio di cui all'allegato II può essere assoggettato a limiti quantitativi.

3.   Il commercio dei prodotti di acciaio non ripresi nell'allegato II non è soggetto a limiti quantitativi.

4.   Le disposizioni pertinenti dell'APC si applicano ai prodotti di acciaio e alle questioni non contemplati dal presente accordo.

Articolo 2

1.   Le parti decidono di instaurare e di mantenere, per tutta la durata del presente accordo, un regime quantitativo che fissi i limiti indicati nell'allegato III per le esportazioni ucraine nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato II. Dette esportazioni sono soggette a un sistema di duplice controllo le cui modalità sono specificate nel protocollo A.

2.   Le parti ribadiscono l'impegno di liberalizzare integralmente il commercio dei prodotti di acciaio di cui all'allegato II purché sussistano le condizioni necessarie.

3.   Le parti decidono che, dal 1ogennaio 2005 all'entrata in vigore del presente accordo, le importazioni nella Comunità dei prodotti di acciaio di cui all'allegato II saranno detratte dai limiti quantitativi indicati nell'allegato III.

4.   Possono essere importati quantitativi superiori a quelli indicati nell'allegato III quando l'impossibilità per l'industria comunitaria di soddisfare la domanda interna provochi una penuria di uno o più prodotti di cui all'allegato II. Su richiesta dell'una o dell'altra parte, si tengono immediatamente consultazioni per determinare l'entità della penuria in base a elementi di prova obiettivi. In funzione dell'esito delle consultazioni, la Comunità avvia le proprie procedure interne onde aumentare i limiti quantitativi di cui all'allegato III.

5.   Ciascuna delle parti può chiedere, in qualsiasi momento, consultazioni in merito:

ai livelli dei limiti quantitativi indicati nell'allegato III, in caso di deterioramento o di miglioramento sostanziale delle condizioni per i prodotti di cui all'allegato II;

alla possibilità di trasferire i quantitativi non utilizzati di cui all'allegato III da un gruppo di prodotti ad un altro.

Articolo 3

1.   Le importazioni nel territorio doganale della Comunità per la libera circolazione dei prodotti di cui all'allegato II sono soggette alla presentazione di un'autorizzazione di importazione, rilasciata dall'autorità competente di uno Stato membro previa presentazione di una licenza di esportazione rilasciata dalle autorità dell'Ucraina, e di una prova dell'origine, conformemente alle disposizioni del protocollo A.

2.   Le importazioni nel territorio doganale della Comunità dei prodotti di cui all'allegato II non sono soggette ai limiti quantitativi indicati nell'allegato III purché si dichiari che tali prodotti sono destinati ad essere riesportati, tali quali o previa trasformazione, al di fuori della Comunità nel quadro del sistema di controllo amministrativo in vigore nella Comunità.

3.   I limiti quantitativi non utilizzati nel corso di un anno di calendario possono essere riportati sui corrispondenti limiti quantitativi per l'anno di calendario successivo fino al 10 % del limite quantitativo fissato nell'allegato III per un dato gruppo di prodotti per l'anno in cui non sono stati utilizzati. Se intende avvalersi della presente disposizione, l'Ucraina ne informa la Comunità entro e non oltre il 31 marzo.

4.   Con l'accordo di entrambe le parti, si può trasferire fino al 15 % del limite quantitativo per un dato gruppo di prodotti ad uno o più altri gruppi. Il limite quantitativo per un dato gruppo di prodotti può subire una sola riduzione nel corso di un anno di calendario. Gli eventuali adeguamenti dei limiti quantitativi in seguito a trasferimenti riguardano unicamente l'anno di calendario in corso. All'inizio dell'anno di calendario successivo si applicano i limiti quantitativi indicati nell'allegato III, fatte salve le disposizioni del paragrafo 3. Se intende avvalersi della presente disposizione, l'Ucraina ne informa la Comunità entro e non oltre il 31 maggio.

Articolo 4

1.   Al fine di garantire la massima efficacia possibile al sistema di duplice controllo e di ridurre al minimo le possibilità di abuso ed elusione:

le autorità della Comunità notificano alle competenti autorità ucraine entro il 28 di ogni mese le autorizzazioni di importazione rilasciate nel corso del mese precedente;

le competenti autorità ucraine notificano alle autorità della Comunità entro il 28 di ogni mese le licenze di esportazione rilasciate nel corso del mese precedente;

2.   In caso di notevoli divergenze ciascuna parte può richiedere, tenendo conto del tempo necessario per fornire tali informazioni, consultazioni che saranno avviate senza indugio.

3.   Fatto salvo il paragrafo 1, per garantire il buon funzionamento del presente accordo le parti decidono di prendere tutte le misure necessarie per la prevenzione, l'indagine e l'adozione di tutti gli opportuni provvedimenti giuridici e/o amministrativi onde combattere le elusioni, in particolare mediante trasbordo, rispedizione, false dichiarazioni concernenti il paese o il luogo di origine, contraffazione dei documenti, false dichiarazioni concernenti i quantitativi, la designazione o la classificazione delle merci. Le parti convengono pertanto di definire le disposizioni giuridiche e le procedure amministrative necessarie per poter intervenire in modo efficace contro dette elusioni, anche adottando misure correttive giuridicamente vincolanti nei confronti degli esportatori e/o importatori coinvolti.

4.   Qualora, sulla base delle informazioni disponibili, una delle parti dovesse ritenere che si stia eludendo il presente accordo, può chiedere consultazioni con l'altra parte che saranno avviate senza indugio.

