30.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 200/92


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2002

relativa a un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE

(Caso COMP/E-2/37.784 — Case d'aste di oggetti d'arte)

[notificata con il numero C(2002) 4283 def. e rettifiche C(2002) 4283/7 e C(2002) 4283/8]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/590/CE)

Il 30 ottobre 2002, la Commissione ha adottato una decisione [C(2002) 4283 def.] relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE. In data 6 novembre 2002, la Commissione ha adottato con procedura scritta il documento C(2002) 4283/7, una rettifica alla versione C(2002) 4283/5 della decisione C(2002) 4283 def., e il documento C(2002) 4283/8, una rettifica alla versione C(2002) 4283/6 della decisione C(2002) 4283 def. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 21 del regolamento n. 17 (1), la Commissione pubblica qui di seguito i nomi delle parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari. Una versione non riservata del testo integrale della decisione si trova nella lingua facente fede del caso e nelle lingue di lavoro della Commissione sul sito della direzione generale Concorrenza all’indirizzo http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html

I.   SINTESI DELL'INFRAZIONE

1.   Destinatari della decisione

(1)

La presente decisione è destinata alle seguenti imprese e/o associazioni di imprese:

Christie’s International plc,

Sotheby’s Holdings Inc.

2.   Durata e natura dell'infrazione

(2)

Dal 30 aprile 1993 e almeno fino al 7 febbraio 2000, Christie's International plc (di seguito «Christie's») e Sotheby's Holdings, Inc. (di seguito «Sotheby's»), i due principali concorrenti mondiali operanti nella vendita su commissione a mezzo asta di oggetti d'arte, antiquariato, mobili, oggetti da collezione e oggetti commemorativi (di seguito denominati genericamente «oggetti d'arte»), hanno istituito e attuato un accordo continuativo e/o una pratica concordata contrari all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e all'articolo 53 dell'accordo SEE, in relazione ai prezzi e ad altre condizioni di vendita per le aste.

(3)

Le società hanno concordato, tra l’altro, di applicare le stesse strutture di commissioni a carico dei venditori, di adottare una struttura non negoziabile di percentuali per tali commissioni (in sostituzione delle precedenti commissioni negoziabili), di incrementare gli oneri sulle commissioni a carico dei venditori e di astenersi dal concedere loro condizioni speciali. Hanno inoltre stabilito altri termini e condizioni commerciali dirette a impedire o a limitare la concorrenza reciproca sul mercato delle aste di oggetti d'arte. Hanno infine introdotto un meccanismo di controllo, al fine di verificare che l'accordo e/o la pratica concordata venissero rispettate.

3.   Il mercato dei servizi d'asta di oggetti d'arte

(4)

Gli oggetti d'arte, le antichità, i mobili, gli articoli da collezione e gli oggetti commemorativi sono comunemente messi in vendita all'asta. Non esistono limiti particolari riguardo al tipo di oggetti che è possibile vendere a mezzo asta, né è previsto un valore minimo prestabilito per gli oggetti da mettere in vendita. Le aste possono essere condotte proponendo una particolare collezione o essere incentrate su uno specifico tema, su una categoria di articoli, su un periodo o su un genere artistico.

(5)

Le principali sale d'asta per gli oggetti d'arte di entrambe le società si trovano a Londra e a New York, ma si tengono regolarmente aste anche a Ginevra, Zurigo, Amsterdam, Roma, Milano, Hong Kong e Melbourne. Le principali vendite di oggetti d'arte vengono programmate e condotte come eventi sociali di prestigio ed esclusivi, frequentati da persone agiate.

(6)

Le vendite vengono organizzate con buon anticipo secondo una «stagione» internazionale. Le vendite principali hanno luogo tradizionalmente in primavera e autunno, perciò i ricavi e le entrate operative delle sale d'asta registrano i valori di picco nel secondo e nel quarto trimestre.

(7)

I proprietari dei beni interessati a vendere «consegnano» la merce alla casa d'aste, la quale fornisce consulenza per la vendita, organizza l'asta, produce un catalogo e provvede alla pubblicità. I beni vengono solitamente offerti come singoli articoli (i cosiddetti lotti). Anche gli oggetti che fanno parte di un'intera collezione vengono in genere suddivisi in lotti per la vendita. La casa d'aste vende le proprietà in qualità di agente del committente, fattura all'acquirente i beni acquistati e rimette al committente il denaro ricevuto al netto di commissioni, spese e tasse. La percentuale di commissione addebitata al committente/venditore viene comunemente denominata «commissione del venditore» (o «commissione di vendita»); tale commissione viene solitamente calcolata in base al «prezzo battuto», cioè al prezzo al quale la merce viene aggiudicata al miglior offerente. Anche agli acquirenti dei beni viene addebitata una percentuale sul prezzo battuto (la cosiddetta «commissione d'acquisto»).

