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24.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 219/45 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 22 agosto 2005
relativa a una deroga alla bollatura delle carni suine e alla loro successiva utilizzazione per alcune aziende situate in una zona di sorveglianza della peste suina africana in Sardegna (Italia)
[notificata con il numero C(2005) 3161]
(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
(2005/624/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1, lettera f),
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione 2005/363/CE della Commissione, del 2 maggio 2005, relativa a talune misure di protezione della salute animale contro la peste suina africana in Sardegna (Italia) (2), è stata adottata a fronte della presenza della peste suina africana in Sardegna (Italia). |
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(2) |
In Sardegna si manifestano tuttora focolai di peste suina africana e l’Italia adotta misure di lotta contro la peste suina africana in Sardegna nel quadro della direttiva 2002/60/CE. |
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(3) |
A norma della direttiva 2002/60/CE, non appena la diagnosi di peste suina africana nei suini di un’azienda è stata ufficialmente confermata, l’autorità competente istituisce intorno al focolaio una zona di protezione con un raggio di almeno tre chilometri, inserita in una zona di sorveglianza con un raggio di almeno dieci chilometri. |
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(4) |
Inoltre, a norma della direttiva 2002/60/CE, i suini non possono uscire dall’azienda in cui si trovano («azienda d’origine»), situata in una zona di protezione e di sorveglianza, per un periodo rispettivamente di 40 e 30 giorni successivi al completamento delle misure preliminari di pulizia, di disinfezione e, se necessario, di disinfestazione delle aziende infette. Allo scadere di questi periodi, se vengono soddisfatte condizioni specifiche, le autorità competenti possono autorizzare il trasporto dei suini dall’azienda d’origine ad un macello. In particolare le carni fresche ottenute da tali suini devono essere trasformate o contrassegnate da un bollo speciale e trasformate in una fase successiva. |
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(5) |
La direttiva 2002/60/CE consente di concedere agli Stati membri una deroga a tali condizioni, dietro loro richiesta e su presentazione di adeguate motivazioni. |
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(6) |
In Sardegna, nel comune di Anela, il 25 maggio 2005 è stato confermato un focolaio di peste suina africana. L’autorità competente ha immediatamente istituito intorno al focolaio una zona di protezione con un raggio di tre chilometri, inserita in una zona di sorveglianza con un raggio di dieci chilometri. In tale zona di protezione, nel comune di Bultei, il 10 giugno 2005 è stato confermato un altro focolaio. |
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(7) |
Le autorità italiane hanno chiesto alla Commissione una deroga alla bollatura delle carni fresche con il previsto bollo speciale, nonché alla condizione che le carni fresche provenienti da aziende situate nella zona di sorveglianza vengano trasformate. Per motivare la richiesta è stata data dimostrazione delle gravi difficoltà a trovare un mercato per le carni trasformate, delle conseguenze per il benessere dei suini in alcune aziende se non vengono tempestivamente macellati e dell’irrilevanza del rischio aggiuntivo per la salute animale derivante dalla deroga, se vengono adottate specifiche misure di lotta contro la malattia. È pertanto opportuno consentire che, a determinate condizioni, le carni suine originarie di aziende situate nella zona di sorveglianza non vengano trasformate o contrassegnate con il previsto bollo speciale e trasformate in una fase successiva. Al fine di garantire l'assenza di peste suina africana e di qualsiasi rischio di sua diffusione, occorre prescrivere ulteriori misure concernenti l'azienda d'origine e i movimenti di tali suini. |
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(8) |
Devono essere pienamente applicate le procedure di controllo e di campionamento relative al trasporto di suini da un’azienda situata in una zona di sorveglianza ad un macello, in conformità del manuale di diagnostica (3). Qualora ci si avvalga della deroga di cui all’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2002/60/CE, si applica il capitolo IV, paragrafo 6, dell’allegato al manuale di diagnostica. |
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(9) |
È inoltre opportuno che le carni suine, i prodotti a base di carne suina e tutti gli altri prodotti contenenti carne di suini provenienti da aziende per le quali è concessa tale deroga siano contrassegnati dal previsto bollo speciale di cui alla decisione 2005/363/CE, al fine di evitare spedizioni dalla Sardegna di tali carni suine, prodotti a base di carne suina e altri prodotti contenenti carne suina, nonché di garantire la rintracciabilità di tali carni e prodotti. |
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(10) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto e campo d’applicazione
La presente decisione stabilisce una deroga alla condizione relativa alla trasformazione di carni fresche provenienti da suini di aziende situate nella zona di sorveglianza istituita intorno alle aziende in cui la diagnosi di peste suina africana è stata ufficialmente confermata, rispettivamente il 25 maggio 2005 nel comune di Anela e il 10 giugno 2005 nel comune di Bultei, Sardegna (Italia).