5.   In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 3, e su richiesta della Comunità, il governo dell'Ucraina prende tutte le misure cautelari necessarie per far sì che i limiti quantitativi concordati al termine delle consultazioni di cui al paragrafo 3 vengano adeguati, previa presentazione di prove sufficienti dell'elusione, per l'anno di calendario nel quale è stata presentata la richiesta di consultazioni, conformemente al paragrafo 3, o per l'anno successivo se il limite per l'anno in corso è esaurito.

6.   Qualora le parti non trovino una soluzione reciprocamente soddisfacente nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 3, la Comunità ha il diritto, se esistono prove sufficienti che i prodotti di acciaio contemplati dal presente accordo originari dell'Ucraina sono stati importati eludendo il presente accordo, di imputare i quantitativi corrispondenti sui limiti di cui all'allegato III.

7.   Qualora le parti non trovino una soluzione reciprocamente soddisfacente nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 3 la Comunità ha il diritto, se viene sufficientemente dimostrata l'esistenza di false dichiarazioni relative ai quantitativi, alla designazione o alla classificazione, di rifiutarsi di importare i prodotti in questione.

8.   Le parti decidono di cooperare pienamente onde prevenire o risolvere tutti i problemi connessi all'elusione del presente accordo.

Articolo 5

1.   I limiti quantitativi fissati nel presente accordo per le importazioni nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato II non vengono suddivisi dalla Comunità in quote regionali.

2.   Le parti collaborano per prevenire variazioni repentine e pregiudizievoli delle correnti commerciali tradizionali nella Comunità. In caso di variazione repentina e pregiudizievole delle correnti commerciali tradizionali (comprese le concentrazioni regionali e le perdite dei fornitori tradizionali), la Comunità ha il diritto di chiedere che vengano avviate consultazioni per trovare una soluzione soddisfacente al problema. Le consultazioni si tengono senza indugio.

3.   Il governo dell'Ucraina si accerta che le esportazioni nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato II vengano ripartite nel modo più equo possibile su tutto l'anno. In caso di aumento repentino e pregiudizievole delle importazioni, la Comunità ha il diritto di chiedere che vengano avviate consultazioni per trovare una soluzione soddisfacente al problema. Le consultazioni si tengono senza indugio.

4.   Oltre all'obbligo di cui al paragrafo 3, e fatte salve le consultazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 5, qualora le licenze rilasciate dalle autorità ucraine abbiano raggiunto il 90 % dei limiti quantitativi per l'anno di calendario in questione, ciascuna parte può chiedere consultazioni. Le consultazioni si tengono senza indugio. In attesa dei risultati delle consultazioni, le autorità ucraine possono continuare a rilasciare licenze di esportazione per i prodotti di cui all'allegato II purché non superino i quantitativi indicati nell'allegato III.

Articolo 6

1.   Se uno dei prodotti di cui all'allegato II viene importato dall'Ucraina nella Comunità in condizioni tali da recare o minacciare di recare notevole pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti simili, la Comunità fornisce all'Ucraina tutte le informazioni utili onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti, che avviano le consultazioni senza indugio.

2.   Se nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 1 non si giunge a un accordo entro 30 giorni dalla richiesta della Comunità, quest'ultima può avvalersi del diritto di prendere misure di salvaguardia a norma dell'accordo di partenariato e di cooperazione.

3.   Fatte salve le disposizioni del presente accordo, si applica l'articolo 19 dell'accordo di partenariato e di cooperazione.

Articolo 7

1.   La classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appresso «nomenclatura combinata» o, in forma abbreviata, «NC»). Le modifiche della nomenclatura combinata introdotte secondo le procedure in vigore nella Comunità per i prodotti di cui all'allegato II e le decisioni relative alla classificazione delle merci non riducono i limiti quantitativi indicati nell'allegato III.

2.   L'origine dei prodotti contemplati dal presente accordo viene determinata conformemente alle disposizioni in vigore nella Comunità. Qualsiasi modifica delle norme di origine viene comunicata al governo dell'Ucraina e non riduce i limiti quantitativi di cui al presente accordo. Nel protocollo A figurano le procedure per il controllo dell'origine dei summenzionati prodotti.

Articolo 8

1.   Fermo restando lo scambio periodico di informazioni sulle licenze di esportazione e sulle autorizzazioni di importazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, le parti decidono di scambiarsi a intervalli appropriati dati statistici completi sui prodotti di cui all'allegato II tenendo conto dei periodi più brevi in cui vengono elaborati i dati in questione, che riguardano le licenze di esportazione e le autorizzazioni di importazione rilasciate ai sensi dell'articolo 3 nonché le statistiche sulle importazioni e sulle esportazioni dei prodotti in questione.

2.   Ciascuna parte può chiedere consultazioni in caso di notevoli discrepanze fra i dati scambiati.

Articolo 9

1.   Ferme restando le disposizioni relative alle consultazioni previste dagli articoli precedenti in caso di circostanze specifiche, su richiesta di una delle parti si avviano consultazioni in merito a qualsiasi problema derivante dall'applicazione del presente accordo. Le consultazioni si svolgono in uno spirito di cooperazione e col proposito di sormontare le divergenze fra le parti.

2.   Quando il presente accordo prevede l'avvio immediato di consultazioni, le parti si impegnano a utilizzare tutti i mezzi opportuni per raggiungere lo scopo.

3.   A tutte le altre consultazioni si applicano le seguenti disposizioni:

ogni richiesta di consultazioni viene notificata per iscritto all'altra parte;

se del caso, la richiesta è seguita entro un termine ragionevole da una relazione che illustri i motivi delle consultazioni;

le consultazioni sono avviate entro un mese dalla data della richiesta;

si deve cercare di trovare una soluzione reciprocamente accettabile entro un mese dall'avvio delle consultazioni, a meno che il termine non venga prorogato di comune accordo fra le parti.