4.   Funzionamento del cartello

(8)

A partire dall’aprile 1993, Christie's e Sotheby's hanno elaborato un piano comune con l'obiettivo di limitare la concorrenza in relazione a una serie di parametri competitivi. Tali parametri riguardavano principalmente le condizioni applicate ai venditori, ma anche le condizioni riservate agli acquirenti e altri elementi. I diversi elementi del piano sono stati modificati e perfezionati in riunioni dei dirigenti ad alto livello negli anni successivi e sono stati messi in atto fino al febbraio 2000.

(9)

Più in particolare, l'accordo e/o le pratiche concordate tra Christie's e Sotheby's contenevano i seguenti elementi:

a)

Riguardo ai venditori:

un accordo per introdurre un nuovo meccanismo di «scala mobile» per le commissioni a carico dei venditori (2),

un accordo sui termini da applicare al meccanismo, inclusa la non negoziabilità delle condizioni, cioè l'impossibilità di concedere condizioni speciali (salvo in casi concordati),

un accordo sulle modalità e sui tempi della sua introduzione,

un accordo sull'opportunità di verificare il rispetto del meccanismo mediante lo scambio degli elenchi delle eccezioni concesse, al fine di sorvegliare l'attuazione dell'accordo e di prevenire e discutere eventuali deviazioni,

un accordo per non concedere ai venditori garanzie sul prezzo minimo di vendita all'asta,

un accordo su una formula per la divisione con i venditori dei guadagni risultanti dal superamento del prezzo garantito,

un accordo per non concedere anticipi ai venditori su singoli lotti,

un accordo su e/o la concertazione dei termini e delle condizioni per gli anticipi concessi per determinate vendite all'asta,

un accordo sul tasso di interesse minimo da applicare sui prestiti,

un accordo per limitare le commissioni pagate ai venditori commerciali/mercanti d'arte e per limitare la prassi di stipulare assicurazioni per tali venditori,

un accordo per limitare il pagamento delle commissioni preliminari (all'1 % della commissione di acquisto nei casi in cui non era prevista una commissione di vendita).

b)

Riguardo agli acquirenti:

un accordo sulla limitazione dei termini di credito agli acquirenti commerciali a 90 giorni.

c)

Altri elementi:

un accordo per limitare le attività di marketing (evitando dichiarazioni relative alle quote di mercato o le rivendicazioni di «leadership» nel mercato dell'arte o in un suo segmento specifico).

(10)

Inoltre, al fine di attuare e/o modificare all'occorrenza gli accordi presi, le parti si sono accordate e si sono scambiate informazioni, attraverso incontri o contatti (telefonici) regolari, su vari argomenti o materie (aste, venditori, mercanti, acquirenti) che avrebbero potuto determinare o favorire la concorrenza reciproca o comunque contrastare o pregiudicare l'accordo di non concorrenza.

II.   AMMENDE

1.   Importo di base dell'ammenda

Gravità dell'infrazione

(11)

Tenuto conto della natura del comportamento in esame, del suo effettivo impatto sul mercato delle aste di oggetti d'arte e del fatto che copriva l'intero mercato comune e, successivamente alla sua creazione, anche tutto il SEE, la Commissione giudica che le imprese destinatarie della presente decisione abbiano commesso un’infrazione molto grave dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

Natura dell'infrazione

(12)

Il cartello ha costituito un'infrazione intenzionale dell’articolo 81, paragrafo 1 del trattato CE e dell’articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Avendo piena coscienza dell'illegalità delle loro azioni, i partecipanti si sono accordati per istituire uno schema illegale segreto e istituzionalizzato, al fine di impedire la concorrenza tra le due più importanti case d'aste di oggetti d'arte. Tale infrazione ha assunto principalmente la forma di pratiche di fissazione dei prezzi, che per loro natura rappresentano il tipo di violazione più grave dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

(13)

Gli accordi di cartello erano concepiti, guidati e incoraggiati ai più alti livelli di ciascuna impresa partecipante. Per sua natura, un accordo di questo tipo determina un'importante distorsione della concorrenza a vantaggio esclusivo delle imprese che vi partecipano ed è fortemente penalizzante per i clienti.

Impatto dell'infrazione all'interno del SEE

(14)

L'infrazione è stata commessa dalle due imprese più importanti sul mercato delle aste di oggetti d'arte e ha interessato le loro vendite nel SEE e altrove. Il piano comune per aumentare gli introiti è stato attuato da entrambe le imprese. Date le elevate quote di mercato detenute dalle imprese coinvolte e il fatto che l'accordo riguardava tutte le loro vendite all'interno del SEE, l'infrazione ha avuto un impatto effettivo sul mercato del SEE.

Estensione del mercato geografico rilevante

(15)

Ai fini del calcolo della gravità dell'infrazione, la Commissione considera perciò che il cartello abbia agito nell'intera Comunità e, dopo la creazione del SEE, nell'intero territorio del SEE.

