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9.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 206/12 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 4 agosto 2005
che modifica la decisione 93/52/CEE per quanto riguarda la dichiarazione di talune regioni italiane indenni da brucellosi (B. melitensis) e la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione di talune province italiane indenni da brucellosi bovina e della regione Piemonte indenne da leucosi bovina enzootica
[notificata con il numero C(2005) 2932]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/604/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l’allegato A, capitolo II, punto 7, e l’allegato D, capitolo I, parte E,
vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (2), in particolare l’allegato A, capitolo 1, punto II,
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione della Commissione 93/52/CEE, del 21 dicembre 1992, che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (B. melitensis) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia (3), elenca le regioni degli Stati membri riconosciute ufficialmente indenni dalla brucellosi (B. melitensis) conformemente alla direttiva 91/68/CEE. |
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(2) |
Nelle regioni Marche e Piemonte almeno il 99,8 % delle aziende che allevano ovini e caprini è ufficialmene indenne da questa malattia. Inoltre, tali regioni si sono impegnate a soddisfare alcune altre condizioni stabilite nella direttiva 91/68/CEE in merito a controlli per campione da eseguire successivamente al riconoscimento delle province in questione come indenni da brucellosi. |
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(3) |
Le regioni Marche e Piemonte vanno pertanto riconosciute ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) per quanto riguarda le aziende ovine e caprine. |
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(4) |
Gli elenchi delle regioni degli Stati membri dichiarate indenni da tubercolosi bovina, brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica figurano nella decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (4). |
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(5) |
L’Italia ha trasmesso alla Commissione la documentazione attestante l’ottemperanza alle appropriate condizioni stabilite nella direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda le province di Alessandria, Asti, Biella, Novara, Verbania e Vercelli della regione Piemonte, affinché tali province possano essere dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi con riguardo agli allevamenti bovini. |
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(6) |
L’Italia ha trasmesso inoltre alla Commissione la documentazione attestante l’ottemperanza alle appropriate condizioni stabilite nella direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la regione Piemonte, affinché tale regione possa essere dichiarata ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica con riguardo agli allevamenti bovini. |
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(7) |
A seguito della valutazione della documentazione trasmessa dall'Italia, le province di Alessandria, Asti, Biella, Novara, Verbania e Vercelli della regione Piemonte vanno dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi bovina e la regione Piemonte va dichiarata ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica. |
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(8) |
Le decisioni 93/52/CEE e 2003/467/CE vanno modificate di conseguenza. |
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(9) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato II della decisione 93/52/CEE è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione.
Articolo 2
Gli allegati II e III della decisione 2003/467/CE sono modificati conformemente all’allegato II della presente decisione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1/2005 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).
(2) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2004/554/CE della Commissione (GU L 248 del 22.7.2004, pag. 1).
(3) GU L 13 del 21.1.1993, pag. 14. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/179/CE (GU L 61 dell’8.3.2005, pag. 37).
(4) GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/179/CE.
ALLEGATO I
L’allegato II della decisione 93/52/CEE è sostituito dal testo seguente:
«ALLEGATO II
In Francia:
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i dipartimenti:
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In Italia:
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regione Lazio: province di Rieti e Viterbo, |
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regione Lombardia: province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, |
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regione Marche: province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, Urbino, |
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regione Piemonte: province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania, Vercelli, |
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regione Sardegna: province di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, |
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regione Trentino-Alto Adige: province di Bolzano, Trento, |
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regione Toscana: province di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena, |
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regione Umbria: province di Perugia, Terni. |
In Portogallo:
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regione autonoma delle Azzorre. |
In Spagna:
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regione autonoma delle Isole Canarie: province di Santa Cruz de Tenerife e Las Palmas.» |
ALLEGATO II
Gli allegati II e III della decisione 2003/467/CE sono modificati come segue.
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1) |
All’allegato II, il testo del capitolo 2 è sostituito dal seguente: «CAPITOLO 2 Regioni di Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi In Italia:
In Portogallo:
Nel Regno Unito:
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2) |
All’allegato III, il testo del capitolo 2 è sostituito dal seguente: «CAPITOLO 2 Regioni di Stati membri ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica In Italia:
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