Articolo 10

1.   Il presente accordo entra in vigore il giorno della firma. Esso si applica fino al 31 dicembre 2006, fatte salve le eventuali modifiche concordate dalle parti e sempreché non sia denunciato o risolto in conformità dei paragrafi 3 o 4.

2.   Ciascuna parte può proporre, in qualsiasi momento, modifiche del presente accordo che devono essere approvate dall'altra parte ed entrano in vigore secondo le modalità concordate.

3.   Ciascuna parte può denunciare il presente accordo, previa notifica con preavviso di almeno sei mesi. In tal caso, il presente accordo cessa di applicarsi allo scadere del termine di preavviso e i limiti stabiliti dal presente accordo sono ridotti proporzionalmente fino alla data in cui entra in vigore la denuncia, a meno che le parti non decidano altrimenti di comune accordo.

4.   Qualora l'Ucraina dovesse aderire all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) prima che scada il presente accordo, quest'ultimo sarà risolto e i limiti quantitativi saranno aboliti a decorrere dalla data di adesione.

5.   La Comunità si riserva il diritto di prendere, in qualsiasi momento, le misure del caso fra cui, qualora le parti non trovino una soluzione reciprocamente soddisfacente nel corso delle consultazioni di cui agli articoli precedenti o qualora il presente accordo sia denunciato da una delle parti, il ripristino di un sistema di contingenti autonomi per le esportazioni dall'Ucraina dei prodotti di cui all'allegato II.

6.   Gli allegati I, II e III, le dichiarazioni 1, 2, 3 e 4, il verbale concordato e il protocollo A allegati al presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 11

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e ucraina, ciascun testo facente ugualmente fede.

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles den

Geschehen zu Brüssel am

Brüsselis

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addi'

Briselē,

Priimta Briuselyje

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussel,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Вчiнено в м.

Image 1

29-07-2005

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

За Eвропейське Спивтоварiство

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Por el Gobierno de Ucrania

Za vládu Ukrajiny

For Ukraines regering

Für die Regierung der Ukraine

Ukraina valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Ουκρανίας

For the Government of Ukraine

Pour le gouvernement ukrainien

Per il governo dell'Ucraina

Ukrainas valdības vārdā

Ukrainos Vyriausybės vardu

Ukrajna kormánya részéről

Għall-Gvern ta' l-Ukrajna

Voor de regering van Oekraïne

W imieniu Rządu Ukrainy

Pelo Governo da Ucrânia

Za vládu Ukrajiny

Za Vlado Ukrajine

Ukrainan hallituksen puolesta

För Ukrainas regering

За Уряд Украйнi

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ALLEGATO I

 

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7201 10 19 00

 

7201 10 30 00

 

7201 10 90 00

 

7201 20 00 00

 

7201 50 10 00

 

7201 50 90 00

 

7202 11 20 00

 

7202 11 80 00

 

7202 99 10 10

 

7203 10 00 00

 

7203 90 00 00

 

7204 10 00 00

 

7204 21 10 00

 

7204 21 90 00

 

7204 29 00 00

 

7204 30 00 00

 

7204 41 10 00

 

7204 41 91 00

 

7204 41 99 00

 

7204 49 10 00

 

7204 49 30 00

 

7204 49 90 00

 

7204 50 00 00

 

7206 10 00 00

 

7206 90 00 00

 

7207 11 11 00

 

7207 11 14 00

 

7207 11 16 00

 

7207 12 10 00

 

7207 19 12 10

 

7207 19 12 91

 

7207 19 12 99

 

7207 19 80 10

 

7207 20 11 00

 

7207 20 15 00

 

7207 20 17 00

 

7207 20 32 00

 

7207 20 52 00

 

7207 20 80 10

 

7208 10 00 00

 

7208 25 00 00

 

7208 26 00 00

 

7208 27 00 00

 

7208 36 00 00

 

7208 37 00 10

 

7208 37 00 90

 

7208 38 00 10

 

7208 38 00 90

 

7208 39 00 10

 

7208 39 00 90

 

7208 40 00 10

 

7208 40 00 90

 

7208 51 20 10

 

7208 51 20 91

 

7208 51 20 93

 

7208 51 20 97

 

7208 51 20 98

 

7208 51 91 00

 

7208 51 98 10

 

7208 51 98 91

 

7208 51 98 99

 

7208 52 10 00

 

7208 52 91 00

 

7208 52 99 00

 

7208 53 10 00

 

7208 53 90 00

 

7208 54 00 00

 

7208 90 00 10

 

7209 15 00 00

 

7209 16 10 00

 

7209 16 90 00

 

7209 17 10 00

 

7209 17 90 00

 

7209 18 10 00

 

7209 18 91 00

 

7209 18 99 00

 

7209 25 00 00

 

7209 26 10 00

 

7209 26 90 00

 

7209 27 10 00

 

7209 27 90 00

 

7209 28 10 00

 

7209 28 90 00

 

7209 90 00 10

 

7210 11 00 10

 

7210 12 20 10

 

7210 12 80 10

 

7210 20 00 10

 

7210 30 00 10

 

7210 41 00 10

 

7210 49 00 10

 

7210 50 00 10

 

7210 61 00 10

 

7210 69 00 10

 

7210 70 10 10

 

7210 70 80 10

 

7210 90 30 10

 

7210 90 40 10

 

7210 90 80 91

 

7211 13 00 00

 

7211 14 00 10

 

7211 14 00 90

 

7211 19 00 10

 

7211 19 00 90

 

7211 23 20 10

 

7211 23 30 10

 

7211 23 30 91

 

7211 23 80 10

 

7211 23 80 91

 

7211 29 00 10

 

7211 90 00 11

 

7212 10 10 00

 

7212 10 90 11

 

7212 20 00 11

 