(16)

La Commissione fissa pertanto l'ammontare iniziale dell'ammenda per entrambe le imprese a 25,2 milioni di EUR.

Durata dell'infrazione

(17)

La Commissione ritiene che la durata da considerare sia il periodo dal 30 aprile 1993 al 7 febbraio 2000. La durata dell'infrazione copre perciò un periodo di 6 anni e 9 mesi. Di conseguenza, l'infrazione può essere classificata come una violazione di lunga durata, determinando un aumento del 65 % dell'ammontare fissato per la gravità.

(18)

Sulla base di quanto precede, la Commissione fissa l'ammontare di base dell'ammenda come segue:

Christie's: 41,58 milioni di EUR,

Sotheby's: 41,58 milioni di EUR.

2.   Circostanze aggravanti o attenuanti

(19)

La Commissione non ritiene applicabili in questo caso circostanze aggravanti o attenuanti separate.

3.   Applicazione del limite del 10 % del fatturato

(20)

Poiché l'ammontare calcolato per Sotheby's supera il 10 % del volume d'affari mondiale dell’impresa nell'anno precedente quello della decisione, l'ammontare di base per Sotheby's va limitato a 34,05 milioni di EUR in conformità con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17.

4.   Applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 1996 (3)

(21)

Poiché le domande di trattamento favorevole sono state presentate nell'anno 2000, con riferimento alla comunicazione della Commissione allora in vigore, al presente caso deve essere applicata la comunicazione della Commissione del 1996 e non la versione rivista adottata nel 2002.

Non imposizione delle ammende o notevole riduzione del loro importo («Sezione B»)

(22)

Christie’s è stata la prima a informare la Commissione dell'esistenza del cartello e a presentare prove decisive al riguardo, senza le quali il cartello avrebbe potuto non essere scoperto. Alla data della comunicazione di queste informazioni, la Commissione non aveva intrapreso un'indagine né era in possesso di elementi sufficienti per stabilire l'esistenza del cartello. Inoltre, Christie's aveva messo fine alla propria partecipazione al cartello, confermando alla Commissione che non erano in corso contatti con Sotheby's in relazione al comportamento riferito e annunciando pubblicamente il nuovo schema di commissioni a carico dei venditori appena pochi giorni dopo aver presentato le prove alla Commissione. Inoltre, ha cooperato su base continuativa con la Commissione e non è stato dimostrato che abbia costretto Sotheby's a partecipare al cartello o che vi abbia svolto un ruolo preponderante rispetto a quello di Sotheby's.

(23)

La Commissione ritiene che Christie's soddisfi le condizioni stabilite nella sezione B della comunicazione sul trattamento favorevole.

Riduzione significativa dell'ammenda («Sezione D»)

(24)

La Commissione osserva che Sotheby's ha pienamente cooperato con la Commissione nel corso dell'indagine. La società ha inoltre fornito alla Commissione informazioni e prove che hanno significativamente contribuito a stabilire l'esistenza dell'infrazione. Sotheby's non ha inoltre materialmente contestato i fatti che sono alla base delle conclusioni della Commissione; ha anzi ammesso l'esistenza di diversi elementi dell'infrazione descritti dalla Commissione nella presente decisione.

(25)

Sotheby's soddisfa perciò le condizioni della sezione D, punto 2, primo e secondo trattino, della comunicazione sulla non imposizione e la riduzione delle ammende.

Conclusione riguardo all'applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole

(26)

In conclusione, tenendo conto della natura della cooperazione offerta e delle condizioni stabilite nella comunicazione sul trattamento favorevole, la Commissione concede ai destinatari della presente decisione le seguenti riduzioni delle rispettive ammende:

Christie’s: 100 %,

Sotheby’s: 40 %.

5.   Decisione

(27)

Sono inflitte le seguenti ammende:

Christie's International plc: 0 milioni di EUR,

Sotheby's Holdings Inc.: 20,4 milioni di EUR.

(28)

Le imprese citate devono immediatamente porre fine, qualora non l'abbiano ancora fatto, all'infrazione descritta. Esse sono tenute ad astenersi dal ripetere le azioni o i comportamenti citati nell'articolo 1 e dal mettere in atto qualunque azione o comportamento che abbia un oggetto o un effetto equivalente.


(1)  GU 13 del 21.2.1962, pag. 204/62. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1216/1999 (GU L 148 del 15.6.1999, pag. 5).

(2)  Una «scala mobile» implica che la percentuale applicata ai venditori come commissione sulla vendita cambia al raggiungimento di determinate soglie. In pratica, quanto maggiore è il prezzo ottenuto per una certa consegna, tanto più bassa è la percentuale che il venditore deve pagare.

(3)  Comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese (GU C 207 del 18.7.1996, pag. 4).