22.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 192/82 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 2 giugno 2005
relativa alla conclusione di un accordo quadro fra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia sui principi generali della partecipazione della Repubblica di Croazia ai programmi comunitari
(2005/526/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 13, 71, 80, 95, 127, 137, 149, 150, 151, 152, 153, 157, 166, 175, 280 e 308, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 4,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere conforme del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) |
Il Consiglio europeo di Salonicco del giugno 2003 ha approvato l’«Agenda di Salonicco per i Balcani occidentali: verso l’integrazione europea», la quale prevede che i programmi comunitari siano aperti ai paesi del processo di stabilizzazione e associazione secondo i principi stabiliti per la partecipazione dei paesi candidati.Nella comunicazione «Preparare la partecipazione dei paesi dei Balcani occidentali ai programmi e alle agenzie comunitari» la Commissione ha raccomandato di concludere, rispettivamente, con l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Serbia e Montenegro un accordo quadro che stabilisca i principi generali della loro partecipazione ai programmi comunitari.Conformemente alle direttive di negoziato adottate dal Consiglio il 29 aprile 2004, la Commissione, a nome della Comunità, ha negoziato con la Repubblica di Croazia un accordo quadro che stabilisce i principi generali della partecipazione della Repubblica di Croazia ai programmi comunitari.Tale accordo è stato firmato a nome della Comunità il 22 novembre 2004 a Bruxelles, con riserva di un’eventuale conclusione a una data successiva.Per quanto riguarda alcuni programmi interessati dall’accordo, il trattato non prevede altri poteri rispetto a quelli indicati all’articolo 308.Le modalità e le condizioni applicabili alla partecipazione della Repubblica di Croazia ai programmi comunitari, segnatamente il contributo finanziario da versare, devono essere determinati dalla Commissione a nome della Comunità. A tale scopo è opportuno che la Commissione sia assistita da un comitato speciale designato dal Consiglio.Ai sensi del regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all’aiuto economico a favore di alcuni paesi dell’Europa centrale e orientale (2), o in applicazione di regolamenti analoghi relativi alla fornitura di assistenza comunitaria esterna a favore della Repubblica di Croazia che potranno essere adottati in futuro, la Repubblica di Croazia può chiedere un’assistenza finanziaria per partecipare ai programmi comunitari.L’accordo quadro sarà aggiunto come protocollo e costituirà parte integrante dell’accordo di stabilizzazione e associazione (ASA) fra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra, entrato in vigore il 1o febbraio 2005.L’applicazione dell’accordo deve essere riesaminata periodicamente.È opportuno approvare il presente accordo, |
DECIDE:
Articolo 1
È approvato a nome della Comunità l’accordo quadro fra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia sui principi generali della partecipazione della Repubblica di Croazia ai programmi comunitari.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione (3).
Articolo 2
1. La Commissione è autorizzata, a nome della Comunità, a stabilire le modalità e le condizioni applicabili alla partecipazione della Repubblica di Croazia a un determinato programma, segnatamente il contributo finanziario da versare. In tale compito la Commissione è assistita da un comitato speciale designato dal Consiglio.
2. Qualora la Repubblica di Croazia chieda un’assistenza esterna, si applicano le procedure previste dal regolamento (CE) n. 3906/89 e da regolamenti analoghi relativi alla fornitura di assistenza comunitaria esterna a favore della Repubblica di Croazia che potranno essere adottati in futuro.
Articolo 3
Entro tre anni dall’entrata in vigore dell’accordo, e successivamente con frequenza triennale, la Commissione riesamina l’attuazione dell’accordo e presenta al Consiglio una relazione al riguardo, eventualmente corredata di proposte adeguate.
Articolo 4
Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alle notifiche di cui all’articolo 10 dell’accordo.
Fatto a Lussemburgo, addì 2 giugno 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
L. FRIEDEN
(1) Parere conforme espresso il 10 maggio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2257/2004 (GU L 389 del 30.12.2004, pag. 1).
(3) Cfr. pag. 8 della presente Gazzetta ufficiale.