7212 30 00 11

 

7212 40 20 10

 

7212 40 20 91

 

7212 40 80 11

 

7212 50 20 11

 

7212 50 30 11

 

7212 50 40 11

 

7212 50 61 11

 

7212 50 69 11

 

7212 50 90 13

 

7212 60 00 11

 

7212 60 00 91

 

7213 10 00 00

 

7213 20 00 00

 

7213 91 10 00

 

7213 91 20 00

 

7213 91 41 00

 

7213 91 49 00

 

7213 91 70 00

 

7213 91 90 00

 

7213 99 10 00

 

7213 99 90 00

 

7214 20 00 00

 

7214 30 00 00

 

7214 91 10 00

 

7214 91 90 00

 

7214 99 10 00

 

7214 99 31 00

 

7214 99 39 00

 

7214 99 50 00

 

7214 99 71 00

 

7214 99 79 00

 

7214 99 95 00

 

7215 90 00 10

 

7216 10 00 00

 

7216 21 00 00

 

7216 22 00 00

 

7216 31 10 10

 

7216 31 10 90

 

7216 31 90 00

 

7216 32 11 00

 

7216 32 19 00

 

7216 32 91 00

 

7216 32 99 00

 

7216 33 10 00

 

7216 33 90 00

 

7216 40 10 00

 

7216 40 90 00

 

7216 50 10 00

 

7216 50 91 00

 

7216 50 99 00

 

7216 99 00 10

 

7218 10 00 00

 

7218 91 10 00

 

7218 91 80 00

 

7218 99 11 00

 

7218 99 20 00

 

7219 11 00 00

 

7219 12 10 00

 

7219 12 90 00

 

7219 13 10 00

 

7219 13 90 00

 

7219 14 10 00

 

7219 14 90 00

 

7219 21 10 00

 

7219 21 90 00

 

7219 22 10 00

 

7219 22 90 00

 

7219 23 00 00

 

7219 24 00 00

 

7219 31 00 00

 

7219 32 10 00

 

7219 32 90 00

 

7219 33 10 00

 

7219 33 90 00

 

7219 34 10 00

 

7219 34 90 00

 

7219 35 10 00

 

7219 35 90 00

 

7219 90 00 10

 

7220 11 00 00

 

7220 12 00 00

 

7220 20 21 10

 

7220 20 29 10

 

7220 20 41 10

 

7220 20 49 10

 

7220 20 81 10

 

7220 20 89 10

 

7220 90 00 11

 

7220 90 00 31

 

7221 00 10 00

 

7221 00 90 00

 

7222 11 11 00

 

7222 11 19 00

 

7222 11 81 00

 

7222 11 89 00

 

7222 19 10 00

 

7222 19 90 00

 

7222 30 97 10

 

7222 40 10 00

 

7222 40 90 10

 

7224 10 00 00

 

7224 90 02 00

 

7224 90 03 00

 

7224 90 05 00

 

7224 90 07 00

 

7224 90 14 00

 

7224 90 31 00

 

7224 90 38 00

 

7225 11 00 00

 

7225 19 10 00

 

7225 19 90 00

 

7225 20 00 10

 

7225 30 00 00

 

7225 40 12 30

 

7225 40 12 90

 

7225 40 40 00

 

7225 40 60 00

 

7225 40 90 00

 

7225 50 00 00

 

7225 91 00 10

 

7225 92 00 10

 

7225 99 00 10

 

7226 11 00 10

 

7226 19 10 00

 

7226 19 80 10

 

7226 20 00 10

 

7226 91 20 00

 

7226 91 91 00

 

7226 91 99 00

 

7226 92 00 10

 

7226 93 00 10

 

7226 94 00 10

 

7226 99 00 10

 

7227 10 00 00

 

7227 20 00 00

 

7227 90 10 00

 

7227 90 50 00

 

7227 90 95 00

 

7228 10 20 00

 

7228 20 10 10

 

7228 20 10 91

 

7228 20 91 10

 

7228 20 91 90

 

7228 30 20 00

 

7228 30 41 00

 

7228 30 49 00

 

7228 30 61 00

 

7228 30 69 00

 

7228 30 70 00

 

7228 30 89 00

 

7228 60 20 10

 

7228 60 80 10

 

7228 70 10 00

 

7228 70 90 10

 

7228 80 00 10

 

7228 80 00 90

 

7301 10 00 00

 

7302 10 21 00

 

7302 10 23 00

 

7302 10 29 00

 

7302 10 40 00

 

7302 10 50 00

 

7302 10 90 00

 

7302 40 00 00

ALLEGATO II

SA Prodotti laminati piatti

SA1. (Arrotolati)

 

7208 10 00 00

 

7208 25 00 00

 

7208 26 00 00

 

7208 27 00 00

 

7208 36 00 00

 

7208 37 00 10

 

7208 37 00 90

 

7208 38 00 10

 

7208 38 00 90

 

7208 39 00 10

 

7208 39 00 90

 

7211 14 00 10

 

7211 19 00 10

 

7219 11 00 00

 

7219 12 10 00

 

7219 12 90 00

 

7219 13 10 00

 

7219 13 90 00

 

7219 14 10 00

 

7219 14 90 00

 

7225 20 00 10

 

7225 30 10 00

 

7225 30 90 00

SA2. (Lamiera pesante)

 

7208 40 00 10

 

7208 51 20 10

 

7208 51 20 91

 

7208 51 20 93

 

7208 51 20 97

 

7208 51 20 98

 

7208 51 91 10

 

7208 51 91 90

 

7208 51 98 10

 

7208 51 98 91

 

7208 51 98 99

 

7208 52 91 10

 

7208 52 91 90

 

7208 52 10 00

 

7208 52 99 00

 