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 2002/60/CE e all’articolo 2 della decisione 2005/363/CE.
Articolo 3
Deroga all’articolo 10, paragrafo 3, lettera f), quarto trattino, della direttiva 2002/60/CE
È consentito all’autorità competente di autorizzare che le carni fresche di suini direttamente trasportati ad un macello, conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2002/60/CE, non vengano trasformate, come prevede l’articolo 10, paragrafo 3, lettera f), quarto trattino, se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:
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a) |
l’azienda d’origine rispetta le prescrizioni dell’articolo 4; |
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b) |
il movimento dei suini rispetta tutte le pertinenti prescrizioni di cui alla direttiva 2002/60/CE e in particolare l’articolo 11, paragrafo 1, lettera f), e paragrafo 4, per quanto attiene al periodo rispettivamente di 30 o 21 giorni successivi al completamento delle misure preliminari di pulizia, di disinfezione e, se necessario, di disinfestazione delle aziende infette, durante il quale i suini non possono uscire dall’azienda d’origine; |
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c) |
le carni suine, i prodotti a base di carne suina e tutti gli altri prodotti contenenti carne suina provenienti da questi suini vengono contrassegnati con un bollo sanitario o un marchio di identificazione speciale di cui all’articolo 4 della decisione 2005/363/CE. |
Articolo 4
Prescrizioni concernenti l’azienda d’origine
L’azienda d’origine di cui all'articolo 3 rispetta le seguenti prescrizioni:
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a) |
l’azienda d’origine non può essere situata in una zona di protezione istituita a seguito di un focolaio di peste suina africana; |
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b) |
adeguate misure di biosicurezza per prevenire l’introduzione della peste suina africana, nonché un programma di autocontrollo per individuare la peste suina africana, entrambi richiamati nel piano di eradicazione approvato con decisione 2005/362/CE della Commissione (4), sono stati messi in atto nell’azienda d’origine e approvati dall’autorità competente prima dell’istituzione della zona di sorveglianza intorno a un focolaio di peste suina africana in cui è situata l’azienda; |
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c) |
la peste suina africana non deve essere stata diagnosticata nell’azienda d’origine per almeno due anni prima dell’invio dei suini da tale azienda. |
Articolo 5
Comunicazioni alla Commissione e agli altri Stati membri
Ogni mese a partire dalla data della decisione l’Italia comunica alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le informazioni utili riguardo all’applicazione della presente decisione.
Articolo 6
Applicazione
La presente decisione si applica fino al 30 settembre 2005.
Articolo 7
Destinatario
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27. Direttiva modificata dall’atto di adesione del 2003.
(2) GU L 118 del 5.5.2005, pag. 39. Decisione modificata dalla decisione 2005/494/CE (GU L 182 del 13.7.2005, pag. 26).
(3) Decisione 2003/422/CE della Commissione, del 26 maggio 2003, recante approvazione di un manuale di diagnostica della peste suina africana (GU L 143 dell’11.6.2003, pag. 35).
(4) Decisione 2005/362/CE della Commissione, del 2 maggio 2005, recante approvazione del piano di eradicazione della peste suina africana nei suini selvatici in Sardegna (Italia) (GU L 118 del 5.5.2005, pag. 37).