9.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 206/16


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 2005

che modifica la decisione 93/195/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea

[notificata con il numero C(2005) 2933]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/605/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (1), in particolare l'articolo 19, punto ii),

considerando quanto segue:

(1)

A norma delle regole generali di cui all’allegato II della decisione 93/195/CEE della Commissione (2), la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea è limitata ai cavalli che abbiano soggiornato per meno di 30 giorni in uno dei paesi terzi elencati nello stesso gruppo nell'allegato I di tale decisione.

(2)

Considerato il livello del controllo veterinario e il fatto che i cavalli in questione sono tenuti separati da animali di stato sanitario inferiore, è opportuno estendere il periodo dell’esportazione temporanea a un massimo di 90 giorni e stabilire di conseguenza le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione sanitaria per la reintroduzione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea al fine di partecipare a particolari corse, competizioni o manifestazioni culturali che si svolgano in Canada o negli Stati Uniti d’America.

(3)

Nel 2005 la Scuola di equitazione spagnola di Vienna realizzerà spettacoli negli Stati Uniti d’America per commemorare il 60o anniversario del salvataggio dei cavalli lipizziani austriaci da parte del generale Patton alla fine della seconda guerra mondiale. Tali spettacoli vanno considerati una manifestazione equestre particolare alla quale possono essere applicate specifiche condizioni di reintroduzione.

(4)

La decisione 93/195/CEE va pertanto modificata di conseguenza.

(5)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 93/195/CEE è modificata come segue:

1)

all'articolo 1, il testo del terzo trattino è sostituito dal seguente:

«—

che hanno partecipato a particolari corse, competizioni o manifestazioni culturali in Canada o negli Stati Uniti d’America e possiedono i requisiti precisati nel certificato sanitario riprodotto nell'allegato III della presente decisione.»;

2)

l'allegato III è sostituito dal testo di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321).

(2)  GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/211/CE (GU L 73 dell’11.3.2004, pag. 1).


ALLEGATO

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