7208 53 10 00

 

7211 13 00 00

 

7225 40 12 30

 

7225 40 40 00

 

7225 40 60 00

 

7225 99 00 10

SA3. (Altri prodotti laminati piatti)

 

7208 40 00 90

 

7208 53 90 00

 

7208 54 00 00

 

7208 90 00 10

 

7209 15 00 00

 

7209 16 10 00

 

7209 16 90 00

 

7209 17 10 00

 

7209 17 90 00

 

7209 18 10 00

 

7209 18 91 00

 

7209 18 99 00

 

7209 25 00 00

 

7209 26 10 00

 

7209 26 90 00

 

7209 27 10 00

 

7209 27 90 00

 

7209 28 10 00

 

7209 28 90 00

 

7209 90 00 10

 

7210 11 00 10

 

7210 12 20 10

 

7210 12 80 10

 

7210 20 00 10

 

7210 30 00 10

 

7210 41 00 10

 

7210 49 00 10

 

7210 50 00 10

 

7210 61 00 10

 

7210 69 00 10

 

7210 70 10 10

 

7210 70 80 10

 

7210 90 30 10

 

7210 90 40 10

 

7210 90 80 91

 

7211 14 00 90

 

7211 19 00 90

 

7211 23 20 10

 

7211 23 30 10

 

7211 23 30 91

 

7211 23 80 10

 

7211 23 80 91

 

7211 29 00 10

 

7211 90 00 11

 

7212 10 10 00

 

7212 10 90 11

 

7212 20 00 11

 

7212 30 00 11

 

7212 40 20 10

 

7212 40 20 91

 

7212 40 80 11

 

7212 50 20 11

 

7212 50 30 11

 

7212 50 40 11

 

7212 50 61 11

 

7212 50 69 11

 

7212 50 90 13

 

7212 60 00 11

 

7212 60 00 91

 

7219 21 10 00

 

7219 21 90 00

 

7219 22 10 00

 

7219 22 90 00

 

7219 23 00 00

 

7219 24 00 00

 

7219 31 00 00

 

7219 32 10 00

 

7219 32 90 00

 

7219 33 10 00

 

7219 33 90 00

 

7219 34 10 00

 

7219 34 90 00

 

7219 35 10 00

 

7219 35 90 00

 

7225 40 12 90

 

7225 40 90 00

SB Prodotti lunghi

SB1. (Barre)

 

7207 19 80 10

 

7207 20 80 10

 

7216 31 10 10

 

7216 31 10 90

 

7216 31 90 00

 

7216 32 11 00

 

7216 32 19 00

 

7216 32 91 00

 

7216 32 99 00

 

7216 33 10 00

 

7216 33 90 00

SB2. (Vergella)

 

7213 10 00 00

 

7213 20 00 00

 

7213 91 10 00

 

7213 91 20 00

 

7213 91 41 00

 

7213 91 49 00

 

7213 91 70 00

 

7213 91 90 00

 

7213 99 10 00

 

7213 99 90 00

 

7221 00 10 00

 

7221 00 90 00

 

7227 10 00 00

 

7227 20 00 00

 

7227 90 10 00

 

7227 90 50 00

 

7227 90 95 00

SB3. Altri prodotti lunghi)

 

7207 19 12 10

 

7207 19 12 91

 

7207 19 12 99

 

7207 20 52 00

 

7214 20 00 00

 

7214 30 00 00

 

7214 91 10 00

 

7214 91 90 00

 

7214 99 10 00

 

7214 99 31 00

 

7214 99 39 00

 

7214 99 50 00

 

7214 99 71 10

 

7214 99 71 90

 

7214 99 79 10

 

7214 99 79 90

 

7214 99 95 10

 

7214 99 95 90

 

7215 90 00 10

 

7216 10 00 00

 

7216 21 00 00

 

7216 22 00 00

 

7216 40 10 00

 

7216 40 90 00

 

7216 50 10 00

 

7216 50 91 00

 

7216 50 99 00

 

7216 99 00 10

 

7218 99 20 00

 

7222 11 11 00

 

7222 11 19 00

 

7222 11 81 10

 

7222 11 81 90

 

7222 11 89 10

 

7222 11 89 90

 

7222 19 10 00

 

7222 19 90 00

 

7222 30 97 10

 

7222 40 10 00

 

7222 40 90 10

 

7224 90 02 89

 

7224 90 31 00

 

7224 90 38 00

 

7228 10 20 00

 

7228 20 10 10

 

7228 20 10 91

 

7228 20 91 10

 

7228 20 91 90

 

7228 30 20 00

 

7228 30 41 00

 

7228 30 49 00

 

7228 30 61 00

 

7228 30 69 00

 

7228 30 70 00

 

7228 30 89 00

 

7228 60 20 10

 

7228 60 80 10

 

7228 70 10 00

 

7228 70 90 10

 

7228 80 00 10

 

7228 80 00 90

 

7301 10 00 00

ALLEGATO III

LIMITI QUANTITATIVI

(in tonnellate)

Prodotti

2005

2006

SA. Prodotti laminati piatti

SA1. Arrotolati

150 000

153 750

SA2. Lamiera pesante

348 000

356 700

SA3. Altri prodotti laminati piatti

97 000

99 425

SB. Prodotti lunghi

SB1. Barre

30 000

30 750

SB2. Vergella

125 000

128 125

SB3. Altri prodotti lunghi

230 000

235 750

Nota: SA e SB sono «categorie».

SA1, SA2, SA3, SB1, SB2 e SB3 sono «gruppi di prodotti».

