28.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 197/28


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 2005

recante nomina dei giudici del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea

(2005/577/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 225 A,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 140 B,

vista la decisione 2004/752/CE, Euratom, del Consiglio, del 2 novembre 2004, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea è stato istituito con decisione 2004/752/CE, Euratom, in base agli articoli 225 A e 245 del trattato CE e agli articoli 140 B e 160 del trattato CEEA. Questa decisione ha aggiunto, a tal fine, un allegato al protocollo sullo statuto della Corte di giustizia (di seguito «allegato I dello statuto della Corte di giustizia»).

(2)

L’articolo 3 dell’allegato I dello statuto della Corte di giustizia prevede quanto segue:

«1.

I giudici sono nominati dal Consiglio, che decide a norma degli articoli 225 A, quarto comma, del trattato CE e 140 B, quarto comma, del trattato CEEA, previa consultazione del comitato previsto dal presente articolo. Nella nomina dei giudici, il Consiglio assicura una composizione equilibrata del Tribunale secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri e per quanto concerne gli ordinamenti giuridici nazionali rappresentati.

2.

Chiunque abbia la cittadinanza dell’Unione e possieda i requisiti di cui agli articoli 225 A, quarto comma, del trattato CE e 140 B, quarto comma, del trattato CEEA, può presentare la propria candidatura. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Corte, fissa i requisiti e le modalità per la presentazione e l’esame delle candidature.

3.

È istituito un comitato composto di sette personalità scelte tra ex giudici della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado e tra giuristi di notoria competenza. La designazione dei membri del comitato e le sue norme di funzionamento sono decise dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su raccomandazione del presidente della Corte di giustizia.

4.

Il comitato fornisce un parere sull’idoneità dei candidati all’esercizio delle funzioni di giudice del Tribunale della funzione pubblica. Il comitato integra il parere con un elenco di candidati che possiedono un’esperienza di alto livello adeguata alla funzione. Tale elenco dovrà comprendere un numero di candidati corrispondente almeno al doppio del numero dei giudici che dovranno essere nominati dal Consiglio.»

(3)

Con decisione 2005/150/CE, Euratom (2), il Consiglio ha fissato i requisiti e le modalità per la presentazione e l’esame delle candidature, al fine della nomina dei giudici del Tribunale della funzione pubblica, come previsto all’allegato I, articolo 3, paragrafo 2, del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia.

(4)

Con decisione 2005/49/CE, Euratom (3), il Consiglio ha deciso le norme di funzionamento del comitato previsto all’articolo 3, paragrafo 3, dell’allegato I del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia.

(5)

Con decisione 2005/151/CE, Euratom (4), il Consiglio ha nominato i membri del comitato previsto all’articolo 3, paragrafo 3, dell’allegato I del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia.

(6)

L’invito pubblico a presentare candidature al fine della nomina di giudici presso il Tribunale della funzione pubblica è stato pubblicato il 23 febbraio 2005 (GU C 47 A, pag. 1) e il termine per la presentazione delle candidature è scaduto il 15 aprile 2005. Sono state registrate duecentoquarantatre candidature.

(7)

Il comitato istituito dall’articolo 3, paragrafo 3, dell’allegato I dello statuto della Corte di giustizia si è riunito più volte nei mesi di maggio e giugno 2005. Al termine dei suoi lavori, ha messo a punto il parere e l’elenco previsti all’articolo 3, paragrafo 4, dell’allegato I del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia. Nell’elenco figurano quattordici candidati.

(8)

In virtù dell’articolo 225 A, quarto comma, del trattato CE e dell’articolo 140 B, quarto comma, del trattato CEEA, i giudici del Tribunale della funzione pubblica sono nominati dal Consiglio.

(9)

Occorre quindi nominare sette persone tra quelle figuranti nell’elenco sopracitato, assicurando una composizione equilibrata del Tribunale secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri e per quanto concerne gli ordinamenti giuridici nazionali rappresentati, come previsto all’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato I dello statuto della Corte di giustizia.

(10)

In virtù dell’articolo 2, secondo comma, prima frase, dell’allegato I del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, i giudici del Tribunale della funzione pubblica sono nominati per un periodo di sei anni. Ora, in deroga a tale disposizione, l’articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2004/752/CE, Euratom prevede che subito dopo che tutti i giudici del Tribunale hanno prestato giuramento, il presidente del Consiglio procede alla designazione, per estrazione a sorte, di tre giudici del Tribunale il cui mandato scade alla fine dei primi tre anni. Occorre rendere adeguatamente nota al pubblico tale designazione mediante la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(11)

È altresì necessario rilevare che, per quanto riguarda la designazione del primo presidente del Tribunale della funzione pubblica, l’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2004/752/CE, Euratom prevede la possibilità per il Consiglio di decidere di applicare la procedura di cui all’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato I del protocollo sullo statuto della Corte, che stabilisce che i giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente del Tribunale della funzione pubblica. Occorre far ricorso a tale possibilità,

DECIDE:

Articolo 1

Sono nominati giudici presso il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea:

Irena BORUTA

Stéphane GERVASONI

Heikki KANNINEN

Horstpeter KREPPEL

Paul J. MAHONEY

Charisios TAGARAS

Sean VAN RAEPENBUSCH.

Articolo 2

Quattro di questi giudici sono nominati per un periodo di sei anni, dal 1o ottobre 2005 al 30 settembre 2011.

Gli altri tre giudici sono nominati per un periodo di tre anni, dal 1o ottobre 2005 al 30 settembre 2008.

Il segretariato generale del Consiglio pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la designazione, effettuata per estrazione a sorte dal presidente del Consiglio, di tre giudici di tale Tribunale il cui mandato scade alla fine dei primi tre anni.

Articolo 3

Per la designazione del primo presidente del Tribunale della funzione pubblica, si applica la procedura prevista all’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato I del protocollo sullo statuto della Corte.

Articolo 4

La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. STRAW


(1)  GU L 333 del 9.11.2004, pag. 7.

(2)  GU L 50 del 23.2.2005, pag. 7.

(3)  GU L 21 del 25.1.2005, pag. 13.

(4)  GU L 50 del 23.2.2005, pag. 9.