VERBALE CONCORDATO

Nell'ambito del presente accordo, le parti concordano quanto segue:

nel quadro dello scambio di informazioni sulle licenze di esportazione e sulle autorizzazioni di importazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, le parti forniscono dette informazioni in riferimento agli Stati membri oltre che all'intera Comunità;

in attesa che si trovi una soluzione soddisfacente nel corso delle consultazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, su richiesta della Comunità il governo dell'Ucraina collabora evitando di rilasciare licenze di esportazione tali da aggravare i problemi dovuti ad una variazione repentina e pregiudizievole delle correnti commerciali tradizionali;

il governo dell'Ucraina tiene debitamente conto della natura sensibile dei piccoli mercati regionali della Comunità per quanto riguarda il loro fabbisogno tradizionale di rifornimenti e per evitare concentrazioni regionali.

DICHIARAZIONE N. 1

Nel quadro del presente accordo, in particolare dell'articolo 3, le parti confermano che il presente accordo non modifica i sistemi esistenti per l'importazione e i dazi nei confronti dei prodotti di acciaio di cui all'allegato II dell'accordo destinati a determinate categorie di navi, barche o altre imbarcazioni o alle piattaforme di perforazione o di produzione a fini di costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione e delle merci destinate ad attrezzare dette navi, barche o altre imbarcazioni.

DICHIARAZIONE N. 2

Le parti decidono di non applicare restrizioni quantitative, dazi doganali, tasse o misure analoghe all'esportazione di cascami ed avanzi di ferro della voce 7204 della nomenclatura combinata della CE.

L'Ucraina, tuttavia, applica un'imposta di 30 EUR/t sulle esportazioni di cascami di ferro. I limiti quantitativi indicati nell'allegato III del presente accordo tengono conto di tale imposta, che l'Ucraina s'impegna a non aumentare. Se poi l'Ucraina dovesse ridurre o abolire l'imposta su tutte le esportazioni di cascami di ferro, i limiti quantitativi indicati nell'allegato III sarebbero aumentati fino a un massimo del 43 %. L'aumento dei limiti quantitativi sarebbe direttamente proporzionale alla riduzione dell'imposta.

Qualora l'imposta di 30 EUR sulle esportazioni di determinati tipi di cascami di ferro, ad esempio i rottami frantumati, dovesse essere abolita o ridotta, le parti avvieranno immediatamente consultazioni per valutare l'aumento dei limiti quantitativi indicati nell'allegato III.

DICHIARAZIONE N. 3

Le parti si prefiggono la liberalizzazione totale del commercio di prodotti di acciaio. In tale contesto, le parti intendono abolire le restrizioni quantitative dopo l'adesione dell'Ucraina all'OMC. Le parti riconoscono inoltre che la compatibilità delle rispettive disposizioni in materia di concorrenza, aiuti di Stato e ambiente è di grande importanza per promuovere il commercio tra di esse. A tal fine, su richiesta delle autorità ucraine la Comunità fornisce assistenza tecnica, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, per aiutare l'Ucraina ad adottare e applicare disposizioni legislative compatibili con quelle adottate e applicate nella Comunità. Tale assistenza viene specificata nel quadro di progetti di cui le parti definiscono di comune accordo gli obiettivi, i mezzi e il calendario.

DICHIARAZIONE N. 4

L'Ucraina dichiara che, qualora gli operatori ucraini dovessero aprire nella Comunità centri di servizi per l'ulteriore lavorazione dei prodotti di acciaio di cui all'allegato II importati dall'Ucraina, potrebbe chiedere un aumento dei limiti quantitativi indicati nell'allegato III. In tal caso, la Commissione esaminerà la richiesta di aumento e le parti avvieranno prima possibile consultazioni in merito.

PROTOCOLLO A

TITOLO I

CLASSIFICAZIONE

Articolo 1

1.   Le autorità competenti della Comunità si impegnano ad informare l'Ucraina di qualsiasi modifica della nomenclatura combinata per quanto riguarda i prodotti contemplati dall'accordo prima della sua entrata in vigore nella Comunità.

2.   Le autorità competenti della Comunità si impegnano ad informare le autorità competenti dell'Ucraina di qualsiasi decisione concernente la classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo, entro e non oltre un mese dall'adozione.

Tale comunicazione comprende:

a)

una descrizione dei prodotti;

b)

i codici NC corrispondenti;

c)

i motivi della decisione.

3.   Se una decisione di classificazione modifica il criterio di classificazione di qualsiasi prodotto contemplato dall'accordo, le autorità comunitarie competenti concedono un termine di 30 giorni, a decorrere dalla data della comunicazione della Comunità, per l'entrata in vigore della decisione. Ai prodotti spediti anteriormente all'entrata in vigore della decisione continua ad applicarsi la classificazione precedente, sempre che vengano presentati all'importazione nella Comunità entro 60 giorni a decorrere da tale data.

4.   Se una decisione comunitaria recante modifica del criterio di classificazione di un prodotto contemplato dall'accordo si applica a una categoria soggetta a limiti quantitativi, le parti avviano consultazioni secondo le procedure di cui all'articolo 9, paragrafo 3, dell'accordo onde adempiere all'obbligo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, dello stesso.

5.   Qualora, al punto di entrata nella Comunità, le autorità competenti dell'Ucraina e della Comunità abbiano opinioni divergenti circa la classificazione dei prodotti contemplati dall'accordo, ci si baserà provvisoriamente sulle indicazioni fornite dalla Comunità, in attesa che si tengano le consultazioni di cui all'articolo 9 dell'accordo al fine di concordare la classificazione definitiva del prodotto in questione.

TITOLO II

ORIGINE

Articolo 2

1.   I prodotti originari dell'Ucraina ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore possono essere esportati nella Comunità secondo il regime previsto dall'accordo previa presentazione di un certificato di origine ucraina conforme al modello allegato al presente protocollo.

2.   Il certificato di origine viene autenticato dagli organismi ucraini autorizzati se i prodotti in causa possono essere considerati originari dell'Ucraina.

Articolo 3

Il certificato di origine viene rilasciato soltanto previa richiesta scritta dell'esportatore o del suo rappresentante autorizzato sotto la sua responsabilità. Gli organismi ucraini sono tenuti ad accertarsi che i certificati di origine siano compilati correttamente; a tal fine, essi richiedono tutti i documenti giustificativi e procedono a tutti i controlli considerati necessari.

Articolo 4

La constatazione di lievi divergenze tra i dati del certificato di origine e quelli che figurano sui documenti presentati all'ufficio doganale per lo svolgimento delle formalità di importazione dei prodotti non compromette ipso facto la veridicità delle dichiarazioni contenute nel certificato.

TITOLO III

SISTEMA DI DUPLICE CONTROLLO PER I PRODOTTI SOGGETTI A LIMITI QUANTITATIVI

SEZIONE I

Esportazione

Articolo 5

Le autorità governative competenti dell'Ucraina rilasciano una licenza di esportazione per tutte le spedizioni dall'Ucraina di prodotti di acciaio contemplati dall'accordo entro i limiti quantitativi indicati nell'allegato III dell'accordo.

Articolo 6

1.   Le licenze di esportazione devono essere conformi al modello allegato al presente protocollo e sono valide per l'esportazione in tutto il territorio doganale della Comunità.

2.   Ciascuna licenza di esportazione deve specificare, tra l'altro, che il quantitativo del prodotto in questione è stato imputato sul limite quantitativo corrispondente indicato nell'allegato III dell'accordo.

Articolo 7

Le autorità comunitarie competenti devono essere informate immediatamente del ritiro o della modifica di tutte le licenze di esportazione già rilasciate.

Articolo 8

1.   Le esportazioni vengono imputate sui limiti quantitativi stabiliti per l'anno in cui sono state spedite le merci, anche se la licenza di esportazione è rilasciata dopo la spedizione.

2.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le merci si considerano spedite alla data in cui vengono caricate, per l'esportazione, sul mezzo di trasporto.

Articolo 9

L'importatore deve presentare la licenza di esportazione entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci oggetto della licenza.

SEZIONE II

Importazione

Articolo 10

L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di acciaio a cui si applicano limiti quantitativi è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione di importazione.

Articolo 11

1.   Le autorità comunitarie competenti rilasciano l'autorizzazione di importazione di cui all'articolo 10 entro dieci giorni lavorativi dalla presentazione, da parte dell'importatore, dell'originale della corrispondente licenza di esportazione.

2.   Le autorizzazioni di importazione sono valide per quattro mesi a decorrere dalla data del rilascio per l'importazione in tutto il territorio doganale della Comunità.

3.   Le autorità comunitarie competenti annullano l'autorizzazione di importazione già rilasciata se la corrispondente licenza di esportazione è stata ritirata. Se tuttavia le autorità comunitarie competenti vengono informate del ritiro o dell'annullamento di una licenza di esportazione soltanto dopo l'immissione in libera pratica dei prodotti nella Comunità, i quantitativi corrispondenti sono imputati sui limiti quantitativi stabiliti per il prodotto.

Articolo 12

Se le autorità competenti della Comunità constatano che i quantitativi totali coperti dalle licenze di esportazione rilasciate dalle autorità competenti dell'Ucraina superano i limiti di cui all'allegato III dell'accordo, esse sospendono il rilascio delle autorizzazioni di importazione per quanto riguarda i prodotti cui si applica il limite quantitativo in questione. In tal caso, le autorità competenti della Comunità informano immediatamente le autorità dell'Ucraina e vengono avviate senza indugio consultazioni ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, dell'accordo.

TITOLO IV

FORMA E PRESENTAZIONE DELLE LICENZE DI ESPORTAZIONE E DEI CERTIFICATI DI ORIGINE E DISPOSIZIONI COMUNI CONCERNENTI LE ESPORTAZIONI NELLA COMUNITÀ

Articolo 13

1.   La licenza di esportazione e il certificato di origine possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. Essi sono redatti in inglese. Se vengono compilati a mano, le informazioni devono essere scritte ad inchiostro e in stampatello.

Il formato dei suddetti documenti è di 210 × 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m2. Se i documenti sono redatti in più copie, soltanto la prima, che è l'originale, viene stampata su fondo arabescato. Detta copia viene chiaramente contraddistinta dalla dicitura «originale», mentre le altre recano l'indicazione «copia». Le autorità comunitarie competenti accettano soltanto l'originale quale documento valido ai fini dell'esportazione nella Comunità secondo le disposizioni dell'accordo.

2.   Ogni documento deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

Detto numero è composto sai seguenti elementi:

due lettere che indicano il paese esportatore:

UA

=

Ucraina,

due lettere che indicano lo Stato membro in cui avviene lo sdoganamento:

BE

=

Belgio

CZ

=

Repubblica ceca

DK

=

Danimarca

DE

=

Repubblica federale di Germania

EE

=

Estonia

EL

=

Grecia

ES

=

Spagna

FR

=

Francia

IE

=

Irlanda

IT

=

Italia

CY

=

Cipro

LV

=

Lettonia

LT

=

Lituania

LU

=

Lussemburgo

HU

=

Ungheria

MT

=

Malta

NL

=

Paesi Bassi

AT

=

Austria

PL

=

Polonia

PT

=

Portogallo

SI

=

Slovenia

SK

=

Slovacchia;

FI

=

Finlandia

SE

=

Svezia

GB

=

Regno Unito,

un numero di una cifra che indica l'anno in questione, corrispondente all'ultima cifra dell'anno, ad esempio 5 per il 2005,

un numero di due cifre da 01 a 99, che indica l'ufficio di rilascio nel paese esportatore,

un numero di cinque cifre da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro dove avviene lo sdoganamento.

Articolo 14

La licenza di esportazione e il certificato di origine possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferiscono. In tal caso, essi dovranno recare la dicitura «issued retrospectively».

Articolo 15

1.   In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza di esportazione o di un certificato di origine, l'esportatore può rivolgersi rispettivamente alle autorità governative ucraine competenti per il rilascio delle licenze o agli organismi ucraini autorizzati a rilasciare certificati di origine a norma della legislazione ucraina per ottenere un duplicato sulla base dei documenti di esportazione in suo possesso. I duplicati dei certificati o delle licenze devono recare la dicitura «duplicate».

2.   I duplicati devono recare la data dei rispettivi originali (licenza di esportazione o certificato di origine).

TITOLO V

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 16

Le parti collaborano strettamente all'attuazione del presente protocollo. A tal fine, le parti agevolano i contatti e gli scambi di opinioni, anche su argomenti di carattere tecnico.

Articolo 17

Per garantire una corretta applicazione del presente protocollo, le parti si prestano reciprocamente assistenza nel controllare l'autenticità e l'esattezza delle licenze di esportazione e dei certificati di origine rilasciati nonché di tutte le dichiarazioni fatte a norma del presente protocollo.

Articolo 18

Le autorità ucraine competenti trasmettono alla Commissione delle Comunità europee i nomi e gli indirizzi delle autorità ucraine competenti autorizzate a rilasciare e verificare le licenze di esportazione e i certificati di origine unitamente ai modelli dei timbri da essi utilizzati e ai facsimili delle firme. Le autorità ucraine competenti informano la Commissione di qualsiasi modifica di tali informazioni.

Articolo 19

1.   Vengono effettuati controlli a posteriori dei certificati di origine e delle licenze di esportazione, per sondaggio oppure ogniqualvolta le autorità comunitarie competenti nutrano fondati dubbi sull'autenticità del certificato o della licenza o sull'esattezza delle informazioni relative alla vera origine dei prodotti in questione.

2.   In tal caso, le autorità comunitarie competenti rinviano il certificato di origine, la licenza di esportazione o una copia degli stessi alle autorità ucraine competenti indicando, eventualmente, i motivi di forma o di fondo che giustificano l'inchiesta. Nel caso sia stata presentata una fattura, quest'ultima o una sua copia viene allegata all'originale o alla copia del certificato o della licenza. Le autorità forniscono inoltre tutte le informazioni di cui dispongono e che inducono a ritenere inesatte le indicazioni che figurano nel certificato o nella licenza.

3.   Il paragrafo 1 si applica anche ai controlli a posteriori dei certificati di origine di cui all'articolo 2.

4.   I risultati dei controlli a posteriori effettuati a norma dei paragrafi 1 e 2 vengono comunicati entro tre mesi alle autorità comunitarie competenti. Le informazioni trasmesse indicano se il certificato, la licenza o la dichiarazione oggetto della contestazione riguardano le merci effettivamente esportate e se queste possono essere esportate sotto il regime definito dall'accordo. La Comunità può inoltre richiedere copie di tutta la documentazione necessaria onde accertare i fatti, in particolare la vera origine delle merci.

Se dalle verifiche emergono irregolarità sistematiche nell'uso dei certificati di origine, la Comunità può assoggettare le importazioni dei prodotti in questione alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1.

5.   Ai fini dei controlli a posteriori dei certificati di origine, le autorità ucraine competenti conservano le copie dei certificati e tutti i documenti di esportazione ad essi inerenti per almeno un anno dopo il termine dell'accordo.

6.   Il ricorso alla procedura di controllo per sondaggio descritta nel presente articolo non deve costituire un ostacolo all'immissione in libera pratica dei prodotti in questione.

Articolo 20

1.   Se dalla procedura di verifica di cui all'articolo 19 o dalle informazioni in possesso delle autorità competenti della Comunità o dell'Ucraina risultano o sembrano risultare una violazione o un'elusione delle disposizioni dell'accordo, le parti collaborano strettamente, e con la necessaria diligenza, onde prevenire siffatte infrazioni.

2.   A tal fine, di propria iniziativa o su richiesta della Comunità, le autorità ucraine competenti svolgono o fanno svolgere le indagini del caso riguardo alle operazioni che la Comunità considera o tende a considerare elusive o trasgressive del presente protocollo. Le autorità competenti dell'Ucraina comunicano alla Comunità i risultati delle indagini, comprese tutte le informazioni necessarie per determinare la causa dell'elusione o della violazione, tra cui la vera origine delle merci.

3.   Previo accordo tra le parti, possono presenziare alle indagini di cui al paragrafo 2 funzionari designati dalla Comunità.

4.   Nell'ambito della cooperazione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti della Comunità e dell'Ucraina si scambiano tutte le informazioni ritenute utili per prevenire l'elusione o la violazione delle disposizioni dell'accordo. Queste informazioni possono riguardare il commercio del tipo di prodotti contemplati dal presente accordo tra l'Ucraina e altri paesi terzi, soprattutto se la Comunità ha fondati motivi di ritenere che i prodotti in questione possano transitare per il territorio dell'Ucraina prima di essere importati nella Comunità. Su richiesta della Comunità, dette informazioni possono comprendere, qualora disponibili, copie di tutta la documentazione utile.

5.   Se esistono prove sufficienti dell'elusione o della violazione delle disposizioni del presente protocollo, le autorità competenti dell'Ucraina o della Comunità possono decidere di prendere tutte le misure necessarie per prevenire nuove elusioni o violazioni.

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